Regolamento 1168/2026: analisi normativa sulla modifica restrizione 78 microplastiche
Il 1º giugno 2026 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/1168, introducendo importanti novità per le microparticelle di polimeri sintetici. Questo testo legislativo aggiorna l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), definendo correttivi essenziali per la corretta applicazione delle deroghe. Tali aggiornamenti si inseriscono in un momento di fondamentale importanza per la conformità aziendale, a poche settimane dalla prima scadenza del reporting per la deroga 4a, fissata per il 31 maggio 2026.
Nonostante le tempistiche delineate dall’ECHA, si riscontra sul mercato che numerose imprese non hanno ancora ottemperato alla notifica dei dati. Sotto il profilo regolatorio e di vigilanza, è preferibile adempiere anche se in ritardo a tale obbligo, inviando la documentazione richiesta per regolarizzare la posizione aziendale. La recente pubblicazione del testo europeo rende ancora più urgente esaminare i presupposti giuridici che hanno guidato il legislatore in questa revisione.
Quali sono le ragioni tecnico-giuridiche alla base della modifica restrizione 78 microplastiche?
Le motivazioni alla base di questo aggiornamento normativo rispondono alla necessità di correggere alcune ambiguità terminologiche e incongruenze applicative emerse dopo la pubblicazione della restrizione originaria del 2023, garantendo così la certezza del diritto all’interno dell’Unione Europea.
Per quanto concerne i medicinali per uso umano e veterinario, il legislatore ha chiarito che l’intenzione originaria del comitato REACH era quella di esentare totalmente tali prodotti, includendo esplicitamente le fasi di sperimentazione clinica e le prove precliniche di sicurezza (quali i test analitici, fisici, tossicologici e di stabilità). L’attuale modifica restrizione 78 microplastiche colma una lacuna formulativa che ne escludeva involontariamente l’applicazione pratica, salvaguardando il settore farmaceutico.
Allo esso modo, la revisione esplicita l’esigenza di esentare le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) per quantitativi pari o inferiori a una tonnellata annua, specificando che la deroga si applica anche quando tali attività avvengono in ospedali o università, e non solo nei siti industriali.
Infine, l’intervento sulle matrici solide specifica che, per evitare usi contrari all’obiettivo di minimizzazione delle emissioni ambientali, l’esenzione si applica esclusivamente se l’uso finale previsto per la matrice solida ha una durata pari o superiore a un anno.
Entrata in vigore e tempistiche della modifica restrizione 78 microplastiche
Al fine di garantire la continuità aziendale e tutelare il legittimo affidamento dei fabbricanti, il Regolamento (UE) 2026/1168 stabilisce che le disposizioni relative alle esenzioni per i medicinali e per le attività PPORD si applichino in via eccezionale con effetto retroattivo a decorrere dal 17 ottobre 2023 (deroghe 4b e 4g).
Di contro, per concedere ai portatori di interessi il tempo sufficiente per adottare le necessarie misure di adeguamento – come la riformulazione dei prodotti o lo smaltimento delle scorte esistenti – l’applicazione dei nuovi parametri restrittivi per le matrici solide (deroga 5c) è differita. Questo specifico allegato del regolamento microplastiche 2026 entrerà in vigore a partire dal 22 giugno 2028.
Supporto Chemex per la modifica restrizione 78 microplastiche e la notifica in IUCLID
In un quadro normativo in rapida evoluzione, la piena conformità al REACH è indispensabile per tutelare il business ed evitare severe sanzioni. Come evidenziato, diverse imprese non sono riuscite a rispettare la scadenza del 31 maggio 2026 per la trasmissione dei dati ambientali.
A tale proposito, Chemex offre il proprio supporto tecnico anche nella gestione di un reporting microplastiche ECHA in ritardo. L’elaborazione e l’invio tardivo dei dossier tramite la piattaforma IUCLID rimangono il percorso più sicuro per sanare la posizione aziendale. I tecnici di Chemex sono a disposizione per una valutazione preliminare e per misurare l’impatto della modifica restrizione 78 microplastiche sui formulati industriali.
Link ufficiale: Modifica regolamento 2026/1168
Operation Clean Sweep (OCS) e Regolamento (UE) 2025/2365: Guida alla Compliance sulla Dispersione dei Pellet
La gestione delle microplastiche industriali è diventata una priorità nell’agenda normativa europea. Sebbene una parte rilevante dell’inquinamento da microparticelle derivi dalla degradazione dei rifiuti, la dispersione accidentale di pellet, fiocchi e polveri lungo la filiera produttiva rappresenta una fonte di pressione ambientale significativa che il legislatore ha deciso di regolamentare con estremo rigore.
