Normativa Biocidi

Il Regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012 rappresenta il quadro normativo europeo per l’immissione sul mercato e l’uso dei biocidi, sostanze o miscele impiegate per proteggere l’uomo, gli animali, i materiali e gli articoli da organismi nocivi come batteri, virus e parassiti. La normativa biocidi si fonda sull’approvazione dei principi attivi e sulla successiva autorizzazione dei prodotti biocidi contenenti tali sostanze. La sua complessità tecnica e attuativa ha richiesto una implementazione graduale, motivo per cui è ancora in vigore, per specifici prodotti, il D.P.R. 392/1998 sui Presidi Medico-Chirurgici (PMC).

Biocidi normativa: strategia regolatoria e gestione tecnico-documentale

    • Nuova normativa biocidi: Individuazione degli obiettivi e definizione delle priorità

Un approccio conforme alla normativa biocidi richiede innanzitutto una chiara identificazione degli obiettivi di immissione sul mercato, con la definizione di una strategia regolatoria basata sulla classificazione del prodotto e sulla natura del principio attivo.

  • Regolamento biocidi: Data gathering, gap analysis e testing strategy

La raccolta dati sulle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche del prodotto è il fondamento della conformità alla nuova normativa biocidi. L’analisi dei gap informativi e la definizione di una strategia di testing sono passaggi chiave nella predisposizione del fascicolo tecnico.

Regolamento biocidi: autorizzazione e obblighi normativi

    • Autorizzazione dei prodotti nel regolamento biocidi (nazionale o UE)

A seconda della strategia commerciale e della natura del prodotto, è possibile richiedere un’autorizzazione nazionale, un’autorizzazione dell’Unione (BPR – Biocidal Products Regulation), oppure seguire la procedura di mutuo riconoscimento. La scelta del percorso autorizzativo è determinante per la conformità al regolamento biocidi.

  • Conformità all’articolo 95 del regolamento biocidi

Un altro requisito fondamentale è la presenza del fornitore del principio attivo nell’elenco di cui all’art. 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012. L’inosservanza di tale obbligo impedisce la commercializzazione del prodotto.

Normativa biocidi e presidi medico chirurgici (PMC)

    • Autorizzazione PMC secondo la normativa biocidi DPR 392/98

Fino alla completa transizione dei principi attivi al sistema europeo, il D.P.R. 392/98 resta in vigore per alcuni disinfettanti, insetticidi e insettorepellenti. In questi casi, è necessario ottenere un’autorizzazione nazionale come Presidio Medico Chirurgico, nel rispetto delle linee guida del Ministero della Salute.

  • Autorizzazione PMC clone del regolamento biocidi

La normativa vigente prevede anche la possibilità di autorizzare PMC clone, ossia prodotti identici a un PMC di riferimento già approvato. Questo percorso semplificato riduce tempi e costi, ma richiede comunque un’attenta valutazione documentale.

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    • Normativa Biocidi: FAQ

    • Quali sono gli obblighi previsti dall’articolo 95 del regolamento biocidi?

    L’articolo 95 obbliga a utilizzare solo principi attivi forniti da soggetti iscritti in un apposito elenco ECHA, pena l’impossibilità di commercializzare il prodotto.

    • Quando conviene richiedere un’autorizzazione nazionale o europea per i biocidi?

    La scelta dipende dal target di mercato. Per prodotti destinati a più Stati membri è conveniente optare per l’autorizzazione dell’Unione o per il mutuo riconoscimento.

    • Cos’è il regolamento biocidi (Regolamento (UE) n. 528/2012)?

    È il regolamento europeo che disciplina l’immissione sul mercato e l’uso dei biocidi, stabilendo le modalità di approvazione dei principi attivi e di autorizzazione dei prodotti.

    • Cosa prevede la nuova normativa biocidi per i PMC?

    La normativa biocidi prevede la graduale transizione dei principi attivi autorizzati per PMC verso l’approvazione europea. Nel frattempo, i PMC restano disciplinati dal D.P.R. 392/98.

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