Siliconi D4 D5 D6: ritirata la proposta alla Convenzione di Stoccolma, resta ferma la Restrizione REACH
Il panorama regolatorio dei silossani è stato recentemente scosso da due eventi apparentemente contrastanti: l’archiviazione della proposta di bando globale e la contemporanea conferma delle restrizioni europee. Per le aziende del settore chimico, cosmetico e dei dispositivi medici, è cruciale comprendere che, nonostante il ritiro della proposta presso la Convenzione di Stoccolma, in Europa il Regolamento (UE) 2024/1328 è pienamente operativo.
In questo approfondimento tecnico analizziamo lo stato dell’arte normativo e il ruolo critico di queste sostanze come precursori industriali.
I silossani D4, D5 e D6: precursori insostituibili per l’industria
Prima di analizzare i divieti, è necessario comprendere la natura tecnica di queste sostanze.
- Octametilciclotetrasilossano (D4) (CAS 556-67-2);
- Decametilciclopentasilossano (D5) (CAS 541-02-6);
- Dodecametiliycloesasilossano (D6) (CAS 540-97-6).
sono definiti come ciclosilossani volatili (cVMS) e sono SVHC (Substances of Very High Concern) poiché D4 è un PBT mentre D5 e D6 sono vPvB.
Sebbene l’attenzione mediatica si concentri spesso sul loro profilo di rischio ambientale, è fondamentale sottolineare che oltre il 98% di questi silossani viene impiegato come monomero essenziale nella produzione di polimeri di silicone. In termini chimici, non è possibile produrre siliconi (elastomeri, resine, lubrificanti) senza l’utilizzo di D4, D5 e D6 come intermedi di reazione.
I polimeri siliconici derivati da questi precursori sono materiali unici, caratterizzati da elevata stabilità termica, dielettricità, atossicità e biocompatibilità. Essi sono strategici e spesso privi di alternative valide in settori chiave:
- Energia Rinnovabile: Fondamentali per pannelli solari e pale eoliche; senza siliconi, si stima che gli impianti eolici produrrebbero l’8% in meno di energia.
- Dispositivi Medici: Essenziali per la biocompatibilità in siringhe, tubi per dialisi, pacemaker e protesi, dove riducono il rischio di reazioni infiammatorie o di rigetto.
- Elettronica e Semiconduttori: Il D4 è un precursore critico per la deposizione di strati dielettrici nei chip; non esistono alternative egualmente valide per l’industria dei semiconduttori.
- Aerospazio: Utilizzati da oltre 60 anni per resistere a condizioni operative estreme (es. sbalzi termici da -60°C a +200°C).
Scadenze operative e settori coinvolti
Mentre gli usi industriali (come la produzione di polimeri) sono esonerati dalle restrizioni REACH, per i prodotti finali le scadenze sono stringenti. Ecco il calendario di adeguamento aggiornato:
- Cosmetici da sciacquare (Rinse-off): Il divieto è già in vigore dal 31 gennaio 2020 per D4 e D5.
- Altri prodotti cosmetici (Leave-on): La restrizione si applicherà dal 6 giugno 2027. Questo impatta significativamente il settore, dato che D4, D5 e D6 sono spesso usati come solventi o veicolanti.
- Lavaggio a secco: Uso vietato dal 6 giugno 2026 (con deroga al 2034 solo per D5 in sistemi chiusi rigorosamente controllati).
- Dispositivi Medici e Farmaci: La scadenza è fissata al 6 giugno 2031. Questo lungo periodo transitorio è stato concesso poiché la ricerca di alternative in ambito medicale richiede test complessi, ricertificazioni CE e investimenti ingenti, e in molti casi l’alternativa non è ancora disponibile.
Convenzione di Stoccolma: archiviazione della proposta POP
La Commissione Europea aveva inizialmente proposto di includere D4, D5 e D6 nella Convenzione di Stoccolma, il trattato globale per l’eliminazione degli inquinanti organici persistenti (POP). La proposta nasceva dalla classificazione di queste sostanze come SVHC (Substances of Very High Concern) a causa delle loro proprietà PBT (persistenti, bioaccumulabili, tossiche) o vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili).
