Regolamento 1168/2026: analisi normativa sulla modifica restrizione 78 microplastiche

Il 1º giugno 2026 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/1168, introducendo importanti novità per le microparticelle di polimeri sintetici. Questo testo legislativo aggiorna l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), definendo correttivi essenziali per la corretta applicazione delle deroghe. Tali aggiornamenti si inseriscono in un momento di fondamentale importanza per la conformità aziendale, a poche settimane dalla prima scadenza del reporting per la deroga 4a, fissata per il 31 maggio 2026.

Nonostante le tempistiche delineate dall’ECHA, si riscontra sul mercato che numerose imprese non hanno ancora ottemperato alla notifica dei dati. Sotto il profilo regolatorio e di vigilanza, è preferibile adempiere anche se in ritardo a tale obbligo, inviando la documentazione richiesta per regolarizzare la posizione aziendale. La recente pubblicazione del testo europeo rende ancora più urgente esaminare i presupposti giuridici che hanno guidato il legislatore in questa revisione.

Quali sono le ragioni tecnico-giuridiche alla base della modifica restrizione 78 microplastiche?

Le motivazioni alla base di questo aggiornamento normativo rispondono alla necessità di correggere alcune ambiguità terminologiche e incongruenze applicative emerse dopo la pubblicazione della restrizione originaria del 2023, garantendo così la certezza del diritto all’interno dell’Unione Europea.

Per quanto concerne i medicinali per uso umano e veterinario, il legislatore ha chiarito che l’intenzione originaria del comitato REACH era quella di esentare totalmente tali prodotti, includendo esplicitamente le fasi di sperimentazione clinica e le prove precliniche di sicurezza (quali i test analitici, fisici, tossicologici e di stabilità). L’attuale modifica restrizione 78 microplastiche colma una lacuna formulativa che ne escludeva involontariamente l’applicazione pratica, salvaguardando il settore farmaceutico.

Allo esso modo, la revisione esplicita l’esigenza di esentare le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) per quantitativi pari o inferiori a una tonnellata annua, specificando che la deroga si applica anche quando tali attività avvengono in ospedali o università, e non solo nei siti industriali.

Infine, l’intervento sulle matrici solide specifica che, per evitare usi contrari all’obiettivo di minimizzazione delle emissioni ambientali, l’esenzione si applica esclusivamente se l’uso finale previsto per la matrice solida ha una durata pari o superiore a un anno.

Entrata in vigore e tempistiche della modifica restrizione 78 microplastiche

Al fine di garantire la continuità aziendale e tutelare il legittimo affidamento dei fabbricanti, il Regolamento (UE) 2026/1168 stabilisce che le disposizioni relative alle esenzioni per i medicinali e per le attività PPORD si applichino in via eccezionale con effetto retroattivo a decorrere dal 17 ottobre 2023 (deroghe 4b e 4g).

Di contro, per concedere ai portatori di interessi il tempo sufficiente per adottare le necessarie misure di adeguamento – come la riformulazione dei prodotti o lo smaltimento delle scorte esistenti – l’applicazione dei nuovi parametri restrittivi per le matrici solide (deroga 5c) è differita. Questo specifico allegato del regolamento microplastiche 2026 entrerà in vigore a partire dal 22 giugno 2028.

Supporto Chemex per la modifica restrizione 78 microplastiche e la notifica in IUCLID

In un quadro normativo in rapida evoluzione, la piena conformità al REACH è indispensabile per tutelare il business ed evitare severe sanzioni. Come evidenziato, diverse imprese non sono riuscite a rispettare la scadenza del 31 maggio 2026 per la trasmissione dei dati ambientali.

A tale proposito, Chemex offre il proprio supporto tecnico anche nella gestione di un reporting microplastiche ECHA in ritardo. L’elaborazione e l’invio tardivo dei dossier tramite la piattaforma IUCLID rimangono il percorso più sicuro per sanare la posizione aziendale. I tecnici di Chemex sono a disposizione per una valutazione preliminare e per misurare l’impatto della modifica restrizione 78 microplastiche sui formulati industriali.

Link ufficiale: Modifica regolamento 2026/1168


Trasporto e smaltimento batterie piombo - UN 2794

Le batterie non sono dispositivi unici o uniformi; in base alle sostanze chimiche contenute e alla loro capacità energetica, presentano modalità di gestione, trasporto e smaltimento profondamente differenti. Questo testo rappresenta il primo di una serie di 4 approfondimenti tecnici dedicati alla corretta movimentazione degli accumulatori più diffusi in ambito civile e industriale. La rubrica completa prevede i seguenti titoli:

  1. Batterie al piombo automotive e industriali con elettrolita liquido (la presente monografia)

  2. Batterie Nichel-Cadmio (Ni-Cd)

  3. Batterie Nichel-Idruro Metallico (NiMH) e Batterie Alcaline

  4. Batterie al litio ionico

L’obiettivo di questi contributi è offrire uno strumento concreto a supporto dei soggetti aziendali che si trovano a dover riconoscere, gestire e qualificare correttamente tali dispositivi lungo la filiera logistica e ambientale.

