Il panorama legislativo europeo ha subito una mutazione strutturale con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 gennaio 2025. Il testo, entrato in vigore l’11 febbraio 2025, abroga la precedente Direttiva 94/62/CE, imponendo un framework normativo unico e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’obiettivo primario del legislatore è l’armonizzazione delle regole di gestione del fine vita e la definizione di criteri di sostenibilità vincolanti per l’intero ciclo di vita del packaging.
Inquadramento normativo del nuovo regolamento imballaggi e campo di applicazione
Il campo di applicazione del provvedimento è onnicomprensivo: si rivolge a tutte le tipologie di packaging, indipendentemente dal materiale costitutivo e dal contesto d’uso finale, che sia industriale, manifatturiero, retail o domestico. La norma trasforma concettualmente il packaging da semplice sussidio per il trasporto a prodotto a sé stante, ora soggetto a rigidi requisiti di riciclabilità, etichettatura e riduzione del peso alla fonte. In questo contesto operativo, il Regolamento Imballaggi definisce ruoli ben precisi per i diversi operatori economici, distinguendo in modo netto le responsabilità in capo a fabbricante, fornitore, importatore e distributore ai fini dell’immissione sul mercato comunitario.
Requisiti per le sostanze preoccupanti e limiti PFAS nel Regolamento Imballaggi PPWR
Uno dei pilastri del regolamento imballaggi riguarda la sicurezza chimica dei materiali. A decorrere dal 12 agosto 2026, gli articoli immessi sul mercato dovranno rispettare limiti stringenti per le “sostanze che destano preoccupazione” (SoC). In particolare:
- Metalli Pesanti: La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare i 100 mg/kg.
- Restrizioni PFAS: Per gli imballaggi a contatto con alimenti (MOCA), il PPWR stabilisce limiti analitici invalicabili: 25 ppb per PFAS misurati con analisi mirate, 250 ppb per la somma dei PFAS e 50 ppm per il fluoro totale (TF).
La verifica della conformità secondo il framework PPWR richiede un approccio analitico graduale, partendo dalla quantificazione del fluoro totale per poi procedere a test di screening più complessi qualora i valori superino le soglie di sicurezza.
Roadmap operativa per il Regolamento Imballaggi: le scadenze della normativa imballaggi 2026
Le aziende devono avviare un processo di audit interno per non incorrere in sanzioni alla data di vigenza. L’attuazione del regolamento imballaggi entro agosto 2026 richiede l’esecuzione di tappe obbligatorie per garantire la compliance del portfolio prodotti. Il primo passaggio consiste nella mappatura sistematica dei flussi per verificare il ruolo ricoperto (fabbricante, importatore o produttore) rispetto al mercato dei singoli Paesi UE.
In secondo luogo, è necessario raggruppare gli imballaggi per tipologia e collegare ciascuno di essi al prodotto riempito. Questo permette di gestire le informazioni con i fornitori a monte e concordare la condivisione dei dati tecnici o l’esecuzione dei test report necessari per la documentazione richiesta dal PPWR.
Dichiarazione di conformità e scorte nel Regolamento UE 2025/40
Il fulcro documentale delle nuove disposizioni, operativo entro il 12 agosto 2026, è rappresentato dalla redazione della Dichiarazione di Conformità UE (DoC), come dettagliato dall’Allegato VIII. In attesa di eventuali ulteriori atti di esecuzione, il fabbricante ha l’obbligo di attestare l’identificazione univoca dell’articolo (tramite lotto o codice), il rispetto dei limiti per i metalli pesanti e la valutazione qualitativa della riutilizzabilità ai sensi dell’Art. 11.
Un aspetto critico affrontato dal Regolamento Imballaggi riguarda la gestione del magazzino: il testo normativo non prevede deroghe temporali per lo smaltimento delle scorte. Di conseguenza, i contenitori vuoti non conformi ai limiti PFAS o ai nuovi requisiti tecnici giacenti a magazzino dopo il 12 agosto 2026 non potranno più essere utilizzati e dovranno essere smaltiti. Potranno rimanere in commercio esclusivamente gli articoli non conformi che risultino già riempiti e regolarmente immessi sul mercato prima di tale scadenza. Infine, la conservazione della documentazione tecnica per un periodo di 5 o 10 anni si configura come un adempimento centrale per superare eventuali ispezioni.
L’adeguamento a questo nuovo framework normativo richiede una validazione tecnico-scientifica dei dati e un’elaborazione della documentazione a corredo. Grazie all’esperienza consolidata nella chimica regolatoria, CHEMEX SRL è a disposizione per supportare le aziende nelle fasi di transizione: dalla mappatura dei flussi logistici all’analisi dei rischi chimici, fino alla corretta predisposizione della Dichiarazione di Conformità.
Contattaci per programmare una consulenza tecnica mirata sulle specifiche esigenze della tua azienda.