Tuttavia, tale proposta è stata ritirata. Se fosse stata approvata, l’inserimento nell’Allegato A (eliminazione) o B (restrizione) della Convenzione avrebbe rischiato di compromettere il 98% degli usi industriali necessari alla produzione dei polimeri siliconici, poiché la Convenzione offre limitatissime opportunità di deroga.
Il ritiro conferma che, a livello globale, non vi sarà un bando indiscriminato che avrebbe messo a rischio catene del valore strategiche per l’autonomia tecnologica ed energetica dell’Unione Europea.
Regolamento (UE) 2024/1328: la Restrizione REACH è attiva
È qui che l’azienda deve prestare la massima attenzione: l’archiviazione “internazionale” non annulla la normativa “europea”. In Unione Europea, l’ECHA e la Commissione hanno identificato che i rischi ambientali derivano principalmente dagli usi diretti (quel 2% del volume totale) in prodotti destinati ai consumatori e ai professionisti, come i cosmetici, che causano oltre il 90% delle emissioni.
Pertanto, il Regolamento (UE) 2024/1328 resta vigente e vincolante. La Restrizione REACH D4 D5 D6 vieta l’immissione sul mercato di queste sostanze in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso in determinati prodotti.
Come gestire la conformità
Per le aziende operanti in UE, la priorità è verificare se i propri prodotti rientrano nelle categorie soggette a restrizione (usi diretti) o nelle deroghe industriali. Chemex Srl supporta le imprese nell’analisi chimica dei formulati, nella verifica delle concentrazioni < 0,1% e nella gestione delle pratiche regolatorie per garantire la continuità del business nel rispetto delle scadenze REACH.
RENTRI: terza fascia di iscrizioni. Il quadro normativo e le scadenze del 2026
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, si apre una fase cruciale per la piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia. A dicembre 2025, infatti, prende il via l’ultima fascia temporale prevista dal cronoprogramma ministeriale: stiamo parlando di quanto definito normativamente come RENTRI: terzo scaglione di iscrizioni.
I soggetti che rientrano in questa fase finale di adesione al RENTRI sono primariamente i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che impiegano fino a 10 dipendenti. Sono inclusi in questa ultima fascia anche gli altri enti e imprese, non ricompresi nelle precedenti scadenze, che risultano produttori di rifiuti pericolosi.
Se la tua azienda rientra in questa categoria e non hai ancora chiarezza sugli adempimenti necessari, questo articolo intende fornire un quadro tecnico preciso sui requisiti di adesione e sulle tempistiche inderogabili dettate dal D.M. 59/2023. Questa fase non rappresenta solo un obbligo burocratico, ma segna il passaggio definitivo verso una gestione dei rifiuti completamente digitalizzata, trasparente e conforme agli standard nazionali.
Soggetti obbligati nella terza e ultima fascia di iscrizione al RENTRI
La normativa ha suddiviso l’ingresso nel sistema in finestre temporali scaglionate in base alla dimensione aziendale e alla tipologia di rifiuti prodotti. L’ultima fascia, ormai imminente, riguarda una platea specifica e numerosa di operatori. Sono tenuti ad aderire in questa fase i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10, unitamente agli altri soggetti produttori di rifiuti pericolosi che non rientrano nella categoria di enti o imprese.
È fondamentale sottolineare che per questi operatori la procedura di accreditamento al portale non è facoltativa. Il mancato rispetto delle tempistiche comporta l’esposizione al regime sanzionatorio previsto per la mancata o ritardata iscrizione. In questo contesto, comprendere se la propria realtà rientra in questa ultima fascia di iscrizione al RENTRI è il primo passo per garantire la compliance aziendale.
Tempistiche per l’iscrizione RENTRI piccoli produttori e adempimenti
Il calendario fissato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è rigido. L’iscrizione deve essere formalizzata nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.
Entro tale termine perentorio, le imprese coinvolte dovranno accedere al portale ufficiale, mediante autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE), e completare la procedura di accreditamento e inserimento dati. Dall’iscrizione al portale, diventano pienamente operativi i nuovi obblighi previsti dal D.M. 59/2023. Nello specifico, la iscrizione RENTRI piccoli produttori comporta l’abbandono definitivo dei supporti cartacei tradizionali a favore della tenuta del registro di carico e scarico in formato elettronico.
