Si è conclusa positivamente un’attesa cruciale per l’intera filiera della gestione e del trasporto su strada (ADR) dei rifiuti pericolosi. Con la recente firma da parte dell’Italia dell’Accordo Multilaterale M368, si ristabilisce pienamente il regime di semplificazioni normative che era venuto meno con la scadenza del precedente Accordo M329 in data 21 settembre 2025.

L’M368, dispositivo promosso dall’Austria e valido fino al 20 settembre 2030, è uno strumento essenziale per gli operatori italiani che devono gestire il conferimento di rifiuti pericolosi (in particolare quelli classificati nei Gruppi di Imballaggio II e III) verso gli impianti autorizzati di smaltimento o recupero. L’adesione del nostro Paese garantisce la continuità operativa delle deroghe, attenuando l’onere di conformità che un rientro immediato nel regime ADR completo avrebbe imposto.

La Struttura dell’M368: Innovazioni e Punti di Continuità con l’M329

L’Accordo Multilaterale M368 non è una mera proroga, ma un aggiornamento tecnico che incorpora l’esperienza dell’M329 e si allinea alle ultime evoluzioni della normativa ADR (ad esempio, le disposizioni relative a UN 3509). Le deroghe previste si applicano specificamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti che costituiscono o contengono merci pericolose, escludendo, tra gli altri, i rifiuti di Classe 1, Classe 7, e le merci che richiedono controllo di temperatura (Classi 4.1 e 5.2).

Di seguito, si analizzano le principali modifiche e le semplificazioni ripristinate con l’entrata in vigore dell’Accordo anche sul territorio nazionale:

Classificazione e Gas: L’Introduzione di UN 1953

Una delle novità più rilevanti riguarda la gestione dei gas di scarto (rifiuti in Classe 2). Il punto 2.1.2 (nuovo) dell’M368 ammette una classificazione provvisoria per i gas di scarto:

  • È autorizzato il trasporto di questi rifiuti assegnando loro provvisoriamente il numero UN 1953 (Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.) con il codice di classificazione TF, prima della determinazione della classificazione finale presso il centro di smaltimento.
  • Questa semplificazione si applica esclusivamente alle classi 2.3 (gas tossici) o 6.1 (sostanze tossiche), dove si applica solo la disposizione 2.1.2 dell’Accordo.

Deroghe sugli Imballaggi e Contenitori Rifiuti

L’aspetto più atteso del regime derogatorio riguarda l’uso di contenitori non pienamente conformi agli standard ADR per alcune tipologie di rifiuti:

  1. Imballaggi non Omologati UN: Continua a essere autorizzato l’utilizzo di imballaggi che non sono stati sottoposti ai test di omologazione ONU.
  2. Contenitori per Rifiuti (Waste Containers): Viene esteso l’uso dei contenitori mobili per rifiuti (conformi, ad esempio, alla serie EN 840) anche per rifiuti che non sono solo solidi (punto 3.2 c)), integrandosi con le possibilità offerte dal punto 4.1.1.5.3 ADR (utilizzo per rifiuti speciali). L’M368 riconosce che in questi casi i requisiti di compatibilità (4.1.1.5.3 b) (vi)) non sono pienamente applicabili.

Documentazione di Trasporto e Gestione delle Batterie

L’M368 introduce importanti chiarimenti e semplificazioni sul documento di trasporto, sebbene con alcune revisioni rispetto all’M329:

  • Quantità Stimata: L’opzione di indicare una quantità stimata è stata rimossa dall’M368, poiché le disposizioni dell’ADR stesso (rif. 5.4.1.1.3.2) offrono ora alternative sufficienti. Sarà necessario quindi attenersi alle disposizioni ADR per la misurazione della quantità.
  • Dispositivi Medici (UN 3291): L’Accordo estende le esenzioni per i dispositivi e le apparecchiature mediche di scarto classificati come UN 3291 destinati al riciclo, equiparandoli alle agevolazioni già previste per UN 3373 per quanto riguarda l’omissione di informazioni supplementari (punto 6.6).
  • Esclusione Batterie Danneggiate/Difettose: L’M368 precisa l’esclusione esplicita dall’ambito di applicazione per le batterie al litio e al sodio danneggiate o difettose (UN 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552), le quali devono essere gestite in conformità con la Disposizione Speciale 376 ADR.

Conclusioni: Vantaggi e Necessità di Adeguamento Normativo

L’adesione dell’Italia all’Accordo Multilaterale M368 rappresenta un passo normativo cruciale per le imprese del settore, garantendo che le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi possano continuare a beneficiare di un regime di semplificazione che ha dimostrato la sua efficacia operativa nel tempo. Il ripristino delle deroghe snellisce le procedure di etichettatura, marcatura e documentazione, senza compromettere i livelli di sicurezza richiesti dal trasporto ADR.

Le aziende sono ora chiamate a recepire le specifiche modifiche introdotte dall’M368 rispetto al precedente M329.

L’entrata in vigore dell’M368 rende essenziale una verifica immediata delle procedure interne di classificazione, imballaggio e documentazione. Nonostante le semplificazioni, l’applicazione corretta dell’Accordo richiede precisione tecnica. Affidatevi a CHEMEX per una consulenza esperta sul trasporto ADR dei rifiuti e per assicurare la piena compliance della vostra filiera con le nuove disposizioni dell’Accordo M368.

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