Trasporto e smaltimento batterie alcaline e NiMH: la guida normativa completa
Questo articolo costituisce il terzo modulo della serie di approfondimenti tecnici dedicati alla corretta qualificazione e movimentazione degli accumulatori in ambito civile e industriale. Dopo aver esaminato i requisiti per le tecnologie al piombo e al nichel-cadmio, l’analisi si focalizza sulle specifiche operative per la gestione di batterie alcaline e NiMH. La rubrica completa comprende i seguenti titoli:
- Batterie al piombo automotive e industriali con elettrolita liquido
- Batterie Nichel-Cadmio (Ni-Cd)
- Batterie Nichel-Idruro Metallico (NiMH) e Batterie Alcaline
- Batterie al litio ionico
Analisi tecnica: utilizzi e profili di rischio delle batterie alcaline e NiMH
Le batterie alcaline e NiMH rappresentano due famiglie tecnologiche distinte, ma accumunate da una gestione operativa che presenta criticità generalmente minori rispetto ai sistemi accumulativi contenenti metalli pesanti tossici.
Le batterie al nichel-idruro metallico (batterie NiMH) impiegano una lega metallica in grado di assorbire idrogeno unitamente a un elettrolita alcalino (frequentemente idrossido di potassio). Trovano impiego in dispositivi elettronici portatili, strumentazione di misura e in determinate applicazioni nel settore dei veicoli ibridi. Le batterie alcaline primarie (usa e getta) impiegano anch’esse un elettrolita alcalino e sono capillarmente diffuse in apparecchiature industriali di basso assorbimento e dispositivi di uso comune.
I principali profili di rischio connessi a tali dispositivi includono:
- Rischio elettrico e cortocircuito: Pur in assenza di cadmio, l’energia residua può innescare cortocircuiti accidentali con conseguente surriscaldamento.
- Rischio chimico da elettrolita: La presenza di idrossido di potassio impone cautele in caso di danneggiamento meccanico o perdita di tenuta dell’involucro.
Identificazione visiva: marcatura e codici per batterie alcaline e NiMH
Ai fini dell’inquadramento logistico e ambientale, ogni tipologia deve essere identificata attraverso la corretta attribuzione dei codici di trasporto e di rifiuto.
Nella figura sottostante sono presenti a destra un esempio di accumulatore alcalino e a sinistra di un accumulatore NiMH con evidenziate le codifiche ADR (solo per pile NiMH) e il codice EER:
Accumulatore alcalino

Accumulatore NiMH

Classificazione ADR (UN 3496 ADR) e logistica per batterie alcaline e NiMH
Sotto il profilo del trasporto stradale regolato dall’Accordo ADR, la disciplina varia in funzione della chimica specifica:
- Batterie NiMH: Sono identificate dalla voce UN 3496 ADR. Tuttavia, l’Accordo ADR stabilisce che le batterie NiMH non sono soggette alle prescrizioni di trasporto su strada a condizione che siano adottate misure idonee a prevenire i cortocircuiti e il danneggiamento dei colli durante la movimentazione.
- Batterie alcaline: In condizioni ordinarie e per trasporto su strada, le classiche pile alcaline integre e correttamente confezionate non rientrano nel campo di applicazione dell’ADR come merci pericolose.
Nel contesto del trasporto multimodale, occorre prestare attenzione alle difformità regolatorie: mentre la regolamentazione aerea IATA DGR considera tali dispositivi generalmente non soggetti a restrizioni sotto adeguate condizioni di imballaggio, il Codice IMDG per il trasporto marittimo applica la voce UN 3496, richiedendo specifiche disposizioni operative. Una valutazione consapevole evita errori procedurali nel trasporto e smaltimento batterie alcaline e NiMH.
Normativa ambientale, CER 16 06 04 e CER 16 06 05 per batterie alcaline e NiMH
Quando cessa l’utilizzo operativo, il materiale rientra nel perimetro della normativa ambientale inerente allo smaltimento pile esauste. Nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (Elenco EER/CER), la classificazione prevede i seguenti codici privi di asterisco:
- CER 16 06 04: Batterie alcaline (escluse 16 06 03).
- CER 16 06 05: Altre batterie ed accumulatori.
L’assenza dell’asterisco identifica le categorie come rifiuti non pericolosi, in ragione dell’assenza di metalli pesanti a elevata tossicità come il cadmio o il piombo. Ciononostante, le operazioni di smaltimento batterie alcaline e NiMH richiedono comunque la raccolta separata e l’invio a impianti autorizzati di recupero dei materiali. Inoltre, in presenza di quantitativi industriali di grandi dimensioni, la qualifica di rifiuto non pericoloso non esime dalla verifica preventiva delle condizioni di sicurezza per la movimentazione.
Supporto tecnico e conformità: gestione in sicurezza di batterie alcaline e NiMH
La corretta interpretazione delle esenzioni da cortocircuito, l’assegnazione dei codici CER e la gestione delle difformità tra trasporto terrestre, marittimo e aereo richiedono un’attenta verifica tecnica.
Viene fornito supporto specialistico alle aziende per garantire la corretta gestione delle batterie, sia come prodotti nuovi sia sotto forma di rifiuti, assicurando la conformità normativa e la sicurezza nei sistemi di trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo. È possibile contattare i tecnici per ottimizzare i processi di classificazione ed evitare contestazioni operative.
Accordo ADR M372 Rame: esenzioni e deroghe per il trasporto ADR
Si è recentemente definito un importante quadro normativo per la filiera dei metalli con l’entrata in vigore dell’Accordo Multilaterale M372, introducendo misure specifiche per le spedizioni di merci e rifiuti contenenti rame. A seguito della proposta dell’Italia, formalizzata il 3 luglio 2026, e della successiva sottoscrizione da parte della Germania avvenuta il 13 luglio 2026, il dispositivo è diventato pienamente operativo e rimarrà in vigore fino al 31 agosto 2028. Questa misura stabilisce le condizioni applicative per avvalersi di una specifica esenzione per le leghe metalliche contenenti Rame e classificate pericolose per il trasporto durante le operazioni secondo l’Accordo ADR.
Come approfondito nel nostro precedente articolo relativo alla nuova classificazione del rame, il rame in forma fine e le sue leghe sono stati oggetto di riclassificazione ai sensi del XXII ATP del CLP che è entrato in vigore il 1° maggio 2026. L’attuale Accordo interviene in modo mirato su questi materiali, attenuando l’impatto normativo per le spedizioni di tali merci e rifiuti limitatamente ai paesi sottoscrittori (Italia e Germania).
