Nuove Regole Etichette CLP: Guida Regolamento 2024/2865 e Scadenze

Il panorama normativo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici è in continua evoluzione. Il Regolamento (UE) 2024/2865 del 20 novembre 2024 modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), introducendo cambiamenti strutturali e normativi significativi che non riguardano solo aggiornamenti tecnici, ma aspetti fondamentali dell’etichettatura e della commercializzazione. Le aziende che immettono prodotti chimici sul mercato devono comprendere e implementare queste nuove disposizioni per garantire la conformità.

Principali Modifiche all’Etichettatura e ai Processi Commerciali

Il Regolamento (UE) 2024/2865 introduce diversi requisiti nuovi e modificati che impattano direttamente l’etichettatura e le pratiche di vendita dei prodotti chimici pericolosi.

1. Nuova Formattazione e Requisiti Grafici delle Etichette

Il Regolamento stabilisce requisiti più dettagliati per la formattazione delle etichette per garantire una migliore leggibilità.

  • Dimensioni: Sono specificate le dimensioni minime dell’etichetta e dei pittogrammi in relazione alla capacità dell’imballaggio.
  • Testo: Il testo sull’etichetta deve essere stampato in nero su sfondo bianco. La distanza tra due righe deve essere almeno il 120% della dimensione del carattere (ad esempio, un’interlinea di 12 punti per un carattere di 10 punti). È obbligatorio utilizzare un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie (sans serif), con spaziatura adeguata.
  • Flessibilità per sfondo: Viene adottato un approccio flessibile per le tonalità di bianco e nero, al fine di non ostacolare l’uso di materiali riciclati per l’imballaggio.

2. Etichette Pieghevoli (Fold-out Labels)

L’etichetta pieghevole non è più considerata un’eccezione, ma una soluzione normata con requisiti specifici per la disposizione degli elementi.

  • Prima Pagina: Deve includere nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore , quantità nominale (se non altrove) , identificatori del prodotto in tutte le lingue delle pagine interne , pittogrammi di pericolo , avvertenze , UFI (se non su imballaggio interno) , un riferimento chiaro alle informazioni complete all’interno o un simbolo che indichi la presenza di informazioni aggiuntive , e l’abbreviazione della lingua per tutte le lingue usate nelle pagine interne.
  • Pagine Interne: Devono riportare tutti gli elementi dell’etichetta (escluso pittogramma e identificazione fornitore) in ciascuna lingua menzionata nella prima pagina, raggruppati per lingua e contrassegnati con l’abbreviazione linguistica.
  • Retro dell’Etichetta: Contiene tutti gli elementi della prima pagina, ad eccezione delle abbreviazioni delle lingue usate nelle pagine interne.

3. Etichette Digitali

Il Regolamento introduce la possibilità di affiancare all’etichetta fisica un’etichetta digitale. Tuttavia, l’etichetta digitale è da considerarsi in aggiunta a quella fisica, che rimane obbligatoria. Solo le informazioni supplementari non obbligatorie possono essere riportate unicamente in formato digitale. L’etichetta digitale deve soddisfare requisiti specifici di accessibilità (gratuità, senza registrazione, non più di due clic, accessibilità per gruppi vulnerabili, disponibilità per almeno 10 anni, non dipendenza dalla posizione geografica per la lingua).

4. Gestione della Vendita Online e Fornitori UE

Dal 1° luglio 2026, per ogni sostanza o miscela immessa sul mercato dell’UE, deve essere presente un fornitore stabilito nell’UE. Questo fornitore ha la responsabilità di garantire la conformità al CLP al momento dell’immissione sul mercato, anche tramite vendite a distanza, come quelle effettuate attraverso i mercati online. L’Articolo 48 bis (nuovo) stabilisce che le offerte di sostanze o miscele tramite vendite a distanza devono indicare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta. Inoltre, la pubblicità di sostanze o miscele pericolose deve obbligatoriamente riportare pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo (frasi H) e indicazioni supplementari di pericolo (frasi EUH). Se la pubblicità è rivolta al pubblico, deve includere la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto”

5. Definizione di “Ricarica” e “Stazione di Ricarica”

Il Regolamento introduce definizioni specifiche per “ricarica” e “stazione di ricarica”, fondamentali per la gestione dei prodotti venduti sfusi. Viene specificato che sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II, punto 3.4. Non possono essere fornite sostanze o miscele pericolose presso una stazione di ricarica se rientrano in determinate classi di pericolo.

