Gestione rischio chimico nel REACH 2.0: il passaggio da Rischio a Pericolo

Benvenuti al secondo appuntamento del nostro focus sul REACH 2.0, oggi dedicato all’atteso cambio di paradigma ‘Hazard vs Risk’. Se nel precedente articolo abbiamo esplorato la Strategia CSS e il quadro normativo generale (leggi qui), in questa sede approfondiremo come cambierà concretamente la gestione del rischio chimico per le aziende.

 

Lo stato dell’arte della revisione normativa

La revisione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 attraversa oggi una fase di ricalibrazione strategica. Sebbene il testo legislativo finale non sia ancora stato adottato per permettere l’armonizzazione con le nuove priorità di competitività industriale, la direzione tecnica verso una chimica “hazard-based” è ormai tracciata e definita dai lavori preparatori di ECHA e Commissione

Hazard vs Risk: la nuova filosofia di gestione (GRA)

Il cuore della riforma risiede in un cambiamento filosofico sostanziale nella gestione del rischio chimico: il passaggio da un approccio basato sul rischio (risk-based) a uno basato sul pericolo (hazard-based). Nell’attuale assetto, l’uso di una sostanza pericolosa è spesso consentito se si dimostra il controllo dell’esposizione. Il nuovo regolamento intende invece estendere l’Approccio Generico alla Gestione del Rischio (GRA – Generic Approach to Risk Management). Questo meccanismo prevede che per le sostanze con proprietà intrinseche severe (es. interferenti endocrini, PBT, immunotossici), le restrizioni scattino automaticamente sulla base della classificazione, indipendentemente dall’effettiva esposizione. Con il GRA, l’onere della prova si inverte e l’uso è vietato di default.

Impatto sugli utilizzatori a valle e supply chain

Queste modifiche alla gestione del rischio chimico non riguarderanno solo i produttori, ma avranno ripercussioni a cascata sugli utilizzatori a valle e sui formulatori. L’estensione delle restrizioni rapide agli usi professionali imporrà una revisione delle catene di approvvigionamento molto prima dell’entrata in vigore della norma. Le aziende che non iniziano oggi a mappare il proprio portfolio in ottica GRA rischiano di trovarsi impreparate di fronte a futuri bandi automatici.

Riferimenti Ufficiali

Per monitorare l’evoluzione del REACH 2.0, si rimanda alle seguenti fonti ufficiali e documenti tecnici della Commissione Europea:

Il supporto di Chemex nella valutazione del rischio

Navigare il passaggio da Rischio a Pericolo richiede una visione chiara. Chemex supporta le aziende nell’anticipare gli scenari della revisione, offrendo servizi di mappatura del rischio normativo e analisi del portfolio prodotti rispetto alle nuove classi di pericolo.


Classificazione armonizzata etanolo: aggiornamenti su una proposta non definitiva

L’etanolo (CAS 64-17-5), sostanza ampiamente impiegata a livello europeo come solvente, principio attivo biocida e ingrediente per prodotti di consumo, è attualmente oggetto di una complessa revisione normativa. Le decisioni in corso presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) potrebbero ridefinire in modo sostanziale le condizioni del suo utilizzo industriale e professionale.

Proposte ECHA: classificazione armonizzata etanolo ed effetti sistemici

Ad oggi, la classificazione armonizzata etanolo è limitata ai pericoli fisico-chimici, identificando la sostanza esclusivamente come liquido altamente infiammabile (H225). La sostanza non è soggetta a restrizioni specifiche né è inclusa nella Candidate List delle sostanze SVHC. Non sussiste al momento una classificazione CMR (cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione).

Tuttavia, l’etanolo rientra nel programma di revisione dei principi attivi “esistenti” ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR), con dossier in fase di esame da parte del Biocidal Products Committee (BPC).

Valutazioni in corso ed etanolo STOT RE 2 proposta ECHA

Il 28 settembre 2025, lo Human Health Toxicology Working Group dell’ECHA ha suggerito di valutare l’etanolo come tossico per la riproduzione e cancerogeno di Categoria 1A (con decisione sulla mutagenicità ancora pendente). Tali valutazioni, che si affiancano al dibattito sull’etanolo STOT RE 2 proposta ECHA, si basano sui dati tossicologici derivanti dal consumo cronico di bevande alcoliche per via orale. Questo approccio metodologico applica i dati di abuso orale all’esposizione topica e ambientale tipica dei prodotti biocidi, sollevando criticità in merito alla proporzionalità della valutazione del rischio rispetto all’uso igienico-sanitario storicamente consolidato.

