Aggiornamento PIC

Regolamento PIC 2026: le 34 nuove sostanze dell’aggiornamento 2026 e gli obblighi per le imprese

L’aggiornamento della normativa europea in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose introduce nuove disposizioni per le imprese che operano nel commercio internazionale. Il regolamento PIC 2026 aggiorna infatti l’elenco delle sostanze soggette alla procedura di previo assenso informato e introduce nuovi adempimenti per gli operatori interessati.

Il nuovo quadro normativo deriva dal Regolamento delegato (UE) 2026/1278 della Commissione, che modifica e rettifica il Regolamento (UE) n. 649/2012. L’aggiornamento interessa, in particolare, l’Allegato I e introduce 36 nuove sostanze, con applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Che cos’è e a cosa serve il Regolamento PIC 2026

Il Prior Informed Consent, conosciuto con l’acronimo PIC, è il quadro normativo dell’Unione Europea istituito dal Regolamento (UE) n. 649/2012, che disciplina l’esportazione e l’importazione di specifiche sostanze chimiche pericolose. Il regolamento PIC 2026 si inserisce quindi nell’ambito di applicazione di questa normativa europea, che attua la Convenzione di Rotterdam sul previo assenso informato nel commercio internazionale.

La sua finalità principale è promuovere la condivisione delle responsabilità e la cooperazione nel commercio internazionale di sostanze chimiche pericolose, assicurando che i Paesi importatori ricevano le informazioni necessarie per assumere decisioni relative all’importazione e alla gestione di tali prodotti.

Tale impianto normativo mira a tutelare la salute umana e l’ambiente, assicurando una corretta circolazione delle informazioni relative alle sostanze chimiche soggette a restrizioni o divieti.

Le novità del Regolamento PIC: cosa cambia dal 1° ottobre 2026

Attraverso il Regolamento delegato (UE) 2026/1278, la Commissione Europea ha aggiornato l’Allegato I del Regolamento (UE) n. 649/2012, introducendo 36 nuove sostanze. Tra i nuovi inserimenti figurano pesticidi e sostanze chimiche industriali assoggettati a restrizioni o divieti, come, ad esempio, il metribuzin, il tricloroetilene, l’UV-328, alcuni composti del Cromo VI e dell’Arsenico.

A decorrere dal 1° ottobre 2026, l’esportazione delle sostanze interessate dovrà quindi essere verificata alla luce delle nuove disposizioni e degli specifici obblighi previsti dal Regolamento PIC. In particolare, le imprese dovranno verificare se le sostanze presenti nel proprio portafoglio prodotti rientrano negli elenchi aggiornati e quali adempimenti risultano applicabili.

L’aggiornamento è già stato recepito nel sistema ePIC di ECHA: le nuove sostanze soggette al regolamento PIC dal 1° ottobre 2026 sono state inserite nella banca dati e le relative notifiche possono essere presentate.

Quali sono gli adempimenti per le imprese esportatrici

Le aziende coinvolte nell’esportazione delle sostanze elencate devono assolvere a specifici obblighi regolatori. È richiesto, quando previsto dalla procedura applicabile, l’ottenimento di un numero di riferimento identificativo (RIN) attraverso la piattaforma europea e la sua corretta gestione nell’ambito della documentazione relativa all’esportazione.

L’impresa deve inoltre assicurare che i prodotti chimici esportati siano imballati ed etichettati nel rispetto delle disposizioni applicabili, compreso il Regolamento CLP, e siano accompagnati da una scheda di dati di sicurezza conforme. È pertanto importante che le informazioni riportate nella documentazione regolatoria siano coerenti con quelle utilizzate per l’esportazione.

Per determinate sostanze assoggettate alla normativa PIC possono inoltre essere applicabili ulteriori requisiti, tra cui il consenso esplicito del Paese importatore. Tale obbligo deve essere verificato in funzione della sostanza interessata, della relativa classificazione nell’Allegato I e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 649/2012.

Garantire la piena conformità alle disposizioni PIC è importante per evitare errori nella gestione delle esportazioni e nella relativa documentazione. Prima di procedere con una spedizione, è quindi opportuno verificare l’applicabilità della normativa alle sostanze e ai prodotti interessati.

Chemex supporta le imprese nell’analisi del portafoglio prodotti, nella verifica dell’applicabilità delle nuove disposizioni e nella corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa PIC. Abbiamo inoltre la possibilità di redigere ed aggiornare le vostre schede dati di sicurezza per essere conformi agli standard regolatori attuali sia in Europa che extra Europa.


PPWR cosa prevede

Dichiarazione di Conformità PPWR: Esempio pratico su fusto ADR

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40, noto come regolamento imballaggi o PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), ridisegna il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di sostenibilità, riciclabilità e riduzione dei rifiuti di imballaggio. Tra i principali adempimenti posti a carico degli operatori economici, l’articolo 39 del regolamento disciplina la Dichiarazione di Conformità UE. Tale documento attesta formalmente che l’imballaggio immesso sul mercato risponde a tutti i requisiti essenziali previsti dalla normativa comunitaria. La redazione della Dichiarazione di Conformità rappresenta un atto giuridico fondamentale con cui il fabbricante si assume la piena responsabilità penale e amministrativa della rispondenza dell’unità di imballaggio alle prescrizioni del PPWR. Per un’introduzione al regolamento e capire le basi della norma, consulta il nostro articolo introduttivo.

Funzione giuridica e responsabilità nella Dichiarazione di Conformità PPWR

La funzione primaria che la normativa attribuisce alla Dichiarazione di Conformità è consentire agli organi di vigilanza del mercato un riscontro documentale immediato ed esaustivo sulla sostenibilità e sicurezza dell’imballaggio. Ai sensi dell’articolo 39 del PPWR, il documento deve essere costantemente aggiornato in funzione dell’evoluzione tecnica o legislativa. Qualora l’imballaggio sia soggetto a più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità, il regolamento PPWR prevede la possibilità di redigere un’unica attestazione combinata o un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni. La responsabilità giuridica dell’emissione ricade unicamente sul fabbricante, inteso come l’entità che immette l’articolo sul mercato a proprio nome o marchio, il quale deve coordinarsi con la filiera per raccogliere i dati necessari.