Gestione del registro e assistenza tecnica per la terza fascia RENTRI
L’adesione alla terza fascia RENTRI implica un adeguamento tecnologico immediato. Il nuovo registro di carico e scarico digitale dovrà essere tenuto attraverso sistemi gestionali interoperabili (software di mercato in grado di dialogare con il sistema centrale) oppure tramite i servizi di supporto messi a disposizione direttamente dal portale RENTRI. Fondamentale è l’obbligo di trasmissione periodica dei dati digitali del registro al portale stesso. L’intera operatività del sistema è vincolata al successo della fase di RENTRI: terzo scaglione di iscrizioni.
Data la complessità tecnica delle procedure di autenticazione, delega e trasmissione dati, la nostra società di consulenza offre un servizio qualificato di supporto. Mettiamo a disposizione la nostra competenza in chimica regolatoria per:
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Assistenza diretta al portale: Gestione delle pratiche di iscrizione e configurazione dell’account aziendale.
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Formazione tecnica: Sessioni dedicate all’uso degli strumenti digitali e alla corretta tenuta del registro elettronico.
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Verifica di conformità: Analisi della corretta classificazione dei rifiuti e degli obblighi in capo all’azienda.
Per le aziende che necessitano di un supporto strutturato per affrontare l’iscrizione RENTRI aziende meno 10 dipendenti e la successiva operatività, il nostro team è disponibile per valutare le esigenze specifiche e garantire la continuità operativa nel pieno rispetto della normativa vigente.
Regolamento (UE) 2025/2067: L'Aggiornamento delle Tariffe ECHA-REACH e la Nuova Procedura Ex Ante per lo Status PMI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, pubblicato il 15 ottobre 2025, introduce modifiche sostanziali al Regolamento (CE) n. 340/2008, che disciplina le tariffe e gli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del regolamento REACH.
Questo aggiornamento normativo è di cruciale importanza per tutti gli operatori del settore chimico, introducendo sia adeguamenti finanziari basati su parametri economici reali sia una profonda revisione procedurale per il riconoscimento dello status di piccola e media impresa (PMI).
Adeguamento delle Tariffe ECHA: Sostenibilità Finanziaria e Tasso di Inflazione
La revisione delle tariffe si è resa necessaria per assicurare la sostenibilità finanziaria dell’ECHA e mantenere l’adeguatezza del finanziamento dei suoi compiti ai sensi del regolamento REACH.
L’adeguamento si basa su un duplice presupposto, come specificato nel Regolamento 2025/2067:
Copertura dei Costi Operativi e Strutturali:
Si è reso indispensabile ricalibrare le tariffe per garantire che l’Agenzia possa coprire i costi sostenuti per l’adempimento dei suoi compiti. Dopo la scadenza del 2018 per la registrazione delle sostanze, si è infatti verificata una notevole diminuzione delle entrate derivanti dalle tariffe di registrazione, rendendo necessario l’aggiustamento per finanziare la valutazione dei fascicoli e la gestione delle procedure di autorizzazione e restrizione.
Aggiustamento per l’Inflazione:
Le tariffe ordinarie sono state adeguate per tenere conto dell’inflazione, garantendo che il valore reale degli oneri pagati all’ECHA si mantenga in linea con l’aumento generale dei prezzi nell’Unione. L’adeguamento tariffario ammonta al 19,5%, calcolato sulla media del tasso di inflazione Eurostat per gli anni 2021, 2022 e 2023. È fondamentale notare che questo aumento si applica esclusivamente alle tariffe ordinarie (ossia quelle per le grandi imprese), mentre le tariffe ridotte per le PMI rimarranno invariate.
La Riforma della Procedura PMI: Riconoscimento Ex Ante
La modifica più rilevante in termini procedurali è l’introduzione di un nuovo meccanismo per la verifica dello status di impresa, introdotta con la modifica dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 340/2008. Tale modifica stabilisce una transizione da una verifica ex post a una procedura ex ante per il riconoscimento dello status di PMI e la conseguente applicazione delle tariffe ridotte.