Effetto domino sulle miscele: conseguenze della classificazione armonizzata etanolo

Dal punto di vista regolatorio, un aggravamento della classificazione armonizzata etanolo genererebbe un impatto a cascata non solo sulla sostanza tal quale, ma su tutte le formulazioni in cui essa è contenuta. L’inserimento di classi di pericolo per la salute umana (come STOT o CMR) farebbe scattare l’obbligo immediato di ricalcolo dei pericoli per le miscele, costringendo i formulatori ad aggiornare le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) e a rivedere le etichette di innumerevoli prodotti attualmente sul mercato.

Settori colpiti e adempimenti per la classificazione armonizzata etanolo CLP

Il settore dei biocidi risulterebbe particolarmente esposto. Una classificazione CMR comporterebbe l’attivazione dei rigidi criteri di esclusione previsti dal BPR, oltre a dover recepire i nuovi limiti di concentrazione secondo la classificazione armonizzata etanolo CLP. Le conseguenze pratiche si tradurrebbero in:

  • Divieto per i prodotti destinati al grande pubblico: i disinfettanti a base alcolica (gel mani, salviette) potrebbero non essere più autorizzati per il mercato consumer.

  • Incertezza per l’uso professionale: l’impiego in ambito ospedaliero, alimentare e farmaceutico sarebbe subordinato a deroghe nazionali temporanee, creando frammentazione normativa.

  • Carenza di alternative: non sono attualmente disponibili sul mercato sostituti in grado di garantire il medesimo profilo di efficacia, rapidità d’azione e disponibilità su larga scala.

Le tempistiche normative: verso la nuova classificazione etanolo 2026

Il calendario delle decisioni è in continua evoluzione. Durante le sessioni di novembre 2025, il BPC non ha raggiunto un consenso definitivo sul dossier, determinando un rinvio delle discussioni a maggio 2026, tracciando il percorso per la nuova classificazione etanolo 2026.

Questo slittamento posticipa la successiva decisione della Commissione Europea, offrendo una finestra temporale essenziale per gli stakeholder. L’obiettivo tecnico per i mesi a venire è promuovere una differenziazione metodologica tra l’abuso alimentare e l’utilizzo biocida, al fine di stabilire una classificazione armonizzata etanolo che tuteli la salute pubblica senza compromettere strumenti essenziali per la prevenzione delle infezioni in ambito sanitario e industriale.

Il quadro regolatorio relativo alla classificazione armonizzata etanolo è in continua evoluzione e le prossime discussioni in sede ECHA, attese per maggio 2026, saranno determinanti per delineare gli scenari futuri per i settori CLP e BPR.

Essendo una fase di transizione delicata, è fondamentale monitorare ogni aggiornamento tecnico ed evitare di farsi cogliere impreparati da eventuali ricalcoli delle miscele o nuove restrizioni d’uso.

Continua a seguire il blog di Chemex.it per non perderti i prossimi approfondimenti su questo tema. Monitoreremo da vicino l’iter normativo per fornirti analisi puntuali, scadenze ufficiali e indicazioni pratiche per la gestione delle tue formulazioni e delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS).


Regolamento (UE) 2025/2365: Prevenzione Dispersione Pellet e Obblighi

Il Regolamento (UE) 2025/2365, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE L 2025/2365, segna una svolta normativa decisiva per l’industria chimica e la filiera della plastica. L’obiettivo del legislatore europeo è mitigare l’impatto ambientale derivante dalle perdite involontarie lungo la catena di approvvigionamento, istituendo un quadro rigoroso per la gestione dei pellet di plastica.

 

Con questa normativa europea sulle microplastiche 2025, l’Unione Europea transita da un approccio volontario a un regime di responsabilità cogente, mirando a una riduzione drastica delle microplastiche disperse negli ecosistemi. Di seguito analizziamo il testo del regolamento, focalizzandoci sugli obblighi degli operatori economici per i pellet, i requisiti tecnici di etichettatura e il quadro sanzionatorio.

Soggetti obbligati e campo di applicazione

Il perimetro di applicazione del regolamento è vasto e coinvolge sia operatori europei che extra-europei. Sono soggetti agli obblighi tutti gli attori che manipolano pellet di plastica nell’Unione in quantità superiori a 5 tonnellate per anno civile.