6. Esenzioni Specifiche dall’Etichettatura

Il Regolamento introduce o chiarisce alcune esenzioni dall’obbligo di etichettatura per casi specifici:

  • Prodotti sfusi o forniti senza imballaggio: Le informazioni di etichettatura devono essere fornite conformemente all’Allegato II, parte 5.
  • Carburanti erogati in stazione di servizio: Gli elementi dell’etichetta devono essere riportati in posizione visibile sulla pompa. Se erogati in recipienti portatili, una copia fisica degli elementi dell’etichetta deve essere fornita per il recipiente.
  • Munizioni per forze di difesa: L’obbligo di etichettatura può non applicarsi se costituisce un rischio inaccettabile per la sicurezza o la mimetizzazione non è sufficiente.

7. Aggiornamento delle Etichette Esistenti

In caso di classificazione più severa o di nuovi elementi di etichetta, il fornitore deve aggiornare l’etichetta entro 6 mesi. Per modifiche meno rilevanti (es. classificazione meno severa o cambio contatti), il termine è di 18 mesi. Questi obblighi valgono per ogni fornitore nella catena di approvvigionamento.

Scadenze Chiave per l’Adeguamento al Regolamento (UE) 2024/2865

Il Regolamento (UE) 2024/2865 è stato pubblicato il 20 novembre 2024 ed è entrato in vigore il 10 dicembre 2024. Prevede diverse date di applicazione obbligatoria per le Nuove Regole Etichette CLP:

  • 1° Luglio 2026: Obbligo per le disposizioni di carattere generale (es. etichetta digitale, etichette per imballaggi < 10ml).
  • 1° Gennaio 2027: Obbligo per la nuova formattazione dell’etichetta (dimensioni, caratteri, interlinea).

Sono previsti periodi transitori per le sostanze e miscele già immesse sul mercato:

  • Fino al 1° Luglio 2028: Per i prodotti già immessi prima del 1° luglio 2026 (disposizioni generali), hanno due anni in più per applicare le nuove regole.
  • Fino al 1° Gennaio 2029: Per i prodotti già immessi prima del 1° gennaio 2027 (nuova formattazione etichetta), non hanno obbligo di essere rietichettati fino a questa data.

È sempre possibile l’applicazione volontaria delle nuove disposizioni prima che diventino obbligatorie.

Per assicurare la piena conformità della vostra azienda alle Nuove Regole Etichette CLP e per una consulenza personalizzata sulla gestione dei vostri prodotti chimici, contattate i nostri specialisti CHEMEX. Offriamo supporto tecnico e normativo per affrontare al meglio questi aggiornamenti.


Lenti Oftalmiche e Filtri UV: Valutazione di Bumetrizolo e Octrizolo, SVHC con Funzione Anti-UV

Il Bumetrizolo (UV-326, CAS 3896-11-5) e l’Octrizolo (UV-329, CAS 3147-75-9) sono composti chimici ampiamente impiegati come agenti assorbenti ultravioletti (UV absorbers). Nel settore delle lenti oftalmiche, la loro funzione principale è quella di proteggere sia il materiale stesso della lente dal degrado foto-ossidativo che gli occhi dell’utilizzatore dall’esposizione nociva ai raggi UV. La loro classificazione come Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC) nella Candidate List del Regolamento REACH ha sollevato interrogativi sulla loro pericolosità, specialmente in relazione al loro impiego in articoli di consumo.

Classificazione e Profilo di Pericolosità (REACH)

Il Bumetrizolo e l’Octrizolo sono stati inclusi nella Candidate List delle SVHC dall’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) in quanto classificati come vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative).

  • Persistenza (vP):

    Queste sostanze sono estremamente resistenti alla degradazione nell’ambiente, con tempi di dimezzamento molto lunghi, e possono rimanere inalterate per decenni in vari comparti ambientali (suolo, acqua, aria, sedimenti).

  • Bioaccumulabilità (vB):

    Hanno la capacità di accumularsi nei tessuti degli organismi viventi, in particolare nel tessuto adiposo, e le loro concentrazioni possono aumentare lungo la catena alimentare (biomagnificazione).

