SVHC

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH – introduce obblighi specifici non solo per le sostanze in quanto tali o per le miscele, ma anche per le sostanze contenute all’interno di articoli. In particolare, le SVHC (Substances of Very High Concern – sostanze estremamente preoccupanti) rappresentano un elemento chiave della regolamentazione europea.

La presenza di una sostanza SVHC in un articolo può comportare obblighi di comunicazione (art. 33), notifica all’ECHA tramite la banca dati SCIP (art. 7.2) e, in alcuni casi, restrizioni d’uso ai sensi dell’Allegato XVII. Una corretta identificazione e gestione delle sostanze SVHC è essenziale per garantire la conformità normativa e l’accesso al mercato europeo.

 

Cosa sono le SVHC e cosa prevede la REACH SVHC

Le SVHC sono sostanze identificate come estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà intrinseche: cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, persistenti, bioaccumulabili o interferenti endocrini. L’ECHA pubblica e aggiorna periodicamente la lista delle sostanze SVHC, che costituisce la base per eventuali inclusioni nell’Allegato XIV del REACH, relativo all’autorizzazione.

Per le aziende che producono, importano o assemblano articoli, è fondamentale conoscere l’elenco delle sostanze SVHC per valutare l’eventuale presenza nei propri prodotti e adempiere agli obblighi previsti dal regolamento.

Supporto tecnico per la gestione delle sostanze SVHC negli articoli

  • Audit e valutazione documentale

Offriamo servizi specialistici per la gestione delle sostanze SVHC negli articoli, tra cui:

  • Audit tecnici e normativi per la verifica della conformità agli articoli 33 e 7.2 del REACH;
  • Analisi dei dati forniti dai fornitori (lettere, dichiarazioni, SDS);
  • Riscontro tecnico a richieste dei clienti;
  • Revisione della contrattualistica tecnica e commerciale;
  • Definizione di piani di analisi chimiche mirati alla verifica della presenza di sostanze SVHC.
  • Notifica SCIP e formazione operativa

La notifica alla banca dati SCIP è obbligatoria per tutti gli articoli contenenti sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p. Il nostro servizio include:

  • Supporto nella raccolta e strutturazione dei dati necessari;
  • Definizione di una strategia comunicativa efficace lungo la supply chain;
  • Predisposizione tecnica della notifica nel portale ECHA;
  • Formazione mirata al personale interno per una gestione autonoma e consapevole degli adempimenti SCIP.

Contatta i nostri esperti per una valutazione SVHC personalizzata

La conformità alla normativa REACH SVHC richiede un approccio multidisciplinare, fondato su competenze chimico-regolatorie e capacità di gestione della documentazione tecnica. I nostri consulenti accompagnano in ogni fase del processo, dalla valutazione iniziale alla comunicazione lungo la catena di fornitura.

 

Contattaci per una consulenza SVHC personalizzata e proteggi il tuo accesso al mercato europeo con un approccio strutturato, preciso e aggiornato.

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    SVHC FAQ

    • Cosa si intende per sostanze SVHC?

    Le sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze identificate dall’ECHA come estremamente preoccupanti per la salute umana o l’ambiente, soggette a obblighi specifici nel contesto del Regolamento REACH.

    • Dove si trova la lista delle sostanze SVHC?

    L’elenco aggiornato delle sostanze SVHC è pubblicato sul sito dell’ECHA. È importante monitorarlo regolarmente per verificare l’eventuale presenza nei propri articoli.

    • Quando è obbligatoria la notifica SCIP?

    La notifica SCIP è obbligatoria per articoli contenenti una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p, e deve essere effettuata prima che l’articolo venga immesso sul mercato UE.

    • Quali obblighi ha un’azienda che utilizza sostanze SVHC?

    L’azienda deve fornire informazioni adeguate ai clienti (art. 33), valutare l’obbligo di notifica SCIP (art. 7.2), e può essere soggetta a restrizioni d’uso. È fondamentale implementare un sistema di controllo interno e comunicazione lungo la supply chain.

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