Analisi tecnica: utilizzi e rischi delle batterie piombo

Le batterie piombo con elettrolita acido trovano applicazione in una vasta gamma di settori industriali e civili: sono comunemente impiegate nei veicoli stradali (automotive), nei gruppi di continuità (UPS), negli impianti di stoccaggio energetico tradizionale e all’interno di svariati macchinari industriali.

Il loro funzionamento si basa su un sistema elettrochimico costituito da piastre di piombo immerse in una soluzione acquosa di acido solforico. È proprio questa specifica combinazione chimica a determinarne i principali fattori di pericolo:

  • Rischio di corrosione: L’elettrolita è una sostanza fortemente acida in grado di causare gravi ustioni chimiche a contatto con la pelle e danni irreversibili ai tessuti.

  • Rischio ambientale: La presenza di piombo, un metallo pesante tossico, comporta un rischio significativo di contaminazione del suolo e delle falde acquifere in caso di sversamento accidentale.

  • Rischio di esplosione: Durante le phases di carica o in particolari condizioni di degradazione, queste celle possono generare idrogeno gassoso, che miscelandosi con l’ossigeno atmosferico può creare atmosfere potenzialmente esplosive o altamente infiammabili.

Identificazione visiva: marcatura e codici delle batterie piombo

Per una corretta gestione logistica e ambientale, ogni dispositivo deve essere chiaramente identificato tramite apposita etichettatura e codifica tecnica.

Classificazione ADR (UN 2794) e regime di esenzione per le batterie piombo

Sotto il profilo del trasporto stradale delle merci pericolose, disciplinato dall’Accordo ADR, le batterie piombo sono formalmente classificate con il numero UN 2794 (Batterie riempite di acido liquido, ad accumulatore) e appartengono alla Classe 8 (Sostanze corrosive).

Il regime ordinario di trasporto impone l’adozione di rigorose misure di sicurezza:

  1. Imballaggio e stivaggio: I colli devono prevenire i cortocircuiti e garantire la stabilità del carico per evitare ribaltamenti o fuoriuscite di acido.

  2. Etichettatura: È obbligatoria l’applicazione dell’etichetta di pericolo n. 8 (corrosività) sui colli e sui mezzi di trasporto, ove richiesto.

Tuttavia, l’Accordo ADR prevede un’importante agevolazione applicabile sul campo. Secondo la Disposizione Speciale 594, le batterie nuove o usate possono essere completamente esentate dalle prescrizioni dell’ADR (senza necessità di documentazione di trasporto specifica o etichettatura dei mezzi) a condizione che:

  • I loro alloggiamenti siano intatti e privi di danni o perdite di elettrolita.

  • Siano adeguatamente protette contro i cortocircuiti.

  • Siano saldamente fissate, pallettizzate o stivate in modo da impedirne lo spostamento accidentale durante la movimentazione.

Normativa di smaltimento, codice CER 16 06 01* e gestione ambientale delle batterie piombo

Quando un accumulatore termina il suo ciclo di vita utile, la classificazione delle batterie piombo subisce una transizione dal perimetro dei prodotti a quello dei rifiuti, attivando gli obblighi previsti dalla normativa ambientale sulla tracciabilità.

Nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (Elenco EER/CER), questi residui sono identificati in modo univoco:

  • Codice CER: 16 06 01* (Batterie al piombo).

La presenza dell’asterisco qualifica il rifiuto come pericoloso a causa della tossicità del piombo e della corrosività dell’acido solforico residuo. Di conseguenza, la gestione deve obbligatoriamente prevedere il conferimento a impianti di trattamento e riciclo debitamente autorizzati. Nonostante la loro intrinseca pericolosità, queste batterie alimentano una filiera di riciclo industriale altamente efficiente, capace di recuperare e reimmettere nel ciclo produttivo gran parte delle materie prime seconde.

È fondamentale evidenziare che la qualifica di “rifiuto” non esclude l’applicazione della normativa sui trasporti pericolosi. Anche durante la movimentazione verso l’impianto di smaltimento, il carico resta soggetto alle disposizioni dell’Accordo ADR, a meno che non si verifichino puntualmente le condizioni di esenzione previste dalle disposizioni speciali. Una valutazione tecnica caso per caso si rivela quindi indispensabile per operare in piena conformità legale.

Supporto tecnico per la gestione in sicurezza delle batterie piombo

La corretta individuazione dei confini tra prodotto e rifiuto, l’applicazione rigorosa dell’ADR e lo sfruttamento legittimo delle esenzioni richiedono competenze tecniche integrate.

Viene fornito supporto specialistico per la gestione corretta delle batterie, sia come prodotti nuovi sia sotto forma di rifiuti, garantendo la conformità normativa e la sicurezza anche nei sistemi di trasporto ferroviario, marittimo ed aereo. È possibile contattare i nostri tecnici per ottimizzare le procedure logistiche ambientali ed evitare rischi sanzionatori.


Ispezioni REACH e CLP: Attuazione e Obiettivi del Progetto ECHA REF-14 per il 2026

L’Enforcement Forum dell’ECHA ha delineato le direttive per il progetto REF-14, la cui fase ispettiva è entrata nella sua operatività per l’anno 2026. L’iniziativa introduce un piano di verifiche mirate, destinate a specifiche categorie di miscele per i consumatori e a determinati attori della catena di approvvigionamento.