È fondamentale comprendere che la classificazione vPvB indica principalmente un rischio a lungo termine per l’ambiente e la salute pubblica dovuto alla persistenza e all’accumulo, e non necessariamente una tossicità acuta immediata per l’uomo in condizioni di uso normale.

Esposizione Umana e Sicurezza del Consumatore

Nell’uso incorporato in massa nelle lenti oftalmiche, l’esposizione diretta per l’utilizzatore è considerata molto bassa. Questo perché le sostanze non sono applicate sulla superficie, ma sono inglobate stabilmente nel polimero e non vengono a contatto con la pelle o gli occhi in forma libera.

Pertanto, nell’uso normale delle lenti, il rischio per la salute umana è reputato molto basso. I rischi maggiori si associano a eventuali rilasci nel tempo (migrazione) o durante il fine vita del prodotto (smaltimento, incenerimento, riciclo), evidenziando la necessità di un corretto smaltimento per evitare la dispersione nell’ambiente.

  • Obbligo di comunicazione (Art. 33 REACH):

I fornitori di articoli contenenti queste sostanze in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (w/w) devono comunicare tali informazioni ai destinatari dell’articolo (aziende) e, su richiesta, ai consumatori.

  • • Obbligo di notifica SCIP:

È obbligatoria la notifica alla banca dati SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects – Products) dell’ECHA se la concentrazione delle SVHC supera lo 0,1% w/w nell’articolo.

L’uso di Bumetrizolo e Octrizolo nelle lenti oftalmiche, pur essendo sostanze classificate come SVHC per la loro persistenza e bioaccumulabilità, non è attualmente vietato e il rischio diretto per il consumatore finale è considerato trascurabile grazie al loro inglobamento nella matrice polimerica. La loro sorveglianza e gestione sono in crescita, con l’attenzione principale rivolta agli impatti ambientali a lungo termine e agli obblighi normativi per le aziende.

Per una gestione proattiva e conforme alle normative REACH e per affrontare le complessità legate alla presenza di SVHC nei vostri prodotti, il team di Chemex è a vostra disposizione con consulenze specializzate in chimica regolatoria e supporto tecnico. Contattateci per garantire la piena conformità e sicurezza dei vostri prodotti.


Il Trasporto ADR dei Rifiuti Pericolosi Sanitari: Un Percorso tra ADR e DPR 254/2003

Il trasporto di rifiuti sanitari pericolosi è un’operazione che richiede un’attenzione meticolosa e una rigorosa aderenza a un quadro normativo complesso. In Italia, la gestione di questi materiali è disciplinata da due pilastri fondamentali: il Regolamento ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose), che ne definisce le prescrizioni per la movimentazione su strada, e il DPR 254 del 15 luglio 2003, specificamente dedicato alla disciplina della gestione dei rifiuti sanitari. La corretta interpretazione e applicazione di queste normative sono cruciali per garantire la sicurezza del trasporto e per tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Classificazione dei Rifiuti Sanitari Pericolosi: ADR e DPR 254/2003 in Sintonia

Il punto di partenza per un trasporto conforme è la corretta classificazione del rifiuto sanitario. Il DPR 254/2003 stabilisce una categorizzazione specifica dei rifiuti sanitari, suddividendoli in pericolosi a rischio infettivo, pericolosi non a rischio infettivo, non pericolosi e rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. Questa classificazione interna è il primo passo per determinare se un rifiuto ricade sotto l’ambito di applicazione dell’ADR.

Ai fini ADR, i rifiuti sanitari pericolosi sono prevalentemente identificati come materie infettanti (Classe 6.2). Le voci più frequentemente utilizzate includono:

  • UN 2814:

    Materia infettante per l’uomo, che comprende rifiuti contenenti microrganismi patogeni noti o sospetti capaci di causare malattie nell’uomo.

  • UN 3291:

    Rifiuto clinico non specificato, N.A.S. (Non Altrimenti Specificato) o rifiuto medico regolamentato, N.A.S., o rifiuto medico biopericoloso, N.A.S. Questa voce è comunemente impiegata per i rifiuti sanitari che, pur non rientrando direttamente nelle categorie precedenti, presentano un rischio infettivo.

È essenziale determinare la categoria di trasporto (Cat. A o Cat. B) e l’eventuale gruppo di imballaggio (generalmente Gruppo di Imballaggio II per UN 3291), in base alla virulenza del patogeno e alla forma del rifiuto, come dettagliato nelle istruzioni di imballaggio dell’ADR.