Requisiti e campo di applicazione dell’accordo M372 ADR per l’esenzione ADR leghe rame
Dal punto di vista tecnico e concettuale, l’accordo M372 ADR ricalca la precedente deroga M366, la quale regolamentava le leghe contenenti piombo, garantendo così un’elevata coerenza procedurale per i responsabili della logistica. Le disposizioni si applicano esclusivamente a materiali con caratteristiche chimico-fisiche ben definite:
- Rame metallico: deve presentare una superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg (corrispondente all’area di una sfera di 1 mm di diametro);
- Leghe di rame: contenenti almeno 2,5% di rame superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg.
Questi materiali, scarsamente solubili in acqua, sono assegnati e classificati con il numero ONU 3077 (UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., Gruppo di Imballaggio III).
Disposizioni operative per la deroga ADR rame: imballaggi e trasporto alla rinfusa
Per poter beneficiare delle semplificazioni introdotte dalla norma e procedere con il Trasporto ADR in regime di deroga M372, è indispensabile e vincolante che i materiali trasportati non soddisfino i criteri di pericolo di altre classi al di fuori della Classe 9. Detto ciò, il I requisiti normativi si concentrano sulle modalità di contenimento esplicitate di seguito:
- Imballaggi: Il trasporto deve avvenire utilizzando IBC (Grandi Recipienti per la Rinfusa) o grandi imballaggi conformi alle disposizioni del Capitolo 4.1 dell’ADR, senza l’obbligo di omologazione secondo il punto 4.1.1.3. I colli devono essere rigorosamente a tenuta di polveri e resistenti all’acqua, o in alternativa dotati di un rivestimento interno con prestazioni equivalenti.
- Trasporto alla rinfusa: La movimentazione del trasporto ADR leghe metalliche e delle leghe di rame pericolose alla rinfusa è autorizzata unicamente se effettuata tramite veicoli o container che risultano conformi ai codici VC1 o VC2.
- Documentazione: È prescritto l’obbligo di conservare una copia del testo dell’accordo M372 a bordo dell’unità di trasporto per l’intera durata del viaggio. Potete scaricare i documenti in ITALIANO e in INGLESE.
Scadenze e conformità normativa dell’accordo M372 ADR
L’operatività di queste semplificazioni è temporanea e validamente applicabile esclusivamente all’interno dei territori degli Stati firmatari (Italia e Germania). La deroga M372 fornisce alle imprese del settore una finestra temporale essenziale per allinearsi alle disposizioni della nuova classificazione. Questa temporanea esenzione al rame e alle leghe contenenti rame assicura continuità logistica, consentendo la movimentazione dei materiali fino al 31 agosto 2028, senza compromettere gli stringenti requisiti di sicurezza e tutela ambientale previsti dal Trasporto ADR.
L’effettiva entrata in vigore dell’M372 rende essenziale una verifica immediata e tecnica delle vostre procedure aziendali di classificazione, imballaggio e spedizione delle leghe metalliche. Per assicurare la piena conformità della vostra filiera logistica e prevenire fermi o sanzioni durante i controlli su strada, affidatevi all’esperienza di CHEMEX. Contattateci per una consulenza personalizzata.
Trasporto e smaltimento batterie Nichel cadmio - UN 2795
Il presente articolo costituisce il secondo modulo di una serie di quattro approfondimenti tecnici dedicati alla corretta movimentazione degli accumulatori in ambito civile e industriale. Dopo aver esaminato le tecnologie al piombo, l’analisi si concentra sulle specifiche operative per la gestione normativa delle batterie nichel cadmio. La rubrica completa approfondisce varie tipologie di batterie:
- Batterie al piombo automotive e industriali con elettrolita liquido
- Batterie Nichel-Cadmio (Ni-Cd)
- Batterie Nichel-Idruro Metallico (NiMH) e Batterie Alcaline
- Batterie al litio ionico
Analisi tecnica: utilizzi e profili di rischio delle batterie nichel cadmio
Le celle elettrochimiche di questa tipologia impiegano idrossido di nichel e cadmio metallico, immersi in un elettrolita alcalino, generalmente costituito da idrossido di potassio. In ambito industriale, questi dispositivi trovano ampia applicazione in contesti che richiedono un’elevata affidabilità in condizioni gravose, quali sistemi di emergenza, illuminazione di sicurezza e specifiche apparecchiature industriali.
I fattori di pericolo associati a tali accumulatori derivano da due componenti principali:
- Corrosività: L’elettrolita, essendo fortemente alcalino, possiede caratteristiche corrosive che richiedono cautele in caso di contatto o sversamento accidentale.
- Tossicità: La presenza di cadmio, un metallo pesante tossico, determina profili di rischio rilevanti per la salute umana e impatti significativi per l’ambiente circostante.
Identificazione visiva: marcatura e codici delle batterie nichel cadmio
Per garantire la tracciabilità logistica e ambientale lungo tutta la filiera, è necessaria una corretta identificazione del dispositivo attraverso l’apposita classificazione tecnica.
Nella figura sottostante esempio di accumulatore industriale al nichel-cadmio con evidenziate le codifiche UN 2795 (Classe 8) e il codice CER pericoloso 16 06 02* per la gestione ambientale:

Classificazione ADR e gestione logistica delle batterie nichel cadmio (UN 2795)
Per quanto concerne il trasporto stradale delle merci pericolose, disciplinato dall’Accordo ADR, i dispositivi sono formalmente classificati con il numero UN 2795 e appartengono alla Classe 8 (Sostanze corrosive).
La movimentazione operativa impone l’adozione di alcune misure preventive per mitigare il rischio legato alla natura alcalina dell’elettrolita:
- Imballaggio e stivaggio: I colli devono assicurare una protezione adeguata contro i cortocircuiti, unitamente a un fissaggio idoneo a prevenire urti, ribaltamenti o danneggiamenti meccanici durante il transito.
- Etichettatura: È obbligatoria l’apposizione dell’etichetta di pericolo raffigurante il simbolo di corrosività.
In determinate circostanze, vincolate allo stato del dispositivo e alle specifiche modalità di stivaggio, la normativa vigente contempla l’applicazione di esenzioni che richiedono un’attenta valutazione tecnica caso per caso. L’applicazione corretta delle procedure per il trasporto e lo smaltimento delle batterie nichel cadmio risulta fondamentale per garantire la conformità ed evitare l’esposizione a sanzioni.
