L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) sta portando avanti una complessa strategia normativa volta a regolamentare i ritardanti di fiamma, con particolare attenzione alla sottocategoria dei ritardanti di fiamma bromurati aromatici. In questo contesto di crescente pressione regolatoria, si inserisce la recente decisione formale di identificare la sostanza 1,1′-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene], comunemente nota come DBDPE (CAS 84852-53-9), come sostanza estremamente preoccupante (SVHC), decretandone l’inserimento ufficiale nella Candidate list a partire dal 5 novembre 2025. Questo provvedimento rappresenta uno snodo cruciale per i formulatori e gli utilizzatori a valle nel settore delle materie plastiche.

Strategia ECHA sui ritardanti di fiamma: l’approccio di gruppo e le restrizioni REACH

A marzo 2023, l’ECHA ha pubblicato la “Regulatory Strategy for Flame Retardants”, un documento programmatico che delinea l’azione futura sui ritardanti di fiamma. L’elemento cardine di questa strategia è l’applicazione del cosiddetto “approccio di gruppo” (group approach). Per evitare la “sostituzione deplorevole” — ovvero il passaggio normativamente inefficace da una molecola vietata a una strutturalmente affine non ancora regolamentata — l’ECHA ha identificato i ritardanti di fiamma bromurati aromatici come candidati prioritari per una futura restrizione a livello dell’Unione Europea (Allegato XVII del REACH). In attesa dello sviluppo del dossier di restrizione globale per questi ritardanti di fiamma, le autorità procedono parallelamente con l’identificazione delle singole molecole più critiche come SVHC, spingendole verso la Candidate list e la successiva autorizzazione.

Il caso DBDPE (CAS 84852-53-9): criteri vPvB e inclusione come sostanza SVHC

Il DBDPE è una delle sostanze più utilizzate nell’industria europea per garantire gli standard di sicurezza antincendio, storicamente introdotto proprio per sostituire il DecaBDE (ora bandito). A seguito di un’approfondita valutazione del “peso delle evidenze” (Weight of Evidence), il Comitato degli Stati Membri (MSC) ha stabilito che il DBDPE possiede proprietà intrinseche vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile). Pertanto, la molecola è stata formalmente designata come SVHC e sarà iscritta nella Candidate list dal 5 novembre 2025. Dal punto di vista regolatorio, l’ECHA ritiene che, sebbene le prove derivanti dai singoli test di laboratorio presentino alcune incertezze, i dati di biomonitoraggio globale e il rilevamento in specie remote dimostrino un chiaro potenziale di bioaccumulo, tipico dei ritardanti di fiamma bromurati aromatici, che giustifica pienamente lo status di SVHC rispetto ad altri ritardanti di fiamma.

Dati di bioaccumulo e mancanza di alternative: la posizione dell’industria sul DBDPE

Durante la fase di consultazione pubblica, l’industria, supportata in primis da BSEF (The International Bromine Council) e da consorzi di settori critici come automotive, aerospaziale e tessile, ha espresso forti riserve tecniche sull’inserimento del DBDPE in Candidate list come SVHC. Le argomentazioni sollevate, fondate su rigorose revisioni scientifiche, contestano l’etichettatura vPvB di questi ritardanti di fiamma bromurati aromatici e si articolano su tre punti normativi principali rispetto alla gestione degli altri ritardanti di fiamma:

  1. Dati di bioaccumulo (vB) e processo normativo: BSEF contesta la solidità dei dati sul bioaccumulo (criterio vB) utilizzati dall’ECHA. Citando recenti pubblicazioni (es. Fremlin et al., 2025), l’industria sottolinea che negli studi sul campo di alta qualità il fattore di magnificazione trofica (TMF) del DBDPE risulta inferiore a 1 (indicando biodiluizione e non biomagnificazione). Per questo motivo, l’industria sostiene che il processo di Classificazione Armonizzata (CLH) ai sensi del Regolamento CLP sarebbe stato uno strumento normativo più idoneo e scientificamente rigoroso rispetto alla rapida procedura SVHC in Candidate list, i cui 45 giorni di consultazione sono ritenuti inadeguati per valutare moli di dati così complesse.
  2. Il principio di incapsulamento (Assenza di esposizione): I comparti industriali sottolineano che il DBDPE non è disponibile nell’ambiente come polvere libera durante l’uso. Viene invece fuso e legato intimamente all’interno di matrici polimeriche ad altissima stabilità. L’eventuale rilascio avviene solo nella fase di triturazione dei rifiuti (fine vita), un aspetto che andrebbe gestito tramite normative specifiche sul riciclo (es. standard WEEE) piuttosto che attraverso l’identificazione SVHC che colpisce la produzione a monte.
  3. Mancanza di alternative (Drop-in): Settori come l’automotive e il tessile tecnico hanno ribadito che attualmente non esistono ritardanti di fiamma alternativi in grado di garantire le medesime prestazioni di sicurezza antincendio del DBDPE senza alterare pesantemente le proprietà chimico-fisiche dei prodotti finali.

Obblighi di conformità dal 2025: notifica SCIP e comunicazione SVHC articoli

Nonostante le obiezioni tecniche, a partire dal 5 novembre 2025 il DBDPE sarà ufficialmente un SVHC in Candidate list. Questo non equivale a un divieto immediato di utilizzo, ma innesca obblighi di conformità stringenti per chi impiega questi ritardanti di fiamma bromurati aromatici o altri ritardanti di fiamma inclusi nella lista. I produttori e gli importatori di articoli contenenti DBDPE in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso (w/w) dovranno ottemperare all’Articolo 33 del REACH (obbligo di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento per l’uso sicuro), all’Articolo 7 (notifica all’ECHA se i volumi superano 1 tonnellata/anno) e all’obbligo di notifica nel database SCIP ai sensi della Direttiva Quadro sui Rifiuti. Sarà inoltre necessario un aggiornamento immediato delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Gestione della conformità normativa e supporto tecnico

In considerazione delle imminenti scadenze regolatorie, si rende necessaria una verifica puntuale della presenza di sostanze SVHC all’interno degli articoli e delle miscele. Al fine di garantire la continuità della conformità e il corretto assolvimento degli obblighi REACH e SCIP, è possibile avvalersi delle competenze tecniche dei consulenti di CHEMEX SRL. Si invita a consultare il portale WWW.CHEMEX.IT per richiedere una valutazione d’impatto personalizzata o per approfondire le strategie di gestione delle sostanze soggette a restrizione.

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