Biossido di Titanio classificazione CLP: Pubblicazione dell'Avviso di Annullamento in Gazzetta Ufficiale

Il panorama normativo europeo ha raggiunto un punto di svolta definitivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’atto che formalizza la fine della Biossido di Titanio classificazione CLP armonizzata. Dopo anni di contenziosi legali e dibattiti scientifici, la conferma giunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha ridefinito gli obblighi per l’industria chimica.

L’evento cardine è rappresentato dalla recente Sentenza biossido di titanio 2025 (Cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P), emessa il 1° agosto 2025. Questa pronuncia ha respinto le impugnazioni della Francia e della Commissione, confermando quanto già stabilito dal Tribunale nel 2022 e portando all’eliminazione della classificazione di pericolo H351 (sospetto cancerogeno per inalazione) per le polveri di questa sostanza.

L’Avviso C/2025/6670 e le Modifiche alla Biossido di Titanio classificazione CLP

In data 10 dicembre 2025 è stato pubblicato l’Avviso C/2025/6670, un documento tecnico fondamentale che recepisce formalmente le decisioni della magistratura europea. Il testo dell’avviso sancisce che il Regolamento 2020/217 annullamento parziale è ora effettivo e confermato.

Nello specifico, l’Avviso C/2025/6670 dispone che le parti del Regolamento Delegato (UE) 2020/217 relative alla classificazione ed etichettatura armonizzate del biossido di titanio siano considerate annullate. Questo include la cancellazione della riga con numero indice 022-006-00-2 dall’Allegato VI del Regolamento CLP, nonché la rimozione delle note V, W e 10 e delle indicazioni di pericolo supplementari (EUH211 e EUH212). Per i responsabili degli affari regolatori, questo documento costituisce la base legale per la revisione della Biossido di Titanio classificazione CLP all’interno delle Schede di Dati di Sicurezza.

Il Ritorno allo Status di Biossido di titanio non pericoloso

La diretta conseguenza dell’applicazione della sentenza è che, ai fini della classificazione armonizzata, la sostanza torna ad essere considerata un Biossido di titanio non pericoloso per la cancerogenicità inalatoria. La Corte ha stabilito che la precedente classificazione si basava su studi non affidabili e non appropriati secondo i criteri del CLP, in quanto gli effetti osservati (sovraccarico polmonare nei ratti) non erano intrinseci alla tossicità della sostanza.

Tuttavia, il ritorno allo status di Biossido di titanio non pericoloso a livello armonizzato non esime i fabbricanti dai propri obblighi di auto-valutazione. Sebbene la Biossido di Titanio classificazione CLP come Carc. 2 sia stata revocata perché priva di fondamento scientifico valido per l’uomo, le aziende devono continuare a monitorare la letteratura scientifica per garantire una corretta classificazione autonoma, come previsto dall’Articolo 4 del Regolamento 1272/2008.

Dalla Sentenza biossido di titanio 2025 agli Adempimenti Operativi

La Sentenza biossido di titanio 2025 ha chiuso definitivamente la “lunga battaglia” legale, evidenziando come la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel recepire il parere del RAC. Questo epilogo conferma il Regolamento 2020/217 annullamento come un caso studio rilevante sulla necessità che le decisioni regolatorie siano supportate da evidenze scientifiche robuste e pertinenti per la salute umana.

Alla luce dell’Avviso C/2025/6670, è ora necessario procedere all’aggiornamento immediato delle etichette e delle SDS per i prodotti contenenti biossido di titanio, rimuovendo i riferimenti alla classificazione armonizzata precedentemente imposta.

Cronistoria del Caso Biossido di Titanio

  • Anni ’90Studi condotti da Uwe Heinrich sui ratti mostrano che l’esposizione cronica al $\text{TiO}_2$ causa sovraccarico polmonare e tumori negli animali111. Questi studi costituiranno la base per le successive valutazioni del rischio.+2
  • Maggio 2016L’ANSES (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria) presenta all’ECHA una proposta di classificazione armonizzata per il Biossido di Titanio come cancerogeno di Categoria 1B per inalazione222.+2
  • 14 Settembre 2017Il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA adotta il suo parere, proponendo una classificazione meno severa rispetto alla richiesta francese: Cancerogeno di Categoria 2 (sospetto cancerogeno) per inalazione3333.+1
  • 4 Ottobre 2019La Commissione Europea adotta il Regolamento Delegato (UE) 2020/217, che introduce la classificazione armonizzata (Carc. 2, H351) per il Biossido di Titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro aerodinamico $\le 10 \mu m$4444.+1
  • 18 Febbraio 2020Pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/217 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea5.
  • 1 Ottobre 2021Data di applicazione del Regolamento (UE) 2020/217: la classificazione armonizzata e le relative etichettature di pericolo diventano obbligatorie6.
  • 23 Novembre 2022Il Tribunale dell’Unione Europea emette una sentenza storica (Cause riunite T-279/20, T-283/20 e T-288/20), annullando la classificazione del Biossido di Titanio. Il Tribunale rileva un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dei criteri di densità e affidabilità degli studi7777.+1
  • 2023La Francia e la Commissione Europea impugnano la sentenza del Tribunale presentando ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cause C-71/23 P e C-82/23 P)888888.+2
  • 1 Agosto 2025La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) respinge definitivamente i ricorsi della Francia e della Commissione, confermando l’annullamento della classificazione stabilito dal Tribunale999999999.+2
  • 10 Dicembre 2025Viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Avviso C/2025/6670, che ufficializza l’annullamento della classificazione armonizzata e la rimozione delle voci pertinenti (inclusi i codici EUH211 e EUH212) dal Regolamento CLP101010101010101010.

La gestione del Biossido di titanio richiede ora un aggiornamento documentale preciso. Contatta gli esperti di Chemex per allineare le tue SDS alle nuove disposizioni confermate dall’Avviso C/2025/6670.


STOP THE CLOCK Analisi tecnica del Decreto Omnibus posticipo scadenze e impatto del Regolamento (UE) 2025/2439

Il panorama normativo europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche ha subito una recente e significativa evoluzione con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2439. Questo atto legislativo interviene modificando il precedente Regolamento (UE) 2024/2865 e rappresenta, per gli operatori del settore, l’attuazione pratica di quello che viene comunemente definito Decreto Omnibus posticipo scadenze.

