Ispezioni REACH e CLP: Attuazione e Obiettivi del Progetto ECHA REF-14 per il 2026
L’Enforcement Forum dell’ECHA ha delineato le direttive per il progetto REF-14, la cui fase ispettiva è entrata nella sua operatività per l’anno 2026. L’iniziativa introduce un piano di verifiche mirate, destinate a specifiche categorie di miscele per i consumatori e a determinati attori della catena di approvvigionamento.
L’obiettivo istituzionale è volto ad assicurare la conformità normativa nell’immissione sul mercato, tutelando la salute pubblica e garantendo condizioni di operatività uniformi nello Spazio Economico Europeo (SEE). Si prevede che le ispezioni si concentreranno sulla validazione tecnica dei dati e sulla coerenza delle informazioni trasmesse, superando la mera verifica formale della documentazione.
I dettagli sulle fasi di attuazione e sugli obiettivi strategici del Forum sono consultabili direttamente nella sezione dedicata ai Forum Enforcement Projects dell’ECHA.
Ambiti di verifica analitica: Conformità CLP per i prodotti di consumo
Il modulo principale del progetto REF-14 è rivolto alla verifica della conformità delle miscele pericolose destinate al consumatore finale. L’attività ispettiva sarà focalizzata su due categorie merceologiche specifiche:
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Prodotti contenenti nicotina: accertamento analitico delle concentrazioni e verifica del rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente.
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Deodoranti per ambienti: controlli analitici finalizzati all’identificazione di eventuali sostanze sensibilizzanti o irritanti non dichiarate o classificate in modo non corretto.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), in sede di controllo sarà richiesta la dimostrazione della correttezza relativa a classificazione ed etichettatura, all’adeguatezza degli imballaggi e all’implementazione delle chiusure di sicurezza per i bambini (Child-Resistant Fastening), ove previste dalle pertinenti classi di pericolo. Costituirà inoltre oggetto di accertamento l’effettiva e corretta trasmissione delle notifiche ai centri antiveleni (PCN – Poison Centre Notification), in ottemperanza all’Allegato VIII del medesimo Regolamento.
Vigilanza sugli Only Representative (OR) e adempimenti REACH
Un modulo specifico del progetto è dedicato all’esame degli adempimenti in capo all’Only Representative (Rappresentante Esclusivo), nominato ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Le verifiche sono finalizzate a identificare le non conformità associate a soggetti operanti nel ruolo di OR in assenza del necessario background tecnico o dell’accesso ai dati prescritti per la registrazione.
Nel corso dell’attività ispettiva sarà valutata con particolare rigore:
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La congruenza tra le fasce di tonnellaggio registrate e i volumi di importazione effettivi.
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La corretta tenuta e il costante aggiornamento dei registri relativi agli importatori designati e ai quantitativi afferenti alla quota dell’OR.
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La conformità nella redazione e fornitura delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), in accordo all’Allegato II del Regolamento REACH.
L’impossibilità di comprovare la tracciabilità documentale e la corretta gestione dei flussi di importazione configurerà una non conformità rilevante, soggetta all’applicazione dell’impianto sanzionatorio previsto dalla legislazione nazionale.
Architettura istituzionale e coordinamento ispettivo in Italia
Nel contesto italiano, il coordinamento e l’esecuzione delle attività di vigilanza REACH e CLP si articolano su tre livelli funzionali:
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Livello Comunitario: L’ECHA e l’Enforcement Forum definiscono gli standard metodologici e le priorità d’azione dei progetti REF, promuovendo l’armonizzazione tra le autorità degli Stati Membri.
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Livello Nazionale: Il Ministero della Salute, in veste di Autorità Competente Nazionale (ACN), coordina le attività avvalendosi del Comitato Tecnico di Coordinamento e del supporto tecnico-scientifico di enti quali ISS, ISPRA e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Livello Territoriale: La funzione ispettiva operativa è demandata a Regioni e Province Autonome, le quali operano mediante i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL/ATS e le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), enti responsabili degli audit documentali in situ e dei campionamenti fisici.

Metodologia di indagine e flussi di reporting
L’esecuzione dei controlli a livello nazionale si inserisce nel quadro del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). La selezione dei soggetti da sottoporre a ispezione è basata su criteri documentati di valutazione del rischio. Gli interventi comprendono ispezioni documentali e monitoraggi analitici di laboratorio.
Gli esiti delle ispezioni alimentano un sistema di reporting europeo, il quale consente all’ECHA di monitorare i tassi di conformità e orientare le successive policy regolatorie. Si sottolinea che le attività previste per il 2026 porranno particolare enfasi sull’accuratezza tecnica e sulla coerenza scientifica delle informazioni di sicurezza divulgate lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Servizi di Audit Tecnico Preventivo
Al fine di garantire il pieno allineamento ai requisiti tecnici previsti per le ispezioni dell’Enforcement Forum, è possibile avvalersi di servizi di consulenza specialistica per la valutazione preventiva della conformità ai Regolamenti REACH e CLP. Le attività di audit, erogate da Chemex, sono strutturate per verificare sistematicamente l’esattezza delle etichette, l’idoneità degli imballaggi, la conformità delle SDS e la correttezza delle procedure di notifica PCN, fornendo un supporto tecnico alle imprese in fase di preparazione agli accertamenti ufficiali.
Ritardanti di fiamma bromurati aromatici: il DBDPE entra in Candidate List SVHC
L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) sta portando avanti una complessa strategia normativa volta a regolamentare i ritardanti di fiamma, con particolare attenzione alla sottocategoria dei ritardanti di fiamma bromurati aromatici. In questo contesto di crescente pressione regolatoria, si inserisce la recente decisione formale di identificare la sostanza 1,1′-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene], comunemente nota come DBDPE (CAS 84852-53-9), come sostanza estremamente preoccupante (SVHC), decretandone l’inserimento ufficiale nella Candidate list a partire dal 5 novembre 2025. Questo provvedimento rappresenta uno snodo cruciale per i formulatori e gli utilizzatori a valle nel settore delle materie plastiche.
Strategia ECHA sui ritardanti di fiamma: l’approccio di gruppo e le restrizioni REACH
A marzo 2023, l’ECHA ha pubblicato la “Regulatory Strategy for Flame Retardants”, un documento programmatico che delinea l’azione futura sui ritardanti di fiamma. L’elemento cardine di questa strategia è l’applicazione del cosiddetto “approccio di gruppo” (group approach). Per evitare la “sostituzione deplorevole” — ovvero il passaggio normativamente inefficace da una molecola vietata a una strutturalmente affine non ancora regolamentata — l’ECHA ha identificato i ritardanti di fiamma bromurati aromatici come candidati prioritari per una futura restrizione a livello dell’Unione Europea (Allegato XVII del REACH). In attesa dello sviluppo del dossier di restrizione globale per questi ritardanti di fiamma, le autorità procedono parallelamente con l’identificazione delle singole molecole più critiche come SVHC, spingendole verso la Candidate list e la successiva autorizzazione.
