L’accordo ADR disciplina in modo rigoroso il trasporto su strada delle merci pericolose, definendo i requisiti strutturali e operativi per garantire la sicurezza e la conformità normativa. Accanto al quadro regolatorio ordinario, l’accordo prevede la possibilità di introdurre deroghe temporanee per rispondere a specifiche esigenze tecniche o logistiche attraverso la sottoscrizione di Accordi Multilaterali.
In questo contesto, il 17 marzo 2026 l’Italia ha ufficialmente aderito a tre nuovi Accordi Multilaterali: M361, M362 e M364. Tali provvedimenti, entrati in vigore immediatamente dopo la firma della competente autorità nazionale, introducono semplificazioni procedurali e deroghe mirate per determinate operazioni tecniche. La validità di tutti e tre gli accordi è fissata fino al 31 dicembre 2026.
Di seguito si riporta l’analisi tecnica di ciascun accordo e le relative implicazioni per gli operatori del settore.
Accordo Multilaterale M361: deroga ADR per il trasporto di macchinari e apparecchiature usate
L’accordo M361 disciplina il trasporto di macchinari o apparecchiature non specificati nell’ADR che contengono residui di merci pericolose o contaminazioni interne (ad esempio, motori, pompe industriali o componenti idrauliche dismesse).
In base alla normativa ordinaria, la movimentazione di tali manufatti richiede la piena classificazione e il rispetto delle disposizioni generali previste per la specifica classe di pericolo del residuo. Con l’introduzione dell’accordo M361, qualora il trasporto sia finalizzato a operazioni di riparazione, ispezione, manutenzione, rigenerazione o smaltimento, è prevista l’esenzione dall’applicazione delle disposizioni ADR, a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti tecnici:
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Misure di contenimento: Devono essere adottate tutte le disposizioni strutturali necessarie a garantire la totale tenuta stagna del manufatto, impedendo qualsiasi fuoriuscita o perdita del contenuto pericoloso durante il trasporto.
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Esclusioni tassative: La deroga non si applica in nessun caso ai macchinari o alle apparecchiature che contengono materie esplosive (Classe 1) o materie radioattive (Classe 7).
Accordo Multilaterale M362: trasporto di recipienti a pressione EN 17339 con azoto compresso
L’accordo M362 interviene nell’ambito dei sistemi di contenimento ad alta pressione, con particolare riferimento alla filiera dell’idrogeno. Il provvedimento si applica ai recipienti a pressione strutturati e omologati in conformità alla norma tecnica EN 17339, nonché ai veicoli-batteria composti da tali recipienti.
La deroga consente la movimentazione di questi contenitori riempiti con azoto compresso in luogo dell’idrogeno, esclusivamente durante le fasi operative di:
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Primo riempimento;
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Assemblaggio o integrazione dei sistemi;
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Ispezione periodica e collaudo.
L’applicazione dell’accordo M362 è subordinata al rispetto di un preciso limite di carattere termodinamico: la pressione interna dell’azoto compresso non deve superare i 20 bar, e non deve in ogni caso essere superiore al 10% della pressione di esercizio omologata per il recipiente stesso. Tale misura consente l’effettuazione dei test strutturali e dei trasferimenti tecnici riducendo il livello di rischio intrinseco prima dell’immissione dell’idrogeno nel ciclo operativo.
Accordo Multilaterale M364: disposizioni sulla conservazione del certificato di approvazione dei rimorchi (Certificato Rosa)
L’accordo M364 modifica le modalità di gestione documentale a bordo veicolo per quanto concerne il certificato di approvazione per i veicoli che trasportano determinate merci pericolose (comunemente definito “Certificato Rosa”), previsto dal capitolo 9.1 dell’ADR per rimorchi e semirimorchi.
La regola generale impone che tale documento sia custodito in originale all’interno della cabina di guida della motrice. L’accordo M364 introduce la facoltà di conservare il certificato di approvazione direttamente sul rimorchio o sul semirimorchio a cui si riferisce. Per garantire la validità della deroga, il documento deve essere collocato in un alloggiamento idoneo, specificamente:
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Protetto dagli agenti atmosferici e dal deterioramento;
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Facilmente accessibile al personale ispettivo in caso di controlli su strada.
Questa disposizione è volta a razionalizzare la gestione documentale nelle flotte aziendali caratterizzate da frequenti operazioni di aggancio e sgancio dei semirimorchi, azzerando il rischio di non conformità formali dovute alla mancata consegna fisica del documento tra i diversi conducenti.
Obblighi operativi per le aziende e conclusioni
L’utilizzo delle facoltà concesse dagli accordi M361, M362 e M364 comporta l’obbligo formale di conformarsi a tutte le condizioni in essi specificate. Dal punto di vista ispettivo, per i trasporti effettuati in regime di deroga (in particolare per gli accordi M361 e M362), è necessario mantenere a bordo del veicolo una copia del testo ufficiale dell’accordo sottoscritto, stampata in lingua nazionale o in una delle lingue ufficiali dell’ADR, al fine di esibirla agli organi di controllo.
Le aziende e i Consulenti ADR sono invitati a verificare la rispondenza dei propri flussi logistici a tali requisiti tecnici per l’intero periodo di operatività dei provvedimenti, la cui scadenza resta fissata al 31 dicembre 2026.
FAQ Accordi Multilaterali ADR 2026
Qual è la scadenza degli accordi multilaterali M361, M362 e M364?
Tutti e tre gli accordi sottoscritti dall’Italia il 17 marzo 2026 hanno una validità temporanea fissata e limitata fino al 31 dicembre 2026.
Cosa prevede l’accordo M361 per i macchinari usati?
L’accordo M361 concede l’esenzione dalle disposizioni ADR per il trasporto di macchinari o apparecchiature usate contenenti residui di merci pericolose, purché siano destinate a manutenzione, riparazione o smaltimento e garantiscano la perfetta tenuta stagna del contenimento. Sono esclusi i materiali delle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi).
Quali sono i limiti di pressione previsti dall’accordo M362?
L’accordo M362 consente il trasporto di recipienti EN 17339 con azoto compresso (anziché idrogeno) a patto che la pressione interna dell’azoto non superi i 20 bar e non sia superiore al 10% della normale pressione di esercizio del recipiente.
Dove deve essere conservato il Certificato Rosa secondo l’accordo M364?
L’accordo M364 permette di derogare all’obbligo di custodia del certificato di approvazione nella cabina della motrice, consentendo il posizionamento del documento direttamente sul rimorchio o semirimorchio, in un luogo protetto e accessibile per i controlli.