Nello specifico, la normativa interessa chiunque detenga microparticelle di polimeri sintetici a fini industriali o logistici, includendo:

  • Produttori di polimeri vergini e riciclati.

  • Trasformatori (masterbatcher, compounder, stampatori).

  • Distributori e gestori di terminali logistici.

  • Trasportatori e vettori che movimentano pellet.

La definizione normativa copre tutte le microplastiche sotto forma di granuli, fiocchi o polveri destinati a successive lavorazioni (stampaggio o estrusione).

Obblighi tecnici: notifica e sistema di gestione perdite pellet

L’adeguamento al Testo del Regolamento UE 2025/2365 richiede l’implementazione di una struttura di compliance basata sulla prevenzione attiva.

Valutazione del rischio dispersione pellet (Allegato I)

Ogni operatore è tenuto a redigere un piano di valutazione dei rischi specifico per ogni sito in cui vengono manipolate microplastiche. In accordo con la metodologia di valutazione perdite microplastiche descritta nell’Allegato I, il piano deve prevedere:

  • L’installazione di barriere fisiche (es. sistemi di filtraggio nelle acque reflue).

  • Procedure operative per il contenimento immediato dei pellet sversati accidentalmente.

Integrazione ISO 14001 e sistemi di gestione

Per ottimizzare gli oneri amministrativi, il legislatore ha previsto un raccordo con i sistemi di gestione esistenti. Le aziende certificate ISO 14001 o EMAS possono considerare assolti gli obblighi relativi al piano di gestione, a condizione che il loro sistema integri specificamente le misure del Regolamento prevenzione dispersione pellet.

Notifica degli impianti

Gli operatori devono notificare all’autorità competente i dettagli degli impianti attivi. Un dato cruciale nella notifica è la specifica se l’impianto manipola più di 1.500 tonnellate annue di microparticelle di polimeri sintetici; tale soglia determina il regime di verifica applicabile (certificazione di terza parte o autodichiarazione).

Comunicazione lungo la filiera: il nuovo pittogramma

L’Articolo 4 introduce novità sostanziali riguardo la comunicazione del rischio. Per garantire la trasparenza lungo la catena del valore, è obbligatorio apporre un’etichettatura specifica sui contenitori.

Gli operatori devono inserire nell’etichetta, nell’imballaggio o nei documenti di trasporto (inclusa la Scheda di Dati di Sicurezza – SDS, ove prevista) il pittogramma conforme all’Allegato V. Questo simbolo segnala il pericolo di dispersione e deve essere accompagnato da istruzioni chiare su stoccaggio e manipolazione.

Entrata in vigore Regolamento 2025/2365 e scadenze

Sebbene il Regolamento entri in vigore il 16 dicembre 2025, l’applicazione degli obblighi segue un calendario scaglionato. È fondamentale monitorare queste date per pianificare la dichiarazione di conformità pellet plastica:

  • 17 dicembre 2027: Applicazione degli obblighi generali, informativi e implementazione dei Piani di gestione del rischio.

  • 17 dicembre 2028: Termine per la prima verifica (Certificazione) per le grandi imprese (>1.500t).

  • 17 dicembre 2030: Termine per la prima verifica (Autodichiarazione) per PMI o impianti sotto soglia.

Sanzioni regolamento microplastiche

Il sistema sanzionatorio è demandato agli Stati Membri e deve risultare “effettivo, proporzionato e dissuasivo”. Le violazioni, inclusa la mancata adozione del piano di rischi o la gestione negligente delle perdite, potranno comportare sanzioni pecuniarie calcolate sul fatturato dell’operatore e l’obbligo di ripristino ambientale.

Tabella Riassuntiva: Obblighi e Scadenze

Supporto tecnico e adeguamento normativo con Chemex

La gestione delle microparticelle di polimeri sintetici rappresenta oggi un obbligo normativo stringente che impatta direttamente sulla compliance operativa.

Il team di esperti in chimica regolatoria di Chemex offre supporto tecnico specializzato per l’adeguamento al Regolamento:

  • Gap Analysis tecnica: Verifica della copertura dei requisiti sui pellet all’interno dei sistemi di gestione o certificazioni ISO esistenti.

  • Gestione Documentale: Assistenza nella redazione del Piano di Valutazione dei Rischi, nell’aggiornamento delle SDS e nell’implementazione corretta del pittogramma.

Contatta i nostri esperti per una valutazione preliminare del tuo impianto.