L’Iter Ex Ante e le Scadenze
A partire dal 5 febbraio 2027, le imprese che intendono beneficiare delle tariffe ridotte per la presentazione di fascicoli di registrazione, domande di autorizzazione o ricorsi, dovranno obbligatoriamente ottenere un riconoscimento preventivo del loro status di PMI:
- Notifica Obbligatoria: L’impresa deve notificare preventivamente l’ECHA in merito alla propria dimensione (micro, piccola o media impresa) prima di presentare il fascicolo per il quale intende applicare la tariffa ridotta.
- Termine di Risposta ECHA: L’ECHA ha un periodo di due mesi dalla ricezione della notifica per effettuare le verifiche del caso e comunicare la sua decisione al dichiarante.
- Validità: Solo in seguito al riconoscimento formale dello status PMI da parte dell’Agenzia, l’impresa potrà procedere con la sottomissione del fascicolo, applicando la tariffa ridotta.
Questo cambiamento sposta l’onere della prova e i tempi di verifica all’inizio del processo di sottomissione, rendendo la conferma dello status PMI una condizione di ammissibilità per le tariffe ridotte.
La modifica del Regolamento (CE) n. 340/2008 impone una revisione della pianificazione aziendale per tutte le PMI che operano nel settore REACH.
Per garantire la corretta applicazione delle tariffe ridotte ed evitare ritardi nelle sottomissioni a partire dal 5 febbraio 2027, è fondamentale pianificare la pre-notifica dello status PMI all’ECHA con un anticipo adeguato (superiore ai due mesi previsti). Contattate gli esperti di Chemex per una consulenza regolatoria mirata e per un supporto strategico nella gestione della conformità procedurale.
Accordo M368: L'Adesione ufficiale dell'Italia ristabilisce le deroghe ADR per il trasporto dei Rifiuti Pericolosi
Si è conclusa positivamente un’attesa cruciale per l’intera filiera della gestione e del trasporto su strada (ADR) dei rifiuti pericolosi. Con la recente firma da parte dell’Italia dell’Accordo Multilaterale M368, si ristabilisce pienamente il regime di semplificazioni normative che era venuto meno con la scadenza del precedente Accordo M329 in data 21 settembre 2025.
L’M368, dispositivo promosso dall’Austria e valido fino al 20 settembre 2030, è uno strumento essenziale per gli operatori italiani che devono gestire il conferimento di rifiuti pericolosi (in particolare quelli classificati nei Gruppi di Imballaggio II e III) verso gli impianti autorizzati di smaltimento o recupero. L’adesione del nostro Paese garantisce la continuità operativa delle deroghe, attenuando l’onere di conformità che un rientro immediato nel regime ADR completo avrebbe imposto.
La Struttura dell’M368: Innovazioni e Punti di Continuità con l’M329
L’Accordo Multilaterale M368 non è una mera proroga, ma un aggiornamento tecnico che incorpora l’esperienza dell’M329 e si allinea alle ultime evoluzioni della normativa ADR (ad esempio, le disposizioni relative a UN 3509). Le deroghe previste si applicano specificamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti che costituiscono o contengono merci pericolose, escludendo, tra gli altri, i rifiuti di Classe 1, Classe 7, e le merci che richiedono controllo di temperatura (Classi 4.1 e 5.2).
Di seguito, si analizzano le principali modifiche e le semplificazioni ripristinate con l’entrata in vigore dell’Accordo anche sul territorio nazionale:
Classificazione e Gas: L’Introduzione di UN 1953
Una delle novità più rilevanti riguarda la gestione dei gas di scarto (rifiuti in Classe 2). Il punto 2.1.2 (nuovo) dell’M368 ammette una classificazione provvisoria per i gas di scarto:
- È autorizzato il trasporto di questi rifiuti assegnando loro provvisoriamente il numero UN 1953 (Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.) con il codice di classificazione TF, prima della determinazione della classificazione finale presso il centro di smaltimento.
- Questa semplificazione si applica esclusivamente alle classi 2.3 (gas tossici) o 6.1 (sostanze tossiche), dove si applica solo la disposizione 2.1.2 dell’Accordo.
