Il 14 luglio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1464, che modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH introducendo la voce 77. Questa nuova restrizione sulla formaldeide stabilisce limiti rigorosi per le emissioni negli ambienti chiusi. Il primo paragrafo del regolamento entrerà in vigore il 6 agosto 2026, imponendo un divieto di immissione sul mercato per gli articoli che superano i limiti stabiliti. Questa restrizione rappresenta un passaggio cruciale per ridurre l’esposizione del cittadino alla formaldeide negli ambienti indoor.
I due paragrafi della restrizione formaldeide: scadenze e limiti rilascio formaldeide
La normativa articola la restrizione sulla formaldeide in due paragrafi principali con scadenze temporali e ambiti applicativi distinti:
- Paragrafo 1 (Mobili e articoli di uso generale): a partire dal 6 agosto 2026, non sarà consentita l’immissione sul mercato di articoli con emissioni superiori ai valori soglia indicati. Nello specifico, sono previsti limiti di rilascio pari a 0,062 mg/m³ per i mobili e i manufatti a base di legno, e pari a 0,080 mg/m³ per gli altri articoli (quali tessuti, pelli, plastiche e materiali da costruzione).
- Paragrafo 2 (Veicoli stradali): Per il comparto automotive, la decorrenza è fissata al 6 agosto 2027. Da tale data, la concentrazione di formaldeide all’interno dell’abitacolo dei veicoli non potrà superare il valore di 0,062 mg/m³.
Il ruolo delle Linee Guida ECHA per la misurazione della formaldeide articoli
Per supportare le imprese nelle attività di conformità e nei metodi di prova, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha redatto una specifica linea guida. Il documento fornisce indicazioni procedurali sulle metodologie analitiche idonee per valutare i parametri relativi alla formaldeide articoli, definendo le condizioni di riferimento previste dall’Appendice 14 dell’allegato XVII. Viene inoltre illustrato come gestire e raccordare i dati analitici ottenuti da prove condotte in condizioni di saggio differenti da quelle standard.

Differenza tra la restrizione formaldeide ex Regolamento REACH e la tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008)
Nelle valutazioni di conformità è fondamentale distinguere l’ambito di applicazione della restrizione della formaldeide ex REACH da quello dell’igiene occupazionale. Se la voce 77 del REACH disciplina l’immissione sul mercato per tutelare i consumatori negli ambienti indoor, la gestione del rischio chimico e cancerogeno nei contesti industriali è normata in Italia dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX). La valutazione del rischio aziendale deve considerare sia l’impiego diretto della sostanza sia la sua formazione non intenzionale (ad esempio per decomposizione termica dei polimeri durante le fasi di trasformazione), aspetti che esulano dal perimetro di conformità del prodotto finale.
La conformità ai nuovi requisiti dell’Allegato XVII del Regolamento REACH richiede un’attenta analisi tecnica e documentale degli articoli con tracce di formaldeide. Per verificare la rispondenza dei prodotti ai nuovi limiti o per pianificare test analitici in linea con le indicazioni ECHA, è possibile contattare gli esperti di chimica regolatoria di Chemex per una consulenza.
