L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40, noto come regolamento imballaggi o PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), ridisegna il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di sostenibilità, riciclabilità e riduzione dei rifiuti di imballaggio. Tra i principali adempimenti posti a carico degli operatori economici, l’articolo 39 del regolamento disciplina la Dichiarazione di Conformità UE. Tale documento attesta formalmente che l’imballaggio immesso sul mercato risponde a tutti i requisiti essenziali previsti dalla normativa comunitaria. La redazione della Dichiarazione di Conformità rappresenta un atto giuridico fondamentale con cui il fabbricante si assume la piena responsabilità penale e amministrativa della rispondenza dell’unità di imballaggio alle prescrizioni del PPWR. Per un’introduzione al regolamento e capire le basi della norma, consulta il nostro articolo introduttivo.

Funzione giuridica e responsabilità nella Dichiarazione di Conformità PPWR

La funzione primaria che la normativa attribuisce alla Dichiarazione di Conformità è consentire agli organi di vigilanza del mercato un riscontro documentale immediato ed esaustivo sulla sostenibilità e sicurezza dell’imballaggio. Ai sensi dell’articolo 39 del PPWR, il documento deve essere costantemente aggiornato in funzione dell’evoluzione tecnica o legislativa. Qualora l’imballaggio sia soggetto a più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità, il regolamento PPWR prevede la possibilità di redigere un’unica attestazione combinata o un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni. La responsabilità giuridica dell’emissione ricade unicamente sul fabbricante, inteso come l’entità che immette l’articolo sul mercato a proprio nome o marchio, il quale deve coordinarsi con la filiera per raccogliere i dati necessari.

Struttura e contenuti obbligatori della Dichiarazione di Conformità PPWR

Sotto il profilo formale, l’Allegato VIII del PPWR impone uno schema vincolante e non derogabile nei contenuti, articolato in 8 punti chiave, elencati di seguito:

  1. Identificazione univoca della Dichiarazione di Conformità e dell’imballaggio (codice articolo o lotto).
  2. Nome, ragione sociale e indirizzo del fabbricante (ed eventuale rappresentante autorizzato).
  3. Dichiarazione esplicita che l’atto è rilasciato sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.
  4. Oggetto della dichiarazione con descrizione dettagliata per la tracciabilità.
  5. Riferimenti alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione applicata.
  6. Riferimenti alle norme armonizzate o specifiche tecniche pertinenti applicate.
  7. Dettagli dell’eventuale organismo notificato e certificati rilasciati (ove applicabile).
  8. Informazioni aggiuntive, luogo, data di rilascio, funzione aziendale e firma.

A supporto di questo schema, l’Allegato VII del PPWR richiede la stesura della documentazione tecnica (Technical Documentation). Essa comprende disegni progettuali, descrizione delle componenti, relazioni di prova analitiche e valutazioni del rischio, indispensabili per dimostrare la veridicità di quanto attestato nella Dichiarazione di Conformità.

Lingue, Conservazione e Prescrizioni dal 12 Agosto 2026 per la Dichiarazione di Conformità PPWR

Per quanto riguarda i requisiti linguistici, il documento deve essere stilato o tradotto nella lingua o nelle lingue ufficiali richieste dallo Stato membro sul cui mercato l’imballaggio viene messo a disposizione. La conservazione dell’atto e del fascicolo di supporto dell’Allegato VII varia in base alla natura dell’imballaggio: deve essere garantita per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili, a partire dalla data di immissione sul mercato.

A decorrere dalla scadenza del 12 agosto 2026, la valutazione della conformità dell’unità di imballaggio complessiva (corpo, chiusure ed etichette) ai sensi del PPWR impone l’attestazione delle seguenti prescrizioni essenziali:

  1. Metalli Pesanti: La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nei materiali e componenti dell’imballaggio non deve superare i 100 mg/kg (art. 5, punto 4).
  2. Sostanze PFAS: Rispetto dei limiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 5, specificamente vincolanti per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti (MOCA).
  3. Riutilizzabilità: Valutazione progettuale sulla idoneità dell’imballaggio a compiere più cicli di utilizzo.

Caso pratico applicativo: analisi della Dichiarazione di Conformità PPWR per un fusto industriale omologato ADR

Esempio dichiarazione PPWR

Per comprendere l’applicazione operativa delle linee guida nella chimica industriale, è interessante l’esempio di un fusto, come in figura a lato, ad apertura totale (Open Head) da 130 litri in polietilene ad alta densità (HDPE), destinato al contenimento di prodotti chimici e merci pericolose. La Dichiarazione di Conformità redatta secondo il regolamento PPWR per questo specifico imballaggio primario evidenzia la gestione delle criticità tecniche di filiera:

  • Identificazione dell’Unità di Imballaggio (Punto 4 Allegato VIII): Il fusto modello OH 130 UN (capacità totale 134 litri, peso corpo 4,50 kg) comprende componenti eterogenei: corpo in HMW-HDPE, coperchio in HDPE (0,52 kg) con guarnizione in poliuretano/TPE
    e anello di chiusura a moschettone in acciaio zincato (0,39 kg). Ai sensi del PPWR, la valutazione considera l’insieme di tutti i componenti integrati e separati.
  • Sicurezza Chimica e Metalli Pesanti (Punto 6 Allegato VIII): La Dichiarazione di Conformità attesta il rispetto del limite massimo di 100 mg/kg per i metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, CrVI) sull’intera unità. L’inclusione dell’anello di serraggio in acciaio zincato nelle analisi di filiera dimostra la conformità globale dell’imballaggio.
  • Gestione Sostanze PFAS: trattandosi di un imballaggio ad uso industriale esclusivo per prodotti chimici e non destinato al contatto
    con alimenti, l’attestazione specifica la non applicabilità dei limiti stringenti analitici sui PFAS previsti dall’articolo 5, paragrafo 5 del PPWR (riservati all’ambito MOCA), confermando al contempo il rispetto dei principi generali di minimizzazione delle sostanze tossiche.
  • Integrazione con Normative di Trasporto ADR (Punto 7 Allegato VIII): La Dichiarazione di Conformità integra i riferimenti al Certificato di Approvazione per merci pericolose (es. Omologazione UN 1H2 rilasciata dall’ente notificato BAM), unendo in un unico quadro documentale la sicurezza per il trasporto di merci pericolose e la conformità ambientale prevista dal PPWR.
  • Riutilizzo e Conservazione: Trattandosi di un imballaggio industriale riutilizzabile (multi-trip) progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e accatastamento, il fascicolo tecnico (Allegato VII) e la Dichiarazione di Conformità dovranno essere conservati per un periodo minimo di 10 anni.

Esempi di documentazione

Di seguito si trovano come esempio i documenti che generalmente sono dati dal fornitore dell’imballaggio e la dichiarazione di conformità che il fabbricante deve redigere. I documenti allegati sono presi da un caso reale e sono stati resi anonimi con nomi di pura fantasia. Nonostante questo, risultano nella sostanza verosimili.

Esempi di documenti forniti dal fornitore

Esempio di dichiarazione di conformità PPWR redatto dal fabbricante

La compliance al Regolamento (UE) 2025/40 richiede un’accurata analisi tecnica dei materiali e della catena di fornitura. CHEMEX offre un servizio di consulenza regolatoria specializzato per le aziende del settore chimico e industriale: dalla mappatura dei componenti alla stesura della documentazione tecnica dell’Allegato VII e della relativa documentazione ufficiale. Contatta CHEMEX per adeguare i tuoi imballaggi industriali alle nuove scadenze normative europee con il supporto di professionisti qualificati.

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