Per i Responsabili Regulatory Affairs e HSE, comprendere la natura di questa norma è essenziale: non si tratta di una cancellazione degli obblighi, ma di una riprogrammazione strategica delle date di applicazione per garantire la sostenibilità economica delle imprese.

Genesi del Decreto Omnibus posticipo scadenze: la norma “ponte” per la competitività

La ratio legis alla base del Decreto Omnibus posticipo scadenze (Regolamento 2025/2439) risiede nella necessità di mitigare l’impatto burocratico sulle aziende europee. Come evidenziato nella relazione del 2024 sulla competitività europea (c.d. “Relazione Draghi”), la complessità normativa rischia di limitare il margine di manovra delle imprese e di comprometterne la competitività.

Un’analisi dettagliata del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ha evidenziato oneri amministrativi e costi eccessivi associati alle prescrizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865. Di conseguenza, la Commissione ha proposto di semplificare alcuni requisiti e procedure.

Il Regolamento 2025/2439 agisce quindi come una “norma ponte“. Il suo scopo è differire gli obblighi in materia di formattazione, pubblicità e vendita a distanza per consentire agli operatori economici di prepararsi adeguatamente alle modifiche future previste in una nuova proposta di semplificazione. Un esempio emblematico riguarda l’etichettatura nelle stazioni di servizio: le prescrizioni originali sono state giudicate impraticabili e costose senza apportare benefici reali alla sicurezza, rendendo necessario il rinvio attuato dal Decreto Omnibus posticipo scadenze.

Confronto tecnico: Regolamento 2865 vs Decreto Omnibus posticipo scadenze

L’intervento del Decreto Omnibus posticipo scadenze ha modificato in modo sostanziale il calendario di adeguamento, in particolare spostando al 2028 obblighi che sarebbero scattati nel 2026 o 2027.

Di seguito, una tabella comparativa che illustra come il Regolamento (UE) 2024/2865 sia stato emendato dal nuovo Regolamento (UE) 2025/2439 in ottica di differimento temporale.

Obbligo

Cosa prevede la norma originale (Reg. 2024/2865)

Cambiamento con il Decreto Omnibus posticipo scadenze (Reg. 2025/2439)

Formattazione ed Etichettatura

(Art. 31, par. 3 e Allegato I)

Introduceva regole severe su spaziatura tra le righe (almeno 120% del carattere), tipo di carattere, sfondo bianco obbligatorio e nuove dimensioni minime dei caratteri.

Modifica Temporale.

Queste regole tecniche rimangono valide nei contenuti ma, grazie al Decreto Omnibus posticipo scadenze, diventano obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2028 (invece che dal 2027).

Pubblicità

(Art. 48)

Obbligo di indicare pittogramma, avvertenza, indicazioni di pericolo (H) e supplementari (EUH) in qualsiasi pubblicità di sostanze o miscele pericolose, non più solo per quelle vendute al pubblico.

Modifica Temporale.

L’obbligo di revisione del materiale pubblicitario e di marketing scatta dal 1° gennaio 2028 (posticipato rispetto alla data originale del 1° luglio 2026).

Vendita a Distanza

(Art. 48 bis)

Obbligo di mostrare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta nell’offerta online (o su catalogo) al momento dell’acquisto.

Modifica Temporale.

L’adeguamento dei siti web e degli shop online è posticipato al 1° gennaio 2028 (invece che al 1° luglio 2026).

Aggiornamento Etichette

(Art. 30)

Introduceva termini perentori per la rietichettatura: 6 mesi per classificazioni più severe, 18 mesi per altri cambiamenti.

Modifica Temporale.

Queste scadenze fisse per l’aggiornamento rapido delle etichette si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2028.

In conclusione, il Decreto Omnibus posticipo scadenze offre un lasso di tempo essenziale per pianificare la conformità senza interrompere la continuità operativa.

Come gestire il periodo transitorio: il supporto di Chemex SRL

Nonostante il respiro offerto dal Decreto Omnibus posticipo scadenze, le aziende non devono commettere l’errore di fermare i processi di adeguamento. Le scadenze per la valutazione chimica delle sostanze complesse rimangono confermate per il 2026, mentre il tempo extra al 2028 deve essere sfruttato per una revisione grafica e digitale senza affanni.

Chemex SRL è al vostro fianco per trasformare questo rinvio in un vantaggio competitivo.

Non aspettare l’ultimo minuto. Contattaci oggi stesso per una verifica preliminare del tuo portafoglio prodotti e per costruire insieme la tua roadmap di conformità aggiornata al nuovo calendario normativo.


Restrizione REACH n 78 sulle Microplastiche: Guida IFUD e Reporting

Il Regolamento (UE) 2023/2055 ha modificato l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006, introducendo la Restrizione REACH n 78 relativa alle microparticelle di polimeri sintetici, comunemente note come microplastiche. Sebbene l’entrata in vigore formale risalga all’ottobre 2023 , la complessità applicativa della Restrizione REACH n 78 prevede un calendario di attuazione progressivo che sta entrando ora nella sua fase critica.

Per gli operatori del settore chimico è essenziale comprendere che la Restrizione REACH n 78 non si limita al divieto di immissione sul mercato, ma impone nuovi oneri gestionali per le microplastiche. In particolare, per le aziende che beneficiano delle deroghe previste ai paragrafi 4 e 5, si avvicinano scadenze improrogabili per l’adeguamento delle Istruzioni per l’Uso e lo Smaltimento (IFUD) e per il reporting all’ECHA.

Gestione delle deroghe per microplastiche e obblighi IFUD nella Restrizione REACH n 78

L’applicazione della Restrizione REACH n 78 prevede specifiche esenzioni dal divieto di immissione sul mercato. Tali deroghe, disciplinate dai paragrafi 4 e 5 della normativa, riguardano usi industriali specifici o prodotti in cui le microplastiche sono contenute tecnicamente, perdono le loro caratteristiche fisiche o sono incorporate in matrici solide. Tuttavia, beneficiare di queste esenzioni nell’ambito della Restrizione REACH n 78 comporta l’attivazione di precisi doveri informativi verso gli utilizzatori.