Il caso DBDPE (CAS 84852-53-9): criteri vPvB e inclusione come sostanza SVHC
Il DBDPE è una delle sostanze più utilizzate nell’industria europea per garantire gli standard di sicurezza antincendio, storicamente introdotto proprio per sostituire il DecaBDE (ora bandito). A seguito di un’approfondita valutazione del “peso delle evidenze” (Weight of Evidence), il Comitato degli Stati Membri (MSC) ha stabilito che il DBDPE possiede proprietà intrinseche vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile). Pertanto, la molecola è stata formalmente designata come SVHC e sarà iscritta nella Candidate list dal 5 novembre 2025. Dal punto di vista regolatorio, l’ECHA ritiene che, sebbene le prove derivanti dai singoli test di laboratorio presentino alcune incertezze, i dati di biomonitoraggio globale e il rilevamento in specie remote dimostrino un chiaro potenziale di bioaccumulo, tipico dei ritardanti di fiamma bromurati aromatici, che giustifica pienamente lo status di SVHC rispetto ad altri ritardanti di fiamma.
Dati di bioaccumulo e mancanza di alternative: la posizione dell’industria sul DBDPE
Durante la fase di consultazione pubblica, l’industria, supportata in primis da BSEF (The International Bromine Council) e da consorzi di settori critici come automotive, aerospaziale e tessile, ha espresso forti riserve tecniche sull’inserimento del DBDPE in Candidate list come SVHC. Le argomentazioni sollevate, fondate su rigorose revisioni scientifiche, contestano l’etichettatura vPvB di questi ritardanti di fiamma bromurati aromatici e si articolano su tre punti normativi principali rispetto alla gestione degli altri ritardanti di fiamma:
- Dati di bioaccumulo (vB) e processo normativo: BSEF contesta la solidità dei dati sul bioaccumulo (criterio vB) utilizzati dall’ECHA. Citando recenti pubblicazioni (es. Fremlin et al., 2025), l’industria sottolinea che negli studi sul campo di alta qualità il fattore di magnificazione trofica (TMF) del DBDPE risulta inferiore a 1 (indicando biodiluizione e non biomagnificazione). Per questo motivo, l’industria sostiene che il processo di Classificazione Armonizzata (CLH) ai sensi del Regolamento CLP sarebbe stato uno strumento normativo più idoneo e scientificamente rigoroso rispetto alla rapida procedura SVHC in Candidate list, i cui 45 giorni di consultazione sono ritenuti inadeguati per valutare moli di dati così complesse.
- Il principio di incapsulamento (Assenza di esposizione): I comparti industriali sottolineano che il DBDPE non è disponibile nell’ambiente come polvere libera durante l’uso. Viene invece fuso e legato intimamente all’interno di matrici polimeriche ad altissima stabilità. L’eventuale rilascio avviene solo nella fase di triturazione dei rifiuti (fine vita), un aspetto che andrebbe gestito tramite normative specifiche sul riciclo (es. standard WEEE) piuttosto che attraverso l’identificazione SVHC che colpisce la produzione a monte.
- Mancanza di alternative (Drop-in): Settori come l’automotive e il tessile tecnico hanno ribadito che attualmente non esistono ritardanti di fiamma alternativi in grado di garantire le medesime prestazioni di sicurezza antincendio del DBDPE senza alterare pesantemente le proprietà chimico-fisiche dei prodotti finali.
Obblighi di conformità dal 2025: notifica SCIP e comunicazione SVHC articoli
Nonostante le obiezioni tecniche, a partire dal 5 novembre 2025 il DBDPE sarà ufficialmente un SVHC in Candidate list. Questo non equivale a un divieto immediato di utilizzo, ma innesca obblighi di conformità stringenti per chi impiega questi ritardanti di fiamma bromurati aromatici o altri ritardanti di fiamma inclusi nella lista. I produttori e gli importatori di articoli contenenti DBDPE in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso (w/w) dovranno ottemperare all’Articolo 33 del REACH (obbligo di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento per l’uso sicuro), all’Articolo 7 (notifica all’ECHA se i volumi superano 1 tonnellata/anno) e all’obbligo di notifica nel database SCIP ai sensi della Direttiva Quadro sui Rifiuti. Sarà inoltre necessario un aggiornamento immediato delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).
Gestione della conformità normativa e supporto tecnico
In considerazione delle imminenti scadenze regolatorie, si rende necessaria una verifica puntuale della presenza di sostanze SVHC all’interno degli articoli e delle miscele. Al fine di garantire la continuità della conformità e il corretto assolvimento degli obblighi REACH e SCIP, è possibile avvalersi delle competenze tecniche dei consulenti di CHEMEX SRL. Si invita a consultare il portale WWW.CHEMEX.IT per richiedere una valutazione d’impatto personalizzata o per approfondire le strategie di gestione delle sostanze soggette a restrizione.
Regolamento (UE) 2023/707: Interferenti endocrini e nuove classi di pericolo per le miscele
Il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 ha introdotto una revisione profonda del Regolamento CLP, formalizzando criteri scientifici per l’identificazione di sostanze e miscele con proprietà tossicologiche e ambientali precedentemente non classificate in modo specifico. L’intervento normativo si concentra prioritariamente su interferenti endocrini, nuove classi di pericolo PBT, vPvB, PMT e vPvM, riflettendo gli obiettivi di sicurezza chimica del Green Deal europeo.
Tali modifiche non rappresentano solo un aggiornamento terminologico, ma impongono una rivalutazione tecnica della pericolosità dei portafogli prodotti, con un impatto diretto sulla conformità delle immissioni sul mercato comunitario.
Scadenze del 1° maggio 2026 per interferenti endocrini, nuove classi di pericolo e miscele
Per quanto concerne le miscele, il legislatore ha previsto una tempistica di adeguamento definita: a partire dal 1° maggio 2026, tutte le miscele immesse per la prima volta sul mercato devono essere classificate ed etichettate secondo i nuovi criteri.
Le imprese devono considerare che la presenza di sostanze rispondenti ai criteri di interferenti endocrini o alle nuove classi di pericolo (come le proprietà persistenti e mobili) comporterà l’obbligo di aggiornamento della documentazione tecnica. Per le miscele già presenti sul mercato prima del maggio 2026, è concesso un periodo di grazia fino al 1° maggio 2028 per conformarsi ai nuovi requisiti di etichettatura e imballaggio.