Trasporto Rifiuti e "Regola dei 1000 Punti" (ADR 1.1.3.6): Perché il peso stimato vieta l'esenzione parziale

L’applicazione del regime di esenzione parziale secondo la sottosezione 1.1.3.6 dell’ADR rappresenta, per molte aziende, uno strumento indispensabile per l’ottimizzazione logistica. Poter movimentare merci pericolose senza l’obbligo di un veicolo conforme alle disposizioni ADR costituisce un evidente vantaggio operativo ed economico.

Tuttavia, quando tale normativa viene applicata al settore dei rifiuti, emerge una criticità sostanziale spesso ignorata dagli operatori: l’incompatibilità tra il calcolo rigoroso richiesto dall’ADR e la prassi del peso stimato (o presunto).

In questo articolo analizzeremo tecnicamente la normativa e chiariremo perché la mancanza di un dato certo non consente di sfruttare l’esenzione.

Come funziona il calcolo dei “1000 punti” ADR

Per comprendere la criticità, è necessario partire dal meccanismo di calcolo. L’ADR suddivide le merci pericolose in Categorie di Trasporto (da 0 a 4), assegnando a ciascuna un coefficiente moltiplicatore.

Il regime di esenzione 1.1.3.6 è applicabile esclusivamente se la somma totale dei punti calcolati per l’unità di trasporto (Quantità × Coefficiente) non supera il valore di 1000.

Peso presunto nel Formulario Rifiuti: è valido per l’esenzione?

È qui che la normativa incontra il più grande ostacolo operativo.

L’ADR prevede, in determinate condizioni, la possibilità di applicare l’esenzione parziale come disciplinato dal capitolo 1.1.3.6. Tale esenzione consente una significativa riduzione degli obblighi normativi quando la quantità di merce pericolosa trasportata non supera specifici limiti.

Tuttavia, l’applicazione dell’esenzione parziale è subordinata a un requisito fondamentale: la quantità di merce pericolosa deve essere certa, determinata e verificabile prima della spedizione.

L’ADR non ammette infatti il ricorso a stime o valori approssimativi ai fini del calcolo delle soglie di esenzione. Questo principio entra in evidente contrasto con la prassi delle spedizioni di rifiuti, per le quali il peso è quasi sempre stimato (spesso indicato sul Formulario come “peso da verificarsi a destino”) e raramente determinato con precisione al momento del carico.

Di conseguenza, anche quando le quantità presunte sarebbero compatibili con l’esenzione parziale, l’incertezza del dato quantitativo ne impedisce l’applicazione.

Esiste una tolleranza sul peso per l’ADR 1.1.3.6?

Una delle domande più frequenti poste dagli operatori logistici riguarda l’esistenza di margini di tolleranza nel caso in cui il peso effettivo risulti superiore a quello stimato.

La risposta tecnica è negativa. Non esiste alcuna tolleranza applicabile alla soglia dei 1000 punti.

Se un trasporto viene effettuato in regime di esenzione sulla base di un peso stimato di 900 kg, e un controllo su strada accerta un peso effettivo che porta il calcolo a 1001 punti, l’azienda si trova in una condizione di trasporto abusivo di merci pericolose. Le sanzioni in tal caso non riguardano il mero errore documentale, ma la totale assenza dei requisiti di sicurezza previsti per il trasporto “pieno” (mancanza pannelli, mancanza autista ADR, ecc.).

Casistiche frequenti: Batterie, Vernici e Oli esausti

Per chiarire l’impatto operativo, consideriamo alcune casistiche comuni nel trasporto rifiuti:

  • Batterie esauste (UN 2794): Spesso stoccate in cassoni pallettizzati. Senza una pesatura certificata alla partenza, definire con certezza se il carico è di 950 kg o 1050 kg è impossibile a vista. Affidarsi alla stima espone l’azienda a rischi sanzionatori elevati.
  • Fusti di vernici o solventi (UN 1263): Anche se il volume nominale del fusto è noto, il contenuto effettivo di rifiuto può variare (presenza di morchie, riempimento parziale o eccessivo).
  • Oli esausti: La densità variabile e l’impossibilità di misurare il volume esatto in cisternette IBC senza contalitri rendono la stima inaffidabile ai fini del calcolo punti.

Conclusioni operative

Alla luce del quadro normativo esposto, la gestione del rischio impone una linea di condotta rigorosa.

Le spedizioni di rifiuti contenenti merci pericolose, qualora non vi sia la possibilità di determinare il peso certo alla partenza tramite sistemi di pesatura certificati, devono essere gestite come trasporti ADR pienamente regolamentati, indipendentemente dall’entità stimata del carico.