Normativa di smaltimento e codice CER 16 06 02* delle batterie nichel cadmio
Alla conclusione del ciclo di vita operativo, il dispositivo assume la qualifica di rifiuto, rendendo applicabile il quadro normativo ambientale. Nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (Elenco EER/CER), l’identificazione avviene in maniera inequivocabile:
- Codice CER: 16 06 02* (Batterie al nichel-cadmio).
La presenza dell’asterisco classifica formalmente il residuo come rifiuto pericoloso, prescrizione derivante principalmente dalla tossicità intrinseca del cadmio. Tale classificazione impone procedure di gestione estremamente rigorose, stabilendo che le fasi di raccolta e trattamento debbano svolgersi in via esclusiva presso impianti debitamente autorizzati.
Nello smaltimento di batterie nichel cadmio esauste è importante non commettere un errore frequente: il fatto che la batteria sia diventata un rifiuto non la esclude automaticamente dal campo di applicazione del trasporto di merci pericolose. Durante il trasporto, infatti, può essere ancora soggetta alle disposizioni dell’Accordo ADR, salvo eventuali esenzioni applicabili. Questo significa che la valutazione deve sempre considerare sia la natura di rifiuto sia le caratteristiche chimico-fisiche che determinano il pericolo.
Comprendere queste differenze non è un esercizio teorico, ma uno strumento operativo. Saper distinguere tra elettrolita acido e alcalino, riconoscere il ruolo dei metalli pesanti, applicare correttamente le classificazioni ADR e i codici EER: sono tutti elementi che contribuiscono a una gestione sicura, conforme ed efficiente.
Supporto tecnico per il trasporto multimodale delle batterie nichel cadmio
L’integrazione tra la corretta attribuzione dei codici rifiuto e le stringenti prescrizioni per la movimentazione delle merci pericolose richiede competenze normative altamente specializzate.
Chemex fornisce supporto tecnico alle organizzazioni per garantire la gestione incondizionatamente sicura dei dispositivi, sia nella fase di immissione sul mercato sia in quella di conferimento a fine vita. Il servizio di consulenza assicura la piena conformità legale e operativa non solo per il trasporto su strada, ma anche nei sistemi di trasporto ferroviario, marittimo ed aereo.
Trasporto e smaltimento batterie piombo - UN 2794
Le batterie non sono dispositivi unici o uniformi; in base alle sostanze chimiche contenute e alla loro capacità energetica, presentano modalità di gestione, trasporto e smaltimento profondamente differenti. Questo testo rappresenta il primo di una serie di 4 approfondimenti tecnici dedicati alla corretta movimentazione degli accumulatori più diffusi in ambito civile e industriale. La rubrica completa prevede i seguenti titoli:
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Batterie al piombo automotive e industriali con elettrolita liquido (la presente monografia)
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Batterie al litio ionico
L’obiettivo di questi contributi è offrire uno strumento concreto a supporto dei soggetti aziendali che si trovano a dover riconoscere, gestire e qualificare correttamente tali dispositivi lungo la filiera logistica e ambientale.
Analisi tecnica: utilizzi e rischi delle batterie piombo
Le batterie piombo con elettrolita acido trovano applicazione in una vasta gamma di settori industriali e civili: sono comunemente impiegate nei veicoli stradali (automotive), nei gruppi di continuità (UPS), negli impianti di stoccaggio energetico tradizionale e all’interno di svariati macchinari industriali.
Il loro funzionamento si basa su un sistema elettrochimico costituito da piastre di piombo immerse in una soluzione acquosa di acido solforico. È proprio questa specifica combinazione chimica a determinarne i principali fattori di pericolo:
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Rischio di corrosione: L’elettrolita è una sostanza fortemente acida in grado di causare gravi ustioni chimiche a contatto con la pelle e danni irreversibili ai tessuti.
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Rischio ambientale: La presenza di piombo, un metallo pesante tossico, comporta un rischio significativo di contaminazione del suolo e delle falde acquifere in caso di sversamento accidentale.
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Rischio di esplosione: Durante le phases di carica o in particolari condizioni di degradazione, queste celle possono generare idrogeno gassoso, che miscelandosi con l’ossigeno atmosferico può creare atmosfere potenzialmente esplosive o altamente infiammabili.
Identificazione visiva: marcatura e codici delle batterie piombo
Per una corretta gestione logistica e ambientale, ogni dispositivo deve essere chiaramente identificato tramite apposita etichettatura e codifica tecnica.

Classificazione ADR (UN 2794) e regime di esenzione per le batterie piombo
Sotto il profilo del trasporto stradale delle merci pericolose, disciplinato dall’Accordo ADR, le batterie piombo sono formalmente classificate con il numero UN 2794 (Batterie riempite di acido liquido, ad accumulatore) e appartengono alla Classe 8 (Sostanze corrosive).
Il regime ordinario di trasporto impone l’adozione di rigorose misure di sicurezza:
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Imballaggio e stivaggio: I colli devono prevenire i cortocircuiti e garantire la stabilità del carico per evitare ribaltamenti o fuoriuscite di acido.
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Etichettatura: È obbligatoria l’applicazione dell’etichetta di pericolo n. 8 (corrosività) sui colli e sui mezzi di trasporto, ove richiesto.
Tuttavia, l’Accordo ADR prevede un’importante agevolazione applicabile sul campo. Secondo la Disposizione Speciale 594, le batterie nuove o usate possono essere completamente esentate dalle prescrizioni dell’ADR (senza necessità di documentazione di trasporto specifica o etichettatura dei mezzi) a condizione che:
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I loro alloggiamenti siano intatti e privi di danni o perdite di elettrolita.
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Siano adeguatamente protette contro i cortocircuiti.
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Siano saldamente fissate, pallettizzate o stivate in modo da impedirne lo spostamento accidentale durante la movimentazione.
Normativa di smaltimento, codice CER 16 06 01* e gestione ambientale delle batterie piombo
Quando un accumulatore termina il suo ciclo di vita utile, la classificazione delle batterie piombo subisce una transizione dal perimetro dei prodotti a quello dei rifiuti, attivando gli obblighi previsti dalla normativa ambientale sulla tracciabilità.
Nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (Elenco EER/CER), questi residui sono identificati in modo univoco:
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Codice CER: 16 06 01* (Batterie al piombo).
La presenza dell’asterisco qualifica il rifiuto come pericoloso a causa della tossicità del piombo e della corrosività dell’acido solforico residuo. Di conseguenza, la gestione deve obbligatoriamente prevedere il conferimento a impianti di trattamento e riciclo debitamente autorizzati. Nonostante la loro intrinseca pericolosità, queste batterie alimentano una filiera di riciclo industriale altamente efficiente, capace di recuperare e reimmettere nel ciclo produttivo gran parte delle materie prime seconde.
