Accordo M368: L'Adesione ufficiale dell'Italia ristabilisce le deroghe ADR per il trasporto dei Rifiuti Pericolosi
Si è conclusa positivamente un’attesa cruciale per l’intera filiera della gestione e del trasporto su strada (ADR) dei rifiuti pericolosi. Con la recente firma da parte dell’Italia dell’Accordo Multilaterale M368, si ristabilisce pienamente il regime di semplificazioni normative che era venuto meno con la scadenza del precedente Accordo M329 in data 21 settembre 2025.
L’M368, dispositivo promosso dall’Austria e valido fino al 20 settembre 2030, è uno strumento essenziale per gli operatori italiani che devono gestire il conferimento di rifiuti pericolosi (in particolare quelli classificati nei Gruppi di Imballaggio II e III) verso gli impianti autorizzati di smaltimento o recupero. L’adesione del nostro Paese garantisce la continuità operativa delle deroghe, attenuando l’onere di conformità che un rientro immediato nel regime ADR completo avrebbe imposto.
La Struttura dell’M368: Innovazioni e Punti di Continuità con l’M329
L’Accordo Multilaterale M368 non è una mera proroga, ma un aggiornamento tecnico che incorpora l’esperienza dell’M329 e si allinea alle ultime evoluzioni della normativa ADR (ad esempio, le disposizioni relative a UN 3509). Le deroghe previste si applicano specificamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti che costituiscono o contengono merci pericolose, escludendo, tra gli altri, i rifiuti di Classe 1, Classe 7, e le merci che richiedono controllo di temperatura (Classi 4.1 e 5.2).
Di seguito, si analizzano le principali modifiche e le semplificazioni ripristinate con l’entrata in vigore dell’Accordo anche sul territorio nazionale:
Classificazione e Gas: L’Introduzione di UN 1953
Una delle novità più rilevanti riguarda la gestione dei gas di scarto (rifiuti in Classe 2). Il punto 2.1.2 (nuovo) dell’M368 ammette una classificazione provvisoria per i gas di scarto:
- È autorizzato il trasporto di questi rifiuti assegnando loro provvisoriamente il numero UN 1953 (Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.) con il codice di classificazione TF, prima della determinazione della classificazione finale presso il centro di smaltimento.
- Questa semplificazione si applica esclusivamente alle classi 2.3 (gas tossici) o 6.1 (sostanze tossiche), dove si applica solo la disposizione 2.1.2 dell’Accordo.
Deroghe sugli Imballaggi e Contenitori Rifiuti
L’aspetto più atteso del regime derogatorio riguarda l’uso di contenitori non pienamente conformi agli standard ADR per alcune tipologie di rifiuti:
- Imballaggi non Omologati UN: Continua a essere autorizzato l’utilizzo di imballaggi che non sono stati sottoposti ai test di omologazione ONU.
- Contenitori per Rifiuti (Waste Containers): Viene esteso l’uso dei contenitori mobili per rifiuti (conformi, ad esempio, alla serie EN 840) anche per rifiuti che non sono solo solidi (punto 3.2 c)), integrandosi con le possibilità offerte dal punto 4.1.1.5.3 ADR (utilizzo per rifiuti speciali). L’M368 riconosce che in questi casi i requisiti di compatibilità (4.1.1.5.3 b) (vi)) non sono pienamente applicabili.
Documentazione di Trasporto e Gestione delle Batterie
L’M368 introduce importanti chiarimenti e semplificazioni sul documento di trasporto, sebbene con alcune revisioni rispetto all’M329:
- Quantità Stimata: L’opzione di indicare una quantità stimata è stata rimossa dall’M368, poiché le disposizioni dell’ADR stesso (rif. 5.4.1.1.3.2) offrono ora alternative sufficienti. Sarà necessario quindi attenersi alle disposizioni ADR per la misurazione della quantità.
- Dispositivi Medici (UN 3291): L’Accordo estende le esenzioni per i dispositivi e le apparecchiature mediche di scarto classificati come UN 3291 destinati al riciclo, equiparandoli alle agevolazioni già previste per UN 3373 per quanto riguarda l’omissione di informazioni supplementari (punto 6.6).
- Esclusione Batterie Danneggiate/Difettose: L’M368 precisa l’esclusione esplicita dall’ambito di applicazione per le batterie al litio e al sodio danneggiate o difettose (UN 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552), le quali devono essere gestite in conformità con la Disposizione Speciale 376 ADR.
Conclusioni: Vantaggi e Necessità di Adeguamento Normativo
L’adesione dell’Italia all’Accordo Multilaterale M368 rappresenta un passo normativo cruciale per le imprese del settore, garantendo che le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi possano continuare a beneficiare di un regime di semplificazione che ha dimostrato la sua efficacia operativa nel tempo. Il ripristino delle deroghe snellisce le procedure di etichettatura, marcatura e documentazione, senza compromettere i livelli di sicurezza richiesti dal trasporto ADR.
Le aziende sono ora chiamate a recepire le specifiche modifiche introdotte dall’M368 rispetto al precedente M329.
L’entrata in vigore dell’M368 rende essenziale una verifica immediata delle procedure interne di classificazione, imballaggio e documentazione. Nonostante le semplificazioni, l’applicazione corretta dell’Accordo richiede precisione tecnica. Affidatevi a CHEMEX per una consulenza esperta sul trasporto ADR dei rifiuti e per assicurare la piena compliance della vostra filiera con le nuove disposizioni dell’Accordo M368.