A partire dal 17 ottobre 2025, i fornitori di microplastiche destinate a usi industriali (paragrafo 4, lettera a) devono fornire IFUD dettagliate per prevenire il rilascio nell’ambiente, conformemente alla Restrizione REACH n 78. La stessa scadenza del 2025 si applica ai prodotti contenenti microplastiche derogate ai sensi del paragrafo 4, lettera d) (additivi alimentari) e del paragrafo 5. Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro contenenti microplastiche, l’obbligo decorre invece dal 17 ottobre 2026. È imperativo che tali informazioni siano chiaramente visibili sull’etichetta, sull’imballaggio o sul foglietto illustrativo.

Tempistiche e modalità di reporting annuale delle microplastiche nella Restrizione REACH n 78

Oltre all’etichettatura, la Restrizione REACH n 78 istituisce un obbligo di reporting annuale per monitorare le emissioni stimate di microplastiche. Secondo le linee guida ECHA, la trasmissione dei dati richiesti dalla Restrizione REACH n 78 deve avvenire in formato IUCLID tramite il portale REACH-IT.

Il calendario delle scadenze per le microplastiche è così articolato:

Entro il 31 maggio 2026

Obbligo di reporting per i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali. I dati dovranno riferirsi alle emissioni dell’anno solare precedente (2025).

Entro il 31 maggio 2027

Scadenza per tutti gli altri fabbricanti e utilizzatori industriali di microplastiche soggetti alla Restrizione REACH n 78. Tale data si applica anche ai fornitori che immettono sul mercato per la prima volta prodotti contenenti microplastiche in deroga per uso professionale o di consumo.

La Restrizione REACH n 78 richiede di comunicare la descrizione degli usi, l’identità generica dei polimeri e una stima precisa delle emissioni ambientali di microplastiche.

Supporto tecnico Chemex sulle microplastiche per la conformità alla Restrizione REACH n 78

La corretta gestione degli adempimenti previsti dalla Restrizione REACH n 78 richiede una competenza tecnica specifica nell’uso dei software ECHA. Errori nella compilazione dei dossier IUCLID possono compromettere la conformità aziendale alla Restrizione REACH n 78 sulle microplastiche.

Chemex offre consulenza specializzata per:

  • Valutare l’applicabilità delle deroghe previste dalla Restrizione REACH n 78 per le vostre microplastiche.

  • Redigere le IFUD in linea con i requisiti normativi.

  • Gestire il reporting annuale delle microplastiche, dalla creazione del dossier IUCLID 6 alla sottomissione su REACH-IT.

Contattateci per garantire il pieno allineamento della vostra azienda agli obblighi della Restrizione REACH n 78.


Siliconi D4 D5 D6: ritirata la proposta alla Convenzione di Stoccolma, resta ferma la Restrizione REACH

Il panorama regolatorio dei silossani è stato recentemente scosso da due eventi apparentemente contrastanti: l’archiviazione della proposta di bando globale e la contemporanea conferma delle restrizioni europee. Per le aziende del settore chimico, cosmetico e dei dispositivi medici, è cruciale comprendere che, nonostante il ritiro della proposta presso la Convenzione di Stoccolma, in Europa il Regolamento (UE) 2024/1328 è pienamente operativo.

In questo approfondimento tecnico analizziamo lo stato dell’arte normativo e il ruolo critico di queste sostanze come precursori industriali.

I silossani D4, D5 e D6: precursori insostituibili per l’industria

Prima di analizzare i divieti, è necessario comprendere la natura tecnica di queste sostanze.

  • Octametilciclotetrasilossano (D4) (CAS 556-67-2);
  • Decametilciclopentasilossano (D5) (CAS 541-02-6);
  • Dodecametiliycloesasilossano (D6) (CAS 540-97-6).

sono definiti come ciclosilossani volatili (cVMS) e sono SVHC (Substances of Very High Concern) poiché D4 è un PBT mentre D5 e D6 sono vPvB.

Sebbene l’attenzione mediatica si concentri spesso sul loro profilo di rischio ambientale, è fondamentale sottolineare che oltre il 98% di questi silossani viene impiegato come monomero essenziale nella produzione di polimeri di silicone. In termini chimici, non è possibile produrre siliconi (elastomeri, resine, lubrificanti) senza l’utilizzo di D4, D5 e D6 come intermedi di reazione.

I polimeri siliconici derivati da questi precursori sono materiali unici, caratterizzati da elevata stabilità termica, dielettricità, atossicità e biocompatibilità. Essi sono strategici e spesso privi di alternative valide in settori chiave:

  • Energia Rinnovabile: Fondamentali per pannelli solari e pale eoliche; senza siliconi, si stima che gli impianti eolici produrrebbero l’8% in meno di energia.
  • Dispositivi Medici: Essenziali per la biocompatibilità in siringhe, tubi per dialisi, pacemaker e protesi, dove riducono il rischio di reazioni infiammatorie o di rigetto.
  • Elettronica e Semiconduttori: Il D4 è un precursore critico per la deposizione di strati dielettrici nei chip; non esistono alternative egualmente valide per l’industria dei semiconduttori.
  • Aerospazio: Utilizzati da oltre 60 anni per resistere a condizioni operative estreme (es. sbalzi termici da -60°C a +200°C).

Scadenze operative e settori coinvolti

Mentre gli usi industriali (come la produzione di polimeri) sono esonerati dalle restrizioni REACH, per i prodotti finali le scadenze sono stringenti. Ecco il calendario di adeguamento aggiornato:

  • Cosmetici da sciacquare (Rinse-off): Il divieto è già in vigore dal 31 gennaio 2020 per D4 e D5.
  • Altri prodotti cosmetici (Leave-on): La restrizione si applicherà dal 6 giugno 2027. Questo impatta significativamente il settore, dato che D4, D5 e D6 sono spesso usati come solventi o veicolanti.
  • Lavaggio a secco: Uso vietato dal 6 giugno 2026 (con deroga al 2034 solo per D5 in sistemi chiusi rigorosamente controllati).
  • Dispositivi Medici e Farmaci: La scadenza è fissata al 6 giugno 2031. Questo lungo periodo transitorio è stato concesso poiché la ricerca di alternative in ambito medicale richiede test complessi, ricertificazioni CE e investimenti ingenti, e in molti casi l’alternativa non è ancora disponibile.