L’obiettivo istituzionale è volto ad assicurare la conformità normativa nell’immissione sul mercato, tutelando la salute pubblica e garantendo condizioni di operatività uniformi nello Spazio Economico Europeo (SEE). Si prevede che le ispezioni si concentreranno sulla validazione tecnica dei dati e sulla coerenza delle informazioni trasmesse, superando la mera verifica formale della documentazione.

I dettagli sulle fasi di attuazione e sugli obiettivi strategici del Forum sono consultabili direttamente nella sezione dedicata ai Forum Enforcement Projects dell’ECHA.

Ambiti di verifica analitica: Conformità CLP per i prodotti di consumo

Il modulo principale del progetto REF-14 è rivolto alla verifica della conformità delle miscele pericolose destinate al consumatore finale. L’attività ispettiva sarà focalizzata su due categorie merceologiche specifiche:

  • Prodotti contenenti nicotina: accertamento analitico delle concentrazioni e verifica del rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente.

  • Deodoranti per ambienti: controlli analitici finalizzati all’identificazione di eventuali sostanze sensibilizzanti o irritanti non dichiarate o classificate in modo non corretto.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), in sede di controllo sarà richiesta la dimostrazione della correttezza relativa a classificazione ed etichettatura, all’adeguatezza degli imballaggi e all’implementazione delle chiusure di sicurezza per i bambini (Child-Resistant Fastening), ove previste dalle pertinenti classi di pericolo. Costituirà inoltre oggetto di accertamento l’effettiva e corretta trasmissione delle notifiche ai centri antiveleni (PCN – Poison Centre Notification), in ottemperanza all’Allegato VIII del medesimo Regolamento.

Vigilanza sugli Only Representative (OR) e adempimenti REACH

Un modulo specifico del progetto è dedicato all’esame degli adempimenti in capo all’Only Representative (Rappresentante Esclusivo), nominato ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Le verifiche sono finalizzate a identificare le non conformità associate a soggetti operanti nel ruolo di OR in assenza del necessario background tecnico o dell’accesso ai dati prescritti per la registrazione.

Nel corso dell’attività ispettiva sarà valutata con particolare rigore:

  • La congruenza tra le fasce di tonnellaggio registrate e i volumi di importazione effettivi.

  • La corretta tenuta e il costante aggiornamento dei registri relativi agli importatori designati e ai quantitativi afferenti alla quota dell’OR.

  • La conformità nella redazione e fornitura delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), in accordo all’Allegato II del Regolamento REACH.

L’impossibilità di comprovare la tracciabilità documentale e la corretta gestione dei flussi di importazione configurerà una non conformità rilevante, soggetta all’applicazione dell’impianto sanzionatorio previsto dalla legislazione nazionale.

Architettura istituzionale e coordinamento ispettivo in Italia

Nel contesto italiano, il coordinamento e l’esecuzione delle attività di vigilanza REACH e CLP si articolano su tre livelli funzionali:

  • Livello Comunitario: L’ECHA e l’Enforcement Forum definiscono gli standard metodologici e le priorità d’azione dei progetti REF, promuovendo l’armonizzazione tra le autorità degli Stati Membri.

  • Livello Nazionale: Il Ministero della Salute, in veste di Autorità Competente Nazionale (ACN), coordina le attività avvalendosi del Comitato Tecnico di Coordinamento e del supporto tecnico-scientifico di enti quali ISS, ISPRA e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  • Livello Territoriale: La funzione ispettiva operativa è demandata a Regioni e Province Autonome, le quali operano mediante i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL/ATS e le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), enti responsabili degli audit documentali in situ e dei campionamenti fisici.

Metodologia di indagine e flussi di reporting

L’esecuzione dei controlli a livello nazionale si inserisce nel quadro del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). La selezione dei soggetti da sottoporre a ispezione è basata su criteri documentati di valutazione del rischio. Gli interventi comprendono ispezioni documentali e monitoraggi analitici di laboratorio.

Gli esiti delle ispezioni alimentano un sistema di reporting europeo, il quale consente all’ECHA di monitorare i tassi di conformità e orientare le successive policy regolatorie. Si sottolinea che le attività previste per il 2026 porranno particolare enfasi sull’accuratezza tecnica e sulla coerenza scientifica delle informazioni di sicurezza divulgate lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Servizi di Audit Tecnico Preventivo

Al fine di garantire il pieno allineamento ai requisiti tecnici previsti per le ispezioni dell’Enforcement Forum, è possibile avvalersi di servizi di consulenza specialistica per la valutazione preventiva della conformità ai Regolamenti REACH e CLP. Le attività di audit, erogate da Chemex, sono strutturate per verificare sistematicamente l’esattezza delle etichette, l’idoneità degli imballaggi, la conformità delle SDS e la correttezza delle procedure di notifica PCN, fornendo un supporto tecnico alle imprese in fase di preparazione agli accertamenti ufficiali.


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