Struttura e contenuti obbligatori della Dichiarazione di Conformità PPWR

Sotto il profilo formale, l’Allegato VIII del PPWR impone uno schema vincolante e non derogabile nei contenuti, articolato in 8 punti chiave, elencati di seguito:

  1. Identificazione univoca della Dichiarazione di Conformità e dell’imballaggio (codice articolo o lotto).
  2. Nome, ragione sociale e indirizzo del fabbricante (ed eventuale rappresentante autorizzato).
  3. Dichiarazione esplicita che l’atto è rilasciato sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.
  4. Oggetto della dichiarazione con descrizione dettagliata per la tracciabilità.
  5. Riferimenti alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione applicata.
  6. Riferimenti alle norme armonizzate o specifiche tecniche pertinenti applicate.
  7. Dettagli dell’eventuale organismo notificato e certificati rilasciati (ove applicabile).
  8. Informazioni aggiuntive, luogo, data di rilascio, funzione aziendale e firma.

A supporto di questo schema, l’Allegato VII del PPWR richiede la stesura della documentazione tecnica (Technical Documentation). Essa comprende disegni progettuali, descrizione delle componenti, relazioni di prova analitiche e valutazioni del rischio, indispensabili per dimostrare la veridicità di quanto attestato nella Dichiarazione di Conformità.

Lingue, Conservazione e Prescrizioni dal 12 Agosto 2026 per la Dichiarazione di Conformità PPWR

Per quanto riguarda i requisiti linguistici, il documento deve essere stilato o tradotto nella lingua o nelle lingue ufficiali richieste dallo Stato membro sul cui mercato l’imballaggio viene messo a disposizione. La conservazione dell’atto e del fascicolo di supporto dell’Allegato VII varia in base alla natura dell’imballaggio: deve essere garantita per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili, a partire dalla data di immissione sul mercato.

A decorrere dalla scadenza del 12 agosto 2026, la valutazione della conformità dell’unità di imballaggio complessiva (corpo, chiusure ed etichette) ai sensi del PPWR impone l’attestazione delle seguenti prescrizioni essenziali:

  1. Metalli Pesanti: La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nei materiali e componenti dell’imballaggio non deve superare i 100 mg/kg (art. 5, punto 4).
  2. Sostanze PFAS: Rispetto dei limiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 5, specificamente vincolanti per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti (MOCA).
  3. Riutilizzabilità: Valutazione progettuale sulla idoneità dell’imballaggio a compiere più cicli di utilizzo.

Caso pratico applicativo: analisi della Dichiarazione di Conformità PPWR per un fusto industriale omologato ADR

Esempio dichiarazione PPWR

Per comprendere l’applicazione operativa delle linee guida nella chimica industriale, è interessante l’esempio di un fusto, come in figura a lato, ad apertura totale (Open Head) da 130 litri in polietilene ad alta densità (HDPE), destinato al contenimento di prodotti chimici e merci pericolose. La Dichiarazione di Conformità redatta secondo il regolamento PPWR per questo specifico imballaggio primario evidenzia la gestione delle criticità tecniche di filiera:

  • Identificazione dell’Unità di Imballaggio (Punto 4 Allegato VIII): Il fusto modello OH 130 UN (capacità totale 134 litri, peso corpo 4,50 kg) comprende componenti eterogenei: corpo in HMW-HDPE, coperchio in HDPE (0,52 kg) con guarnizione in poliuretano/TPE
    e anello di chiusura a moschettone in acciaio zincato (0,39 kg). Ai sensi del PPWR, la valutazione considera l’insieme di tutti i componenti integrati e separati.
  • Sicurezza Chimica e Metalli Pesanti (Punto 6 Allegato VIII): La Dichiarazione di Conformità attesta il rispetto del limite massimo di 100 mg/kg per i metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, CrVI) sull’intera unità. L’inclusione dell’anello di serraggio in acciaio zincato nelle analisi di filiera dimostra la conformità globale dell’imballaggio.
  • Gestione Sostanze PFAS: trattandosi di un imballaggio ad uso industriale esclusivo per prodotti chimici e non destinato al contatto
    con alimenti, l’attestazione specifica la non applicabilità dei limiti stringenti analitici sui PFAS previsti dall’articolo 5, paragrafo 5 del PPWR (riservati all’ambito MOCA), confermando al contempo il rispetto dei principi generali di minimizzazione delle sostanze tossiche.
  • Integrazione con Normative di Trasporto ADR (Punto 7 Allegato VIII): La Dichiarazione di Conformità integra i riferimenti al Certificato di Approvazione per merci pericolose (es. Omologazione UN 1H2 rilasciata dall’ente notificato BAM), unendo in un unico quadro documentale la sicurezza per il trasporto di merci pericolose e la conformità ambientale prevista dal PPWR.
  • Riutilizzo e Conservazione: Trattandosi di un imballaggio industriale riutilizzabile (multi-trip) progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e accatastamento, il fascicolo tecnico (Allegato VII) e la Dichiarazione di Conformità dovranno essere conservati per un periodo minimo di 10 anni.

Esempi di documentazione

Di seguito si trovano come esempio i documenti che generalmente sono dati dal fornitore dell’imballaggio e la dichiarazione di conformità che il fabbricante deve redigere. I documenti allegati sono presi da un caso reale e sono stati resi anonimi con nomi di pura fantasia. Nonostante questo, risultano nella sostanza verosimili.

Esempi di documenti forniti dal fornitore

Esempio di dichiarazione di conformità PPWR redatto dal fabbricante

La compliance al Regolamento (UE) 2025/40 richiede un’accurata analisi tecnica dei materiali e della catena di fornitura. CHEMEX offre un servizio di consulenza regolatoria specializzato per le aziende del settore chimico e industriale: dalla mappatura dei componenti alla stesura della documentazione tecnica dell’Allegato VII e della relativa documentazione ufficiale. Contatta CHEMEX per adeguare i tuoi imballaggi industriali alle nuove scadenze normative europee con il supporto di professionisti qualificati.