Convenzione di Stoccolma: archiviazione della proposta POP

La Commissione Europea aveva inizialmente proposto di includere D4, D5 e D6 nella Convenzione di Stoccolma, il trattato globale per l’eliminazione degli inquinanti organici persistenti (POP). La proposta nasceva dalla classificazione di queste sostanze come SVHC (Substances of Very High Concern) a causa delle loro proprietà PBT (persistenti, bioaccumulabili, tossiche) o vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili).

Tuttavia, tale proposta è stata ritirata. Se fosse stata approvata, l’inserimento nell’Allegato A (eliminazione) o B (restrizione) della Convenzione avrebbe rischiato di compromettere il 98% degli usi industriali necessari alla produzione dei polimeri siliconici, poiché la Convenzione offre limitatissime opportunità di deroga.

Il ritiro conferma che, a livello globale, non vi sarà un bando indiscriminato che avrebbe messo a rischio catene del valore strategiche per l’autonomia tecnologica ed energetica dell’Unione Europea.

Regolamento (UE) 2024/1328: la Restrizione REACH è attiva

È qui che l’azienda deve prestare la massima attenzione: l’archiviazione “internazionale” non annulla la normativa “europea”. In Unione Europea, l’ECHA e la Commissione hanno identificato che i rischi ambientali derivano principalmente dagli usi diretti (quel 2% del volume totale) in prodotti destinati ai consumatori e ai professionisti, come i cosmetici, che causano oltre il 90% delle emissioni.

Pertanto, il Regolamento (UE) 2024/1328 resta vigente e vincolante. La Restrizione REACH D4 D5 D6 vieta l’immissione sul mercato di queste sostanze in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso in determinati prodotti.

Come gestire la conformità

Per le aziende operanti in UE, la priorità è verificare se i propri prodotti rientrano nelle categorie soggette a restrizione (usi diretti) o nelle deroghe industriali. Chemex Srl supporta le imprese nell’analisi chimica dei formulati, nella verifica delle concentrazioni < 0,1% e nella gestione delle pratiche regolatorie per garantire la continuità del business nel rispetto delle scadenze REACH.


Regolamento (UE) 2025/2067: L'Aggiornamento delle Tariffe ECHA-REACH e la Nuova Procedura Ex Ante per lo Status PMI

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, pubblicato il 15 ottobre 2025, introduce modifiche sostanziali al Regolamento (CE) n. 340/2008, che disciplina le tariffe e gli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del regolamento REACH.

Questo aggiornamento normativo è di cruciale importanza per tutti gli operatori del settore chimico, introducendo sia adeguamenti finanziari basati su parametri economici reali sia una profonda revisione procedurale per il riconoscimento dello status di piccola e media impresa (PMI).

Adeguamento delle Tariffe ECHA: Sostenibilità Finanziaria e Tasso di Inflazione

La revisione delle tariffe si è resa necessaria per assicurare la sostenibilità finanziaria dell’ECHA e mantenere l’adeguatezza del finanziamento dei suoi compiti ai sensi del regolamento REACH.

L’adeguamento si basa su un duplice presupposto, come specificato nel Regolamento 2025/2067:

Copertura dei Costi Operativi e Strutturali:

Si è reso indispensabile ricalibrare le tariffe per garantire che l’Agenzia possa coprire i costi sostenuti per l’adempimento dei suoi compiti. Dopo la scadenza del 2018 per la registrazione delle sostanze, si è infatti verificata una notevole diminuzione delle entrate derivanti dalle tariffe di registrazione, rendendo necessario l’aggiustamento per finanziare la valutazione dei fascicoli e la gestione delle procedure di autorizzazione e restrizione.

Aggiustamento per l’Inflazione:

Le tariffe ordinarie sono state adeguate per tenere conto dell’inflazione, garantendo che il valore reale degli oneri pagati all’ECHA si mantenga in linea con l’aumento generale dei prezzi nell’Unione. L’adeguamento tariffario ammonta al 19,5%, calcolato sulla media del tasso di inflazione Eurostat per gli anni 2021, 2022 e 2023. È fondamentale notare che questo aumento si applica esclusivamente alle tariffe ordinarie (ossia quelle per le grandi imprese), mentre le tariffe ridotte per le PMI rimarranno invariate.

La Riforma della Procedura PMI: Riconoscimento Ex Ante

La modifica più rilevante in termini procedurali è l’introduzione di un nuovo meccanismo per la verifica dello status di impresa, introdotta con la modifica dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 340/2008. Tale modifica stabilisce una transizione da una verifica ex post a una procedura ex ante per il riconoscimento dello status di PMI e la conseguente applicazione delle tariffe ridotte.

L’Iter Ex Ante e le Scadenze

A partire dal 5 febbraio 2027, le imprese che intendono beneficiare delle tariffe ridotte per la presentazione di fascicoli di registrazione, domande di autorizzazione o ricorsi, dovranno obbligatoriamente ottenere un riconoscimento preventivo del loro status di PMI:

  • Notifica Obbligatoria: L’impresa deve notificare preventivamente l’ECHA in merito alla propria dimensione (micro, piccola o media impresa) prima di presentare il fascicolo per il quale intende applicare la tariffa ridotta.
  • Termine di Risposta ECHA: L’ECHA ha un periodo di due mesi dalla ricezione della notifica per effettuare le verifiche del caso e comunicare la sua decisione al dichiarante.
  • Validità: Solo in seguito al riconoscimento formale dello status PMI da parte dell’Agenzia, l’impresa potrà procedere con la sottomissione del fascicolo, applicando la tariffa ridotta.

Questo cambiamento sposta l’onere della prova e i tempi di verifica all’inizio del processo di sottomissione, rendendo la conferma dello status PMI una condizione di ammissibilità per le tariffe ridotte.

La modifica del Regolamento (CE) n. 340/2008 impone una revisione della pianificazione aziendale per tutte le PMI che operano nel settore REACH.
Per garantire la corretta applicazione delle tariffe ridotte ed evitare ritardi nelle sottomissioni a partire dal 5 febbraio 2027, è fondamentale pianificare la pre-notifica dello status PMI all’ECHA con un anticipo adeguato (superiore ai due mesi previsti). Contattate gli esperti di Chemex per una consulenza regolatoria mirata e per un supporto strategico nella gestione della conformità procedurale.


