Nel settore chimico, la comunicazione della sostenibilità richiede estrema precisione tecnica e documentale. La pratica del Greenwashing si configura quando un’impresa formula asserzioni ambientali vaghe, non verificabili o fuorvianti in merito alle prestazioni ecologiche dei propri formulati. Poiché il recente adeguamento normativo italiano interviene specificamente sul Codice del Consumo, le nuove e più stringenti disposizioni si applicano in via diretta ed esclusiva alle pratiche commerciali Business-to-Consumer (B2C), tutelando l’acquirente finale di beni quali detergenti per la casa e cosmetici. Tuttavia, come vedremo, il settore dei formulati professionali e industriali risulta altrettanto coinvolto per dinamiche strutturali legate alla filiera di approvvigionamento.

Esempi di Green washing nei prodotti chimici di consumo e il coinvolgimento della filiera industriale

Un caso tipico di dichiarazione ecologica infondata nel comparto consumer è la commercializzazione di detergenti recanti diciture generiche quali “100% amico della natura”, in assenza di studi sul ciclo di vita (LCA) a supporto del claim. Sebbene il Codice del Consumo non si applichi direttamente ai rapporti Business-to-Business (B2B), i produttori di sostanze e miscele industriali sono intrinsecamente obbligati a fornire dati inoppugnabili ai loro clienti B2C. Pertanto, se un fornitore di materie prime promuove un tensioattivo come “eco-sostenibile” senza prove scientifiche, il produttore del detergente finale che utilizza tale affermazione in etichetta rischia pesanti sanzioni. A causa di ciò, la pressione normativa si trasferisce a monte su tutta la catena del valore, imponendo anche al settore chimico industriale il rigoroso contrasto al greenwashing, supportato peraltro dalle norme preesistenti sulla pubblicità ingannevole tra professionisti.

Direttiva UE 2024/825 e D.Lgs. 30/2026: la nuova normativa sul greenwashing

Al fine di arginare le dichiarazioni ambientali fuorvianti, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva (UE) 2024/825, che è stata formalmente recepita nell’ordinamento italiano tramite il D.Lgs. 30/2026. Questo decreto, infatti, interviene direttamente sul Codice del Consumo con l’obiettivo precipuo di rafforzare la tutela dei cittadini. Inoltre, esso introduce criteri valutativi notevolmente più rigorosi, i quali permettono di individuare tempestivamente le pratiche commerciali scorrette collegate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti immessi sul mercato.

Articoli 21 e 22 del Codice del Consumo nel contrasto al greenwashing

Dal punto di vista prettamente giuridico, è fondamentale sottolineare come le basi per perseguire tali condotte illecite fossero già presenti all’interno del Codice del Consumo. Nello specifico, l’articolo 21 disciplinava le azioni ingannevoli, mentre l’articolo 22 normava le omissioni ingannevoli. Ciononostante, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30/2026, il legislatore ha potenziato in modo strutturale gli strumenti di controllo a disposizione. Conseguentemente, sono stati forniti alle autorità parametri oggettivi e documentali per valutare la liceità delle etichette, chiarendo il perimetro di applicazione delle sanzioni claim ecologici. In questo modo, la nuova impalcatura normativa scoraggia definitivamente il greenwashing all’interno dell’intero comparto produttivo.

Scadenza del 27 settembre 2026 e gestione scorte: la transizione dal greenwashing

L’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 30/2026 diverrà pienamente operativa a partire dal 27 settembre 2026. A fronte di questa scadenza imminente, il comparto chimico affronta un’importante criticità logistica e operativa: la gestione dei prodotti e degli imballaggi recanti asserzioni ambientali o etichette di sostenibilità già fabbricati, ordinati, distribuiti o collocati presso i punti vendita prima di tale data.

Per governare questa complessa fase transitoria, lo scorso 30 giugno l’Unione Europea ha pubblicato la posizione comune “Common understanding on old stock situations”, elaborata dalla Rete di Cooperazione per la Tutela dei Consumatori (CPC). Attraverso questo documento, le Autorità europee competenti riconoscono espressamente la rilevanza del problema e individuano un insieme pragmatico di principi orientativi per l’applicazione della nuova disciplina:

  • Approccio orientato alla conformità: Specialmente nella prima fase applicativa, l’azione delle Autorità sarà volta a favorire l’adeguamento spontaneo e la regolarizzazione delle imprese, piuttosto che all’implicita applicazione di sanzioni.
  • Gradualità dell’attuazione: Riconoscimento delle difficoltà transitorie e dei vincoli pratici della filiera, quali la lunghezza dei cicli di confezionamento, i volumi delle giacenze di magazzino, gli ordini di produzione o di acquisto già perfezionati, le interdipendenze della catena di fornitura e la reale fattibilità tecnica delle misure correttive.
  • Valutazione caso per caso e prioritizzazione: Le Autorità orienteranno i controlli prioritariamente verso le asserzioni già oggetto di precedenti linee guida o interventi, i claim veicolati online o non impressi sul packaging fisico, le pratiche potenzialmente più dannose per i consumatori e i prodotti a breve conservazione o rapida rotazione di stock per i quali non si prevedono complessità operative.
  • Ragionevolezza e proporzionalità: Gli interventi prescritti dovranno ponderare la gravità della violazione rispetto ai costi sostenuti dalle imprese e all’impatto ambientale generato dalle operazioni sulle scorte (rietichettatura, ritiro dal mercato o smaltimento di imballaggi esistenti).

I tuoi formulati e la relativa documentazione tecnica sono pronti per affrontare la scadenza greenwashing? Il team di esperti di Chemex Srl è a tua completa disposizione per una consulenza di chimica regolatoria mirata. Ti supportiamo attivamente nella revisione tecnica delle etichette, nella validazione dei dati a supporto dei claim ambientali, sia B2C che B2B, e nel tempestivo adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs. 30/2026.

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