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Restrizione formaldeide: guida al Regolamento (UE) 2023/1464 e ai nuovi limiti formaldeide

Il 14 luglio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1464, che modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH introducendo la voce 77. Questa nuova restrizione sulla formaldeide stabilisce limiti rigorosi per le emissioni negli ambienti chiusi. Il primo paragrafo del regolamento entrerà in vigore il 6 agosto 2026, imponendo un divieto di immissione sul mercato per gli articoli che superano i limiti stabiliti. Questa restrizione rappresenta un passaggio cruciale per ridurre l’esposizione del cittadino alla formaldeide negli ambienti indoor.

I due paragrafi della restrizione formaldeide: scadenze e limiti rilascio formaldeide

La normativa articola la restrizione sulla formaldeide in due paragrafi principali con scadenze temporali e ambiti applicativi distinti:

  • Paragrafo 1 (Mobili e articoli di uso generale): a partire dal 6 agosto 2026, non sarà consentita l’immissione sul mercato di articoli con emissioni superiori ai valori soglia indicati. Nello specifico, sono previsti limiti di rilascio pari a 0,062 mg/m³ per i mobili e i manufatti a base di legno, e pari a 0,080 mg/m³ per gli altri articoli (quali tessuti, pelli, plastiche e materiali da costruzione).
  • Paragrafo 2 (Veicoli stradali): Per il comparto automotive, la decorrenza è fissata al 6 agosto 2027. Da tale data, la concentrazione di formaldeide all’interno dell’abitacolo dei veicoli non potrà superare il valore di 0,062 mg/m³.

Il ruolo delle Linee Guida ECHA per la misurazione della formaldeide articoli

Per supportare le imprese nelle attività di conformità e nei metodi di prova, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha redatto una specifica linea guida. Il documento fornisce indicazioni procedurali sulle metodologie analitiche idonee per valutare i parametri relativi alla formaldeide articoli, definendo le condizioni di riferimento previste dall’Appendice 14 dell’allegato XVII. Viene inoltre illustrato come gestire e raccordare i dati analitici ottenuti da prove condotte in condizioni di saggio differenti da quelle standard.

Differenza tra la restrizione formaldeide ex Regolamento REACH e la tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008)

Nelle valutazioni di conformità è fondamentale distinguere l’ambito di applicazione della restrizione della formaldeide ex REACH da quello dell’igiene occupazionale. Se la voce 77 del REACH disciplina l’immissione sul mercato per tutelare i consumatori negli ambienti indoor, la gestione del rischio chimico e cancerogeno nei contesti industriali è normata in Italia dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX). La valutazione del rischio aziendale deve considerare sia l’impiego diretto della sostanza sia la sua formazione non intenzionale (ad esempio per decomposizione termica dei polimeri durante le fasi di trasformazione), aspetti che esulano dal perimetro di conformità del prodotto finale.

La conformità ai nuovi requisiti dell’Allegato XVII del Regolamento REACH richiede un’attenta analisi tecnica e documentale degli articoli con tracce di formaldeide. Per verificare la rispondenza dei prodotti ai nuovi limiti o per pianificare test analitici in linea con le indicazioni ECHA, è possibile contattare gli esperti di chimica regolatoria di Chemex per una consulenza.


Il caso del 2,4-dinitrotoluene REACH: l'autorizzazione e la nuova restrizione

Nel panorama della chimica regolatoria, il Regolamento REACH adotta strategie combinate per la gestione del rischio chimico. Un interrogativo frequente tra gli operatori riguarda il motivo per cui una sostanza già soggetta al regime di autorizzazione (Allegato XIV) venga sottoposta a un’ulteriore misura normativa. Il caso di studio che analizziamo oggi chiarisce le dinamiche che hanno portato all’introduzione della restrizione dinitrotoluene (Entry 83 dell’Allegato XVII), delineando i motivi tecnici di questa coesistenza regolatoria.

Differenza tra autorizzazione e restrizione – 2,4-dinitrotoluene REACH

La risposta a questa apparente duplicazione normativa risiede in una specifica asimmetria del Regolamento REACH. Il regime di autorizzazione vincola unicamente i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle che operano all’interno del territorio dell’Unione Europea. Tuttavia, tale misura non possiede l’efficacia giuridica per impedire l’immissione sul mercato comunitario di articoli complessi importati da paesi extra-UE, i quali potrebbero contenere la medesima sostanza.

In questo preciso contesto interviene la restrizione dinitrotoluene negli articoli, uno strumento concepito per uniformare i requisiti di sicurezza per lavoratori e consumatori, indipendentemente dall’origine geografica del manufatto e dai confini della produzione chimica comunitaria.

Regolamento (UE) 2026/859: il caso del dinitrotoluene

Il caso del 2,4-dinitrotoluene (CAS 121-14-2) del Regolamento (UE) 2026/859 rappresenta l’esempio perfetto di questa coesistenza regolatoria. Nonostante il dinitrotoluene fosse già inserito nell’Allegato XIV da oltre dieci anni in regime di autorizzazione (tramite il Regolamento N. 125/2012), si è resa necessaria l’introduzione della Entry 83 dell’Allegato XVII. La sostanza è classificata come cancerogena di categoria 1B e, trattandosi di un agente pericoloso senza soglia per il quale non è scientificamente possibile derivare un livello derivato senza effetto (DNEL), l’ECHA ha evidenziato la presenza di rischi severi e non adeguatamente controllati legati proprio all’importazione di manufatti extra-UE.

La nuova restrizione introduce un limite di concentrazione rigoroso: la presenza della sostanza negli articoli non sarà consentita in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso a partire dal 10 maggio 2027.

In questo modo si cercherà di evitare che gli articoli espongano i consumatori, ma soprattutto lavoratori e professionisti operanti al di fuori dei siti industriali protetti, a pericoli di assorbimento dermico o inalazione.

L’entrata in vigore della restrizione dinitrotoluene richiede un’immediata verifica da parte delle aziende che importano componentistica. I principali articoli critici individuati dal legislatore europeo comprendono:

  • Sistemi di sicurezza automotive: microgeneratori per airbag, pretensionatori e attuatori del cofano, con rischi di esposizione per meccanici e personale di primo soccorso.
  • Munizioni civili (caccia e tiro sportivo): cariche propellenti in cui il 2,4-dinitrotoluene residuo post-sparo espone tiratori, istruttori e periti per via cutanea e inalatoria.
  • Articoli refrattari per metallurgia: componenti ceramici per fonderie che, sottoposti ad alte temperature, possono rilasciare la sostanza nell’ambiente di lavoro.
  • Contenitori plastici industriali: flaconi e bottiglie da laboratorio destinati al campionamento e alla conservazione di agenti chimici.