Come abbiamo analizzato nel dettaglio nel nostro primo focus sulla Restrizione REACH n. 78 e nel più recente approfondimento dedicato al Regolamento (UE) 2025/2365 sulla prevenzione della dispersione dei pellet, il quadro legale europeo sta mutando rapidamente. In questo nuovo articolo, vogliamo concentrarci sul ruolo strategico dell’Operation Clean Sweep® (OCS), inteso come anello di congiunzione tra le buone pratiche industriali e i nuovi stringenti obblighi di legge.
Cos’è l’Operation Clean Sweep® (OCS) e il suo ruolo nella Value Chain
L’Operation Clean Sweep® (OCS) è un programma internazionale finalizzato alla prevenzione della perdita di granuli di plastica durante le fasi di manipolazione. L’iniziativa fornisce alle aziende della filiera (produttori, trasformatori, logistica) un framework operativo per implementare misure di contenimento efficaci.
L’adesione allo schema si articola su tre livelli:
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Misure tecniche: Installazione di sistemi di filtraggio e barriere fisiche.
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Procedure operative: Protocolli di pulizia immediata e gestione dei carichi.
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Certificazione: L’OCS Europe Certification Scheme permette di verificare l’efficacia delle misure tramite audit esterni, garantendo la trasparenza verso gli stakeholder.
Dal regime volontario agli obblighi del Regolamento (UE) 2025/2365
Il panorama normativo ha subito una trasformazione radicale. I principi di gestione promossi dall’OCS, nati come standard volontari, rappresentano oggi la base tecnica dei nuovi requisiti di legge.
Chi è soggetto all’obbligo?
Tutti gli operatori economici che manipolano quantità di pellet superiori a 5 tonnellate per anno civile sono tenuti a conformarsi. La normativa impone:
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Piano di valutazione dei rischi: Redazione di un documento tecnico (secondo l’Allegato I) che identifichi i punti critici di rilascio.
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Misure di contenimento: Obbligo di installare barriere fisiche e adottare procedure di emergenza per gli sversamenti accidentali.
Sinergie normative: ISO 14001, EMAS e Agevolazioni
Il legislatore europeo ha previsto clausole di salvaguardia per evitare la duplicazione degli oneri burocratici. Le aziende già in possesso di una certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS possono integrare i requisiti del Regolamento pellet all’interno dei propri sistemi di gestione esistenti.
In questo contesto, aver implementato i protocolli Operation Clean Sweep costituisce un vantaggio operativo immediato, poiché la struttura del piano di gestione OCS è ampiamente sovrapponibile a quanto richiesto dalla normativa cogente.
Scadenze critiche: Reporting ECHA e Restrizione REACH n. 78
Il rispetto delle tempistiche è l’elemento di maggiore criticità per le imprese del settore. È necessario distinguere tra due diversi adempimenti normativi:
1. Obblighi di informazione (IFUD) – Ottobre 2025
Ai sensi della Restrizione REACH n. 78, entro il 17 ottobre 2025, i fornitori di microplastiche sintetiche per usi industriali devono fornire le Istruzioni per l’Uso e lo Smaltimento (IFUD). Tali documenti devono specificare le modalità atte a prevenire il rilascio di microparticelle nell’ambiente.
2. Obbligo di Reporting ECHA – Maggio 2026
Questa è la scadenza di carattere operativo più imminente. Entro il 31 maggio 2026, i fabbricanti e gli utilizzatori a valle devono trasmettere all’ECHA (European Chemicals Agency) il reporting annuale relativo alle stime delle emissioni prodotte nell’anno solare 2025.
Nota Tecnica: Come evidenziato anche dal comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA, l’adozione preventiva dei protocolli OCS facilita la raccolta dei dati necessari per il reporting. La filiera è in grado di rendicontare tempestivamente le emissioni proprio grazie alla tracciabilità già prevista da queste iniziative volontarie di settore.
Conclusioni: L’importanza di una transizione guidata
Il passaggio dalle linee guida volontarie dell’OCS ai requisiti vincolanti delle normative UE richiede un’attenta analisi dei processi aziendali e una padronanza specifica degli strumenti informatici dell’ECHA. L’implementazione di misure tecniche e la corretta interpretazione delle esenzioni normative sono passaggi fondamentali per evitare sanzioni e garantire la continuità operativa.
Regolamento (UE) 2025/2365: Prevenzione Dispersione Pellet e Obblighi
Il Regolamento (UE) 2025/2365, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE L 2025/2365, segna una svolta normativa decisiva per l’industria chimica e la filiera della plastica. L’obiettivo del legislatore europeo è mitigare l’impatto ambientale derivante dalle perdite involontarie lungo la catena di approvvigionamento, istituendo un quadro rigoroso per la gestione dei pellet di plastica.