Nuova classificazione del Talco, proposta: Analisi Regolatoria e Dissenso Industriale

Il talco (CAS 14807-96-6) è un minerale appartenente al gruppo dei fillosilicati, ampiamente impiegato in un’ampia varietà di processi produttivi. I suoi usi spaziano dall’industria farmaceutica e cosmetica (come agente di riempimento, alla carta, alla ceramica e all’ambito alimentare (come agente antiagglomerante). Nonostante sia stato a lungo percepito come una polvere “inerte” nei processi di lavoro, il talco è recentemente diventato un materiale problematico a causa della revisione normativa sulla sua potenziale cancerogenicità.

 

La complessità nella valutazione delle proprietà pericolose del talco è anche dovuta al fatto che, pur non corrispondendo chimicamente e strutturalmente all’amianto (anch’esso un silicato), il talco stesso può presentarsi con struttura fibrosa (anche asbestiforme).

La Proposta di Classificazione Armonizzata ECHA/RAC

In assenza di una classificazione armonizzata (CLH) per il talco nell’Unione Europea, coesistevano diverse autoclassificazioni discordi da parte degli operatori, che variavano da “nessuna classificazione” a categorie di tossicità specifiche.

A seguito di un’analisi delle opzioni di gestione del rischio (RMOA) condotta dai Paesi Bassi nel 2023, il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA ha adottato la propria opinione il 20 settembre 2024, pubblicata nel luglio 2025.

La Classificazione Armonizzata Proposta dal RAC (Regolamento CLP)

Il RAC ha concluso che per il talco non contenente amianto o fibre asbestiformi sia applicabile una classificazione come:

1

Probabile Cancerogeno (Carc. 1B, H350): Questa classificazione è basata sull’evidenza combinata di cancerogenicità limitata nell’uomo e negli animali da esperimento. La Categoria 1B è stata scelta perché l’evidenza è ritenuta sufficientemente convincente per superare la Categoria 2 (sospetto cancerogeno), ma insufficiente per la Categoria 1A (cancerogeno accertato), non potendo stabilire chiaramente una relazione causale nell’uomo. L’uso di una disposizione del Regolamento CLP per combinare evidenze limitate è stato definito come “molto peculiare” dal Comitato.

2

Tossicità Specifica per Esposizione Ripetuta (STOT RE 1, H372): Il RAC ha inoltre proposto l‘attribuzione della frase di rischio H372 (inalazione, polmoni). Questa scelta è motivata dal fatto che le prove tossicologiche suggeriscono l’esistenza di proprietà infiammatorie dirette del talco nel sito di contatto, che si sommano agli effetti legati alla forma fisica (particolato respirabile o fibre), non limitandosi al semplice effetto di sovraccarico polmonare.

Il RAC ha specificato che se il talco viene immesso sul mercato sotto forma di fibre respirabili o particelle con chimica superficiale modificata, la classificazione potrebbe richiedere una valutazione caso per caso, con la possibile applicazione di una categoria superiore.

La Posizione dell’Industria: EUROTALC

EUROTALC (Scientific Association of European Talc Industry A.I.S.B.L.), che rappresenta il 95% dei produttori europei, ha espresso formalmente il proprio disaccordo con l’analisi e le conclusioni del RAC.

L’Industria ritiene che la classificazione proposta come Cancerogeno in Categoria 1B e STOT RE 1 sia scientificamente non supportata e giuridicamente discutibile. EUROTALC sostiene che l’evidenza scientifica disponibile non supporti il livello di certezza richiesto per classificare la sostanza in Categoria 1B. L’Associazione ha inoltre chiesto alla Commissione Europea di valutare con la massima diligenza l’appropriatezza della proposta del RAC, considerando le potenziali gravi conseguenze a valle.

Implicazioni Regolatorie e Scenari Futuri

L’adozione della classificazione armonizzata (CLP) come Carc. 1B (H350) per il talco prevista per il 2028, in presenza di un dissenso scientifico e legale così marcato da parte dell’industria, crea uno scenario regolatorio di elevata incertezza.

 

Questo contesto, in cui un’agenzia europea propone una classificazione di cancerogenicità per inalazione su un solido particolato di grande impiego industriale, pur con il forte disaccordo dell’industria sulla validità e l’interpretazione dei dati scientifici, evoca la precedente vicenda che ha coinvolto il Biossido di Titanio (TiO2). Anche in quel caso, la classificazione come Carc.2 (H351) per la forma inalabile, contestata dall’industria, è stata oggetto di contenzioso, con la giurisprudenza che ha stabilito la necessità di giustificare in modo rigoroso le scelte scientifiche compiute dalle Istituzioni.

È essenziale che le imprese che manipolano il talco avviino un processo di revisione dei loro sistemi di gestione della sicurezza chimica e della documentazione (SDS e valutazioni del rischio) per garantire la piena conformità con le imminenti evoluzioni del Regolamento CLP, tenendo conto anche dei potenziali sviluppi del contenzioso legale.
Per un supporto tecnico-regolatorio dettagliato e l’aggiornamento della documentazione di sicurezza dei vostri prodotti a base di talco, CHEMEX è a disposizione per ogni consultazione.


Nuova Classificazione Rame (22° ATP CLP): Adeguamenti normativi obbligatori dal 1° maggio 2026

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, noto come 22° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008), ha introdotto una fondamentale modifica nella classificazione armonizzata del rame metallico.

La novità riguarda specificamente il rame (numero CAS 7440-50-8) caratterizzato da una area specifica superiore (SSA) superiore a 0,67 mm2/mg equivalente all’area superficiale di una sfera di rame di 1 mm di diametro. Questa specifica fisica è cruciale, poiché correla la dimensione delle particelle e l’area superficiale esposta con un maggiore potenziale ecotossicologico, determinando di fatto l’inclusione di forme granulari e polverulente in questa nuova classificazione. L’introduzione di questa nuova classificazione rame avrà un impatto significativo sulla valutazione del rischio e sulla documentazione di sicurezza.