È fondamentale evidenziare che la qualifica di “rifiuto” non esclude l’applicazione della normativa sui trasporti pericolosi. Anche durante la movimentazione verso l’impianto di smaltimento, il carico resta soggetto alle disposizioni dell’Accordo ADR, a meno che non si verifichino puntualmente le condizioni di esenzione previste dalle disposizioni speciali. Una valutazione tecnica caso per caso si rivela quindi indispensabile per operare in piena conformità legale.
Supporto tecnico per la gestione in sicurezza delle batterie piombo
La corretta individuazione dei confini tra prodotto e rifiuto, l’applicazione rigorosa dell’ADR e lo sfruttamento legittimo delle esenzioni richiedono competenze tecniche integrate.
Viene fornito supporto specialistico per la gestione corretta delle batterie, sia come prodotti nuovi sia sotto forma di rifiuti, garantendo la conformità normativa e la sicurezza anche nei sistemi di trasporto ferroviario, marittimo ed aereo. È possibile contattare i nostri tecnici per ottimizzare le procedure logistiche ambientali ed evitare rischi sanzionatori.
ADR 2026: L’Italia sottoscrive tre nuovi Accordi Multilaterali (M361, M362, M364). Cosa cambia per le aziende?
L’accordo ADR disciplina in modo rigoroso il trasporto su strada delle merci pericolose, definendo i requisiti strutturali e operativi per garantire la sicurezza e la conformità normativa. Accanto al quadro regolatorio ordinario, l’accordo prevede la possibilità di introdurre deroghe temporanee per rispondere a specifiche esigenze tecniche o logistiche attraverso la sottoscrizione di Accordi Multilaterali.
In questo contesto, il 17 marzo 2026 l’Italia ha ufficialmente aderito a tre nuovi Accordi Multilaterali: M361, M362 e M364. Tali provvedimenti, entrati in vigore immediatamente dopo la firma della competente autorità nazionale, introducono semplificazioni procedurali e deroghe mirate per determinate operazioni tecniche. La validità di tutti e tre gli accordi è fissata fino al 31 dicembre 2026.
Di seguito si riporta l’analisi tecnica di ciascun accordo e le relative implicazioni per gli operatori del settore.
Accordo Multilaterale M361: deroga ADR per il trasporto di macchinari e apparecchiature usate
L’accordo M361 disciplina il trasporto di macchinari o apparecchiature non specificati nell’ADR che contengono residui di merci pericolose o contaminazioni interne (ad esempio, motori, pompe industriali o componenti idrauliche dismesse).
In base alla normativa ordinaria, la movimentazione di tali manufatti richiede la piena classificazione e il rispetto delle disposizioni generali previste per la specifica classe di pericolo del residuo. Con l’introduzione dell’accordo M361, qualora il trasporto sia finalizzato a operazioni di riparazione, ispezione, manutenzione, rigenerazione o smaltimento, è prevista l’esenzione dall’applicazione delle disposizioni ADR, a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti tecnici:
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Misure di contenimento: Devono essere adottate tutte le disposizioni strutturali necessarie a garantire la totale tenuta stagna del manufatto, impedendo qualsiasi fuoriuscita o perdita del contenuto pericoloso durante il trasporto.
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Esclusioni tassative: La deroga non si applica in nessun caso ai macchinari o alle apparecchiature che contengono materie esplosive (Classe 1) o materie radioattive (Classe 7).
Accordo Multilaterale M362: trasporto di recipienti a pressione EN 17339 con azoto compresso
L’accordo M362 interviene nell’ambito dei sistemi di contenimento ad alta pressione, con particolare riferimento alla filiera dell’idrogeno. Il provvedimento si applica ai recipienti a pressione strutturati e omologati in conformità alla norma tecnica EN 17339, nonché ai veicoli-batteria composti da tali recipienti.
La deroga consente la movimentazione di questi contenitori riempiti con azoto compresso in luogo dell’idrogeno, esclusivamente durante le fasi operative di:
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Primo riempimento;
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Assemblaggio o integrazione dei sistemi;
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Ispezione periodica e collaudo.
L’applicazione dell’accordo M362 è subordinata al rispetto di un preciso limite di carattere termodinamico: la pressione interna dell’azoto compresso non deve superare i 20 bar, e non deve in ogni caso essere superiore al 10% della pressione di esercizio omologata per il recipiente stesso. Tale misura consente l’effettuazione dei test strutturali e dei trasferimenti tecnici riducendo il livello di rischio intrinseco prima dell’immissione dell’idrogeno nel ciclo operativo.
Accordo Multilaterale M364: disposizioni sulla conservazione del certificato di approvazione dei rimorchi (Certificato Rosa)
L’accordo M364 modifica le modalità di gestione documentale a bordo veicolo per quanto concerne il certificato di approvazione per i veicoli che trasportano determinate merci pericolose (comunemente definito “Certificato Rosa”), previsto dal capitolo 9.1 dell’ADR per rimorchi e semirimorchi.
La regola generale impone che tale documento sia custodito in originale all’interno della cabina di guida della motrice. L’accordo M364 introduce la facoltà di conservare il certificato di approvazione direttamente sul rimorchio o sul semirimorchio a cui si riferisce. Per garantire la validità della deroga, il documento deve essere collocato in un alloggiamento idoneo, specificamente:
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Protetto dagli agenti atmosferici e dal deterioramento;
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Facilmente accessibile al personale ispettivo in caso di controlli su strada.
Questa disposizione è volta a razionalizzare la gestione documentale nelle flotte aziendali caratterizzate da frequenti operazioni di aggancio e sgancio dei semirimorchi, azzerando il rischio di non conformità formali dovute alla mancata consegna fisica del documento tra i diversi conducenti.
Obblighi operativi per le aziende e conclusioni
L’utilizzo delle facoltà concesse dagli accordi M361, M362 e M364 comporta l’obbligo formale di conformarsi a tutte le condizioni in essi specificate. Dal punto di vista ispettivo, per i trasporti effettuati in regime di deroga (in particolare per gli accordi M361 e M362), è necessario mantenere a bordo del veicolo una copia del testo ufficiale dell’accordo sottoscritto, stampata in lingua nazionale o in una delle lingue ufficiali dell’ADR, al fine di esibirla agli organi di controllo.
Le aziende e i Consulenti ADR sono invitati a verificare la rispondenza dei propri flussi logistici a tali requisiti tecnici per l’intero periodo di operatività dei provvedimenti, la cui scadenza resta fissata al 31 dicembre 2026.
