Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, pubblicato il 15 ottobre 2025, introduce modifiche sostanziali al Regolamento (CE) n. 340/2008, che disciplina le tariffe e gli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del regolamento REACH.

Questo aggiornamento normativo è di cruciale importanza per tutti gli operatori del settore chimico, introducendo sia adeguamenti finanziari basati su parametri economici reali sia una profonda revisione procedurale per il riconoscimento dello status di piccola e media impresa (PMI).

Adeguamento delle Tariffe ECHA: Sostenibilità Finanziaria e Tasso di Inflazione

La revisione delle tariffe si è resa necessaria per assicurare la sostenibilità finanziaria dell’ECHA e mantenere l’adeguatezza del finanziamento dei suoi compiti ai sensi del regolamento REACH.

L’adeguamento si basa su un duplice presupposto, come specificato nel Regolamento 2025/2067:

Copertura dei Costi Operativi e Strutturali:

Si è reso indispensabile ricalibrare le tariffe per garantire che l’Agenzia possa coprire i costi sostenuti per l’adempimento dei suoi compiti. Dopo la scadenza del 2018 per la registrazione delle sostanze, si è infatti verificata una notevole diminuzione delle entrate derivanti dalle tariffe di registrazione, rendendo necessario l’aggiustamento per finanziare la valutazione dei fascicoli e la gestione delle procedure di autorizzazione e restrizione.

Aggiustamento per l’Inflazione:

Le tariffe ordinarie sono state adeguate per tenere conto dell’inflazione, garantendo che il valore reale degli oneri pagati all’ECHA si mantenga in linea con l’aumento generale dei prezzi nell’Unione. L’adeguamento tariffario ammonta al 19,5%, calcolato sulla media del tasso di inflazione Eurostat per gli anni 2021, 2022 e 2023. È fondamentale notare che questo aumento si applica esclusivamente alle tariffe ordinarie (ossia quelle per le grandi imprese), mentre le tariffe ridotte per le PMI rimarranno invariate.

La Riforma della Procedura PMI: Riconoscimento Ex Ante

La modifica più rilevante in termini procedurali è l’introduzione di un nuovo meccanismo per la verifica dello status di impresa, introdotta con la modifica dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 340/2008. Tale modifica stabilisce una transizione da una verifica ex post a una procedura ex ante per il riconoscimento dello status di PMI e la conseguente applicazione delle tariffe ridotte.

L’Iter Ex Ante e le Scadenze

A partire dal 5 febbraio 2027, le imprese che intendono beneficiare delle tariffe ridotte per la presentazione di fascicoli di registrazione, domande di autorizzazione o ricorsi, dovranno obbligatoriamente ottenere un riconoscimento preventivo del loro status di PMI:

  • Notifica Obbligatoria: L’impresa deve notificare preventivamente l’ECHA in merito alla propria dimensione (micro, piccola o media impresa) prima di presentare il fascicolo per il quale intende applicare la tariffa ridotta.
  • Termine di Risposta ECHA: L’ECHA ha un periodo di due mesi dalla ricezione della notifica per effettuare le verifiche del caso e comunicare la sua decisione al dichiarante.
  • Validità: Solo in seguito al riconoscimento formale dello status PMI da parte dell’Agenzia, l’impresa potrà procedere con la sottomissione del fascicolo, applicando la tariffa ridotta.

Questo cambiamento sposta l’onere della prova e i tempi di verifica all’inizio del processo di sottomissione, rendendo la conferma dello status PMI una condizione di ammissibilità per le tariffe ridotte.

La modifica del Regolamento (CE) n. 340/2008 impone una revisione della pianificazione aziendale per tutte le PMI che operano nel settore REACH.
Per garantire la corretta applicazione delle tariffe ridotte ed evitare ritardi nelle sottomissioni a partire dal 5 febbraio 2027, è fondamentale pianificare la pre-notifica dello status PMI all’ECHA con un anticipo adeguato (superiore ai due mesi previsti). Contattate gli esperti di Chemex per una consulenza regolatoria mirata e per un supporto strategico nella gestione della conformità procedurale.

Privacy Preference Center