La classificazione armonizzata attribuita è la seguente:

  • Pericolo Acuto per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Acute 1):
    • Indicazione di pericolo: H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.
    • Fattore M per il calcolo della classificazione delle miscele: M = 10.
  • Pericolo Cronico per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Chronic 1):
    • Indicazione di pericolo: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
    • Fattore M per il calcolo della classificazione delle miscele: M = 1.

Questa riclassificazione è obbligatoria per tutte le aziende dell’Unione Europea a partire dal 1° maggio 2026, sebbene l’applicazione volontaria sia permessa fin dal 20 ottobre 2024.

Classificazione Rame: Il Ruolo della Superficie Specifica (SSA) nella Tossicità Acquatica (H400/H410)

La differenza nella classificazione di pericolo per l’ambiente acquatico (H400 e H410) delle particelle di rame in base alla loro Superficie Specifica (SSA) è determinata dalla maggiore o minore disponibilità del rame a dissolversi nell’acqua e rilasciare ioni di rame Cu2+, che sono la specie chimica realmente tossica per gli organismi acquatici.

SSA Particella di Rame

Classificazione di Pericolo

Rischio Ambientale

SSA≤ 0,67mm2/mg

Non pericolosa

Le particelle sono generalmente più grandi (meno superficie esposta). La velocità di dissoluzione e il rilascio di ioni Cu2+ sono molto lenti e ridotti. Il rame è meno biodisponibile e la tossicità per gli organismi acquatici è inferiore al livello di soglia per la classificazione H400/H410.

SSA> 0,67mm2/mg

Molto tossica per gli organismi acquatici (H400 e H410)

Le particelle sono più piccole (generalmente nanoparticelle o polveri fini), con una superficie esposta molto ampia. Ciò comporta un tasso di dissoluzione più rapido e un rilascio maggiore di ioni Cu2+ nell’acqua. La maggiore concentrazione di ioni Cu2+ aumenta la biodisponibilità e la tossicità per gli organismi acquatici, superando la soglia di classificazione.

Impatto Operativo e Documentale della Nuova Classificazione Rame

L’adozione della nuova classificazione rame richiede un adeguamento sistematico di tutti i processi aziendali che coinvolgono la sostanza e le miscele che la contengono

Adeguamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS)

Gli operatori economici (produttori, importatori e utilizzatori a valle) sono tenuti ad aggiornare le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) conformemente all’Allegato II del Regolamento REACH. Le modifiche principali interessano:

  • Sezione 2.1 (Classificazione della Sostanza o Miscela): Deve riflettere la classificazione armonizzata H400 e H410, applicando i Fattori M specifici.
  • Sezione 3.2 (Composizione/Informazioni sugli ingredienti delle miscele): Se la sostanza rame con la superficie specifica specificata è presente in concentrazioni significative, la classificazione deve essere riportata.
  • Sezione 12 (Informazioni ecologiche): Deve essere aggiornata nei dati di tossicità ambientale. La nuova classificazione rame impone l’uso del Fattore M pari a 10 per la classificazione acuta delle miscele. Di conseguenza, miscele contenenti rame a partire dallo 0,01% (valore soglia = M/10) dovranno essere riclassificate se le soglie di classificazione ambientali pertinenti vengono superate.

Obblighi di Etichettatura e Trasporto Derivanti dalla Nuova Classificazione Rame

La riclassificazione impone l’obbligo di inserire il pittogramma GHS09 (ambiente) sulle etichette dei prodotti interessati. Inoltre, l’impatto si estende alla normativa sul trasporto di merci pericolose (ADR/RID/IMDG). Le leghe o i metalli contenenti rame riclassificato che superano le soglie di concentrazione stabilite possono rientrare nella Classe 9 (Materie Pericolose per l’Ambiente – MPA), richiedendo l’applicazione dei codici UN 3077 o UN 3082, con conseguenti oneri di imballaggio, marcatura dei colli e documentazione di trasporto.

Rivalutazione dell’assoggettabilità alla Legge Seveso

Il rame classificato H410 rientra nella categoria di pericolo ambientale P5i della legge Seveso. È necessario rivalutare la sostanza nel calcolo delle quantità detenute in sito.

Ciò può comportare il superamento delle soglie della legge Seveso, obbligando l’azienda a misure di controllo e sicurezza più rigorose.

Per garantire la piena conformità al Regolamento CLP prima del 1° maggio 2026, vi invitiamo a procedere con un’analisi puntuale della composizione dei vostri prodotti e con l’aggiornamento immediato delle SDS e delle etichette.

Contattate i nostri esperti per una verifica dettagliata e un supporto tecnico nell’implementazione dei nuovi obblighi normativi.


Nuova etichettatura CLP: marcia indietro dell’Unione Europea?

L’8 luglio 2025 la Commissione Europea ha presentato l’Omnibus Simplification Package, un insieme di proposte legislative volte a semplificare alcuni requisiti del Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008). L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio obiettivo di alleggerire il carico normativo per l’industria chimica europea, interessa in particolare le disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865 in materia di nuova etichettatura CLP.

Le modifiche proposte rispondono ai rilievi sollevati dal settore industriale durante il “Reality Check Workshop” del 16 maggio 2025, che ha evidenziato la complessità applicativa e i costi associati alle nuove etichette CLP. L’obiettivo è garantire una maggiore flessibilità operativa, senza compromettere la protezione della salute umana e dell’ambiente.

Principali semplificazioni introdotte nella nuova etichettatura CLP

Tra gli interventi previsti, spicca l’eliminazione dei requisiti grafici rigidi per le etichette CLP: non saranno più obbligatorie dimensioni minime dei caratteri, spaziatura delle righe e stampa in nero su sfondo bianco. Resta l’obbligo generale di assicurare che l’etichetta CLP sia chiaramente leggibile e distinguibile dallo sfondo, secondo linee guida che saranno definite da ECHA. L’entrata in vigore di queste modifiche è posticipata al 1° gennaio 2028.

Cambia anche la gestione delle tempistiche di aggiornamento: il termine fisso di sei mesi viene sostituito dal principio del “senza indebito ritardo”, per tenere conto delle dinamiche di filiera e delle tempistiche tecniche di produzione delle etichette. Questa modifica sarà anch’essa applicabile dal 2028.