Deroghe sugli Imballaggi e Contenitori Rifiuti
L’aspetto più atteso del regime derogatorio riguarda l’uso di contenitori non pienamente conformi agli standard ADR per alcune tipologie di rifiuti:
- Imballaggi non Omologati UN: Continua a essere autorizzato l’utilizzo di imballaggi che non sono stati sottoposti ai test di omologazione ONU.
- Contenitori per Rifiuti (Waste Containers): Viene esteso l’uso dei contenitori mobili per rifiuti (conformi, ad esempio, alla serie EN 840) anche per rifiuti che non sono solo solidi (punto 3.2 c)), integrandosi con le possibilità offerte dal punto 4.1.1.5.3 ADR (utilizzo per rifiuti speciali). L’M368 riconosce che in questi casi i requisiti di compatibilità (4.1.1.5.3 b) (vi)) non sono pienamente applicabili.
Documentazione di Trasporto e Gestione delle Batterie
L’M368 introduce importanti chiarimenti e semplificazioni sul documento di trasporto, sebbene con alcune revisioni rispetto all’M329:
- Quantità Stimata: L’opzione di indicare una quantità stimata è stata rimossa dall’M368, poiché le disposizioni dell’ADR stesso (rif. 5.4.1.1.3.2) offrono ora alternative sufficienti. Sarà necessario quindi attenersi alle disposizioni ADR per la misurazione della quantità.
- Dispositivi Medici (UN 3291): L’Accordo estende le esenzioni per i dispositivi e le apparecchiature mediche di scarto classificati come UN 3291 destinati al riciclo, equiparandoli alle agevolazioni già previste per UN 3373 per quanto riguarda l’omissione di informazioni supplementari (punto 6.6).
- Esclusione Batterie Danneggiate/Difettose: L’M368 precisa l’esclusione esplicita dall’ambito di applicazione per le batterie al litio e al sodio danneggiate o difettose (UN 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552), le quali devono essere gestite in conformità con la Disposizione Speciale 376 ADR.
Conclusioni: Vantaggi e Necessità di Adeguamento Normativo
L’adesione dell’Italia all’Accordo Multilaterale M368 rappresenta un passo normativo cruciale per le imprese del settore, garantendo che le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi possano continuare a beneficiare di un regime di semplificazione che ha dimostrato la sua efficacia operativa nel tempo. Il ripristino delle deroghe snellisce le procedure di etichettatura, marcatura e documentazione, senza compromettere i livelli di sicurezza richiesti dal trasporto ADR.
Le aziende sono ora chiamate a recepire le specifiche modifiche introdotte dall’M368 rispetto al precedente M329.
L’entrata in vigore dell’M368 rende essenziale una verifica immediata delle procedure interne di classificazione, imballaggio e documentazione. Nonostante le semplificazioni, l’applicazione corretta dell’Accordo richiede precisione tecnica. Affidatevi a CHEMEX per una consulenza esperta sul trasporto ADR dei rifiuti e per assicurare la piena compliance della vostra filiera con le nuove disposizioni dell’Accordo M368.
Nuova classificazione del Talco, proposta: Analisi Regolatoria e Dissenso Industriale
Il talco (CAS 14807-96-6) è un minerale appartenente al gruppo dei fillosilicati, ampiamente impiegato in un’ampia varietà di processi produttivi. I suoi usi spaziano dall’industria farmaceutica e cosmetica (come agente di riempimento, alla carta, alla ceramica e all’ambito alimentare (come agente antiagglomerante). Nonostante sia stato a lungo percepito come una polvere “inerte” nei processi di lavoro, il talco è recentemente diventato un materiale problematico a causa della revisione normativa sulla sua potenziale cancerogenicità.
La complessità nella valutazione delle proprietà pericolose del talco è anche dovuta al fatto che, pur non corrispondendo chimicamente e strutturalmente all’amianto (anch’esso un silicato), il talco stesso può presentarsi con struttura fibrosa (anche asbestiforme).
