Regolamento PIC 2026: le 34 nuove sostanze dell’aggiornamento 2026 e gli obblighi per le imprese
L’aggiornamento della normativa europea in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose introduce nuove disposizioni per le imprese che operano nel commercio internazionale. Il regolamento PIC 2026 aggiorna infatti l’elenco delle sostanze soggette alla procedura di previo assenso informato e introduce nuovi adempimenti per gli operatori interessati.
Il nuovo quadro normativo deriva dal Regolamento delegato (UE) 2026/1278 della Commissione, che modifica e rettifica il Regolamento (UE) n. 649/2012. L’aggiornamento interessa, in particolare, l’Allegato I e introduce 36 nuove sostanze, con applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2026.
Che cos’è e a cosa serve il Regolamento PIC 2026
Il Prior Informed Consent, conosciuto con l’acronimo PIC, è il quadro normativo dell’Unione Europea istituito dal Regolamento (UE) n. 649/2012, che disciplina l’esportazione e l’importazione di specifiche sostanze chimiche pericolose. Il regolamento PIC 2026 si inserisce quindi nell’ambito di applicazione di questa normativa europea, che attua la Convenzione di Rotterdam sul previo assenso informato nel commercio internazionale.
La sua finalità principale è promuovere la condivisione delle responsabilità e la cooperazione nel commercio internazionale di sostanze chimiche pericolose, assicurando che i Paesi importatori ricevano le informazioni necessarie per assumere decisioni relative all’importazione e alla gestione di tali prodotti.
Tale impianto normativo mira a tutelare la salute umana e l’ambiente, assicurando una corretta circolazione delle informazioni relative alle sostanze chimiche soggette a restrizioni o divieti.
Le novità del Regolamento PIC: cosa cambia dal 1° ottobre 2026
Attraverso il Regolamento delegato (UE) 2026/1278, la Commissione Europea ha aggiornato l’Allegato I del Regolamento (UE) n. 649/2012, introducendo 36 nuove sostanze. Tra i nuovi inserimenti figurano pesticidi e sostanze chimiche industriali assoggettati a restrizioni o divieti, come, ad esempio, il metribuzin, il tricloroetilene, l’UV-328, alcuni composti del Cromo VI e dell’Arsenico.
A decorrere dal 1° ottobre 2026, l’esportazione delle sostanze interessate dovrà quindi essere verificata alla luce delle nuove disposizioni e degli specifici obblighi previsti dal Regolamento PIC. In particolare, le imprese dovranno verificare se le sostanze presenti nel proprio portafoglio prodotti rientrano negli elenchi aggiornati e quali adempimenti risultano applicabili.
L’aggiornamento è già stato recepito nel sistema ePIC di ECHA: le nuove sostanze soggette al regolamento PIC dal 1° ottobre 2026 sono state inserite nella banca dati e le relative notifiche possono essere presentate.
Quali sono gli adempimenti per le imprese esportatrici
Le aziende coinvolte nell’esportazione delle sostanze elencate devono assolvere a specifici obblighi regolatori. È richiesto, quando previsto dalla procedura applicabile, l’ottenimento di un numero di riferimento identificativo (RIN) attraverso la piattaforma europea e la sua corretta gestione nell’ambito della documentazione relativa all’esportazione.
L’impresa deve inoltre assicurare che i prodotti chimici esportati siano imballati ed etichettati nel rispetto delle disposizioni applicabili, compreso il Regolamento CLP, e siano accompagnati da una scheda di dati di sicurezza conforme. È pertanto importante che le informazioni riportate nella documentazione regolatoria siano coerenti con quelle utilizzate per l’esportazione.
Per determinate sostanze assoggettate alla normativa PIC possono inoltre essere applicabili ulteriori requisiti, tra cui il consenso esplicito del Paese importatore. Tale obbligo deve essere verificato in funzione della sostanza interessata, della relativa classificazione nell’Allegato I e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 649/2012.
Garantire la piena conformità alle disposizioni PIC è importante per evitare errori nella gestione delle esportazioni e nella relativa documentazione. Prima di procedere con una spedizione, è quindi opportuno verificare l’applicabilità della normativa alle sostanze e ai prodotti interessati.
Chemex supporta le imprese nell’analisi del portafoglio prodotti, nella verifica dell’applicabilità delle nuove disposizioni e nella corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa PIC. Abbiamo inoltre la possibilità di redigere ed aggiornare le vostre schede dati di sicurezza per essere conformi agli standard regolatori attuali sia in Europa che extra Europa.