Con questa normativa europea sulle microplastiche 2025, l’Unione Europea transita da un approccio volontario a un regime di responsabilità cogente, mirando a una riduzione drastica delle microplastiche disperse negli ecosistemi. Di seguito analizziamo il testo del regolamento, focalizzandoci sugli obblighi degli operatori economici per i pellet, i requisiti tecnici di etichettatura e il quadro sanzionatorio.
Soggetti obbligati e campo di applicazione
Il perimetro di applicazione del regolamento è vasto e coinvolge sia operatori europei che extra-europei. Sono soggetti agli obblighi tutti gli attori che manipolano pellet di plastica nell’Unione in quantità superiori a 5 tonnellate per anno civile.
Nello specifico, la normativa interessa chiunque detenga microparticelle di polimeri sintetici a fini industriali o logistici, includendo:
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Produttori di polimeri vergini e riciclati.
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Trasformatori (masterbatcher, compounder, stampatori).
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Distributori e gestori di terminali logistici.
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Trasportatori e vettori che movimentano pellet.
La definizione normativa copre tutte le microplastiche sotto forma di granuli, fiocchi o polveri destinati a successive lavorazioni (stampaggio o estrusione).
Obblighi tecnici: notifica e sistema di gestione perdite pellet
L’adeguamento al Testo del Regolamento UE 2025/2365 richiede l’implementazione di una struttura di compliance basata sulla prevenzione attiva.
Valutazione del rischio dispersione pellet (Allegato I)
Ogni operatore è tenuto a redigere un piano di valutazione dei rischi specifico per ogni sito in cui vengono manipolate microplastiche. In accordo con la metodologia di valutazione perdite microplastiche descritta nell’Allegato I, il piano deve prevedere:
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L’installazione di barriere fisiche (es. sistemi di filtraggio nelle acque reflue).
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Procedure operative per il contenimento immediato dei pellet sversati accidentalmente.
Integrazione ISO 14001 e sistemi di gestione
Per ottimizzare gli oneri amministrativi, il legislatore ha previsto un raccordo con i sistemi di gestione esistenti. Le aziende certificate ISO 14001 o EMAS possono considerare assolti gli obblighi relativi al piano di gestione, a condizione che il loro sistema integri specificamente le misure del Regolamento prevenzione dispersione pellet.
Notifica degli impianti
Gli operatori devono notificare all’autorità competente i dettagli degli impianti attivi. Un dato cruciale nella notifica è la specifica se l’impianto manipola più di 1.500 tonnellate annue di microparticelle di polimeri sintetici; tale soglia determina il regime di verifica applicabile (certificazione di terza parte o autodichiarazione).

Comunicazione lungo la filiera: il nuovo pittogramma
L’Articolo 4 introduce novità sostanziali riguardo la comunicazione del rischio. Per garantire la trasparenza lungo la catena del valore, è obbligatorio apporre un’etichettatura specifica sui contenitori.
Gli operatori devono inserire nell’etichetta, nell’imballaggio o nei documenti di trasporto (inclusa la Scheda di Dati di Sicurezza – SDS, ove prevista) il pittogramma conforme all’Allegato V. Questo simbolo segnala il pericolo di dispersione e deve essere accompagnato da istruzioni chiare su stoccaggio e manipolazione.
Entrata in vigore Regolamento 2025/2365 e scadenze
Sebbene il Regolamento entri in vigore il 16 dicembre 2025, l’applicazione degli obblighi segue un calendario scaglionato. È fondamentale monitorare queste date per pianificare la dichiarazione di conformità pellet plastica:
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17 dicembre 2027: Applicazione degli obblighi generali, informativi e implementazione dei Piani di gestione del rischio.
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17 dicembre 2028: Termine per la prima verifica (Certificazione) per le grandi imprese (>1.500t).
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17 dicembre 2030: Termine per la prima verifica (Autodichiarazione) per PMI o impianti sotto soglia.
Sanzioni regolamento microplastiche
Il sistema sanzionatorio è demandato agli Stati Membri e deve risultare “effettivo, proporzionato e dissuasivo”. Le violazioni, inclusa la mancata adozione del piano di rischi o la gestione negligente delle perdite, potranno comportare sanzioni pecuniarie calcolate sul fatturato dell’operatore e l’obbligo di ripristino ambientale.
Tabella Riassuntiva: Obblighi e Scadenze

Supporto tecnico e adeguamento normativo con Chemex
La gestione delle microparticelle di polimeri sintetici rappresenta oggi un obbligo normativo stringente che impatta direttamente sulla compliance operativa.