La Proposta di Classificazione Armonizzata ECHA/RAC
In assenza di una classificazione armonizzata (CLH) per il talco nell’Unione Europea, coesistevano diverse autoclassificazioni discordi da parte degli operatori, che variavano da “nessuna classificazione” a categorie di tossicità specifiche.
A seguito di un’analisi delle opzioni di gestione del rischio (RMOA) condotta dai Paesi Bassi nel 2023, il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA ha adottato la propria opinione il 20 settembre 2024, pubblicata nel luglio 2025.
La Classificazione Armonizzata Proposta dal RAC (Regolamento CLP)
Il RAC ha concluso che per il talco non contenente amianto o fibre asbestiformi sia applicabile una classificazione come:
1
Probabile Cancerogeno (Carc. 1B, H350): Questa classificazione è basata sull’evidenza combinata di cancerogenicità limitata nell’uomo e negli animali da esperimento. La Categoria 1B è stata scelta perché l’evidenza è ritenuta sufficientemente convincente per superare la Categoria 2 (sospetto cancerogeno), ma insufficiente per la Categoria 1A (cancerogeno accertato), non potendo stabilire chiaramente una relazione causale nell’uomo. L’uso di una disposizione del Regolamento CLP per combinare evidenze limitate è stato definito come “molto peculiare” dal Comitato.
2
Tossicità Specifica per Esposizione Ripetuta (STOT RE 1, H372): Il RAC ha inoltre proposto l‘attribuzione della frase di rischio H372 (inalazione, polmoni). Questa scelta è motivata dal fatto che le prove tossicologiche suggeriscono l’esistenza di proprietà infiammatorie dirette del talco nel sito di contatto, che si sommano agli effetti legati alla forma fisica (particolato respirabile o fibre), non limitandosi al semplice effetto di sovraccarico polmonare.
Il RAC ha specificato che se il talco viene immesso sul mercato sotto forma di fibre respirabili o particelle con chimica superficiale modificata, la classificazione potrebbe richiedere una valutazione caso per caso, con la possibile applicazione di una categoria superiore.
La Posizione dell’Industria: EUROTALC
EUROTALC (Scientific Association of European Talc Industry A.I.S.B.L.), che rappresenta il 95% dei produttori europei, ha espresso formalmente il proprio disaccordo con l’analisi e le conclusioni del RAC.
L’Industria ritiene che la classificazione proposta come Cancerogeno in Categoria 1B e STOT RE 1 sia scientificamente non supportata e giuridicamente discutibile. EUROTALC sostiene che l’evidenza scientifica disponibile non supporti il livello di certezza richiesto per classificare la sostanza in Categoria 1B. L’Associazione ha inoltre chiesto alla Commissione Europea di valutare con la massima diligenza l’appropriatezza della proposta del RAC, considerando le potenziali gravi conseguenze a valle.
Implicazioni Regolatorie e Scenari Futuri
L’adozione della classificazione armonizzata (CLP) come Carc. 1B (H350) per il talco prevista per il 2028, in presenza di un dissenso scientifico e legale così marcato da parte dell’industria, crea uno scenario regolatorio di elevata incertezza.
Questo contesto, in cui un’agenzia europea propone una classificazione di cancerogenicità per inalazione su un solido particolato di grande impiego industriale, pur con il forte disaccordo dell’industria sulla validità e l’interpretazione dei dati scientifici, evoca la precedente vicenda che ha coinvolto il Biossido di Titanio (TiO2). Anche in quel caso, la classificazione come Carc.2 (H351) per la forma inalabile, contestata dall’industria, è stata oggetto di contenzioso, con la giurisprudenza che ha stabilito la necessità di giustificare in modo rigoroso le scelte scientifiche compiute dalle Istituzioni.
È essenziale che le imprese che manipolano il talco avviino un processo di revisione dei loro sistemi di gestione della sicurezza chimica e della documentazione (SDS e valutazioni del rischio) per garantire la piena conformità con le imminenti evoluzioni del Regolamento CLP, tenendo conto anche dei potenziali sviluppi del contenzioso legale.
Per un supporto tecnico-regolatorio dettagliato e l’aggiornamento della documentazione di sicurezza dei vostri prodotti a base di talco, CHEMEX è a disposizione per ogni consultazione.