FAQ Accordi Multilaterali ADR 2026
Qual è la scadenza degli accordi multilaterali M361, M362 e M364?
Tutti e tre gli accordi sottoscritti dall’Italia il 17 marzo 2026 hanno una validità temporanea fissata e limitata fino al 31 dicembre 2026.
Cosa prevede l’accordo M361 per i macchinari usati?
L’accordo M361 concede l’esenzione dalle disposizioni ADR per il trasporto di macchinari o apparecchiature usate contenenti residui di merci pericolose, purché siano destinate a manutenzione, riparazione o smaltimento e garantiscano la perfetta tenuta stagna del contenimento. Sono esclusi i materiali delle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi).
Quali sono i limiti di pressione previsti dall’accordo M362?
L’accordo M362 consente il trasporto di recipienti EN 17339 con azoto compresso (anziché idrogeno) a patto che la pressione interna dell’azoto non superi i 20 bar e non sia superiore al 10% della normale pressione di esercizio del recipiente.
Dove deve essere conservato il Certificato Rosa secondo l’accordo M364?
L’accordo M364 permette di derogare all’obbligo di custodia del certificato di approvazione nella cabina della motrice, consentendo il posizionamento del documento direttamente sul rimorchio o semirimorchio, in un luogo protetto e accessibile per i controlli.
Spedire un veicolo: regole, esenzioni e conformità UN3166
Quando si pianifica il trasporto di un veicolo, l’applicazione della normativa sulle merci pericolose non è sempre la prima variabile presa in considerazione. Tuttavia, la presenza di carburante, batterie o altri sistemi di alimentazione integrati è un fattore determinante che può comportare la classificazione del veicolo secondo le norme ed i regolamenti internazionali sul trasporto di merci pericolose.
In generale, i veicoli si dividono utilizzando i seguenti numeri ONU principali:
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Veicoli a batteria: storicamente identificati con il numero UN3171, che indica i veicoli alimentati solo da batterie con elettrolita. Nota: oggi, per maggiore precisione, i veicoli alimentati da batterie al litio hanno numeri ONU dedicati, come l’UN3556 (batterie agli ioni di litio) o l’UN3557 (batterie al litio metallico).
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Veicoli con motore a combustione e ibridi: identificati con il numero UN3166, usato per i veicoli alimentati a benzina, diesel, gas, e per i modelli ibridi che combinano motore termico e batteria.
In questo articolo ci concentreremo esclusivamente sul numero UN3166. La distinzione è importante perché le regole e le esenzioni cambiano notevolmente in base al mezzo di trasporto (strada, mare, aria). Ecco come funziona per il trasporto di veicoli a motore e ibridi.
Trasporto veicoli su strada e normativa ADR: quando scatta l’esenzione?
Nel trasporto stradale, come nel caso di autovetture caricate su bisarche o su altri mezzi da trasporto, i veicoli spesso non sono soggetti all’applicazione della normativa sulle merci pericolose. Il motivo è logico: il carburante e le batterie costituiscono parte integrante del mezzo e non vengono trasportati come merci pericolose separate.
A questo proposito, la normativa ADR dispone infatti di esenzioni totali (facendo riferimento a capitoli specifici come l’1.1.3.1 e alle relative disposizioni speciali), a condizione che il veicolo rispetti determinati standard di sicurezza. Nello specifico, i requisiti per beneficiare dell’esenzione totale per l’UN3166 sono:
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Assenza di perdite di carburante o di elettrolita.
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Batterie correttamente installate e fissate nei propri alloggiamenti.
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Veicolo adeguatamente protetto contro attivazioni accidentali o danni durante la movimentazione e il trasporto.
Soddisfacendo pienamente questi parametri, il trasporto può essere effettuato in esenzione totale, senza dover applicare le prescrizioni (come pannelli arancioni, documenti di trasporto merci pericolose o patentino ADR) normalmente richieste.
Spedizione veicoli via mare: il Codice IMDG e le Special Provisions 961 e 962
Anche viaggiando via mare esistono alcune esenzioni specifiche per i veicoli. Il Codice IMDG, attraverso le Special Provisions 961 e 962, consente, a determinate condizioni, di non applicare tutte o parte delle prescrizioni per le merci pericolose. Questo avviene soprattutto quando le auto viaggiano su navi progettate appositamente per il trasporto veicoli, come le navi Ro-Ro (Roll-on/Roll-off).
Nello specifico, la Special Provision 961 prevede l’esenzione totale se i veicoli sono stivati in spazi di carico specifici (come i ponti Ro-Ro) e non vi sono perdite. La Special Provision 962 si applica invece quando non si possono soddisfare i requisiti della 961, richiedendo comunque standard rigorosi:
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Assenza di perdite di carburante e integrità delle batterie.
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Orientamento corretto e fissaggio sicuro del veicolo per evitare movimenti durante la navigazione.
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Limitazioni sul livello di carburante nel serbatoio a seconda del tipo di alimentazione.
Quando queste condizioni sono soddisfatte, il trasporto marittimo dell’UN3166 può avvenire con importanti semplificazioni documentali e di etichettatura.
Trasporto aereo di veicoli ibridi (IATA): Proper Shipping Name e restrizioni
Il trasporto aereo regolato dal manuale IATA DGR è generalmente più restrittivo, soprattutto nel caso di veicoli dotati di batterie al litio. Per questo motivo, il trasporto aereo di veicoli completi è meno frequente e spesso limitato a casi particolari o effettuato esclusivamente su aeromobili cargo.
Se spedisci un veicolo ibrido via aerea, la normativa richiede inoltre di indicare chiaramente questa caratteristica nel Proper Shipping Name (la descrizione ufficiale della merce), aggiungendo la dicitura “Hybrid”. Ecco un esempio di compilazione per la Shipper’s Declaration:
UN3166, Vehicle, flammable liquid powered, Hybrid
Questa indicazione permette di segnalare immediatamente agli operatori di terra e di volo la presenza di più sistemi di alimentazione (motore a combustione e batteria al litio), un’informazione fondamentale per la gestione dei rischi e della sicurezza a bordo.
Conclusione
Il trasporto di veicoli può rientrare a pieno titolo nella normativa sulle merci pericolose, ma nella pratica l’UN3166 beneficia di numerose situazioni di esenzione o semplificazione, soprattutto nel trasporto su strada e via mare. Conoscere i riferimenti normativi corretti e le condizioni di sicurezza richieste aiuta a gestire la spedizione in modo efficiente, evitando blocchi logistici o sanzioni per errata classificazione.