L'obbligo del FIR digitale per il trasporto rifiuti: cosa cambia dopo il 16 settembre 2026
Il 16 settembre 2026 ha rappresentato una data di svolta fondamentale per tutte le imprese coinvolte nella gestione e nel trasporto rifiuti. Infatti, a partire da tale data, il FIR digitale è diventato ufficialmente obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI interessati dalla relativa disciplina. Questa scadenza è giunta al termine del periodo transitorio, che era stato introdotto a seguito della proroga del febbraio 2026. Di conseguenza, fino al 15 settembre era ancora possibile utilizzare il formato cartaceo, mentre successivamente, per i soggetti obbligati, la gestione del formulario deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.
Il FIR digitale e il RENTRI: verso il nuovo registro digitale rifiuti
Il nuovo Formulario di Identificazione dei Rifiuti, comunemente noto come FIR digitale o xFIR, costituisce uno dei pilastri nel processo di digitalizzazione ambientale. Nello specifico, non si tratta solo di dematerializzare un documento cartaceo, bensì di gestire l’intero flusso attraverso un sistema informativo, paragonabile a un vero e proprio registro digitale rifiuti strutturato. Le informazioni, pertanto, vengono inserite, sottoscritte con firme digitali e progressivamente completate dai vari attori della filiera.
Inoltre, l’obbligo coinvolge trasversalmente produttori, detentori, soggetti addetti al trasporto rifiuti, intermediari e destinatari finali. Per agevolare le operazioni sul campo, il RENTRI ha messo a disposizione l’apposita APP RENTRI FIR Digitale. Quest’ultima rappresenta uno strumento prezioso e consente la gestione direttamente da dispositivo mobile per le aziende sprovviste di un proprio software gestionale interoperabile.
Compilazione del FIR digitale per i rifiuti pericolosi
Un aspetto cruciale della nuova normativa riguarda la trasmissione dei dati. Oltre alla mera compilazione, per il FIR digitale relativo ai rifiuti pericolosi sono previsti specifici obblighi di trasmissione al RENTRI da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle tempistiche di sistema. D’altra parte, anche la conservazione informatica assume un ruolo centrale. Il documento, infatti, non può essere semplicemente salvato in una cartella locale, ma deve essere gestito secondo le Linee guida AgID per garantirne nel tempo autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità.
Il FIR digitale nel trasporto rifiuti e le intersezioni con la normativa ADR
Il passaggio al FIR digitale impone un’attenta revisione delle procedure interne, influenzando direttamente non solo gli uffici, ma anche gli autisti che operano nel trasporto rifiuti. In particolare, è necessario prestare massima attenzione ai trasporti soggetti anche alla normativa ADR. Sebbene le dinamiche ambientali passino al telematico, il fatto che il formulario diventi digitale non cancella automaticamente gli obblighi documentali previsti dall’ADR.
Per questo motivo, durante i trasporti in regime ADR, è fortemente raccomandato avere a bordo una copia cartacea di cortesia della documentazione. In questo modo, l’autista dispone di un supporto immediato in caso di controlli o di oggettive difficoltà tecniche nell’accesso ai dati. Tuttavia, è fondamentale chiarire che la copia cartacea di cortesia non sostituisce il FIR digitale e non ha la stessa valenza del vecchio formulario cartaceo: si tratta unicamente di una misura prudenziale legata al trasporto di merci pericolose.
Le nuove procedure telematiche sono già in vigore e non ammettono disattenzioni. È fondamentale verificare se i software aziendali, le firme digitali e le procedure operative risultino pienamente allineati al RENTRI. Il team di Chemex Srl è a completa disposizione per una consulenza regolatoria mirata. È possibile contattare gli esperti di Chemex per formare il personale e assicurarsi che la gestione del trasporto rifiuti e delle merci pericolose (ADR) avvenga in totale conformità e senza rischi sanzionatori.
L'impatto del Greenwashing sui prodotti chimici e le novità del D.Lgs. 30/2026
Nel settore chimico, la comunicazione della sostenibilità richiede estrema precisione tecnica e documentale. La pratica del Greenwashing si configura quando un’impresa formula asserzioni ambientali vaghe, non verificabili o fuorvianti in merito alle prestazioni ecologiche dei propri formulati. Poiché il recente adeguamento normativo italiano interviene specificamente sul Codice del Consumo, le nuove e più stringenti disposizioni si applicano in via diretta ed esclusiva alle pratiche commerciali Business-to-Consumer (B2C), tutelando l’acquirente finale di beni quali detergenti per la casa e cosmetici. Tuttavia, come vedremo, il settore dei formulati professionali e industriali risulta altrettanto coinvolto per dinamiche strutturali legate alla filiera di approvvigionamento.