Il team di esperti in chimica regolatoria di Chemex offre supporto tecnico specializzato per l’adeguamento al Regolamento:
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Gap Analysis tecnica: Verifica della copertura dei requisiti sui pellet all’interno dei sistemi di gestione o certificazioni ISO esistenti.
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Gestione Documentale: Assistenza nella redazione del Piano di Valutazione dei Rischi, nell’aggiornamento delle SDS e nell’implementazione corretta del pittogramma.
Contatta i nostri esperti per una valutazione preliminare del tuo impianto.
Restrizione REACH n 78 sulle Microplastiche: Guida IFUD e Reporting
Il Regolamento (UE) 2023/2055 ha modificato l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006, introducendo la Restrizione REACH n 78 relativa alle microparticelle di polimeri sintetici, comunemente note come microplastiche. Sebbene l’entrata in vigore formale risalga all’ottobre 2023 , la complessità applicativa della Restrizione REACH n 78 prevede un calendario di attuazione progressivo che sta entrando ora nella sua fase critica.
Per gli operatori del settore chimico è essenziale comprendere che la Restrizione REACH n 78 non si limita al divieto di immissione sul mercato, ma impone nuovi oneri gestionali per le microplastiche. In particolare, per le aziende che beneficiano delle deroghe previste ai paragrafi 4 e 5, si avvicinano scadenze improrogabili per l’adeguamento delle Istruzioni per l’Uso e lo Smaltimento (IFUD) e per il reporting all’ECHA.
Gestione delle deroghe per microplastiche e obblighi IFUD nella Restrizione REACH n 78
L’applicazione della Restrizione REACH n 78 prevede specifiche esenzioni dal divieto di immissione sul mercato. Tali deroghe, disciplinate dai paragrafi 4 e 5 della normativa, riguardano usi industriali specifici o prodotti in cui le microplastiche sono contenute tecnicamente, perdono le loro caratteristiche fisiche o sono incorporate in matrici solide. Tuttavia, beneficiare di queste esenzioni nell’ambito della Restrizione REACH n 78 comporta l’attivazione di precisi doveri informativi verso gli utilizzatori.
A partire dal 17 ottobre 2025, i fornitori di microplastiche destinate a usi industriali (paragrafo 4, lettera a) devono fornire IFUD dettagliate per prevenire il rilascio nell’ambiente, conformemente alla Restrizione REACH n 78. La stessa scadenza del 2025 si applica ai prodotti contenenti microplastiche derogate ai sensi del paragrafo 4, lettera d) (additivi alimentari) e del paragrafo 5. Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro contenenti microplastiche, l’obbligo decorre invece dal 17 ottobre 2026. È imperativo che tali informazioni siano chiaramente visibili sull’etichetta, sull’imballaggio o sul foglietto illustrativo.
Tempistiche e modalità di reporting annuale delle microplastiche nella Restrizione REACH n 78
Oltre all’etichettatura, la Restrizione REACH n 78 istituisce un obbligo di reporting annuale per monitorare le emissioni stimate di microplastiche. Secondo le linee guida ECHA, la trasmissione dei dati richiesti dalla Restrizione REACH n 78 deve avvenire in formato IUCLID tramite il portale REACH-IT.
Il calendario delle scadenze per le microplastiche è così articolato:
Entro il 31 maggio 2026
Obbligo di reporting per i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali. I dati dovranno riferirsi alle emissioni dell’anno solare precedente (2025).
Entro il 31 maggio 2027
Scadenza per tutti gli altri fabbricanti e utilizzatori industriali di microplastiche soggetti alla Restrizione REACH n 78. Tale data si applica anche ai fornitori che immettono sul mercato per la prima volta prodotti contenenti microplastiche in deroga per uso professionale o di consumo.
La Restrizione REACH n 78 richiede di comunicare la descrizione degli usi, l’identità generica dei polimeri e una stima precisa delle emissioni ambientali di microplastiche.
Supporto tecnico Chemex sulle microplastiche per la conformità alla Restrizione REACH n 78
La corretta gestione degli adempimenti previsti dalla Restrizione REACH n 78 richiede una competenza tecnica specifica nell’uso dei software ECHA. Errori nella compilazione dei dossier IUCLID possono compromettere la conformità aziendale alla Restrizione REACH n 78 sulle microplastiche.
Chemex offre consulenza specializzata per:
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Valutare l’applicabilità delle deroghe previste dalla Restrizione REACH n 78 per le vostre microplastiche.
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Redigere le IFUD in linea con i requisiti normativi.
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Gestire il reporting annuale delle microplastiche, dalla creazione del dossier IUCLID 6 alla sottomissione su REACH-IT.
Contattateci per garantire il pieno allineamento della vostra azienda agli obblighi della Restrizione REACH n 78.