Requisiti di Imballaggio, Etichettatura e Marcatura secondo ADR

Una volta classificati, i rifiuti sanitari pericolosi devono essere imballati in stretta conformità con le istruzioni di imballaggio ADR pertinenti. Questo prevede l’utilizzo di imballaggi omologati ONU (es. fusti in plastica 4H2, casse in cartone 4G, ecc.), che devono garantire la tenuta stagna, la resistenza a urti e vibrazioni, e la compatibilità con il contenuto. Il DPR 254/2003, pur non entrando nel dettaglio delle specifiche tecniche degli imballaggi ADR, ne ribadisce la necessità e la funzione di contenimento sicuro.

L’etichettatura e la marcatura degli imballaggi sono altrettanto cruciali:

  • Etichette di pericolo: Devono essere applicate le etichette di pericolo adeguate (ad esempio, il pittogramma di rischio biologico per la Classe 6.2).
  • Marchi ONU: Il numero ONU a quattro cifre, preceduto dalle lettere “UN”, deve essere chiaramente leggibile.
  • Denominazione ufficiale di trasporto: La denominazione completa e corretta del rifiuto (es. “RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S.”) deve essere indicata.
  • Nome e indirizzo del mittente e del destinatario: Queste informazioni devono essere visibili sull’imballaggio o su un’etichetta saldamente apposta.

Documentazione di Trasporto e Obblighi del Trasportatore

Ogni trasporto di rifiuti sanitari pericolosi deve essere corredato da una documentazione di trasporto ADR accurata e completa. Questo documento, oltre a quanto previsto dall’ADR (numero ONU, denominazione, classi di pericolo, gruppo di imballaggio, quantità, mittente e destinatario), deve tenere conto anche delle specifiche richieste dal DPR 254/2003 in termini di tracciabilità del rifiuto. Il documento deve fornire tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’emergenza in caso di incidente.

Il trasportatore ha l’obbligo di verificare che la documentazione sia corretta, che il veicolo sia idoneo al trasporto delle merci pericolose, adeguatamente equipaggiato con l’equipaggiamento di bordo (estintori, attrezzature di protezione individuale) e segnalato con la segnaletica ADR appropriata (pannelli arancioni).

 

Formazione del Personale e Ruolo del Consulente ADR

La complessità del Regolamento ADR e la specificità del DPR 254/2003 rendono indispensabile una formazione adeguata per tutto il personale coinvolto nelle fasi di raccolta, imballaggio, carico, scarico e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi. Tale formazione deve essere conforme ai capitoli 1.3 e 8.2 dell’ADR.

Inoltre, la nomina di un Consulente ADR è un obbligo per le aziende che effettuano operazioni di spedizione, trasporto, carico o scarico di merci pericolose, inclusi i rifiuti sanitari, al di sopra delle soglie di esenzione. Il Consulente ADR svolge un ruolo fondamentale nel garantire la conformità normativa, nell’assistere l’azienda nella prevenzione dei rischi e nell’elaborazione del rapporto annuale di sicurezza.

Per garantire la piena conformità alle normative e la massima sicurezza nelle operazioni di trasporto dei vostri rifiuti sanitari pericolosi, affidatevi all’esperienza di Chemex. I nostri specialisti in chimica regolatoria sono a vostra completa disposizione per offrirvi consulenza personalizzata e supporto nella gestione di tutte le fasi del trasporto ADR, non esitate a contattare i nostri esperti.


La Notifica SCIP: Obblighi e Funzionalità per la Sicurezza dei Materiali

Che cosa sono le Notifiche SCIP?

Le notifiche SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects, hereafter Products) rappresentano un requisito normativo fondamentale introdotto dalla Direttiva Quadro sui Rifiuti (Waste Framework Directive, WFD), Direttiva (UE) 2018/851 e recepita in Italia all’interno del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). L’obiettivo primario di questa iniziativa è migliorare la tracciabilità delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – Substances of Very High Concern) presenti negli articoli lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti, inclusa la fase di rifiuto. In particolare, la banca dati SCIP, gestita dall’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), raccoglie e rende disponibili informazioni dettagliate su articoli contenenti SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso (w/w).

A cosa servono le Notifiche SCIP?