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La classificazione delle merci e l’applicazione delle esenzioni corrette (specialmente per i nuovi veicoli elettrici o ibridi) richiedono un’analisi tecnica precisa per evitare sanzioni o blocchi doganali.
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FIR digitale e documento di trasporto ADR: guida alla conformità per i rifiuti pericolosi
L’evoluzione della gestione dei rifiuti verso sistemi informatici come il RENTRI sta ridefinendo i processi operativi di tutta la filiera. Tuttavia, l’integrazione tra la disciplina ambientale e le norme sul trasporto di merci pericolose richiede un’analisi rigorosa. In questo scenario, è prioritario comprendere come l’adozione del FIR digitale (xFIR) impatti sulla validità del documento di trasporto ADR (DdT ADR), garantendo che la digitalizzazione non comprometta la sicurezza e la legalità dei trasporti.
L’obbligo del FIR digitale e la disciplina del DdT ADR
Dal 13 febbraio 2026, l’utilizzo del Formulario di identificazione dei rifiuti in modalità digitale è diventato obbligatorio per i soggetti previsti dalla norma. La gestione dei flussi documentali dipende dalla scelta del produttore/detentore: se quest’ultimo è obbligato all’emissione digitale, l’intera filiera deve adeguarsi al formato elettronico; in caso contrario, si prosegue con il formato cartaceo.
A causa delle complessità tecniche rilevate in fase di avvio, il DL Milleproroghe 2026 ha esteso la possibilità di utilizzare il formato cartaceo fino al 15 settembre 2026. Fino a tale data, le imprese possono scegliere tra il FIR digitale e il formulario tradizionale, beneficiando della sospensione delle sanzioni per la mancata trasmissione dei dati.
Nonostante questa flessibilità, quando il rifiuto è assimilato ad una merce pericolosa, è essenziale che il documento di trasporto ADR sia sempre presente e strettamente conforme ai requisiti del capitolo 5.4.1 dell’ADR.
Requisiti tecnici ADR e limiti attuali del xFIR
L’ADR, al capitolo 5.4.1, prevede la possibilità di utilizzare documenti digitali durante il trasporto, a condizione che le informazioni siano disponibili in modo equivalente alla versione cartacea. La sottosezione 5.4.0.2 specifica che le tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) devono soddisfare i requisiti legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati.
Per standardizzare questi criteri, il settore trasporti dell’UNECE (1) ha elaborato linee guida specifiche (2) che impongono l’uso di piattaforme informatiche altamente sicure e interconnesse (sistemi fiduciari “TP1 e TP2”).
In parole semplici, per la normativa ADR non è sufficiente avere un normale file PDF salvato sul tablet o sullo smartphone dell’autista. È richiesta una rete sicura che garantisca ad autorità e soccorsi l’accesso in tempo reale ai dati sui rifiuti pericolosi. I dispositivi a bordo devono evitare la perdita di dati anche in caso di guasto.
Attualmente, poiché l’infrastruttura del FIR digitale non possiede ancora questo complesso livello di sicurezza richiesto dall’UNECE, il solo file elettronico non può sostituire la documentazione ADR cartacea.
Perché il formato cartaceo per il DdT ADR è ancora obbligatorio
Data la mancanza di piena conformità del xFIR agli standard telematici ADR, per soddisfare le prescrizioni del capitolo 5.4.1 è necessario continuare a utilizzare supporti cartacei. La mera visualizzazione di un file digitale su un dispositivo non certificato non garantisce l’equivalenza richiesta.
Per operare in totale sicurezza, le aziende che trasportano rifiuti in ADR devono adottare una delle seguenti soluzioni:
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Stampare una copia cartacea del FIR digitale, verificando preventivamente che contenga tutte le informazioni obbligatorie richieste dall’ADR (cap. 5.4.1).
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Predisporre un documento di trasporto ADR specifico su carta, del tutto separato dal formulario elettronico.
Questa ridondanza analogica assicura che, in caso di controlli su strada o emergenze, le autorità possano accedere immediatamente alle informazioni critiche sulla pericolosità del carico.
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Note
(1) L’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) è la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e il settore trasporti dell’UNECE crea le regole tecniche e legali che permettono ai trasporti di muoversi in modo sicuro a livello internazionale.
(2) Linee guida UNECE per l’uso del capitolo 5.4.0.2 RID/ADR/ADN: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/guidelines/ADR_Guidelines_Telematics_e.pdf
Trasporto Rifiuti e "Regola dei 1000 Punti" (ADR 1.1.3.6): Perché il peso stimato vieta l'esenzione parziale
L’applicazione del regime di esenzione parziale secondo la sottosezione 1.1.3.6 dell’ADR rappresenta, per molte aziende, uno strumento indispensabile per l’ottimizzazione logistica. Poter movimentare merci pericolose senza l’obbligo di un veicolo conforme alle disposizioni ADR costituisce un evidente vantaggio operativo ed economico.
Tuttavia, quando tale normativa viene applicata al settore dei rifiuti, emerge una criticità sostanziale spesso ignorata dagli operatori: l’incompatibilità tra il calcolo rigoroso richiesto dall’ADR e la prassi del peso stimato (o presunto).
In questo articolo analizzeremo tecnicamente la normativa e chiariremo perché la mancanza di un dato certo non consente di sfruttare l’esenzione.
Come funziona il calcolo dei “1000 punti” ADR
Per comprendere la criticità, è necessario partire dal meccanismo di calcolo. L’ADR suddivide le merci pericolose in Categorie di Trasporto (da 0 a 4), assegnando a ciascuna un coefficiente moltiplicatore.
Il regime di esenzione 1.1.3.6 è applicabile esclusivamente se la somma totale dei punti calcolati per l’unità di trasporto (Quantità × Coefficiente) non supera il valore di 1000.
Peso presunto nel Formulario Rifiuti: è valido per l’esenzione?
È qui che la normativa incontra il più grande ostacolo operativo.
L’ADR prevede, in determinate condizioni, la possibilità di applicare l’esenzione parziale come disciplinato dal capitolo 1.1.3.6. Tale esenzione consente una significativa riduzione degli obblighi normativi quando la quantità di merce pericolosa trasportata non supera specifici limiti.
Tuttavia, l’applicazione dell’esenzione parziale è subordinata a un requisito fondamentale: la quantità di merce pericolosa deve essere certa, determinata e verificabile prima della spedizione.
L’ADR non ammette infatti il ricorso a stime o valori approssimativi ai fini del calcolo delle soglie di esenzione. Questo principio entra in evidente contrasto con la prassi delle spedizioni di rifiuti, per le quali il peso è quasi sempre stimato (spesso indicato sul Formulario come “peso da verificarsi a destino”) e raramente determinato con precisione al momento del carico.
