Spedire un veicolo: regole, esenzioni e conformità UN3166
Quando si pianifica il trasporto di un veicolo, l’applicazione della normativa sulle merci pericolose non è sempre la prima variabile presa in considerazione. Tuttavia, la presenza di carburante, batterie o altri sistemi di alimentazione integrati è un fattore determinante che può comportare la classificazione del veicolo secondo le norme ed i regolamenti internazionali sul trasporto di merci pericolose.
In generale, i veicoli si dividono utilizzando i seguenti numeri ONU principali:
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Veicoli a batteria: storicamente identificati con il numero UN3171, che indica i veicoli alimentati solo da batterie con elettrolita. Nota: oggi, per maggiore precisione, i veicoli alimentati da batterie al litio hanno numeri ONU dedicati, come l’UN3556 (batterie agli ioni di litio) o l’UN3557 (batterie al litio metallico).
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Veicoli con motore a combustione e ibridi: identificati con il numero UN3166, usato per i veicoli alimentati a benzina, diesel, gas, e per i modelli ibridi che combinano motore termico e batteria.
In questo articolo ci concentreremo esclusivamente sul numero UN3166. La distinzione è importante perché le regole e le esenzioni cambiano notevolmente in base al mezzo di trasporto (strada, mare, aria). Ecco come funziona per il trasporto di veicoli a motore e ibridi.
Trasporto veicoli su strada e normativa ADR: quando scatta l’esenzione?
Nel trasporto stradale, come nel caso di autovetture caricate su bisarche o su altri mezzi da trasporto, i veicoli spesso non sono soggetti all’applicazione della normativa sulle merci pericolose. Il motivo è logico: il carburante e le batterie costituiscono parte integrante del mezzo e non vengono trasportati come merci pericolose separate.
A questo proposito, la normativa ADR dispone infatti di esenzioni totali (facendo riferimento a capitoli specifici come l’1.1.3.1 e alle relative disposizioni speciali), a condizione che il veicolo rispetti determinati standard di sicurezza. Nello specifico, i requisiti per beneficiare dell’esenzione totale per l’UN3166 sono:
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Assenza di perdite di carburante o di elettrolita.
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Batterie correttamente installate e fissate nei propri alloggiamenti.
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Veicolo adeguatamente protetto contro attivazioni accidentali o danni durante la movimentazione e il trasporto.
Soddisfacendo pienamente questi parametri, il trasporto può essere effettuato in esenzione totale, senza dover applicare le prescrizioni (come pannelli arancioni, documenti di trasporto merci pericolose o patentino ADR) normalmente richieste.
Spedizione veicoli via mare: il Codice IMDG e le Special Provisions 961 e 962
Anche viaggiando via mare esistono alcune esenzioni specifiche per i veicoli. Il Codice IMDG, attraverso le Special Provisions 961 e 962, consente, a determinate condizioni, di non applicare tutte o parte delle prescrizioni per le merci pericolose. Questo avviene soprattutto quando le auto viaggiano su navi progettate appositamente per il trasporto veicoli, come le navi Ro-Ro (Roll-on/Roll-off).
Nello specifico, la Special Provision 961 prevede l’esenzione totale se i veicoli sono stivati in spazi di carico specifici (come i ponti Ro-Ro) e non vi sono perdite. La Special Provision 962 si applica invece quando non si possono soddisfare i requisiti della 961, richiedendo comunque standard rigorosi:
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Assenza di perdite di carburante e integrità delle batterie.
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Orientamento corretto e fissaggio sicuro del veicolo per evitare movimenti durante la navigazione.
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Limitazioni sul livello di carburante nel serbatoio a seconda del tipo di alimentazione.
Quando queste condizioni sono soddisfatte, il trasporto marittimo dell’UN3166 può avvenire con importanti semplificazioni documentali e di etichettatura.
Trasporto aereo di veicoli ibridi (IATA): Proper Shipping Name e restrizioni
Il trasporto aereo regolato dal manuale IATA DGR è generalmente più restrittivo, soprattutto nel caso di veicoli dotati di batterie al litio. Per questo motivo, il trasporto aereo di veicoli completi è meno frequente e spesso limitato a casi particolari o effettuato esclusivamente su aeromobili cargo.
Se spedisci un veicolo ibrido via aerea, la normativa richiede inoltre di indicare chiaramente questa caratteristica nel Proper Shipping Name (la descrizione ufficiale della merce), aggiungendo la dicitura “Hybrid”. Ecco un esempio di compilazione per la Shipper’s Declaration:
UN3166, Vehicle, flammable liquid powered, Hybrid
Questa indicazione permette di segnalare immediatamente agli operatori di terra e di volo la presenza di più sistemi di alimentazione (motore a combustione e batteria al litio), un’informazione fondamentale per la gestione dei rischi e della sicurezza a bordo.