Esempi di Green washing nei prodotti chimici di consumo e il coinvolgimento della filiera industriale
Un caso tipico di dichiarazione ecologica infondata nel comparto consumer è la commercializzazione di detergenti recanti diciture generiche quali “100% amico della natura”, in assenza di studi sul ciclo di vita (LCA) a supporto del claim. Sebbene il Codice del Consumo non si applichi direttamente ai rapporti Business-to-Business (B2B), i produttori di sostanze e miscele industriali sono intrinsecamente obbligati a fornire dati inoppugnabili ai loro clienti B2C. Pertanto, se un fornitore di materie prime promuove un tensioattivo come “eco-sostenibile” senza prove scientifiche, il produttore del detergente finale che utilizza tale affermazione in etichetta rischia pesanti sanzioni. A causa di ciò, la pressione normativa si trasferisce a monte su tutta la catena del valore, imponendo anche al settore chimico industriale il rigoroso contrasto al greenwashing, supportato peraltro dalle norme preesistenti sulla pubblicità ingannevole tra professionisti.
Direttiva UE 2024/825 e D.Lgs. 30/2026: la nuova normativa sul greenwashing
Al fine di arginare le dichiarazioni ambientali fuorvianti, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva (UE) 2024/825, che è stata formalmente recepita nell’ordinamento italiano tramite il D.Lgs. 30/2026. Questo decreto, infatti, interviene direttamente sul Codice del Consumo con l’obiettivo precipuo di rafforzare la tutela dei cittadini. Inoltre, esso introduce criteri valutativi notevolmente più rigorosi, i quali permettono di individuare tempestivamente le pratiche commerciali scorrette collegate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti immessi sul mercato.
Articoli 21 e 22 del Codice del Consumo nel contrasto al greenwashing
Dal punto di vista prettamente giuridico, è fondamentale sottolineare come le basi per perseguire tali condotte illecite fossero già presenti all’interno del Codice del Consumo. Nello specifico, l’articolo 21 disciplinava le azioni ingannevoli, mentre l’articolo 22 normava le omissioni ingannevoli. Ciononostante, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30/2026, il legislatore ha potenziato in modo strutturale gli strumenti di controllo a disposizione. Conseguentemente, sono stati forniti alle autorità parametri oggettivi e documentali per valutare la liceità delle etichette, chiarendo il perimetro di applicazione delle sanzioni claim ecologici. In questo modo, la nuova impalcatura normativa scoraggia definitivamente il greenwashing all’interno dell’intero comparto produttivo.
Scadenza del 27 settembre 2026 e gestione scorte: la transizione dal greenwashing
L’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 30/2026 diverrà pienamente operativa a partire dal 27 settembre 2026. A fronte di questa scadenza imminente, il comparto chimico affronta un’importante criticità logistica e operativa: la gestione dei prodotti e degli imballaggi recanti asserzioni ambientali o etichette di sostenibilità già fabbricati, ordinati, distribuiti o collocati presso i punti vendita prima di tale data.
Per governare questa complessa fase transitoria, lo scorso 30 giugno l’Unione Europea ha pubblicato la posizione comune “Common understanding on old stock situations”, elaborata dalla Rete di Cooperazione per la Tutela dei Consumatori (CPC). Attraverso questo documento, le Autorità europee competenti riconoscono espressamente la rilevanza del problema e individuano un insieme pragmatico di principi orientativi per l’applicazione della nuova disciplina:
- Approccio orientato alla conformità: Specialmente nella prima fase applicativa, l’azione delle Autorità sarà volta a favorire l’adeguamento spontaneo e la regolarizzazione delle imprese, piuttosto che all’implicita applicazione di sanzioni.
- Gradualità dell’attuazione: Riconoscimento delle difficoltà transitorie e dei vincoli pratici della filiera, quali la lunghezza dei cicli di confezionamento, i volumi delle giacenze di magazzino, gli ordini di produzione o di acquisto già perfezionati, le interdipendenze della catena di fornitura e la reale fattibilità tecnica delle misure correttive.