Garantire il rispetto della normativa e la sicurezza del trasporto è prioritario rispetto al risparmio economico derivante dall’esenzione. Solo la certezza del dato permette la deroga; in assenza di questa, la prudenza e il rispetto integrale dell’ADR sono l’unica via percorribile.

Il supporto di Chemex per la sostenibilità e il REACH 2.0

La transizione verso la sostenibilità chimica richiesta dalla CSS e attuata dal REACH 2.0 impone alle aziende una visione a lungo termine. Chemex supporta le imprese nell’interpretare questi cambiamenti epocali, offrendo consulenza strategica su registrazione polimeri, valutazione della sicurezza sostanze e adeguamento ai nuovi criteri di eco-design. Contattateci per preparare oggi la vostra azienda alla chimica del futuro.


Strategia UE per le sostanze chimiche: la genesi normativa del REACH 2.0

Per comprendere appieno la portata rivoluzionaria della revisione normativa nota come REACH 2.0, è indispensabile risalire alla sua fonte primaria: la Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (CSS – Chemicals Strategy for Sustainability), adottata dalla Commissione Europea con la comunicazione COM(2020) 667. Questo documento non è una semplice dichiarazione d’intenti, ma il pilastro del Green Deal europeo che mira a un “ambiente privo di sostanze tossiche”. Sebbene l’iter legislativo del REACH 2.0 stia vivendo nel 2025 una fase di riflessione politica per bilanciare le esigenze ecologiche con la competitività industriale, la CSS ha tracciato una strada senza ritorno. L’obiettivo è duplice e ambizioso: garantire la sicurezza sostanze per la salute umana e l’ambiente, promuovendo al contempo l’innovazione per una chimica europea che faccia della sostenibilità il suo vantaggio competitivo globale.

Gli obiettivi UE: priorità alla sicurezza sostanze e tutela della salute

Il cuore della CSS, e di conseguenza del futuro REACH 2.0, è la protezione dei cittadini e dell’ambiente dai rischi chimici cronici e complessi. La strategia evidenzia come l’esposizione a sostanze nocive sia una minaccia concreta per la salute umana, in particolare per i gruppi vulnerabili come bambini e donne in gravidanza. Per elevare gli standard di sicurezza sostanze, l’UE ha stabilito la necessità di eliminare gradualmente l’uso delle sostanze più pericolose nei prodotti di consumo, salvo nei casi in cui il loro impiego sia dimostrato “essenziale per la società”. Inoltre, la strategia punta i riflettori su classi di pericolo emergenti come gli interferenti endocrini e sull’effetto combinato delle miscele chimiche (“effetto cocktail”), ammettendo che l’attuale quadro normativo è talvolta frammentato e lento nel rispondere a queste minacce. La sostenibilità non è più un’opzione, ma un prerequisito di sicurezza.

Competitività e innovazione: la sfida dei polimeri e della chimica sostenibile

La CSS non ignora il peso economico dell’industria chimica europea, che nel 2018 rappresentava il secondo produttore mondiale. Tuttavia, riconosce che per mantenere questa leadership è necessario un cambio di paradigma verso sostanze chimiche “sicure e sostenibili fin dalla progettazione” (Safe and Sustainable by Design). Tra le sfide più significative identificate dalla strategia per il REACH 2.0 vi è la gestione dei polimeri. Attualmente esenti dalla registrazione, i polimeri sono descritti dalla Commissione come parte di un “territorio ignoto dei rischi chimici”. La CSS prevede esplicitamente l’estensione dell’obbligo di registrazione a determinati polimeri che destano preoccupazione, per garantire che anche questi materiali fondamentali siano allineati ai nuovi standard di sicurezza sostanze e sostenibilità ambientale.

 Dalla CSS al REACH 2.0: tappe critiche e lo scenario attuale di sostenibilità

Il piano d’azione originale della CSS prevedeva una tabella di marcia serrata tra il 2021 e il 2024 per la revisione del quadro normativo. Tuttavia, la complessità tecnica di temi come la registrazione dei polimeri e l’introduzione di nuovi fattori di valutazione del rischio ha richiesto tempi più lunghi del previsto. Oggi, il progetto REACH 2.0 è il risultato di anni di approfondimenti tecnici scaturiti proprio dagli input della CSS. La “pausa strategica” attuale non cancella gli obiettivi di sostenibilità e sicurezza sostanze, ma serve a calibrare l’impatto economico di riforme strutturali come il divieto generico delle sostanze più nocive e i nuovi obblighi informativi.