Attraverso questa misura, il REACH estende le tutele oltre i confini della produzione chimica comunitaria, intercettando i canali di fornitura globali di articoli che, seppur apparentemente inerti, presentano un profilo di pericolo inaccettabile per la salute dei professionisti.

La gestione delle sostanze tra autorizzazione e restrizione

In sintesi, la coesistenza di più titoli del REACH sullo stesso agente chimico non costituisce una duplicazione, bensì una necessaria chiusura del cerchio ispettivo. Le imprese europee devono pertanto monitorare non solo le sostanze impiegate nei propri cicli interni, ma verificare con rigore la compliance dei beni pronti all’uso che provengono al di fuori dei confini doganali dell’Unione.

L’evoluzione del quadro regolatorio REACH richiede un aggiornamento costante e una verifica puntuale delle catene di fornitura globali. I consulenti di Chemex sono a disposizione della tua azienda per condurre audit di conformità, mappare i rischi legati agli articoli importati e garantire il pieno rispetto dei nuovi adempimenti normativi.


Regolamento Imballaggi (UE 2025/40): Analisi tecnica e adempimenti

Il panorama legislativo europeo ha subito una mutazione strutturale con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 gennaio 2025. Il testo, entrato in vigore l’11 febbraio 2025, abroga la precedente Direttiva 94/62/CE, imponendo un framework normativo unico e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’obiettivo primario del legislatore è l’armonizzazione delle regole di gestione del fine vita e la definizione di criteri di sostenibilità vincolanti per l’intero ciclo di vita del packaging.

Inquadramento normativo del nuovo regolamento imballaggi e campo di applicazione

Il campo di applicazione del provvedimento è onnicomprensivo: si rivolge a tutte le tipologie di packaging, indipendentemente dal materiale costitutivo e dal contesto d’uso finale, che sia industriale, manifatturiero, retail o domestico. La norma trasforma concettualmente il packaging da semplice sussidio per il trasporto a prodotto a sé stante, ora soggetto a rigidi requisiti di riciclabilità, etichettatura e riduzione del peso alla fonte. In questo contesto operativo, il Regolamento Imballaggi definisce ruoli ben precisi per i diversi operatori economici, distinguendo in modo netto le responsabilità in capo a fabbricante, fornitore, importatore e distributore ai fini dell’immissione sul mercato comunitario.

Requisiti per le sostanze preoccupanti e limiti PFAS nel Regolamento Imballaggi PPWR

Uno dei pilastri del regolamento imballaggi riguarda la sicurezza chimica dei materiali. A decorrere dal 12 agosto 2026, gli articoli immessi sul mercato dovranno rispettare limiti stringenti per le “sostanze che destano preoccupazione” (SoC). In particolare:

  • Metalli Pesanti: La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare i 100 mg/kg.
  • Restrizioni PFAS: Per gli imballaggi a contatto con alimenti (MOCA), il PPWR stabilisce limiti analitici invalicabili: 25 ppb per PFAS misurati con analisi mirate, 250 ppb per la somma dei PFAS e 50 ppm per il fluoro totale (TF).

La verifica della conformità secondo il framework PPWR richiede un approccio analitico graduale, partendo dalla quantificazione del fluoro totale per poi procedere a test di screening più complessi qualora i valori superino le soglie di sicurezza.

Roadmap operativa per il Regolamento Imballaggi: le scadenze della normativa imballaggi 2026

Le aziende devono avviare un processo di audit interno per non incorrere in sanzioni alla data di vigenza. L’attuazione del regolamento imballaggi entro agosto 2026 richiede l’esecuzione di tappe obbligatorie per garantire la compliance del portfolio prodotti. Il primo passaggio consiste nella mappatura sistematica dei flussi per verificare il ruolo ricoperto (fabbricante, importatore o produttore) rispetto al mercato dei singoli Paesi UE.

In secondo luogo, è necessario raggruppare gli imballaggi per tipologia e collegare ciascuno di essi al prodotto riempito. Questo permette di gestire le informazioni con i fornitori a monte e concordare la condivisione dei dati tecnici o l’esecuzione dei test report necessari per la documentazione richiesta dal PPWR.

Dichiarazione di conformità e scorte nel Regolamento UE 2025/40

Il fulcro documentale delle nuove disposizioni, operativo entro il 12 agosto 2026, è rappresentato dalla redazione della Dichiarazione di Conformità UE (DoC), come dettagliato dall’Allegato VIII. In attesa di eventuali ulteriori atti di esecuzione, il fabbricante ha l’obbligo di attestare l’identificazione univoca dell’articolo (tramite lotto o codice), il rispetto dei limiti per i metalli pesanti e la valutazione qualitativa della riutilizzabilità ai sensi dell’Art. 11.

Un aspetto critico affrontato dal Regolamento Imballaggi riguarda la gestione del magazzino: il testo normativo non prevede deroghe temporali per lo smaltimento delle scorte. Di conseguenza, i contenitori vuoti non conformi ai limiti PFAS o ai nuovi requisiti tecnici giacenti a magazzino dopo il 12 agosto 2026 non potranno più essere utilizzati e dovranno essere smaltiti. Potranno rimanere in commercio esclusivamente gli articoli non conformi che risultino già riempiti e regolarmente immessi sul mercato prima di tale scadenza. Infine, la conservazione della documentazione tecnica per un periodo di 5 o 10 anni si configura come un adempimento centrale per superare eventuali ispezioni.

L’adeguamento a questo nuovo framework normativo richiede una validazione tecnico-scientifica dei dati e un’elaborazione della documentazione a corredo. Grazie all’esperienza consolidata nella chimica regolatoria, CHEMEX SRL è a disposizione per supportare le aziende nelle fasi di transizione: dalla mappatura dei flussi logistici all’analisi dei rischi chimici, fino alla corretta predisposizione della Dichiarazione di Conformità.

Contattaci per programmare una consulenza tecnica mirata sulle specifiche esigenze della tua azienda.