Analisi tecnica e frasi EUH per interferenti endocrini e nuove classi di pericolo
L’introduzione delle nuove categorie di pericolo ha portato alla definizione di specifiche indicazioni di pericolo (frasi EUH), essenziali per la corretta comunicazione del rischio lungo la catena di approvvigionamento. Di seguito si riporta il dettaglio delle indicazioni associate a interferenti endocrini e nuove classi di pericolo:
- Interferenza endocrina per la salute umana (ED HH):
- EUH380: Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani (Cat. 1).
- EUH381: Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani (Cat. 2).
- Interferenza endocrina per l’ambiente (ED ENV):
- EUH430: Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente (Cat. 1).
- EUH431: Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente (Cat. 2).
- Proprietà Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche:
- EUH440 (PBT): Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani.
- EUH441 (vPvB): Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani.
- Proprietà Persistenti, Mobili e Tossiche:
- EUH450 (PMT): Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche.
- EUH451 (vPvM): Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche.
Roadmap aziendale: come gestire interferenti endocrini e nuove classi di pericolo
Al fine di garantire la continuità operativa e la conformità legale, le aziende devono intraprendere un percorso di adeguamento strutturato. La gestione di interferenti endocrini e nuove classi di pericolo richiede un intervento proattivo sui seguenti pilastri:
- Aggiornamento della Classificazione: Rivalutare le proprie miscele sulla base dei nuovi limiti di concentrazione (0,1% per le categorie principali e 1% per gli interferenti endocrini di categoria 2).
- Revisione delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS): Integrare le nuove frasi EUH e i relativi consigli di prudenza nelle sezioni di pertinenza della SDS.
- Aggiornamento delle Etichette di Pericolo: Adeguare la comunicazione visiva sul packaging dei prodotti entro le scadenze previste.
- Notifiche PCN (Poison Centre Notification): Verificare se i cambiamenti di classificazione richiedano un aggiornamento o una nuova sottomissione del dossier all’ECHA tramite il portale PCN.
Le tappe e le scadenze: quando sarà operativo il Nuovo database ECHA
La transizione verso questa piattaforma centralizzata seguirà un calendario ben definito. Il piano di attuazione dettagliato sarà adottato dalla Commissione entro il 2 luglio 2026. La piattaforma comune di dati e i suoi servizi specifici dovranno essere istituiti ufficialmente entro il 2 gennaio 2029. Entro tale data, dovranno essere integrate le serie di dati prioritarie, come IPCHEM e le banche dati storiche. Tuttavia, il completamento totale del Nuovo database ECHA, con l’inclusione progressiva di tutti i dati pregressi generati prima del 2026, si concluderà definitivamente entro il 2 gennaio 2036.
CHEMex è disponibile per supportare la tua azienda in tutte le fasi di questo delicato processo di transizione regolatoria. I nostri esperti in chimica regolatoria possono assistervi nell’identificazione di interferenti endocrini e nuove classi di pericolo all’interno dei vostri formulati, garantendo un passaggio fluido verso i nuovi standard di sicurezza europei.
Inclusione del n-esano SVHC in Candidate List: conseguenze normative REACH
Il dossier normativo (CAS 110-54-3) è giunto a uno snodo cruciale: l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha ufficializzato l’inserimento della molecola nella Candidate List a partire dal 4 febbraio 2026. L’identificazione ai sensi dell’Articolo 57(f) del Regolamento REACH si fonda su rigorose valutazioni in merito ai probabili effetti gravi e irreversibili per la salute umana. Questo passaggio procedurale impone una revisione strutturale degli adempimenti in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) per tutti gli attori della catena di approvvigionamento, senza tuttavia cedere a ingiustificati allarmismi industriali.
Classificazione CLP e neurotossicità del n-esano SVHC
Dal punto di vista della classificazione CLP del n-esano (Allegato VI),la sostanza presenta un profilo di pericolo chimico-fisico e tossicologico severo. Nello specifico, è classificata come:
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Liquido infiammabile (Flam. Liq. 2, H225)
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Tossico per la riproduzione (Repr. 2, H361f)
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Letale in caso di aspirazione (Asp. Tox. 1, H304)
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Irritante per la pelle (Skin Irrit. 2, H315)
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Tossico per l’ambiente acquatico (Aquatic Chronic 2, H411)
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Effetti narcotici (STOT SE 3, H336)
Il parametro determinante per l’inserimento nel registro delle sostanze estremamente preoccupanti risiede nella sua classificazione come tossico per organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta (STOT RE 1, H372 – sistema nervoso). La decisione delle autorità si basa su chiare evidenze cliniche di danni al sistema nervoso periferico causati da esposizioni prolungate. La neurotossicità non è imputabile alla molecola tal quale, bensì al suo metabolita principale, il 2,5-esandione. L’esposizione occupazionale cronica è associata allo sviluppo di polineuropatie, caratterizzate dal fenomeno del “coasting”, in cui l’alterazione neurologica può peggiorare progressivamente anche in seguito all’interruzione del contatto.
Usi industriali e la ricerca di alternative al n-esano
Questa sostanza è caratterizzata da un impiego trasversale e critico in molteplici catene del valore. Gli usi principali coprono settori eterogenei:
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Industria alimentare: utilizzato su larga scala come solvente di estrazione (fondamentale per oli vegetali e farine).
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Settore calzaturiero: impiegato nella formulazione di colle e adesivi.
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Chimica e stampa: presente in vernici, inchiostri da stampa e come mezzo di reazione per processi di polimerizzazione.
Alla luce della nuova classificazione, il comparto chimico si interroga sull’esistenza di alternative al n-esano praticabili. I documenti tecnici indicano che la sostituzione risulta tecnicamente ed economicamente complessa. Nell’estrazione degli oli, ad esempio, garantisce rese superiori, minor dispendio energetico e un’inerzia chimica che molecole alternative (come etanolo o eptano) faticano a eguagliare senza compromettere le specifiche del prodotto finale o alterare pesantemente gli assetti impiantistici.
Limiti di esposizione n-esano (OEL) e rischi per i lavoratori
I dossier ECHA sollevano dubbi sull’efficacia delle attuali soglie di sicurezza nei luoghi di lavoro. Attualmente, il Valore Limite di Esposizione Professionale indicativo europeo (IOEL) per le 8 ore è fissato a 20 ppm (72 mg/m³). Questo medesimo parametro è stato adottato dalla legislazione italiana, mentre in altre nazioni (come la Germania) sono in vigore limiti storici più elevati (50 ppm).