Per quanto riguarda gli imballaggi di piccole dimensioni (≤10 ml), vengono chiarite le deroghe che permettono di omettere alcune informazioni sull’imballaggio interno, purché l’imballaggio esterno rispetti i requisiti dell’etichetta CLP. Tuttavia, l’etichetta interna dovrà sempre riportare l’identificatore del prodotto e, se applicabili, i pittogrammi di pericolo GHS01, GHS05, GHS06 o GHS08.

Etichetta CLP digitale e altri ambiti di semplificazione

Le proposte normative ampliano la possibilità di utilizzo dell’etichetta digitale CLP, consentendo di trasferire in formato elettronico alcune informazioni, come i riferimenti a fornitori secondari. Resta comunque obbligatoria la presenza, sull’etichetta CLP fisica, del fornitore principale e degli elementi essenziali di pericolo.

In ambito distributivo, viene semplificato l’obbligo di etichettatura per le pompe di carburante, che non dovranno più riportare la quantità nominale e l’identificatore UFI. Anche queste modifiche sono previste in applicazione dal 1° gennaio 2028.

Infine, per quanto riguarda la pubblicità e le vendite a distanza, le nuove etichette CLP non dovranno più contenere informazioni dettagliate per il pubblico generico. Sarà sufficiente una dicitura come “Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso”, mentre nelle comunicazioni B2B si continuerà a fare riferimento alle schede di dati di sicurezza (SDS).

Una strategia normativa più flessibile e proporzionata

Le semplificazioni introdotte con la nuova etichettatura CLP riflettono un cambio di approccio della Commissione Europea, orientato alla proporzionalità e alla riduzione degli oneri amministrativi. La revisione delle norme su etichette CLP, supportata da strumenti digitali e criteri di maggiore flessibilità, mira a rafforzare la competitività dell’industria chimica, mantenendo elevati standard di sicurezza e trasparenza.

👉 Leggi il testo completo della proposta sul sito EUR-Lex


Nuove Regole Etichette CLP: Guida Regolamento 2024/2865 e Scadenze

Il panorama normativo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici è in continua evoluzione. Il Regolamento (UE) 2024/2865 del 20 novembre 2024 modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), introducendo cambiamenti strutturali e normativi significativi che non riguardano solo aggiornamenti tecnici, ma aspetti fondamentali dell’etichettatura e della commercializzazione. Le aziende che immettono prodotti chimici sul mercato devono comprendere e implementare queste nuove disposizioni per garantire la conformità.

Principali Modifiche all’Etichettatura e ai Processi Commerciali

Il Regolamento (UE) 2024/2865 introduce diversi requisiti nuovi e modificati che impattano direttamente l’etichettatura e le pratiche di vendita dei prodotti chimici pericolosi.

1. Nuova Formattazione e Requisiti Grafici delle Etichette

Il Regolamento stabilisce requisiti più dettagliati per la formattazione delle etichette per garantire una migliore leggibilità.

  • Dimensioni: Sono specificate le dimensioni minime dell’etichetta e dei pittogrammi in relazione alla capacità dell’imballaggio.
  • Testo: Il testo sull’etichetta deve essere stampato in nero su sfondo bianco. La distanza tra due righe deve essere almeno il 120% della dimensione del carattere (ad esempio, un’interlinea di 12 punti per un carattere di 10 punti). È obbligatorio utilizzare un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie (sans serif), con spaziatura adeguata.
  • Flessibilità per sfondo: Viene adottato un approccio flessibile per le tonalità di bianco e nero, al fine di non ostacolare l’uso di materiali riciclati per l’imballaggio.

2. Etichette Pieghevoli (Fold-out Labels)

L’etichetta pieghevole non è più considerata un’eccezione, ma una soluzione normata con requisiti specifici per la disposizione degli elementi.

  • Prima Pagina: Deve includere nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore , quantità nominale (se non altrove) , identificatori del prodotto in tutte le lingue delle pagine interne , pittogrammi di pericolo , avvertenze , UFI (se non su imballaggio interno) , un riferimento chiaro alle informazioni complete all’interno o un simbolo che indichi la presenza di informazioni aggiuntive , e l’abbreviazione della lingua per tutte le lingue usate nelle pagine interne.
  • Pagine Interne: Devono riportare tutti gli elementi dell’etichetta (escluso pittogramma e identificazione fornitore) in ciascuna lingua menzionata nella prima pagina, raggruppati per lingua e contrassegnati con l’abbreviazione linguistica.
  • Retro dell’Etichetta: Contiene tutti gli elementi della prima pagina, ad eccezione delle abbreviazioni delle lingue usate nelle pagine interne.

3. Etichette Digitali

Il Regolamento introduce la possibilità di affiancare all’etichetta fisica un’etichetta digitale. Tuttavia, l’etichetta digitale è da considerarsi in aggiunta a quella fisica, che rimane obbligatoria. Solo le informazioni supplementari non obbligatorie possono essere riportate unicamente in formato digitale. L’etichetta digitale deve soddisfare requisiti specifici di accessibilità (gratuità, senza registrazione, non più di due clic, accessibilità per gruppi vulnerabili, disponibilità per almeno 10 anni, non dipendenza dalla posizione geografica per la lingua).

4. Gestione della Vendita Online e Fornitori UE

Dal 1° luglio 2026, per ogni sostanza o miscela immessa sul mercato dell’UE, deve essere presente un fornitore stabilito nell’UE. Questo fornitore ha la responsabilità di garantire la conformità al CLP al momento dell’immissione sul mercato, anche tramite vendite a distanza, come quelle effettuate attraverso i mercati online. L’Articolo 48 bis (nuovo) stabilisce che le offerte di sostanze o miscele tramite vendite a distanza devono indicare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta. Inoltre, la pubblicità di sostanze o miscele pericolose deve obbligatoriamente riportare pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo (frasi H) e indicazioni supplementari di pericolo (frasi EUH). Se la pubblicità è rivolta al pubblico, deve includere la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto”

5. Definizione di “Ricarica” e “Stazione di Ricarica”

Il Regolamento introduce definizioni specifiche per “ricarica” e “stazione di ricarica”, fondamentali per la gestione dei prodotti venduti sfusi. Viene specificato che sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II, punto 3.4. Non possono essere fornite sostanze o miscele pericolose presso una stazione di ricarica se rientrano in determinate classi di pericolo.