La finalità delle notifiche SCIP è molteplice e strategica per la tutela dell’ambiente e della salute umana:

Promozione dell’economia circolare:

Fornendo informazioni chiare sulla presenza di SVHC, la banca dati SCIP incoraggia la sostituzione di queste sostanze con alternative più sicure, facilitando il riciclo e il riutilizzo di materiali e prodotti.

Miglioramento della gestione dei rifiuti:

Operatori di impianti di trattamento dei rifiuti hanno accesso a dati essenziali per ottimizzare i processi di smantellamento e riciclo, riducendo la dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente.

Supporto ai consumatori:

I consumatori possono richiedere e ottenere informazioni sulla presenza di SVHC nei prodotti, promuovendo scelte d’acquisto più consapevoli.

Maggiore trasparenza nella catena di approvvigionamento:

Le aziende sono stimolate a comunicare in modo più efficace la composizione dei loro prodotti, favorendo una maggiore consapevolezza e responsabilità lungo l’intera filiera.

Chi è obbligato a fare la notifica SCIP?

L’obbligo di notifica SCIP ricade su fornitori di articoli che immettono prodotti sul mercato dell’Unione Europea contenenti SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% w/w. Questo include produttori, assemblatori, importatori e fornitori di articoli, con l’eccezione dei rivenditori che forniscono direttamente e esclusivamente ai consumatori.

Cosa si notifica?

La notifica SCIP richiede la trasmissione di informazioni dettagliate sull’articolo, tra cui:

  • Identificazione dell’articolo: Nome, codice prodotto, tipo di materiale.
  • Identificazione della SVHC: Nome della sostanza, numero CAS e/o CE.
  • Ubicazione della SVHC nell’articolo: Componente specifico in cui è presente la sostanza.
  • Concentrazione della SVHC.
  • Informazioni per un uso sicuro e una gestione sicura dei rifiuti.

Come si realizza la Notifica SCIP: Il Processo Operativo

L’obbligo di notifica SCIP è entrato in vigore il 5 gennaio 2021 per i fornitori di articoli che immettono prodotti sul mercato dell’Unione Europea contenenti SVHC sopra la soglia dello 0,1% w/w. Il processo di notifica si articola in diverse fasi:

1. Identificazione e Raccolta Dati:

Il primo passo è l’accurata identificazione degli articoli e delle SVHC presenti. Ciò implica l’analisi della composizione dei materiali, spesso tramite le Schede Dati di Sicurezza (SDS) e informazioni dai fornitori, verificando l’elenco delle sostanze candidate (Candidate List) dell’ECHA e quantificando la concentrazione della SVHC nell’articolo o nella sua parte rilevante.

2. Preparazione del Dossier in IUCLID:

Le notifiche SCIP devono essere create e gestite all’interno di IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), il software standard dell’ECHA. All’interno di IUCLID, si crea un “SCIP Dossier” inserendo tutte le informazioni richieste, inclusa la definizione delle “parent-child relationship” per gli oggetti complessi (prodotti composti da più articoli) e le informazioni per un uso e una gestione sicura dei rifiuti. Per le aziende con elevati volumi di notifiche, l’ECHA mette a disposizione un’interfaccia S2S (System-to-System) per la trasmissione automatica dei dati.

3. Sottomissione della Notifica:

Il dossier SCIP, una volta completato e validato in IUCLID, viene sottomesso all’ECHA tramite il portale dedicato. L’ECHA assegnerà un numero di riferimento SCIP (SCIP number) univoco per ogni notifica.

4. Aggiornamento e Manutenzione:

La conformità SCIP è un processo continuo. È fondamentale monitorare costantemente la propria catena di approvvigionamento e l’evoluzione della normativa. In particolare, è necessario verificare gli aggiornamenti della Candidate List e notificare prontamente eventuali modifiche nella composizione di un articolo che comportino l’introduzione o la variazione della concentrazione di una SVHC.

La gestione delle notifiche SCIP è un aspetto cruciale della conformità normativa e della responsabilità ambientale per le aziende che operano nel mercato europeo. Comprendere gli obblighi e le procedure è fondamentale per evitare sanzioni e per contribuire a un’economia più sostenibile.

Se la vostra azienda necessita di supporto nella valutazione della conformità SCIP, nella preparazione delle notifiche o per qualsiasi chiarimento sulle intersezioni con la normativa ADR, non esitate a contattare i nostri esperti.


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