Nei mesi scorsi abbiamo analizzato i cambiamenti introdotti dalla nuova classificazione armonizzata del piombo, applicabile dal 1° settembre 2025, e i relativi impatti su leghe, rifiuti e trasporto ADR. Abbiamo poi approfondito la proposta italiana dell’Accordo Multilaterale M366, pensata per semplificare il trasporto delle leghe contenenti piombo.
Con la sottoscrizione da parte della Slovenia, avvenuta il 27 agosto 2025, l’M366 è ufficialmente entrato in vigore. In questo articolo vediamo cosa prevede, quali sono le condizioni per applicarlo e in quali Paesi è valido.
Piombo ADR: condizioni di base della nuova classificazione
Dal 1° settembre 2025, la nuova classificazione armonizzata del piombo (Regolamento CLP) ha reso più severi i criteri di pericolosità ambientale. Anche le leghe metalliche con basse percentuali di piombo rientrano ora nella classificazione:
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piombo massivo (≥ 1 mm): ≥ 0,25 %
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polvere di piombo (< 1 mm): ≥ 0,025 %
Questi valori comportano la classificazione come UN 3077 – Materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S., Classe 9, PG III.
Se la lega presenta altri pericoli ADR (es. infiammabilità, tossicità, corrosività), questi continuano ad applicarsi e l’M366 non può essere utilizzato.
Le deroghe introdotte dall’Accordo M366
L’Accordo Multilaterale M366 non modifica la classificazione ADR del piombo, ma consente di escludere le leghe metalliche dall’applicazione completa dell’ADR, a condizione che siano rispettati due requisiti fondamentali:
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Assenza di altri pericoli: le leghe devono appartenere esclusivamente alla Classe 9.
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Scarsa solubilità in acqua: requisito centrale dell’accordo.
Per dimostrare la scarsa solubilità, occorre applicare metodologie di prova riconosciute a livello internazionale:
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Test di Trasformazione/Dissoluzione (T/D Test): misura il rilascio di ioni metallici in condizioni ambientali controllate, fino a 28 giorni.
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Metodo della Superficie Critica (CSA): per materiali massivi (es. lingotti, lastre), valuta il rilascio di ioni in base all’area superficiale.
Questi test, descritti nella linea guida OCSE GD 29 e nell’Allegato 10 del GHS, hanno già dimostrato che molte leghe scarsamente solubili possono essere escluse dal pieno regime ADR.
Requisiti pratici di trasporto
Se le condizioni sono rispettate, il trasporto delle leghe contenenti piombo rifiuto pericoloso può avvenire con le semplificazioni introdotte dall’M366:
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Imballaggi: colli, IBC e grandi imballaggi a tenuta di polveri e resistenti all’acqua, oppure con rivestimento interno equivalente.
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Trasporto alla rinfusa: consentito secondo i codici VC1 o VC2.
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Documentazione: copia dell’accordo M366 deve essere sempre a bordo del veicolo.
Validità territoriale e durata
L’Accordo M366 è entrato in vigore il 27 agosto 2025, con la firma di Italia e Slovenia.
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Valido: esclusivamente nei Paesi firmatari (Italia e Slovenia).
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Non valido: negli Stati che non hanno sottoscritto l’accordo, come Austria o Germania.
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Durata: fino al 27 agosto 2027, salvo revoca anticipata.
L’Accordo Multilaterale M366 rappresenta una semplificazione importante per le aziende che movimentano leghe contenenti piombo.
Non sostituisce l’ADR, ma fornisce deroghe chiare: se le leghe sono esclusivamente in Classe 9, scarsamente solubili in acqua e imballate in conformità, non devono essere trasportate come rifiuto pericoloso.
Un passaggio normativo che consente alle imprese maggiore flessibilità e prevedibilità, riducendo i costi e gli oneri burocratici nel trasporto delle leghe contenenti piombo.