Conclusione
Il trasporto di veicoli può rientrare a pieno titolo nella normativa sulle merci pericolose, ma nella pratica l’UN3166 beneficia di numerose situazioni di esenzione o semplificazione, soprattutto nel trasporto su strada e via mare. Conoscere i riferimenti normativi corretti e le condizioni di sicurezza richieste aiuta a gestire la spedizione in modo efficiente, evitando blocchi logistici o sanzioni per errata classificazione.
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Analisi delle Novità disposizioni IATA DGR 67 (2026) per il Trasporto di Merce Pericolosa per Via Aerea
L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, della 67ª edizione delle IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) impone un aggiornamento puntuale delle procedure operative per tutti gli attori della catena logistica. Come ogni anno, l’International Air Transport Association (IATA) recepisce le evoluzioni tecnologiche e normative globali, introducendo modifiche che impattano direttamente sulla classificazione, l’imballaggio e la documentazione della merce pericolosa trasportata per via aerea.
In questo articolo tecnico analizzeremo brevemente le più importanti variazioni introdotte dall’Addendum alla 67ª edizione, con particolare attenzione alle esenzioni per i dispositivi di tracciamento e all’allineamento con le normative multimodali, inclusa la documentazione.
L’Eccezione IATA per Data Logger e Tracker su Merce Pericolosa Via Aerea
Una delle modifiche operative più rilevanti per speditori e spedizionieri riguarda la revisione della sezione 1.2.7.1, che introduce una specifica eccezione per i dispositivi di monitoraggio (data logger) e tracciamento del carico (cargo tracking devices).
La nuova normativa stabilisce che tali dispositivi, se alimentati da batterie al litio installate e fissati o posizionati in colli, sovraimballaggi o unità di carico (ULD), non sono soggetti alle disposizioni del regolamento IATA per la merce pericolosa, a patto che vengano rispettate rigorose condizioni. Le condizioni vincolanti prevedono che:
- I dispositivi siano in uso o destinati all’uso durante il trasporto;
- Ogni cella o batteria soddisfi i requisiti del Manuale delle Prove e dei Criteri ONU (3.9.2.6.1);
- La capacità energetica per le batterie agli ioni di litio non superi i 20 Wh.
È fondamentale notare che questa eccezione decade qualora i dispositivi vengano spediti come merce a sé stante (consignment) secondo le Istruzioni di Imballaggio 967, 970 o 978. Questa distinzione è cruciale per evitare blocchi della spedizione di merce pericolosa spedita per via aerea.
Aggiornamenti IATA su Batterie agli Ioni di Sodio
La 67ª edizione consolida l’integrazione delle batterie agli ioni di sodio (Sodium-ion) nel quadro normativo internazionale, un tema già toccato dalle modifiche strutturali dell’ADR e RID 2025 per il trasporto su strada.
Nuovi numeri ONU e Marcatura
La sezione 7.1.5.5.2 relativa al marchio della batteria (Battery Mark) è stata emendata per includere esplicitamente il riferimento “UN 3551” per celle o batterie agli ioni di sodio. Parallelamente, la Tabella 9.1.A sulle procedure di accettazione è stata aggiornata per includere le voci UN 3552 (batterie agli ioni di sodio contenute in o imballate con apparecchiature), confermando l’obbligo della lista di controllo (Acceptance Checklist). Questa evoluzione normativa IATA riflette l’esigenza di armonizzare il trasporto di nuove tecnologie energetiche, garantendo che la merce pericolosa viaggi in sicurezza anche per via aerea.
Documentazione e Passeggeri: Novità IATA per Merce Pericolosa e Power Bank
La corretta gestione documentale rimane il pilastro della conformità IATA nel trasporto di merce pericolosa per via aerea. L’edizione 2026 introduce chiarimenti sulla compilazione della Lettera di Trasporto Aerea (Air Waybill) nei casi in cui non è richiesta la Shipper’s Declaration. La casella “Nature and Quantity of Goods” dovrà riportare obbligatoriamente il numero UN, il Proper Shipping Name, il numero di colli e, specificamente per il ghiaccio secco (UN 1845), la quantità netta per collo.
Infine, per quanto concerne i passeggeri, la sezione 2 è stata rivista per chiarire che le batterie di riserva, inclusi i power bank, sono permesse solo nel bagaglio a mano e non devono essere ricaricate utilizzando l’alimentazione di bordo durante il volo. Sebbene questa norma riguardi i passeggeri, gli spedizionieri devono esserne consapevoli per evitare l’inserimento accidentale di power bank in spedizioni di effetti personali o bagagli non accompagnati via cargo.
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