- Valutazione caso per caso e prioritizzazione: Le Autorità orienteranno i controlli prioritariamente verso le asserzioni già oggetto di precedenti linee guida o interventi, i claim veicolati online o non impressi sul packaging fisico, le pratiche potenzialmente più dannose per i consumatori e i prodotti a breve conservazione o rapida rotazione di stock per i quali non si prevedono complessità operative.
- Ragionevolezza e proporzionalità: Gli interventi prescritti dovranno ponderare la gravità della violazione rispetto ai costi sostenuti dalle imprese e all’impatto ambientale generato dalle operazioni sulle scorte (rietichettatura, ritiro dal mercato o smaltimento di imballaggi esistenti).
I tuoi formulati e la relativa documentazione tecnica sono pronti per affrontare la scadenza greenwashing? Il team di esperti di Chemex Srl è a tua completa disposizione per una consulenza di chimica regolatoria mirata. Ti supportiamo attivamente nella revisione tecnica delle etichette, nella validazione dei dati a supporto dei claim ambientali, sia B2C che B2B, e nel tempestivo adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs. 30/2026.
Dichiarazione di Conformità PPWR: Esempio pratico su fusto ADR
L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40, noto come regolamento imballaggi o PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), ridisegna il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di sostenibilità, riciclabilità e riduzione dei rifiuti di imballaggio. Tra i principali adempimenti posti a carico degli operatori economici, l’articolo 39 del regolamento disciplina la Dichiarazione di Conformità UE. Tale documento attesta formalmente che l’imballaggio immesso sul mercato risponde a tutti i requisiti essenziali previsti dalla normativa comunitaria. La redazione della Dichiarazione di Conformità rappresenta un atto giuridico fondamentale con cui il fabbricante si assume la piena responsabilità penale e amministrativa della rispondenza dell’unità di imballaggio alle prescrizioni del PPWR. Per un’introduzione al regolamento e capire le basi della norma, consulta il nostro articolo introduttivo.
Funzione giuridica e responsabilità nella Dichiarazione di Conformità PPWR
La funzione primaria che la normativa attribuisce alla Dichiarazione di Conformità è consentire agli organi di vigilanza del mercato un riscontro documentale immediato ed esaustivo sulla sostenibilità e sicurezza dell’imballaggio. Ai sensi dell’articolo 39 del PPWR, il documento deve essere costantemente aggiornato in funzione dell’evoluzione tecnica o legislativa. Qualora l’imballaggio sia soggetto a più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità, il regolamento PPWR prevede la possibilità di redigere un’unica attestazione combinata o un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni. La responsabilità giuridica dell’emissione ricade unicamente sul fabbricante, inteso come l’entità che immette l’articolo sul mercato a proprio nome o marchio, il quale deve coordinarsi con la filiera per raccogliere i dati necessari.
Struttura e contenuti obbligatori della Dichiarazione di Conformità PPWR
Sotto il profilo formale, l’Allegato VIII del PPWR impone uno schema vincolante e non derogabile nei contenuti, articolato in 8 punti chiave, elencati di seguito:
- Identificazione univoca della Dichiarazione di Conformità e dell’imballaggio (codice articolo o lotto).
- Nome, ragione sociale e indirizzo del fabbricante (ed eventuale rappresentante autorizzato).
- Dichiarazione esplicita che l’atto è rilasciato sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante.
- Oggetto della dichiarazione con descrizione dettagliata per la tracciabilità.
- Riferimenti alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione applicata.
- Riferimenti alle norme armonizzate o specifiche tecniche pertinenti applicate.
- Dettagli dell’eventuale organismo notificato e certificati rilasciati (ove applicabile).
- Informazioni aggiuntive, luogo, data di rilascio, funzione aziendale e firma.
A supporto di questo schema, l’Allegato VII del PPWR richiede la stesura della documentazione tecnica (Technical Documentation). Essa comprende disegni progettuali, descrizione delle componenti, relazioni di prova analitiche e valutazioni del rischio, indispensabili per dimostrare la veridicità di quanto attestato nella Dichiarazione di Conformità.
Lingue, Conservazione e Prescrizioni dal 12 Agosto 2026 per la Dichiarazione di Conformità PPWR
Per quanto riguarda i requisiti linguistici, il documento deve essere stilato o tradotto nella lingua o nelle lingue ufficiali richieste dallo Stato membro sul cui mercato l’imballaggio viene messo a disposizione. La conservazione dell’atto e del fascicolo di supporto dell’Allegato VII varia in base alla natura dell’imballaggio: deve essere garantita per 5 anni per gli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili, a partire dalla data di immissione sul mercato.