Le autorità ritengono che gli attuali limiti di esposizione al n-esano possano essere insufficienti a proteggere i lavoratori, soprattutto a causa degli effetti neurotossici sinergici che si innescano nelle co-esposizioni con altri solventi comuni (come il metiletilchetone). Viene inoltre espressa forte preoccupazione per i potenziali rischi incontrollati per la popolazione, derivanti dall’uso indoor di prodotti di consumo generici e non regolamentati (adesivi, spray) contenenti la sostanza.
Impatto economico e posizione dell’industria sul n-esano SVHC
L’industria dei solventi, rappresentata primariamente dal consorzio HCSC (Hydrocarbon Solvents Consortium) e da associazioni come FEDIOL, ha espresso un netto dissenso nei commenti ufficiali alla consultazione pubblica. Il position paper del consorzio evidenzia che, grazie alle rigorose misure di gestione del rischio e all’utilizzo di impianti a ciclo chiuso implementati da decenni, nell’Unione Europea non si registra alcun caso documentato di neuropatia professionale legata a questa sostanza da oltre 25 anni. L’impatto economico dell’inclusione del n-esano SVHC in Candidate List richiede attente valutazioni preventive per evitare l’abbandono frettoloso della molecola e il rischio di ripiegare su “sostituzioni regressive” con alternative dal profilo tossicologico non ancora del tutto esplorato.
FAQ: Domande frequenti sul n-esano SVHC
Di seguito, un riepilogo tecnico-pratico sui principali adempimenti normativi scaturiti dalle determinazioni dell’ECHA del febbraio 2026.
Quali sono gli obblighi di aggiornamento SDS n-esano SVHC?
La presenza della sostanza in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso all’interno di miscele o articoli determina immediati obblighi informativi lungo la filiera. Si rende obbligatorio l’aggiornamento delle Schede Dati di Sicurezza (SDS) conformemente alle nuove disposizioni e, per quanto concerne i produttori e gli importatori di articoli, scatta l’obbligo di notifica telematica al database SCIP dell’ECHA.
Il n-esano SVHC è soggetto a un divieto d’uso immediato?
No, allo stato attuale l’inclusione in Candidate List non introduce un divieto di commercializzazione o utilizzo. Essa costituisce tuttavia il presupposto legale per un potenziale futuro inserimento della sostanza nell’Allegato XIV del Regolamento REACH. Qualora si verificasse tale progressione normativa, l’uso industriale della molecola sarebbe subordinato al rigoroso iter di Autorizzazione.
Il team Chemex è a completa disposizione per approfondire il tema, supportare la tua azienda nella valutazione dei rischi normativi e nell’aggiornamento della documentazione tecnica.
Biossido di Titanio classificazione CLP: Pubblicazione dell'Avviso di Annullamento in Gazzetta Ufficiale
Il panorama normativo europeo ha raggiunto un punto di svolta definitivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’atto che formalizza la fine della Biossido di Titanio classificazione CLP armonizzata. Dopo anni di contenziosi legali e dibattiti scientifici, la conferma giunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha ridefinito gli obblighi per l’industria chimica.
L’evento cardine è rappresentato dalla recente Sentenza biossido di titanio 2025 (Cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P), emessa il 1° agosto 2025. Questa pronuncia ha respinto le impugnazioni della Francia e della Commissione, confermando quanto già stabilito dal Tribunale nel 2022 e portando all’eliminazione della classificazione di pericolo H351 (sospetto cancerogeno per inalazione) per le polveri di questa sostanza.
L’Avviso C/2025/6670 e le Modifiche alla Biossido di Titanio classificazione CLP
In data 10 dicembre 2025 è stato pubblicato l’Avviso C/2025/6670, un documento tecnico fondamentale che recepisce formalmente le decisioni della magistratura europea. Il testo dell’avviso sancisce che il Regolamento 2020/217 annullamento parziale è ora effettivo e confermato.
Nello specifico, l’Avviso C/2025/6670 dispone che le parti del Regolamento Delegato (UE) 2020/217 relative alla classificazione ed etichettatura armonizzate del biossido di titanio siano considerate annullate. Questo include la cancellazione della riga con numero indice 022-006-00-2 dall’Allegato VI del Regolamento CLP, nonché la rimozione delle note V, W e 10 e delle indicazioni di pericolo supplementari (EUH211 e EUH212). Per i responsabili degli affari regolatori, questo documento costituisce la base legale per la revisione della Biossido di Titanio classificazione CLP all’interno delle Schede di Dati di Sicurezza.
Il Ritorno allo Status di Biossido di titanio non pericoloso
La diretta conseguenza dell’applicazione della sentenza è che, ai fini della classificazione armonizzata, la sostanza torna ad essere considerata un Biossido di titanio non pericoloso per la cancerogenicità inalatoria. La Corte ha stabilito che la precedente classificazione si basava su studi non affidabili e non appropriati secondo i criteri del CLP, in quanto gli effetti osservati (sovraccarico polmonare nei ratti) non erano intrinseci alla tossicità della sostanza.
Tuttavia, il ritorno allo status di Biossido di titanio non pericoloso a livello armonizzato non esime i fabbricanti dai propri obblighi di auto-valutazione. Sebbene la Biossido di Titanio classificazione CLP come Carc. 2 sia stata revocata perché priva di fondamento scientifico valido per l’uomo, le aziende devono continuare a monitorare la letteratura scientifica per garantire una corretta classificazione autonoma, come previsto dall’Articolo 4 del Regolamento 1272/2008.
Dalla Sentenza biossido di titanio 2025 agli Adempimenti Operativi
La Sentenza biossido di titanio 2025 ha chiuso definitivamente la “lunga battaglia” legale, evidenziando come la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel recepire il parere del RAC. Questo epilogo conferma il Regolamento 2020/217 annullamento come un caso studio rilevante sulla necessità che le decisioni regolatorie siano supportate da evidenze scientifiche robuste e pertinenti per la salute umana.
Alla luce dell’Avviso C/2025/6670, è ora necessario procedere all’aggiornamento immediato delle etichette e delle SDS per i prodotti contenenti biossido di titanio, rimuovendo i riferimenti alla classificazione armonizzata precedentemente imposta.
Cronistoria del Caso Biossido di Titanio
- Anni ’90Studi condotti da Uwe Heinrich sui ratti mostrano che l’esposizione cronica al $\text{TiO}_2$ causa sovraccarico polmonare e tumori negli animali111. Questi studi costituiranno la base per le successive valutazioni del rischio.+2
- Maggio 2016L’ANSES (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria) presenta all’ECHA una proposta di classificazione armonizzata per il Biossido di Titanio come cancerogeno di Categoria 1B per inalazione222.+2
- 14 Settembre 2017Il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA adotta il suo parere, proponendo una classificazione meno severa rispetto alla richiesta francese: Cancerogeno di Categoria 2 (sospetto cancerogeno) per inalazione3333.+1
- 4 Ottobre 2019La Commissione Europea adotta il Regolamento Delegato (UE) 2020/217, che introduce la classificazione armonizzata (Carc. 2, H351) per il Biossido di Titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro aerodinamico $\le 10 \mu m$4444.+1
- 18 Febbraio 2020Pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/217 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea5.