Di conseguenza, anche quando le quantità presunte sarebbero compatibili con l’esenzione parziale, l’incertezza del dato quantitativo ne impedisce l’applicazione.
Esiste una tolleranza sul peso per l’ADR 1.1.3.6?
Una delle domande più frequenti poste dagli operatori logistici riguarda l’esistenza di margini di tolleranza nel caso in cui il peso effettivo risulti superiore a quello stimato.
La risposta tecnica è negativa. Non esiste alcuna tolleranza applicabile alla soglia dei 1000 punti.
Se un trasporto viene effettuato in regime di esenzione sulla base di un peso stimato di 900 kg, e un controllo su strada accerta un peso effettivo che porta il calcolo a 1001 punti, l’azienda si trova in una condizione di trasporto abusivo di merci pericolose. Le sanzioni in tal caso non riguardano il mero errore documentale, ma la totale assenza dei requisiti di sicurezza previsti per il trasporto “pieno” (mancanza pannelli, mancanza autista ADR, ecc.).
Casistiche frequenti: Batterie, Vernici e Oli esausti
Per chiarire l’impatto operativo, consideriamo alcune casistiche comuni nel trasporto rifiuti:
- Batterie esauste (UN 2794): Spesso stoccate in cassoni pallettizzati. Senza una pesatura certificata alla partenza, definire con certezza se il carico è di 950 kg o 1050 kg è impossibile a vista. Affidarsi alla stima espone l’azienda a rischi sanzionatori elevati.
- Fusti di vernici o solventi (UN 1263): Anche se il volume nominale del fusto è noto, il contenuto effettivo di rifiuto può variare (presenza di morchie, riempimento parziale o eccessivo).
- Oli esausti: La densità variabile e l’impossibilità di misurare il volume esatto in cisternette IBC senza contalitri rendono la stima inaffidabile ai fini del calcolo punti.
Conclusioni operative
Alla luce del quadro normativo esposto, la gestione del rischio impone una linea di condotta rigorosa.
Le spedizioni di rifiuti contenenti merci pericolose, qualora non vi sia la possibilità di determinare il peso certo alla partenza tramite sistemi di pesatura certificati, devono essere gestite come trasporti ADR pienamente regolamentati, indipendentemente dall’entità stimata del carico.
Garantire il rispetto della normativa e la sicurezza del trasporto è prioritario rispetto al risparmio economico derivante dall’esenzione. Solo la certezza del dato permette la deroga; in assenza di questa, la prudenza e il rispetto integrale dell’ADR sono l’unica via percorribile.
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Piombo rifiuto pericoloso: Quadro normativo e gestione operativa
L’assetto regolatorio europeo in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche ha subito una modifica sostanziale con l’entrata in vigore del 21° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) del Regolamento CLP (Regolamento Delegato UE 2024/197). Tale aggiornamento ha comportato ripercussioni dirette sulla filiera dei metalli, imponendo una revisione delle procedure di gestione dei rottami contenenti piombo.
Il presente approfondimento tecnico unifica le direttive recenti per fornire un quadro chiaro sugli obblighi vigenti, analizzando le criticità emerse nel coordinamento tra normativa CLP e regolamento ADR, e le soluzioni operative adottate per la movimentazione del Piombo rifiuto pericoloso.
Genesi normativa della nuova classificazione del Piombo rifiuto pericoloso
La necessità di un aggiornamento legislativo scaturisce dalle valutazioni del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA, che ha rideterminato i profili tossicologici del piombo metallico. L’obiettivo del legislatore comunitario è stato quello di allineare la classificazione di pericolo alle nuove evidenze scientifiche riguardanti la tossicità riproduttiva e, segnatamente, la tossicità acquatica cronica.
Prima dell’entrata in vigore del 21° ATP, numerose leghe metalliche in forma massiva non raggiungevano le soglie di concentrazione necessarie per la classificazione di pericolo ambientale. Con l’abbassamento dei Limiti di Concentrazione Specifici (SCL), materiali precedentemente gestiti come merci non pericolose o rifiuti non pericolosi sono stati riclassificati. Tale riclassificazione ha determinato l’assoggettamento di ingenti volumi di scarti di lavorazione alla normativa sui rifiuti pericolosi, configurando la fattispecie di Piombo rifiuto pericoloso.
Criteri di soglia e disposizioni tecniche per il Piombo rifiuto pericoloso
Il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 introduce una distinzione fondamentale basata sulla granulometria della sostanza, fissando parametri stringenti per l’attribuzione della frase di pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata).
Affinché un materiale o una miscela rientri nella classificazione che porta alla gestione come Piombo rifiuto pericoloso, devono essere superate le seguenti soglie di concentrazione:
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Piombo in polvere (diametro particelle < 1 mm): concentrazione ≥ 0,025%
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Piombo in forma massiva (diametro particelle ≥ 1 mm): concentrazione ≥ 0,25%
Considerato che le leghe di ottone, bronzo e altri lavorati industriali presentano frequentemente percentuali di piombo superiori allo 0,25% (spesso attestate intorno al 3-4%), la conseguenza diretta è l’attribuzione automatica della caratteristica di pericolo ecotossico (HP 14). Ciò comporta l’assegnazione del codice UN 3077 (Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.) ai fini del trasporto.
Impatto sul trasporto ADR e Accordo M366 relativo al Piombo rifiuto pericoloso
L’applicazione immediata e letterale dei criteri ADR ai rottami metallici riclassificati ha generato inizialmente criticità operative. Il trasporto di materie classificate UN 3077 richiede, in regime ordinario, l’utilizzo di imballaggi omologati ONU e il rispetto di rigorose prescrizioni di etichettatura, requisiti tecnicamente complessi da applicare a rottami metallici massivi trasportati alla rinfusa.
Per garantire la continuità della filiera del recupero nel rispetto della sicurezza ambientale, è stato sottoscritto l’Accordo Multilaterale M366 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR). L’accordo M366 introduce una deroga specifica per il trasporto di Piombo rifiuto pericoloso e leghe metalliche contenenti piombo, consentendo il trasporto alla rinfusa o in imballaggi non omologati ONU, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
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Il rifiuto deve essere classificato esclusivamente come pericoloso per l’ambiente (Classe 9), senza rischi sussidiari.
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La quantità totale di piombo trasportata per unità di trasporto deve essere chiaramente tracciata.