A decorrere dalla scadenza del 12 agosto 2026, la valutazione della conformità dell’unità di imballaggio complessiva (corpo, chiusure ed etichette) ai sensi del PPWR impone l’attestazione delle seguenti prescrizioni essenziali:
- Metalli Pesanti: La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nei materiali e componenti dell’imballaggio non deve superare i 100 mg/kg (art. 5, punto 4).
- Sostanze PFAS: Rispetto dei limiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 5, specificamente vincolanti per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti (MOCA).
- Riutilizzabilità: Valutazione progettuale sulla idoneità dell’imballaggio a compiere più cicli di utilizzo.
Caso pratico applicativo: analisi della Dichiarazione di Conformità PPWR per un fusto industriale omologato ADR
Per comprendere l’applicazione operativa delle linee guida nella chimica industriale, è interessante l’esempio di un fusto, come in figura a lato, ad apertura totale (Open Head) da 130 litri in polietilene ad alta densità (HDPE), destinato al contenimento di prodotti chimici e merci pericolose. La Dichiarazione di Conformità redatta secondo il regolamento PPWR per questo specifico imballaggio primario evidenzia la gestione delle criticità tecniche di filiera:
- Identificazione dell’Unità di Imballaggio (Punto 4 Allegato VIII): Il fusto modello OH 130 UN (capacità totale 134 litri, peso corpo 4,50 kg) comprende componenti eterogenei: corpo in HMW-HDPE, coperchio in HDPE (0,52 kg) con guarnizione in poliuretano/TPE
e anello di chiusura a moschettone in acciaio zincato (0,39 kg). Ai sensi del PPWR, la valutazione considera l’insieme di tutti i componenti integrati e separati. - Sicurezza Chimica e Metalli Pesanti (Punto 6 Allegato VIII): La Dichiarazione di Conformità attesta il rispetto del limite massimo di 100 mg/kg per i metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, CrVI) sull’intera unità. L’inclusione dell’anello di serraggio in acciaio zincato nelle analisi di filiera dimostra la conformità globale dell’imballaggio.
- Gestione Sostanze PFAS: trattandosi di un imballaggio ad uso industriale esclusivo per prodotti chimici e non destinato al contatto
con alimenti, l’attestazione specifica la non applicabilità dei limiti stringenti analitici sui PFAS previsti dall’articolo 5, paragrafo 5 del PPWR (riservati all’ambito MOCA), confermando al contempo il rispetto dei principi generali di minimizzazione delle sostanze tossiche. - Integrazione con Normative di Trasporto ADR (Punto 7 Allegato VIII): La Dichiarazione di Conformità integra i riferimenti al Certificato di Approvazione per merci pericolose (es. Omologazione UN 1H2 rilasciata dall’ente notificato BAM), unendo in un unico quadro documentale la sicurezza per il trasporto di merci pericolose e la conformità ambientale prevista dal PPWR.
- Riutilizzo e Conservazione: Trattandosi di un imballaggio industriale riutilizzabile (multi-trip) progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e accatastamento, il fascicolo tecnico (Allegato VII) e la Dichiarazione di Conformità dovranno essere conservati per un periodo minimo di 10 anni.
Esempi di documentazione
Di seguito si trovano come esempio i documenti che generalmente sono dati dal fornitore dell’imballaggio e la dichiarazione di conformità che il fabbricante deve redigere. I documenti allegati sono presi da un caso reale e sono stati resi anonimi con nomi di pura fantasia. Nonostante questo, risultano nella sostanza verosimili.
Esempi di documenti forniti dal fornitore
Esempio di dichiarazione di conformità PPWR redatto dal fabbricante
La compliance al Regolamento (UE) 2025/40 richiede un’accurata analisi tecnica dei materiali e della catena di fornitura. CHEMEX offre un servizio di consulenza regolatoria specializzato per le aziende del settore chimico e industriale: dalla mappatura dei componenti alla stesura della documentazione tecnica dell’Allegato VII e della relativa documentazione ufficiale. Contatta CHEMEX per adeguare i tuoi imballaggi industriali alle nuove scadenze normative europee con il supporto di professionisti qualificati.





