L’Accordo Multilaterale M329 ha rappresentato uno strumento cruciale, previsto dal Capitolo 1.5.1 dell’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose), consentendo agli Stati firmatari di applicare deroghe temporanee a specifiche prescrizioni tecniche. L’obiettivo primario era semplificare la gestione e il trasporto di rifiuti contenenti merci pericolose (Rifiuti ADR). L’M329 è stato sottoscritto, tra gli altri, da Italia, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, San Marino, Slovacchia e Portogallo, dimostrando la sua rilevanza nel panorama normativo europeo.
L’efficacia formale dell’Accordo Multilaterale M329 è giunta a termine il 21 settembre 2025. Oltre tale data, in assenza di una proroga esplicita o di un nuovo accordo multilaterale sostitutivo, le disposizioni derogatorie precedentemente in vigore hanno cessato la loro applicazione.
Le Specificità Tecniche e le Esclusioni che introdurrà l’Accordo Multilaterale M368
Al fine di assicurare la continuità regolatoria per gli operatori del settore, l’Austria ha formalizzato la proposta del nuovo Accordo Multilaterale M368, destinato a subentrare all’M329. Il testo dell’Accordo Multilaterale M368, consultabile sul portale dell’UNECE (Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite), ricalca l’impianto normativo del suo predecessore, ma introduce precise modifiche tecniche.
Tra le novità, si evidenziano alcune deroghe specifiche per la gestione dei rifiuti sanitari della Classe 6.2. Di particolare rilievo normativo è l’esclusione esplicita dall’ambito di applicazione dell’Accordo Multilaterale M368 delle batterie al litio o al sodio danneggiate o difettose (identificate dai numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552), conformemente a quanto stabilito dalla Disposizione Speciale 376 ADR.
Stato Attuale delle Sottoscrizioni e Conformità ADR
Al momento della presente analisi, le informazioni ufficiali diffuse dal sito UNECE indicano l’Austria come l’unico Stato firmatario dell’Accordo Multilaterale M368. Il testo non risulta ancora sottoscritto da altri Paesi aderenti all’ADR, inclusa l’Italia.
Questa condizione implica che, a partire dalla scadenza formale dell’M329, tutte le spedizioni ADR di rifiuti pericolosi sono tenute a conformarsi integralmente alla normativa ordinaria dell’accordo ADR. Gli operatori non possono, pertanto, beneficiare delle deroghe temporanee previste dall’accordo multilaterale M329, ormai non più in vigore.
Gli operatori del settore ADR hanno l’obbligo di monitorare con attenzione l’evoluzione delle sottoscrizioni dell’Accordo Multilaterale M368 nei prossimi mesi. Tale monitoraggio è fondamentale per valutare l’eventuale reintroduzione delle deroghe agevolative. In assenza di nuove sottoscrizioni che rendano l’M368 applicabile al contesto operativo nazionale, l’unica via è l’adeguamento pieno e immediato alle disposizioni standard e ai requisiti del Regolamento ADR in vigore (ADR 2025).
Per assicurare la piena conformità delle vostre spedizioni di rifiuti pericolosi ADR e per ricevere una consulenza tecnico-regolatoria dettagliata sull’applicazione delle norme attuali o dell’Accordo Multilaterale M368, vi invitiamo a contattare i nostri esperti in chimica regolatoria. Contattateci per una valutazione della vostra catena di trasporto.