- 1 Ottobre 2021Data di applicazione del Regolamento (UE) 2020/217: la classificazione armonizzata e le relative etichettature di pericolo diventano obbligatorie6.
- 23 Novembre 2022Il Tribunale dell’Unione Europea emette una sentenza storica (Cause riunite T-279/20, T-283/20 e T-288/20), annullando la classificazione del Biossido di Titanio. Il Tribunale rileva un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dei criteri di densità e affidabilità degli studi7777.+1
- 2023La Francia e la Commissione Europea impugnano la sentenza del Tribunale presentando ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cause C-71/23 P e C-82/23 P)888888.+2
- 1 Agosto 2025La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) respinge definitivamente i ricorsi della Francia e della Commissione, confermando l’annullamento della classificazione stabilito dal Tribunale999999999.+2
- 10 Dicembre 2025Viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Avviso C/2025/6670, che ufficializza l’annullamento della classificazione armonizzata e la rimozione delle voci pertinenti (inclusi i codici EUH211 e EUH212) dal Regolamento CLP101010101010101010.
La gestione del Biossido di titanio richiede ora un aggiornamento documentale preciso. Contatta gli esperti di Chemex per allineare le tue SDS alle nuove disposizioni confermate dall’Avviso C/2025/6670.
Nuova classificazione del Talco, proposta: Analisi Regolatoria e Dissenso Industriale
Il talco (CAS 14807-96-6) è un minerale appartenente al gruppo dei fillosilicati, ampiamente impiegato in un’ampia varietà di processi produttivi. I suoi usi spaziano dall’industria farmaceutica e cosmetica (come agente di riempimento, alla carta, alla ceramica e all’ambito alimentare (come agente antiagglomerante). Nonostante sia stato a lungo percepito come una polvere “inerte” nei processi di lavoro, il talco è recentemente diventato un materiale problematico a causa della revisione normativa sulla sua potenziale cancerogenicità.
La complessità nella valutazione delle proprietà pericolose del talco è anche dovuta al fatto che, pur non corrispondendo chimicamente e strutturalmente all’amianto (anch’esso un silicato), il talco stesso può presentarsi con struttura fibrosa (anche asbestiforme).
La Proposta di Classificazione Armonizzata ECHA/RAC
In assenza di una classificazione armonizzata (CLH) per il talco nell’Unione Europea, coesistevano diverse autoclassificazioni discordi da parte degli operatori, che variavano da “nessuna classificazione” a categorie di tossicità specifiche.
A seguito di un’analisi delle opzioni di gestione del rischio (RMOA) condotta dai Paesi Bassi nel 2023, il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA ha adottato la propria opinione il 20 settembre 2024, pubblicata nel luglio 2025.
La Classificazione Armonizzata Proposta dal RAC (Regolamento CLP)
Il RAC ha concluso che per il talco non contenente amianto o fibre asbestiformi sia applicabile una classificazione come:
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Probabile Cancerogeno (Carc. 1B, H350): Questa classificazione è basata sull’evidenza combinata di cancerogenicità limitata nell’uomo e negli animali da esperimento. La Categoria 1B è stata scelta perché l’evidenza è ritenuta sufficientemente convincente per superare la Categoria 2 (sospetto cancerogeno), ma insufficiente per la Categoria 1A (cancerogeno accertato), non potendo stabilire chiaramente una relazione causale nell’uomo. L’uso di una disposizione del Regolamento CLP per combinare evidenze limitate è stato definito come “molto peculiare” dal Comitato.
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Tossicità Specifica per Esposizione Ripetuta (STOT RE 1, H372): Il RAC ha inoltre proposto l‘attribuzione della frase di rischio H372 (inalazione, polmoni). Questa scelta è motivata dal fatto che le prove tossicologiche suggeriscono l’esistenza di proprietà infiammatorie dirette del talco nel sito di contatto, che si sommano agli effetti legati alla forma fisica (particolato respirabile o fibre), non limitandosi al semplice effetto di sovraccarico polmonare.
Il RAC ha specificato che se il talco viene immesso sul mercato sotto forma di fibre respirabili o particelle con chimica superficiale modificata, la classificazione potrebbe richiedere una valutazione caso per caso, con la possibile applicazione di una categoria superiore.
La Posizione dell’Industria: EUROTALC
EUROTALC (Scientific Association of European Talc Industry A.I.S.B.L.), che rappresenta il 95% dei produttori europei, ha espresso formalmente il proprio disaccordo con l’analisi e le conclusioni del RAC.
L’Industria ritiene che la classificazione proposta come Cancerogeno in Categoria 1B e STOT RE 1 sia scientificamente non supportata e giuridicamente discutibile. EUROTALC sostiene che l’evidenza scientifica disponibile non supporti il livello di certezza richiesto per classificare la sostanza in Categoria 1B. L’Associazione ha inoltre chiesto alla Commissione Europea di valutare con la massima diligenza l’appropriatezza della proposta del RAC, considerando le potenziali gravi conseguenze a valle.
Implicazioni Regolatorie e Scenari Futuri
L’adozione della classificazione armonizzata (CLP) come Carc. 1B (H350) per il talco prevista per il 2028, in presenza di un dissenso scientifico e legale così marcato da parte dell’industria, crea uno scenario regolatorio di elevata incertezza.
Questo contesto, in cui un’agenzia europea propone una classificazione di cancerogenicità per inalazione su un solido particolato di grande impiego industriale, pur con il forte disaccordo dell’industria sulla validità e l’interpretazione dei dati scientifici, evoca la precedente vicenda che ha coinvolto il Biossido di Titanio (TiO2). Anche in quel caso, la classificazione come Carc.2 (H351) per la forma inalabile, contestata dall’industria, è stata oggetto di contenzioso, con la giurisprudenza che ha stabilito la necessità di giustificare in modo rigoroso le scelte scientifiche compiute dalle Istituzioni.
È essenziale che le imprese che manipolano il talco avviino un processo di revisione dei loro sistemi di gestione della sicurezza chimica e della documentazione (SDS e valutazioni del rischio) per garantire la piena conformità con le imminenti evoluzioni del Regolamento CLP, tenendo conto anche dei potenziali sviluppi del contenzioso legale.
