Sottoprodotto

La definizione di sottoprodotto è disciplinata dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce i criteri in base ai quali un residuo di produzione può non essere qualificato come rifiuto. Si tratta di materiali che:

  • sono generati come parte integrante di un processo produttivo;
  • hanno un impiego certo, diretto e legittimo;
  • non richiedono trattamenti ulteriori, se non quelli normalmente applicati nei cicli produttivi;
  • soddisfano tutti i requisiti tecnici, ambientali e normativi previsti per l’impiego.

Questa definizione di sottoprodotto consente una gestione più efficiente dei materiali residui, promuovendo la riduzione dei rifiuti e il recupero di risorse secondo i principi dell’economia circolare.

Sottoprodotti e circolarità: un’opportunità per valorizzare gli scarti

La corretta gestione dei sottoprodotti consente alle aziende di reinserire materiali residuali all’interno di nuovi processi produttivi, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e dei costi di smaltimento. La normativa ambientale europea e nazionale promuove il riutilizzo dei sottoprodotti attraverso strumenti regolatori specifici, come il D.M. 264/2016, volto a garantire trasparenza e tracciabilità.

  • Dossier tecnico per la qualifica di sottoprodotto

Per attestare la qualifica di sottoprodotto, è necessario redigere un dossier tecnico conforme a quanto previsto dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006. Questo documento raccoglie le evidenze che dimostrano la coerenza del materiale con la definizione di sottoprodotto e documenta la certezza dell’utilizzo e la conformità normativa.

  • Scheda tecnica per la gestione dei sottoprodotti ai sensi del D.M. 264/2016

Il D.M. 264/2016 fornisce le linee guida operative per la corretta gestione dei sottoprodotti. In particolare, richiede la predisposizione di una scheda tecnica contenente informazioni relative all’origine del materiale, alle caratteristiche chimico-fisiche, alla destinazione d’uso e alle condizioni operative di utilizzo.

  • Scheda di sicurezza o informativa volontaria per i sottoprodotti

In funzione della natura e dell’uso del sottoprodotto, può essere necessaria la redazione di una scheda di sicurezza (SDS) oppure, ove non obbligatoria, una scheda informativa volontaria che consenta agli operatori a valle una gestione sicura e conforme alla normativa vigente.

  • Verifica REACH per i sottoprodotti: esenzione o obbligo di registrazione

La gestione dei sottoprodotti deve sempre includere una valutazione in merito all’obbligo di registrazione REACH. In alcuni casi è possibile beneficiare di un’esenzione, ma è fondamentale effettuare un’analisi normativa approfondita per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo.

Chemex offre supporto completo nella qualificazione e gestione dei sottoprodotti, dalla redazione della documentazione tecnica alla verifica normativa REACH. Contattaci per una consulenza personalizzata.

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    Sottoprodotto FAQ

    • Qual è la definizione di sottoprodotto secondo la normativa italiana?

    È un residuo di produzione che, se soddisfa i requisiti dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, non è considerato rifiuto ma risorsa riutilizzabile.

    • • Quando un materiale può essere considerato sottoprodotto?

    Quando è generato da un processo produttivo, ha un impiego certo, non richiede trattamenti ulteriori e rispetta le normative applicabili.

    • Cosa prevede la normativa per la gestione dei sottoprodotti?

    La normativa richiede la redazione di un dossier tecnico, una scheda tecnica secondo il D.M. 264/2016 e, se necessario, una scheda di sicurezza.

    • I sottoprodotti sono soggetti alla registrazione REACH?

    Dipende dal sottoprodotto immesso sul mercato. È sempre consigliata una verifica per stabilire se sussistono esenzioni o obblighi di registrazione.

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