Regolamento 1168/2026: analisi normativa sulla modifica restrizione 78 microplastiche

Il 1º giugno 2026 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/1168, introducendo importanti novità per le microparticelle di polimeri sintetici. Questo testo legislativo aggiorna l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), definendo correttivi essenziali per la corretta applicazione delle deroghe. Tali aggiornamenti si inseriscono in un momento di fondamentale importanza per la conformità aziendale, a poche settimane dalla prima scadenza del reporting per la deroga 4a, fissata per il 31 maggio 2026.

Nonostante le tempistiche delineate dall’ECHA, si riscontra sul mercato che numerose imprese non hanno ancora ottemperato alla notifica dei dati. Sotto il profilo regolatorio e di vigilanza, è preferibile adempiere anche se in ritardo a tale obbligo, inviando la documentazione richiesta per regolarizzare la posizione aziendale. La recente pubblicazione del testo europeo rende ancora più urgente esaminare i presupposti giuridici che hanno guidato il legislatore in questa revisione.

Quali sono le ragioni tecnico-giuridiche alla base della modifica restrizione 78 microplastiche?

Le motivazioni alla base di questo aggiornamento normativo rispondono alla necessità di correggere alcune ambiguità terminologiche e incongruenze applicative emerse dopo la pubblicazione della restrizione originaria del 2023, garantendo così la certezza del diritto all’interno dell’Unione Europea.

Per quanto concerne i medicinali per uso umano e veterinario, il legislatore ha chiarito che l’intenzione originaria del comitato REACH era quella di esentare totalmente tali prodotti, includendo esplicitamente le fasi di sperimentazione clinica e le prove precliniche di sicurezza (quali i test analitici, fisici, tossicologici e di stabilità). L’attuale modifica restrizione 78 microplastiche colma una lacuna formulativa che ne escludeva involontariamente l’applicazione pratica, salvaguardando il settore farmaceutico.

Allo esso modo, la revisione esplicita l’esigenza di esentare le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) per quantitativi pari o inferiori a una tonnellata annua, specificando che la deroga si applica anche quando tali attività avvengono in ospedali o università, e non solo nei siti industriali.

Infine, l’intervento sulle matrici solide specifica che, per evitare usi contrari all’obiettivo di minimizzazione delle emissioni ambientali, l’esenzione si applica esclusivamente se l’uso finale previsto per la matrice solida ha una durata pari o superiore a un anno.

Entrata in vigore e tempistiche della modifica restrizione 78 microplastiche

Al fine di garantire la continuità aziendale e tutelare il legittimo affidamento dei fabbricanti, il Regolamento (UE) 2026/1168 stabilisce che le disposizioni relative alle esenzioni per i medicinali e per le attività PPORD si applichino in via eccezionale con effetto retroattivo a decorrere dal 17 ottobre 2023 (deroghe 4b e 4g).

Di contro, per concedere ai portatori di interessi il tempo sufficiente per adottare le necessarie misure di adeguamento – come la riformulazione dei prodotti o lo smaltimento delle scorte esistenti – l’applicazione dei nuovi parametri restrittivi per le matrici solide (deroga 5c) è differita. Questo specifico allegato del regolamento microplastiche 2026 entrerà in vigore a partire dal 22 giugno 2028.

Supporto Chemex per la modifica restrizione 78 microplastiche e la notifica in IUCLID

In un quadro normativo in rapida evoluzione, la piena conformità al REACH è indispensabile per tutelare il business ed evitare severe sanzioni. Come evidenziato, diverse imprese non sono riuscite a rispettare la scadenza del 31 maggio 2026 per la trasmissione dei dati ambientali.

A tale proposito, Chemex offre il proprio supporto tecnico anche nella gestione di un reporting microplastiche ECHA in ritardo. L’elaborazione e l’invio tardivo dei dossier tramite la piattaforma IUCLID rimangono il percorso più sicuro per sanare la posizione aziendale. I tecnici di Chemex sono a disposizione per una valutazione preliminare e per misurare l’impatto della modifica restrizione 78 microplastiche sui formulati industriali.

Link ufficiale: Modifica regolamento 2026/1168


Ispezioni REACH e CLP: Attuazione e Obiettivi del Progetto ECHA REF-14 per il 2026

L’Enforcement Forum dell’ECHA ha delineato le direttive per il progetto REF-14, la cui fase ispettiva è entrata nella sua operatività per l’anno 2026. L’iniziativa introduce un piano di verifiche mirate, destinate a specifiche categorie di miscele per i consumatori e a determinati attori della catena di approvvigionamento.

L’obiettivo istituzionale è volto ad assicurare la conformità normativa nell’immissione sul mercato, tutelando la salute pubblica e garantendo condizioni di operatività uniformi nello Spazio Economico Europeo (SEE). Si prevede che le ispezioni si concentreranno sulla validazione tecnica dei dati e sulla coerenza delle informazioni trasmesse, superando la mera verifica formale della documentazione.

I dettagli sulle fasi di attuazione e sugli obiettivi strategici del Forum sono consultabili direttamente nella sezione dedicata ai Forum Enforcement Projects dell’ECHA.

Ambiti di verifica analitica: Conformità CLP per i prodotti di consumo

Il modulo principale del progetto REF-14 è rivolto alla verifica della conformità delle miscele pericolose destinate al consumatore finale. L’attività ispettiva sarà focalizzata su due categorie merceologiche specifiche:

  • Prodotti contenenti nicotina: accertamento analitico delle concentrazioni e verifica del rispetto dei limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente.

  • Deodoranti per ambienti: controlli analitici finalizzati all’identificazione di eventuali sostanze sensibilizzanti o irritanti non dichiarate o classificate in modo non corretto.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), in sede di controllo sarà richiesta la dimostrazione della correttezza relativa a classificazione ed etichettatura, all’adeguatezza degli imballaggi e all’implementazione delle chiusure di sicurezza per i bambini (Child-Resistant Fastening), ove previste dalle pertinenti classi di pericolo. Costituirà inoltre oggetto di accertamento l’effettiva e corretta trasmissione delle notifiche ai centri antiveleni (PCN – Poison Centre Notification), in ottemperanza all’Allegato VIII del medesimo Regolamento.