Per un supporto tecnico-regolatorio dettagliato e l’aggiornamento della documentazione di sicurezza dei vostri prodotti a base di talco, CHEMEX è a disposizione per ogni consultazione.
Nuova Classificazione Rame (22° ATP CLP): Adeguamenti normativi obbligatori dal 1° maggio 2026
Il Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, noto come 22° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008), ha introdotto una fondamentale modifica nella classificazione armonizzata del rame metallico.
La novità riguarda specificamente il rame (numero CAS 7440-50-8) caratterizzato da una area specifica superiore (SSA) superiore a 0,67 mm2/mg equivalente all’area superficiale di una sfera di rame di 1 mm di diametro. Questa specifica fisica è cruciale, poiché correla la dimensione delle particelle e l’area superficiale esposta con un maggiore potenziale ecotossicologico, determinando di fatto l’inclusione di forme granulari e polverulente in questa nuova classificazione. L’introduzione di questa nuova classificazione rame avrà un impatto significativo sulla valutazione del rischio e sulla documentazione di sicurezza.
La classificazione armonizzata attribuita è la seguente:
- Pericolo Acuto per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Acute 1):
- Indicazione di pericolo: H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.
- Fattore M per il calcolo della classificazione delle miscele: M = 10.
- Pericolo Cronico per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Chronic 1):
- Indicazione di pericolo: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Fattore M per il calcolo della classificazione delle miscele: M = 1.
Questa riclassificazione è obbligatoria per tutte le aziende dell’Unione Europea a partire dal 1° maggio 2026, sebbene l’applicazione volontaria sia permessa fin dal 20 ottobre 2024.
Classificazione Rame: Il Ruolo della Superficie Specifica (SSA) nella Tossicità Acquatica (H400/H410)
La differenza nella classificazione di pericolo per l’ambiente acquatico (H400 e H410) delle particelle di rame in base alla loro Superficie Specifica (SSA) è determinata dalla maggiore o minore disponibilità del rame a dissolversi nell’acqua e rilasciare ioni di rame Cu2+, che sono la specie chimica realmente tossica per gli organismi acquatici.
SSA Particella di Rame
Classificazione di Pericolo
Rischio Ambientale
SSA≤ 0,67mm2/mg
Non pericolosa
Le particelle sono generalmente più grandi (meno superficie esposta). La velocità di dissoluzione e il rilascio di ioni Cu2+ sono molto lenti e ridotti. Il rame è meno biodisponibile e la tossicità per gli organismi acquatici è inferiore al livello di soglia per la classificazione H400/H410.
SSA> 0,67mm2/mg
Molto tossica per gli organismi acquatici (H400 e H410)
Le particelle sono più piccole (generalmente nanoparticelle o polveri fini), con una superficie esposta molto ampia. Ciò comporta un tasso di dissoluzione più rapido e un rilascio maggiore di ioni Cu2+ nell’acqua. La maggiore concentrazione di ioni Cu2+ aumenta la biodisponibilità e la tossicità per gli organismi acquatici, superando la soglia di classificazione.
Impatto Operativo e Documentale della Nuova Classificazione Rame
L’adozione della nuova classificazione rame richiede un adeguamento sistematico di tutti i processi aziendali che coinvolgono la sostanza e le miscele che la contengono
Adeguamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS)
Gli operatori economici (produttori, importatori e utilizzatori a valle) sono tenuti ad aggiornare le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) conformemente all’Allegato II del Regolamento REACH. Le modifiche principali interessano:
- Sezione 2.1 (Classificazione della Sostanza o Miscela): Deve riflettere la classificazione armonizzata H400 e H410, applicando i Fattori M specifici.
- Sezione 3.2 (Composizione/Informazioni sugli ingredienti delle miscele): Se la sostanza rame con la superficie specifica specificata è presente in concentrazioni significative, la classificazione deve essere riportata.
- Sezione 12 (Informazioni ecologiche): Deve essere aggiornata nei dati di tossicità ambientale. La nuova classificazione rame impone l’uso del Fattore M pari a 10 per la classificazione acuta delle miscele. Di conseguenza, miscele contenenti rame a partire dallo 0,01% (valore soglia = M/10) dovranno essere riclassificate se le soglie di classificazione ambientali pertinenti vengono superate.
Obblighi di Etichettatura e Trasporto Derivanti dalla Nuova Classificazione Rame
La riclassificazione impone l’obbligo di inserire il pittogramma GHS09 (ambiente) sulle etichette dei prodotti interessati. Inoltre, l’impatto si estende alla normativa sul trasporto di merci pericolose (ADR/RID/IMDG). Le leghe o i metalli contenenti rame riclassificato che superano le soglie di concentrazione stabilite possono rientrare nella Classe 9 (Materie Pericolose per l’Ambiente – MPA), richiedendo l’applicazione dei codici UN 3077 o UN 3082, con conseguenti oneri di imballaggio, marcatura dei colli e documentazione di trasporto.
Rivalutazione dell’assoggettabilità alla Legge Seveso
Il rame classificato H410 rientra nella categoria di pericolo ambientale P5i della legge Seveso. È necessario rivalutare la sostanza nel calcolo delle quantità detenute in sito.
Ciò può comportare il superamento delle soglie della legge Seveso, obbligando l’azienda a misure di controllo e sicurezza più rigorose.
Per garantire la piena conformità al Regolamento CLP prima del 1° maggio 2026, vi invitiamo a procedere con un’analisi puntuale della composizione dei vostri prodotti e con l’aggiornamento immediato delle SDS e delle etichette.
Contattate i nostri esperti per una verifica dettagliata e un supporto tecnico nell’implementazione dei nuovi obblighi normativi.
Nuova etichettatura CLP: marcia indietro dell’Unione Europea?
L’8 luglio 2025 la Commissione Europea ha presentato l’Omnibus Simplification Package, un insieme di proposte legislative volte a semplificare alcuni requisiti del Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008). L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio obiettivo di alleggerire il carico normativo per l’industria chimica europea, interessa in particolare le disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865 in materia di nuova etichettatura CLP.
Le modifiche proposte rispondono ai rilievi sollevati dal settore industriale durante il “Reality Check Workshop” del 16 maggio 2025, che ha evidenziato la complessità applicativa e i costi associati alle nuove etichette CLP. L’obiettivo è garantire una maggiore flessibilità operativa, senza compromettere la protezione della salute umana e dell’ambiente.