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Devono essere adottate misure atte a prevenire la dispersione del materiale nell’ambiente durante il trasporto (es. veicoli telonati o imballaggi a tenuta di polvere).
Adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di Piombo rifiuto pericoloso
Nello scenario attuale, le aziende operanti nel settore chimico e metallurgico sono tenute a un rigoroso adeguamento delle procedure interne di caratterizzazione e gestione documentale. La fase transitoria iniziale è conclusa; le operazioni devono ora conformarsi pienamente alle disposizioni del 21° ATP e dell’Accordo M366.
Per una corretta compliance nella gestione del Piombo rifiuto pericoloso, è necessario:
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Caratterizzazione analitica: Verificare puntualmente la granulometria e la concentrazione di piombo nei residui di lavorazione per accertare il superamento della soglia dello 0,25% in forma massiva.
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Attribuzione Codice EER: In caso di “codici a specchio”, la presenza di piombo oltre soglia determina la classificazione come rifiuto pericoloso (HP 14).
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Gestione del Trasporto: In caso di spedizione sotto regime ADR (UN 3077), avvalersi delle deroghe previste dall’Accordo M366. È obbligatorio che una copia dell’Accordo sia presente a bordo del veicolo durante il trasporto, a disposizione delle autorità di controllo.
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Aggiornamento SDS: Revisionare le Schede di Dati di Sicurezza sia delle materie prime in ingresso che dei prodotti finiti/semilavorati, recependo la classificazione armonizzata vigente.
Nuova Classificazione Rifiuti di Batterie: Cosa Cambia per le Imprese e i Nuovi Obblighi dal 2026
La gestione normativa dei rifiuti derivanti da batterie sta vivendo una fase di profonda transizione. Con la pubblicazione della Decisione (UE) 2025/934, l’Unione Europea ha modificato l’elenco dei rifiuti conformemente al Regolamento Batterie (UE) 2023/1542.
Per le aziende italiane è fondamentale comprendere non solo i contenuti tecnici, ma anche le tempistiche e la natura giuridica di questo atto, che impatterà radicalmente la classificazione rifiuti di batterie.
È necessario operare una distinzione tecnica cruciale: trattandosi di una “Decisione” e non di una Direttiva, l’atto non necessita di una legge di recepimento formale (come un Decreto Legislativo) per entrare nell’ordinamento italiano. Tuttavia, la sua applicazione operativa segue un calendario specifico che concede un periodo di adeguamento agli Stati Membri e agli operatori economici.
Attualmente, la Decisione è entrata in vigore il 9 giugno 2025, ma la sua efficacia operativa è “congelata”. A seguito di una rettifica pubblicata nell’agosto 2025, la data di applicazione obbligatoria è stata posticipata: i nuovi obblighi scatteranno inderogabilmente dal 9 dicembre 2026.
Fino a tale data, in Italia continuano a vigere gli attuali codici. Tuttavia, entro la scadenza del dicembre 2026, il legislatore italiano dovrà verosimilmente aggiornare l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Sebbene la norma UE prevalga in caso di disallineamento, l’aggiornamento del TUA è auspicabile per evitare confusione operativa tra gli addetti ai lavori.
I Nuovi Codici EER nella Classificazione Rifiuti di Batterie
La riforma prevede la riscrittura integrale del capitolo 16 06 e modifiche sostanziali al capitolo 20, eliminando codici generici (come il 20 01 33*) per far spazio a descrizioni basate sulla chimica specifica dell’accumulatore.
Ecco una sintesi tabellare delle principali novità che gli operatori dovranno adottare per una corretta classificazione rifiuti di batterie a partire dal 9 dicembre 2026:

L’introduzione del codice 20 01 42* per i rifiuti urbani è di particolare rilievo: impone ai Comuni e alle municipalizzate di gestire le batterie al litio (da cellulari, PC, ecc.) come flusso separato e pericoloso, migliorando la sicurezza nei centri di raccolta.
Gestione della “Massa Nera” e Implicazioni sulla Classificazione Rifiuti di Batterie
Una delle criticità maggiori risolte dalla nuova norma riguarda la “Black Mass” (massa nera), la polvere ricca di metalli (litio, cobalto, nichel) ottenuta dal pre-trattamento delle batterie.
Fino ad oggi, l’assenza di un codice specifico portava a classificazioni ambigue, spesso come rifiuto non pericoloso.
La nuova classificazione rifiuti di batterie introduce codici specifici pericolosi per le frazioni intermedie (come la massa nera). L’attribuzione della caratteristica di pericolo (asterisco *) comporta conseguenze immediate:
- Divieto di Esportazione: In quanto rifiuto pericoloso, la massa nera non potrà essere esportata verso Paesi non-OCSE.
- Circular Economy: L’obiettivo è forzare il recupero di materie prime critiche all’interno dei confini UE, dove gli standard ambientali sono certificati.
Trasporto ADR e Conformità nella Classificazione Rifiuti di Batterie
L’assegnazione di nuovi codici di pericolo impatta direttamente sulla logistica. Una corretta classificazione rifiuti di batterie è il prerequisito indispensabile per stabilire se la spedizione è soggetta alla normativa ADR (trasporto merci pericolose su strada).
Poiché la maggior parte dei nuovi codici per le batterie industriali e al litio sono classificati come pericolosi, le aziende dovranno:
- Verificare l’assoggettamento all’ADR: Solitamente Classe 9 per le batterie al litio.
- Utilizzare Imballaggi Omologati: L’imballaggio deve rispondere a istruzioni specifiche per prevenire rischi di incendio o sversamento di elettroliti.
- Gestire l’Etichettatura: I colli devono riportare le etichette di pericolo appropriate (Modello 9A).
Supporto Chemex per l’Adeguamento Normativo
Mancare l’appuntamento del 9 dicembre 2026 significa esporre l’azienda a sanzioni e blocchi operativi. Chemex offre un servizio di consulenza specializzata per guidare le imprese nella transizione verso la nuova normativa europea.
Cosa possiamo fare per voi:
- Verifica di Classificazione: Analisi tecnica per l’attribuzione dei nuovi codici EER (speciali e urbani) e verifica delle caratteristiche di pericolo.
- Corretta Spedizione: Consulenza su imballaggi omologati ed etichettatura conforme alle nuove disposizioni.
- Consulenza ADR: Gestione completa delle spedizioni in regime ADR, inclusa la redazione dei documenti di trasporto e la nomina del consulente per la sicurezza.
Contattateci oggi per anticipare l’adeguamento dei vostri processi di gestione rifiuti.
LINK: Decisione Delegata /UE) 2025/934
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500934