Vigilanza sugli Only Representative (OR) e adempimenti REACH

Un modulo specifico del progetto è dedicato all’esame degli adempimenti in capo all’Only Representative (Rappresentante Esclusivo), nominato ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Le verifiche sono finalizzate a identificare le non conformità associate a soggetti operanti nel ruolo di OR in assenza del necessario background tecnico o dell’accesso ai dati prescritti per la registrazione.

Nel corso dell’attività ispettiva sarà valutata con particolare rigore:

  • La congruenza tra le fasce di tonnellaggio registrate e i volumi di importazione effettivi.

  • La corretta tenuta e il costante aggiornamento dei registri relativi agli importatori designati e ai quantitativi afferenti alla quota dell’OR.

  • La conformità nella redazione e fornitura delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), in accordo all’Allegato II del Regolamento REACH.

L’impossibilità di comprovare la tracciabilità documentale e la corretta gestione dei flussi di importazione configurerà una non conformità rilevante, soggetta all’applicazione dell’impianto sanzionatorio previsto dalla legislazione nazionale.

Architettura istituzionale e coordinamento ispettivo in Italia

Nel contesto italiano, il coordinamento e l’esecuzione delle attività di vigilanza REACH e CLP si articolano su tre livelli funzionali:

  • Livello Comunitario: L’ECHA e l’Enforcement Forum definiscono gli standard metodologici e le priorità d’azione dei progetti REF, promuovendo l’armonizzazione tra le autorità degli Stati Membri.

  • Livello Nazionale: Il Ministero della Salute, in veste di Autorità Competente Nazionale (ACN), coordina le attività avvalendosi del Comitato Tecnico di Coordinamento e del supporto tecnico-scientifico di enti quali ISS, ISPRA e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  • Livello Territoriale: La funzione ispettiva operativa è demandata a Regioni e Province Autonome, le quali operano mediante i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL/ATS e le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), enti responsabili degli audit documentali in situ e dei campionamenti fisici.

Metodologia di indagine e flussi di reporting

L’esecuzione dei controlli a livello nazionale si inserisce nel quadro del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). La selezione dei soggetti da sottoporre a ispezione è basata su criteri documentati di valutazione del rischio. Gli interventi comprendono ispezioni documentali e monitoraggi analitici di laboratorio.

Gli esiti delle ispezioni alimentano un sistema di reporting europeo, il quale consente all’ECHA di monitorare i tassi di conformità e orientare le successive policy regolatorie. Si sottolinea che le attività previste per il 2026 porranno particolare enfasi sull’accuratezza tecnica e sulla coerenza scientifica delle informazioni di sicurezza divulgate lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Servizi di Audit Tecnico Preventivo

Al fine di garantire il pieno allineamento ai requisiti tecnici previsti per le ispezioni dell’Enforcement Forum, è possibile avvalersi di servizi di consulenza specialistica per la valutazione preventiva della conformità ai Regolamenti REACH e CLP. Le attività di audit, erogate da Chemex, sono strutturate per verificare sistematicamente l’esattezza delle etichette, l’idoneità degli imballaggi, la conformità delle SDS e la correttezza delle procedure di notifica PCN, fornendo un supporto tecnico alle imprese in fase di preparazione agli accertamenti ufficiali.


L'effetto cocktail nella valutazione del rischio chimico: l'impatto del MAF sulle miscele - REACH 2.0

La riforma normativa nota come REACH 2.0 si propone di colmare una delle lacune scientifiche più discusse dell’ultimo decennio: l’effetto combinato delle sostanze chimiche, o “effetto cocktail”. Sebbene la proposta legislativa sia attualmente in una fase di stallo strategico, in attesa che la nuova Commissione armonizzi gli obiettivi della Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) con le priorità industriali, i dossier tecnici sono in fase avanzata. La CSS ha evidenziato come l’attuale valutazione del rischio, focalizzata sulla singola sostanza, sottostimi il pericolo reale derivante dall’esposizione involontaria a una miscela di composti. Pertanto, il futuro REACH 2.0 introdurrà meccanismi correttivi che impatteranno direttamente sui calcoli di sicurezza e sulla validità temporale di ogni registrazione.

La rubrica sulla riforma REACH

Questo articolo conclude il nostro viaggio nell’evoluzione dei regolamenti chimici. Ecco i temi che abbiamo trattato nei capitoli precedenti:

Il Fattore di Valutazione della Miscela (MAF) nella nuova riforma

La grande novità tecnica del REACH 2.0 per la gestione del rischio è l’introduzione del MAF (Mixture Assessment Factor). Attualmente, la sicurezza di una sostanza in una miscela o nell’ambiente è calcolata isolatamente. Con il REACH 2.0, si prevede l’applicazione di un fattore di sicurezza matematico (le discussioni tecniche suggeriscono un valore tra 5 e 10) da applicare ai livelli di esposizione o ai limiti di sicurezza (DNEL/PNEC). L’impatto operativo sarà immediato: molte valutazioni che oggi risultano sicure (RCR < 1) potrebbero improvvisamente superare la soglia di rischio puramente per l’applicazione di questo fattore, obbligando le aziende a rivedere gli scenari d’uso all’interno del dossier di registrazione senza che le proprietà della sostanza siano cambiate.

La scadenza dei dati e la “registrazione dinamica”

Oltre alla gestione della miscela, il REACH 2.0 mira a risolvere il problema dell’obsolescenza dei dati tossicologici. L’approccio attuale, che vede la registrazione come un adempimento una tantum, verrà superato. La proposta tecnica discute l’introduzione di un obbligo di revisione periodica dei dossier (si parla di scadenze decennali) o di un meccanismo di aggiornamento continuo e mandatorio. Questo trasformerà il dossier di registrazione da un documento statico a un “documento vivo”. Le aziende dovranno budgetizzare costi ricorrenti per generare nuovi dati, specialmente per endpoint emergenti come la neurotossicità o l’immunotossicità, necessari per mantenere la conformità della registrazione nel tempo.