Principali semplificazioni introdotte nella nuova etichettatura CLP
Tra gli interventi previsti, spicca l’eliminazione dei requisiti grafici rigidi per le etichette CLP: non saranno più obbligatorie dimensioni minime dei caratteri, spaziatura delle righe e stampa in nero su sfondo bianco. Resta l’obbligo generale di assicurare che l’etichetta CLP sia chiaramente leggibile e distinguibile dallo sfondo, secondo linee guida che saranno definite da ECHA. L’entrata in vigore di queste modifiche è posticipata al 1° gennaio 2028.
Cambia anche la gestione delle tempistiche di aggiornamento: il termine fisso di sei mesi viene sostituito dal principio del “senza indebito ritardo”, per tenere conto delle dinamiche di filiera e delle tempistiche tecniche di produzione delle etichette. Questa modifica sarà anch’essa applicabile dal 2028.
Per quanto riguarda gli imballaggi di piccole dimensioni (≤10 ml), vengono chiarite le deroghe che permettono di omettere alcune informazioni sull’imballaggio interno, purché l’imballaggio esterno rispetti i requisiti dell’etichetta CLP. Tuttavia, l’etichetta interna dovrà sempre riportare l’identificatore del prodotto e, se applicabili, i pittogrammi di pericolo GHS01, GHS05, GHS06 o GHS08.
Etichetta CLP digitale e altri ambiti di semplificazione
Le proposte normative ampliano la possibilità di utilizzo dell’etichetta digitale CLP, consentendo di trasferire in formato elettronico alcune informazioni, come i riferimenti a fornitori secondari. Resta comunque obbligatoria la presenza, sull’etichetta CLP fisica, del fornitore principale e degli elementi essenziali di pericolo.
In ambito distributivo, viene semplificato l’obbligo di etichettatura per le pompe di carburante, che non dovranno più riportare la quantità nominale e l’identificatore UFI. Anche queste modifiche sono previste in applicazione dal 1° gennaio 2028.
Infine, per quanto riguarda la pubblicità e le vendite a distanza, le nuove etichette CLP non dovranno più contenere informazioni dettagliate per il pubblico generico. Sarà sufficiente una dicitura come “Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso”, mentre nelle comunicazioni B2B si continuerà a fare riferimento alle schede di dati di sicurezza (SDS).
Una strategia normativa più flessibile e proporzionata
Le semplificazioni introdotte con la nuova etichettatura CLP riflettono un cambio di approccio della Commissione Europea, orientato alla proporzionalità e alla riduzione degli oneri amministrativi. La revisione delle norme su etichette CLP, supportata da strumenti digitali e criteri di maggiore flessibilità, mira a rafforzare la competitività dell’industria chimica, mantenendo elevati standard di sicurezza e trasparenza.
👉 Leggi il testo completo della proposta sul sito EUR-Lex
Nuove Regole Etichette CLP: Guida Regolamento 2024/2865 e Scadenze
Il panorama normativo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici è in continua evoluzione. Il Regolamento (UE) 2024/2865 del 20 novembre 2024 modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), introducendo cambiamenti strutturali e normativi significativi che non riguardano solo aggiornamenti tecnici, ma aspetti fondamentali dell’etichettatura e della commercializzazione. Le aziende che immettono prodotti chimici sul mercato devono comprendere e implementare queste nuove disposizioni per garantire la conformità.
Principali Modifiche all’Etichettatura e ai Processi Commerciali
Il Regolamento (UE) 2024/2865 introduce diversi requisiti nuovi e modificati che impattano direttamente l’etichettatura e le pratiche di vendita dei prodotti chimici pericolosi.

1. Nuova Formattazione e Requisiti Grafici delle Etichette
Il Regolamento stabilisce requisiti più dettagliati per la formattazione delle etichette per garantire una migliore leggibilità.
- Dimensioni: Sono specificate le dimensioni minime dell’etichetta e dei pittogrammi in relazione alla capacità dell’imballaggio.
- Testo: Il testo sull’etichetta deve essere stampato in nero su sfondo bianco. La distanza tra due righe deve essere almeno il 120% della dimensione del carattere (ad esempio, un’interlinea di 12 punti per un carattere di 10 punti). È obbligatorio utilizzare un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie (sans serif), con spaziatura adeguata.
- Flessibilità per sfondo: Viene adottato un approccio flessibile per le tonalità di bianco e nero, al fine di non ostacolare l’uso di materiali riciclati per l’imballaggio.

2. Etichette Pieghevoli (Fold-out Labels)
L’etichetta pieghevole non è più considerata un’eccezione, ma una soluzione normata con requisiti specifici per la disposizione degli elementi.
- Prima Pagina: Deve includere nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore , quantità nominale (se non altrove) , identificatori del prodotto in tutte le lingue delle pagine interne , pittogrammi di pericolo , avvertenze , UFI (se non su imballaggio interno) , un riferimento chiaro alle informazioni complete all’interno o un simbolo che indichi la presenza di informazioni aggiuntive , e l’abbreviazione della lingua per tutte le lingue usate nelle pagine interne.
- Pagine Interne: Devono riportare tutti gli elementi dell’etichetta (escluso pittogramma e identificazione fornitore) in ciascuna lingua menzionata nella prima pagina, raggruppati per lingua e contrassegnati con l’abbreviazione linguistica.
- Retro dell’Etichetta: Contiene tutti gli elementi della prima pagina, ad eccezione delle abbreviazioni delle lingue usate nelle pagine interne.

3. Etichette Digitali
Il Regolamento introduce la possibilità di affiancare all’etichetta fisica un’etichetta digitale. Tuttavia, l’etichetta digitale è da considerarsi in aggiunta a quella fisica, che rimane obbligatoria. Solo le informazioni supplementari non obbligatorie possono essere riportate unicamente in formato digitale. L’etichetta digitale deve soddisfare requisiti specifici di accessibilità (gratuità, senza registrazione, non più di due clic, accessibilità per gruppi vulnerabili, disponibilità per almeno 10 anni, non dipendenza dalla posizione geografica per la lingua).

4. Gestione della Vendita Online e Fornitori UE
Dal 1° luglio 2026, per ogni sostanza o miscela immessa sul mercato dell’UE, deve essere presente un fornitore stabilito nell’UE. Questo fornitore ha la responsabilità di garantire la conformità al CLP al momento dell’immissione sul mercato, anche tramite vendite a distanza, come quelle effettuate attraverso i mercati online. L’Articolo 48 bis (nuovo) stabilisce che le offerte di sostanze o miscele tramite vendite a distanza devono indicare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta. Inoltre, la pubblicità di sostanze o miscele pericolose deve obbligatoriamente riportare pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo (frasi H) e indicazioni supplementari di pericolo (frasi EUH). Se la pubblicità è rivolta al pubblico, deve includere la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto”

5. Definizione di “Ricarica” e “Stazione di Ricarica”
Il Regolamento introduce definizioni specifiche per “ricarica” e “stazione di ricarica”, fondamentali per la gestione dei prodotti venduti sfusi. Viene specificato che sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II, punto 3.4. Non possono essere fornite sostanze o miscele pericolose presso una stazione di ricarica se rientrano in determinate classi di pericolo.