Il Trasporto ADR dei Rifiuti Pericolosi Sanitari: Un Percorso tra ADR e DPR 254/2003
Il trasporto di rifiuti sanitari pericolosi è un’operazione che richiede un’attenzione meticolosa e una rigorosa aderenza a un quadro normativo complesso. In Italia, la gestione di questi materiali è disciplinata da due pilastri fondamentali: il Regolamento ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose), che ne definisce le prescrizioni per la movimentazione su strada, e il DPR 254 del 15 luglio 2003, specificamente dedicato alla disciplina della gestione dei rifiuti sanitari. La corretta interpretazione e applicazione di queste normative sono cruciali per garantire la sicurezza del trasporto e per tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
Classificazione dei Rifiuti Sanitari Pericolosi: ADR e DPR 254/2003 in Sintonia
Il punto di partenza per un trasporto conforme è la corretta classificazione del rifiuto sanitario. Il DPR 254/2003 stabilisce una categorizzazione specifica dei rifiuti sanitari, suddividendoli in pericolosi a rischio infettivo, pericolosi non a rischio infettivo, non pericolosi e rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. Questa classificazione interna è il primo passo per determinare se un rifiuto ricade sotto l’ambito di applicazione dell’ADR.
Ai fini ADR, i rifiuti sanitari pericolosi sono prevalentemente identificati come materie infettanti (Classe 6.2). Le voci più frequentemente utilizzate includono:
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UN 2814:
Materia infettante per l’uomo, che comprende rifiuti contenenti microrganismi patogeni noti o sospetti capaci di causare malattie nell’uomo.
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UN 3291:
Rifiuto clinico non specificato, N.A.S. (Non Altrimenti Specificato) o rifiuto medico regolamentato, N.A.S., o rifiuto medico biopericoloso, N.A.S. Questa voce è comunemente impiegata per i rifiuti sanitari che, pur non rientrando direttamente nelle categorie precedenti, presentano un rischio infettivo.
È essenziale determinare la categoria di trasporto (Cat. A o Cat. B) e l’eventuale gruppo di imballaggio (generalmente Gruppo di Imballaggio II per UN 3291), in base alla virulenza del patogeno e alla forma del rifiuto, come dettagliato nelle istruzioni di imballaggio dell’ADR.
Requisiti di Imballaggio, Etichettatura e Marcatura secondo ADR
Una volta classificati, i rifiuti sanitari pericolosi devono essere imballati in stretta conformità con le istruzioni di imballaggio ADR pertinenti. Questo prevede l’utilizzo di imballaggi omologati ONU (es. fusti in plastica 4H2, casse in cartone 4G, ecc.), che devono garantire la tenuta stagna, la resistenza a urti e vibrazioni, e la compatibilità con il contenuto. Il DPR 254/2003, pur non entrando nel dettaglio delle specifiche tecniche degli imballaggi ADR, ne ribadisce la necessità e la funzione di contenimento sicuro.
L’etichettatura e la marcatura degli imballaggi sono altrettanto cruciali:
- Etichette di pericolo: Devono essere applicate le etichette di pericolo adeguate (ad esempio, il pittogramma di rischio biologico per la Classe 6.2).
- Marchi ONU: Il numero ONU a quattro cifre, preceduto dalle lettere “UN”, deve essere chiaramente leggibile.
- Denominazione ufficiale di trasporto: La denominazione completa e corretta del rifiuto (es. “RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S.”) deve essere indicata.
- Nome e indirizzo del mittente e del destinatario: Queste informazioni devono essere visibili sull’imballaggio o su un’etichetta saldamente apposta.
Documentazione di Trasporto e Obblighi del Trasportatore
Ogni trasporto di rifiuti sanitari pericolosi deve essere corredato da una documentazione di trasporto ADR accurata e completa. Questo documento, oltre a quanto previsto dall’ADR (numero ONU, denominazione, classi di pericolo, gruppo di imballaggio, quantità, mittente e destinatario), deve tenere conto anche delle specifiche richieste dal DPR 254/2003 in termini di tracciabilità del rifiuto. Il documento deve fornire tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’emergenza in caso di incidente.
Il trasportatore ha l’obbligo di verificare che la documentazione sia corretta, che il veicolo sia idoneo al trasporto delle merci pericolose, adeguatamente equipaggiato con l’equipaggiamento di bordo (estintori, attrezzature di protezione individuale) e segnalato con la segnaletica ADR appropriata (pannelli arancioni).
Formazione del Personale e Ruolo del Consulente ADR
La complessità del Regolamento ADR e la specificità del DPR 254/2003 rendono indispensabile una formazione adeguata per tutto il personale coinvolto nelle fasi di raccolta, imballaggio, carico, scarico e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi. Tale formazione deve essere conforme ai capitoli 1.3 e 8.2 dell’ADR.
Inoltre, la nomina di un Consulente ADR è un obbligo per le aziende che effettuano operazioni di spedizione, trasporto, carico o scarico di merci pericolose, inclusi i rifiuti sanitari, al di sopra delle soglie di esenzione. Il Consulente ADR svolge un ruolo fondamentale nel garantire la conformità normativa, nell’assistere l’azienda nella prevenzione dei rischi e nell’elaborazione del rapporto annuale di sicurezza.
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