6. Esenzioni Specifiche dall’Etichettatura

Il Regolamento introduce o chiarisce alcune esenzioni dall’obbligo di etichettatura per casi specifici:

  • Prodotti sfusi o forniti senza imballaggio: Le informazioni di etichettatura devono essere fornite conformemente all’Allegato II, parte 5.
  • Carburanti erogati in stazione di servizio: Gli elementi dell’etichetta devono essere riportati in posizione visibile sulla pompa. Se erogati in recipienti portatili, una copia fisica degli elementi dell’etichetta deve essere fornita per il recipiente.
  • Munizioni per forze di difesa: L’obbligo di etichettatura può non applicarsi se costituisce un rischio inaccettabile per la sicurezza o la mimetizzazione non è sufficiente.

7. Aggiornamento delle Etichette Esistenti

In caso di classificazione più severa o di nuovi elementi di etichetta, il fornitore deve aggiornare l’etichetta entro 6 mesi. Per modifiche meno rilevanti (es. classificazione meno severa o cambio contatti), il termine è di 18 mesi. Questi obblighi valgono per ogni fornitore nella catena di approvvigionamento.

Scadenze Chiave per l’Adeguamento al Regolamento (UE) 2024/2865

Il Regolamento (UE) 2024/2865 è stato pubblicato il 20 novembre 2024 ed è entrato in vigore il 10 dicembre 2024. Prevede diverse date di applicazione obbligatoria per le Nuove Regole Etichette CLP:

  • 1° Luglio 2026: Obbligo per le disposizioni di carattere generale (es. etichetta digitale, etichette per imballaggi < 10ml).
  • 1° Gennaio 2027: Obbligo per la nuova formattazione dell’etichetta (dimensioni, caratteri, interlinea).

Sono previsti periodi transitori per le sostanze e miscele già immesse sul mercato:

  • Fino al 1° Luglio 2028: Per i prodotti già immessi prima del 1° luglio 2026 (disposizioni generali), hanno due anni in più per applicare le nuove regole.
  • Fino al 1° Gennaio 2029: Per i prodotti già immessi prima del 1° gennaio 2027 (nuova formattazione etichetta), non hanno obbligo di essere rietichettati fino a questa data.

È sempre possibile l’applicazione volontaria delle nuove disposizioni prima che diventino obbligatorie.

Per assicurare la piena conformità della vostra azienda alle Nuove Regole Etichette CLP e per una consulenza personalizzata sulla gestione dei vostri prodotti chimici, contattate i nostri specialisti CHEMEX. Offriamo supporto tecnico e normativo per affrontare al meglio questi aggiornamenti.


Lenti Oftalmiche e Filtri UV: Valutazione di Bumetrizolo e Octrizolo, SVHC con Funzione Anti-UV

Il Bumetrizolo (UV-326, CAS 3896-11-5) e l’Octrizolo (UV-329, CAS 3147-75-9) sono composti chimici ampiamente impiegati come agenti assorbenti ultravioletti (UV absorbers). Nel settore delle lenti oftalmiche, la loro funzione principale è quella di proteggere sia il materiale stesso della lente dal degrado foto-ossidativo che gli occhi dell’utilizzatore dall’esposizione nociva ai raggi UV. La loro classificazione come Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC) nella Candidate List del Regolamento REACH ha sollevato interrogativi sulla loro pericolosità, specialmente in relazione al loro impiego in articoli di consumo.

Classificazione e Profilo di Pericolosità (REACH)

Il Bumetrizolo e l’Octrizolo sono stati inclusi nella Candidate List delle SVHC dall’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) in quanto classificati come vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative).

  • Persistenza (vP):

    Queste sostanze sono estremamente resistenti alla degradazione nell’ambiente, con tempi di dimezzamento molto lunghi, e possono rimanere inalterate per decenni in vari comparti ambientali (suolo, acqua, aria, sedimenti).

  • Bioaccumulabilità (vB):

    Hanno la capacità di accumularsi nei tessuti degli organismi viventi, in particolare nel tessuto adiposo, e le loro concentrazioni possono aumentare lungo la catena alimentare (biomagnificazione).

È fondamentale comprendere che la classificazione vPvB indica principalmente un rischio a lungo termine per l’ambiente e la salute pubblica dovuto alla persistenza e all’accumulo, e non necessariamente una tossicità acuta immediata per l’uomo in condizioni di uso normale.

Esposizione Umana e Sicurezza del Consumatore

Nell’uso incorporato in massa nelle lenti oftalmiche, l’esposizione diretta per l’utilizzatore è considerata molto bassa. Questo perché le sostanze non sono applicate sulla superficie, ma sono inglobate stabilmente nel polimero e non vengono a contatto con la pelle o gli occhi in forma libera.

Pertanto, nell’uso normale delle lenti, il rischio per la salute umana è reputato molto basso. I rischi maggiori si associano a eventuali rilasci nel tempo (migrazione) o durante il fine vita del prodotto (smaltimento, incenerimento, riciclo), evidenziando la necessità di un corretto smaltimento per evitare la dispersione nell’ambiente.

  • Obbligo di comunicazione (Art. 33 REACH):

I fornitori di articoli contenenti queste sostanze in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (w/w) devono comunicare tali informazioni ai destinatari dell’articolo (aziende) e, su richiesta, ai consumatori.

  • • Obbligo di notifica SCIP:

È obbligatoria la notifica alla banca dati SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects – Products) dell’ECHA se la concentrazione delle SVHC supera lo 0,1% w/w nell’articolo.

L’uso di Bumetrizolo e Octrizolo nelle lenti oftalmiche, pur essendo sostanze classificate come SVHC per la loro persistenza e bioaccumulabilità, non è attualmente vietato e il rischio diretto per il consumatore finale è considerato trascurabile grazie al loro inglobamento nella matrice polimerica. La loro sorveglianza e gestione sono in crescita, con l’attenzione principale rivolta agli impatti ambientali a lungo termine e agli obblighi normativi per le aziende.

Per una gestione proattiva e conforme alle normative REACH e per affrontare le complessità legate alla presenza di SVHC nei vostri prodotti, il team di Chemex è a vostra disposizione con consulenze specializzate in chimica regolatoria e supporto tecnico. Contattateci per garantire la piena conformità e sicurezza dei vostri prodotti.


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