Nuovi requisiti informativi per la manutenzione dei dossier

L’allineamento del REACH 2.0 con il Regolamento CLP comporterà un aumento significativo dei dati richiesti in fase di registrazione. Per valutare correttamente il rischio, anche in ottica di miscela, l’ECHA richiederà informazioni più dettagliate anche per le fasce di tonnellaggio inferiori. Questo significa che molte sostanze, oggi registrate con set di dati minimi (Annex VII), potrebbero dover subire upgrade costosi per includere studi su interferenza endocrina o tossicità cronica. La strategia del REACH 2.0 è chiara: non sarà più possibile immettere sul mercato una miscela complessa senza una conoscenza approfondita dei pericoli intrinseci di ogni componente.

Riferimenti tecnici su miscela e valutazione della sicurezza

Per i responsabili affari regolatori che devono anticipare l’impatto del MAF sulla propria registrazione e sulle valutazioni di miscela, ecco i riferimenti documentali essenziali:

Supporto Chemex per la simulazione tecnica e il calcolo miscela

Chemex offre servizi di simulazione tecnica per verificare come cambierà il rapporto di rischio (RCR) delle vostre sostanze applicando i futuri fattori di sicurezza del REACH 2.0. Supportiamo le aziende nella revisione e mantenimento dei dossier di registrazione, garantendo la conformità continua. Contattateci per un check-up tecnico del vostro portfolio.


Ritardanti di fiamma bromurati aromatici: il DBDPE entra in Candidate List SVHC

L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) sta portando avanti una complessa strategia normativa volta a regolamentare i ritardanti di fiamma, con particolare attenzione alla sottocategoria dei ritardanti di fiamma bromurati aromatici. In questo contesto di crescente pressione regolatoria, si inserisce la recente decisione formale di identificare la sostanza 1,1′-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene], comunemente nota come DBDPE (CAS 84852-53-9), come sostanza estremamente preoccupante (SVHC), decretandone l’inserimento ufficiale nella Candidate list a partire dal 5 novembre 2025. Questo provvedimento rappresenta uno snodo cruciale per i formulatori e gli utilizzatori a valle nel settore delle materie plastiche.

Strategia ECHA sui ritardanti di fiamma: l’approccio di gruppo e le restrizioni REACH

A marzo 2023, l’ECHA ha pubblicato la “Regulatory Strategy for Flame Retardants”, un documento programmatico che delinea l’azione futura sui ritardanti di fiamma. L’elemento cardine di questa strategia è l’applicazione del cosiddetto “approccio di gruppo” (group approach). Per evitare la “sostituzione deplorevole” — ovvero il passaggio normativamente inefficace da una molecola vietata a una strutturalmente affine non ancora regolamentata — l’ECHA ha identificato i ritardanti di fiamma bromurati aromatici come candidati prioritari per una futura restrizione a livello dell’Unione Europea (Allegato XVII del REACH). In attesa dello sviluppo del dossier di restrizione globale per questi ritardanti di fiamma, le autorità procedono parallelamente con l’identificazione delle singole molecole più critiche come SVHC, spingendole verso la Candidate list e la successiva autorizzazione.

Il caso DBDPE (CAS 84852-53-9): criteri vPvB e inclusione come sostanza SVHC

Il DBDPE è una delle sostanze più utilizzate nell’industria europea per garantire gli standard di sicurezza antincendio, storicamente introdotto proprio per sostituire il DecaBDE (ora bandito). A seguito di un’approfondita valutazione del “peso delle evidenze” (Weight of Evidence), il Comitato degli Stati Membri (MSC) ha stabilito che il DBDPE possiede proprietà intrinseche vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile). Pertanto, la molecola è stata formalmente designata come SVHC e sarà iscritta nella Candidate list dal 5 novembre 2025. Dal punto di vista regolatorio, l’ECHA ritiene che, sebbene le prove derivanti dai singoli test di laboratorio presentino alcune incertezze, i dati di biomonitoraggio globale e il rilevamento in specie remote dimostrino un chiaro potenziale di bioaccumulo, tipico dei ritardanti di fiamma bromurati aromatici, che giustifica pienamente lo status di SVHC rispetto ad altri ritardanti di fiamma.

Dati di bioaccumulo e mancanza di alternative: la posizione dell’industria sul DBDPE

Durante la fase di consultazione pubblica, l’industria, supportata in primis da BSEF (The International Bromine Council) e da consorzi di settori critici come automotive, aerospaziale e tessile, ha espresso forti riserve tecniche sull’inserimento del DBDPE in Candidate list come SVHC. Le argomentazioni sollevate, fondate su rigorose revisioni scientifiche, contestano l’etichettatura vPvB di questi ritardanti di fiamma bromurati aromatici e si articolano su tre punti normativi principali rispetto alla gestione degli altri ritardanti di fiamma:

  1. Dati di bioaccumulo (vB) e processo normativo: BSEF contesta la solidità dei dati sul bioaccumulo (criterio vB) utilizzati dall’ECHA. Citando recenti pubblicazioni (es. Fremlin et al., 2025), l’industria sottolinea che negli studi sul campo di alta qualità il fattore di magnificazione trofica (TMF) del DBDPE risulta inferiore a 1 (indicando biodiluizione e non biomagnificazione). Per questo motivo, l’industria sostiene che il processo di Classificazione Armonizzata (CLH) ai sensi del Regolamento CLP sarebbe stato uno strumento normativo più idoneo e scientificamente rigoroso rispetto alla rapida procedura SVHC in Candidate list, i cui 45 giorni di consultazione sono ritenuti inadeguati per valutare moli di dati così complesse.
  2. Il principio di incapsulamento (Assenza di esposizione): I comparti industriali sottolineano che il DBDPE non è disponibile nell’ambiente come polvere libera durante l’uso. Viene invece fuso e legato intimamente all’interno di matrici polimeriche ad altissima stabilità. L’eventuale rilascio avviene solo nella fase di triturazione dei rifiuti (fine vita), un aspetto che andrebbe gestito tramite normative specifiche sul riciclo (es. standard WEEE) piuttosto che attraverso l’identificazione SVHC che colpisce la produzione a monte.
  3. Mancanza di alternative (Drop-in): Settori come l’automotive e il tessile tecnico hanno ribadito che attualmente non esistono ritardanti di fiamma alternativi in grado di garantire le medesime prestazioni di sicurezza antincendio del DBDPE senza alterare pesantemente le proprietà chimico-fisiche dei prodotti finali.