6. Esenzioni Specifiche dall’Etichettatura
Il Regolamento introduce o chiarisce alcune esenzioni dall’obbligo di etichettatura per casi specifici:
- Prodotti sfusi o forniti senza imballaggio: Le informazioni di etichettatura devono essere fornite conformemente all’Allegato II, parte 5.
- Carburanti erogati in stazione di servizio: Gli elementi dell’etichetta devono essere riportati in posizione visibile sulla pompa. Se erogati in recipienti portatili, una copia fisica degli elementi dell’etichetta deve essere fornita per il recipiente.
- Munizioni per forze di difesa: L’obbligo di etichettatura può non applicarsi se costituisce un rischio inaccettabile per la sicurezza o la mimetizzazione non è sufficiente.

7. Aggiornamento delle Etichette Esistenti
In caso di classificazione più severa o di nuovi elementi di etichetta, il fornitore deve aggiornare l’etichetta entro 6 mesi. Per modifiche meno rilevanti (es. classificazione meno severa o cambio contatti), il termine è di 18 mesi. Questi obblighi valgono per ogni fornitore nella catena di approvvigionamento.
Scadenze Chiave per l’Adeguamento al Regolamento (UE) 2024/2865
Il Regolamento (UE) 2024/2865 è stato pubblicato il 20 novembre 2024 ed è entrato in vigore il 10 dicembre 2024. Prevede diverse date di applicazione obbligatoria per le Nuove Regole Etichette CLP:
- 1° Luglio 2026: Obbligo per le disposizioni di carattere generale (es. etichetta digitale, etichette per imballaggi < 10ml).
- 1° Gennaio 2027: Obbligo per la nuova formattazione dell’etichetta (dimensioni, caratteri, interlinea).
Sono previsti periodi transitori per le sostanze e miscele già immesse sul mercato:
- Fino al 1° Luglio 2028: Per i prodotti già immessi prima del 1° luglio 2026 (disposizioni generali), hanno due anni in più per applicare le nuove regole.
- Fino al 1° Gennaio 2029: Per i prodotti già immessi prima del 1° gennaio 2027 (nuova formattazione etichetta), non hanno obbligo di essere rietichettati fino a questa data.
È sempre possibile l’applicazione volontaria delle nuove disposizioni prima che diventino obbligatorie.
Per assicurare la piena conformità della vostra azienda alle Nuove Regole Etichette CLP e per una consulenza personalizzata sulla gestione dei vostri prodotti chimici, contattate i nostri specialisti CHEMEX. Offriamo supporto tecnico e normativo per affrontare al meglio questi aggiornamenti.
Lenti Oftalmiche e Filtri UV: Valutazione di Bumetrizolo e Octrizolo, SVHC con Funzione Anti-UV
Il Bumetrizolo (UV-326, CAS 3896-11-5) e l’Octrizolo (UV-329, CAS 3147-75-9) sono composti chimici ampiamente impiegati come agenti assorbenti ultravioletti (UV absorbers). Nel settore delle lenti oftalmiche, la loro funzione principale è quella di proteggere sia il materiale stesso della lente dal degrado foto-ossidativo che gli occhi dell’utilizzatore dall’esposizione nociva ai raggi UV. La loro classificazione come Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC) nella Candidate List del Regolamento REACH ha sollevato interrogativi sulla loro pericolosità, specialmente in relazione al loro impiego in articoli di consumo.
Classificazione e Profilo di Pericolosità (REACH)
Il Bumetrizolo e l’Octrizolo sono stati inclusi nella Candidate List delle SVHC dall’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) in quanto classificati come vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative).
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Persistenza (vP):
Queste sostanze sono estremamente resistenti alla degradazione nell’ambiente, con tempi di dimezzamento molto lunghi, e possono rimanere inalterate per decenni in vari comparti ambientali (suolo, acqua, aria, sedimenti).
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Bioaccumulabilità (vB):
Hanno la capacità di accumularsi nei tessuti degli organismi viventi, in particolare nel tessuto adiposo, e le loro concentrazioni possono aumentare lungo la catena alimentare (biomagnificazione).
È fondamentale comprendere che la classificazione vPvB indica principalmente un rischio a lungo termine per l’ambiente e la salute pubblica dovuto alla persistenza e all’accumulo, e non necessariamente una tossicità acuta immediata per l’uomo in condizioni di uso normale.
Esposizione Umana e Sicurezza del Consumatore
Nell’uso incorporato in massa nelle lenti oftalmiche, l’esposizione diretta per l’utilizzatore è considerata molto bassa. Questo perché le sostanze non sono applicate sulla superficie, ma sono inglobate stabilmente nel polimero e non vengono a contatto con la pelle o gli occhi in forma libera.
Pertanto, nell’uso normale delle lenti, il rischio per la salute umana è reputato molto basso. I rischi maggiori si associano a eventuali rilasci nel tempo (migrazione) o durante il fine vita del prodotto (smaltimento, incenerimento, riciclo), evidenziando la necessità di un corretto smaltimento per evitare la dispersione nell’ambiente.
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Obbligo di comunicazione (Art. 33 REACH):
I fornitori di articoli contenenti queste sostanze in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (w/w) devono comunicare tali informazioni ai destinatari dell’articolo (aziende) e, su richiesta, ai consumatori.
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• Obbligo di notifica SCIP:
È obbligatoria la notifica alla banca dati SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects – Products) dell’ECHA se la concentrazione delle SVHC supera lo 0,1% w/w nell’articolo.
L’uso di Bumetrizolo e Octrizolo nelle lenti oftalmiche, pur essendo sostanze classificate come SVHC per la loro persistenza e bioaccumulabilità, non è attualmente vietato e il rischio diretto per il consumatore finale è considerato trascurabile grazie al loro inglobamento nella matrice polimerica. La loro sorveglianza e gestione sono in crescita, con l’attenzione principale rivolta agli impatti ambientali a lungo termine e agli obblighi normativi per le aziende.
Per una gestione proattiva e conforme alle normative REACH e per affrontare le complessità legate alla presenza di SVHC nei vostri prodotti, il team di Chemex è a vostra disposizione con consulenze specializzate in chimica regolatoria e supporto tecnico. Contattateci per garantire la piena conformità e sicurezza dei vostri prodotti.