Obblighi di conformità dal 2025: notifica SCIP e comunicazione SVHC articoli

Nonostante le obiezioni tecniche, a partire dal 5 novembre 2025 il DBDPE sarà ufficialmente un SVHC in Candidate list. Questo non equivale a un divieto immediato di utilizzo, ma innesca obblighi di conformità stringenti per chi impiega questi ritardanti di fiamma bromurati aromatici o altri ritardanti di fiamma inclusi nella lista. I produttori e gli importatori di articoli contenenti DBDPE in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso (w/w) dovranno ottemperare all’Articolo 33 del REACH (obbligo di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento per l’uso sicuro), all’Articolo 7 (notifica all’ECHA se i volumi superano 1 tonnellata/anno) e all’obbligo di notifica nel database SCIP ai sensi della Direttiva Quadro sui Rifiuti. Sarà inoltre necessario un aggiornamento immediato delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Gestione della conformità normativa e supporto tecnico

In considerazione delle imminenti scadenze regolatorie, si rende necessaria una verifica puntuale della presenza di sostanze SVHC all’interno degli articoli e delle miscele. Al fine di garantire la continuità della conformità e il corretto assolvimento degli obblighi REACH e SCIP, è possibile avvalersi delle competenze tecniche dei consulenti di CHEMEX SRL. Si invita a consultare il portale WWW.CHEMEX.IT per richiedere una valutazione d’impatto personalizzata o per approfondire le strategie di gestione delle sostanze soggette a restrizione.


Operation Clean Sweep (OCS) e Regolamento (UE) 2025/2365: Guida alla Compliance sulla Dispersione dei Pellet

La gestione delle microplastiche industriali è diventata una priorità nell’agenda normativa europea. Sebbene una parte rilevante dell’inquinamento da microparticelle derivi dalla degradazione dei rifiuti, la dispersione accidentale di pellet, fiocchi e polveri lungo la filiera produttiva rappresenta una fonte di pressione ambientale significativa che il legislatore ha deciso di regolamentare con estremo rigore.

Come abbiamo analizzato nel dettaglio nel nostro primo focus sulla Restrizione REACH n. 78 e nel più recente approfondimento dedicato al Regolamento (UE) 2025/2365 sulla prevenzione della dispersione dei pellet, il quadro legale europeo sta mutando rapidamente. In questo nuovo articolo, vogliamo concentrarci sul ruolo strategico dell’Operation Clean Sweep® (OCS), inteso come anello di congiunzione tra le buone pratiche industriali e i nuovi stringenti obblighi di legge.

Cos’è l’Operation Clean Sweep® (OCS) e il suo ruolo nella Value Chain

L’Operation Clean Sweep® (OCS) è un programma internazionale finalizzato alla prevenzione della perdita di granuli di plastica durante le fasi di manipolazione. L’iniziativa fornisce alle aziende della filiera (produttori, trasformatori, logistica) un framework operativo per implementare misure di contenimento efficaci.

L’adesione allo schema si articola su tre livelli:

  1. Misure tecniche: Installazione di sistemi di filtraggio e barriere fisiche.

  2. Procedure operative: Protocolli di pulizia immediata e gestione dei carichi.

  3. Certificazione: L’OCS Europe Certification Scheme permette di verificare l’efficacia delle misure tramite audit esterni, garantendo la trasparenza verso gli stakeholder.

Dal regime volontario agli obblighi del Regolamento (UE) 2025/2365

Il panorama normativo ha subito una trasformazione radicale. I principi di gestione promossi dall’OCS, nati come standard volontari, rappresentano oggi la base tecnica dei nuovi requisiti di legge.

Chi è soggetto all’obbligo?

Tutti gli operatori economici che manipolano quantità di pellet superiori a 5 tonnellate per anno civile sono tenuti a conformarsi. La normativa impone:

  • Piano di valutazione dei rischi: Redazione di un documento tecnico (secondo l’Allegato I) che identifichi i punti critici di rilascio.

  • Misure di contenimento: Obbligo di installare barriere fisiche e adottare procedure di emergenza per gli sversamenti accidentali.

Sinergie normative: ISO 14001, EMAS e Agevolazioni

Il legislatore europeo ha previsto clausole di salvaguardia per evitare la duplicazione degli oneri burocratici. Le aziende già in possesso di una certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS possono integrare i requisiti del Regolamento pellet all’interno dei propri sistemi di gestione esistenti.

In questo contesto, aver implementato i protocolli Operation Clean Sweep costituisce un vantaggio operativo immediato, poiché la struttura del piano di gestione OCS è ampiamente sovrapponibile a quanto richiesto dalla normativa cogente.

Scadenze critiche: Reporting ECHA e Restrizione REACH n. 78

Il rispetto delle tempistiche è l’elemento di maggiore criticità per le imprese del settore. È necessario distinguere tra due diversi adempimenti normativi:

1. Obblighi di informazione (IFUD) – Ottobre 2025

Ai sensi della Restrizione REACH n. 78, entro il 17 ottobre 2025, i fornitori di microplastiche sintetiche per usi industriali devono fornire le Istruzioni per l’Uso e lo Smaltimento (IFUD). Tali documenti devono specificare le modalità atte a prevenire il rilascio di microparticelle nell’ambiente.

2. Obbligo di Reporting ECHA – Maggio 2026

Questa è la scadenza di carattere operativo più imminente. Entro il 31 maggio 2026, i fabbricanti e gli utilizzatori a valle devono trasmettere all’ECHA (European Chemicals Agency) il reporting annuale relativo alle stime delle emissioni prodotte nell’anno solare 2025.

Nota Tecnica: Come evidenziato anche dal comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA, l’adozione preventiva dei protocolli OCS facilita la raccolta dei dati necessari per il reporting. La filiera è in grado di rendicontare tempestivamente le emissioni proprio grazie alla tracciabilità già prevista da queste iniziative volontarie di settore.

Conclusioni: L’importanza di una transizione guidata

Il passaggio dalle linee guida volontarie dell’OCS ai requisiti vincolanti delle normative UE richiede un’attenta analisi dei processi aziendali e una padronanza specifica degli strumenti informatici dell’ECHA. L’implementazione di misure tecniche e la corretta interpretazione delle esenzioni normative sono passaggi fondamentali per evitare sanzioni e garantire la continuità operativa.


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