Sitologia e Riferimenti Normativi della Strategia (CSS)

Di seguito i link diretti ai documenti ufficiali EUR-Lex da cui scaturisce l’intero processo di revisione REACH 2.0, fondamentali per l’approfondimento normativo:

  • Il documento fondativo (CSS): Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche. COM(2020) 667 final – EUR-Lex
  • Green Deal Europeo: La cornice politica generale per la transizione ecologica e la neutralità climatica entro il 2050. COM(2019) 640 final – EUR-Lex
  • Documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD): Analisi tecniche di supporto su PFAS, miscele chimiche e innovazione.

Il percorso di approfondimento tecnico di Chemex

Questo articolo costituisce l’introduzione a una serie di approfondimenti tecnici curati da Chemex, pensati per guidare le aziende attraverso le novità strutturali annunciate dalla CSS. Nei prossimi articoli esploreremo nel dettaglio:

  • Il cambio di paradigma: Hazard vs Risk e il nuovo approccio generico (GRA).

  • Focus Polimeri: I criteri tecnici per la futura registrazione e le esenzioni.

  • Uso Essenziale: Come cambieranno le deroghe alle restrizioni.

  • Miscele e Dossier: L’impatto del fattore MAF e gli obblighi di aggiornamento.

Il supporto di Chemex per la sostenibilità e il REACH 2.0

La transizione verso la sostenibilità chimica richiesta dalla CSS e attuata dal REACH 2.0 impone alle aziende una visione a lungo termine. Chemex supporta le imprese nell’interpretare questi cambiamenti epocali, offrendo consulenza strategica su registrazione polimeri, valutazione della sicurezza sostanze e adeguamento ai nuovi criteri di eco-design. Contattateci per preparare oggi la vostra azienda alla chimica del futuro.


Analisi delle Novità disposizioni IATA DGR 67 (2026) per il Trasporto di Merce Pericolosa per Via Aerea

L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, della 67ª edizione delle IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) impone un aggiornamento puntuale delle procedure operative per tutti gli attori della catena logistica. Come ogni anno, l’International Air Transport Association (IATA) recepisce le evoluzioni tecnologiche e normative globali, introducendo modifiche che impattano direttamente sulla classificazione, l’imballaggio e la documentazione della merce pericolosa trasportata per via aerea.

In questo articolo tecnico analizzeremo brevemente le più importanti variazioni introdotte dall’Addendum alla 67ª edizione, con particolare attenzione alle esenzioni per i dispositivi di tracciamento e all’allineamento con le normative multimodali, inclusa la documentazione.

L’Eccezione IATA per Data Logger e Tracker su Merce Pericolosa Via Aerea

Una delle modifiche operative più rilevanti per speditori e spedizionieri riguarda la revisione della sezione 1.2.7.1, che introduce una specifica eccezione per i dispositivi di monitoraggio (data logger) e tracciamento del carico (cargo tracking devices).

La nuova normativa stabilisce che tali dispositivi, se alimentati da batterie al litio installate e fissati o posizionati in colli, sovraimballaggi o unità di carico (ULD), non sono soggetti alle disposizioni del regolamento IATA per la merce pericolosa, a patto che vengano rispettate rigorose condizioni. Le condizioni vincolanti prevedono che:

  • I dispositivi siano in uso o destinati all’uso durante il trasporto;
  • Ogni cella o batteria soddisfi i requisiti del Manuale delle Prove e dei Criteri ONU (3.9.2.6.1);
  • La capacità energetica per le batterie agli ioni di litio non superi i 20 Wh.

È fondamentale notare che questa eccezione decade qualora i dispositivi vengano spediti come merce a sé stante (consignment) secondo le Istruzioni di Imballaggio 967, 970 o 978. Questa distinzione è cruciale per evitare blocchi della spedizione di merce pericolosa spedita per via aerea.

Aggiornamenti IATA su Batterie agli Ioni di Sodio

La 67ª edizione consolida l’integrazione delle batterie agli ioni di sodio (Sodium-ion) nel quadro normativo internazionale, un tema già toccato dalle modifiche strutturali dell’ADR e RID 2025 per il trasporto su strada.

Nuovi numeri ONU e Marcatura

La sezione 7.1.5.5.2 relativa al marchio della batteria (Battery Mark) è stata emendata per includere esplicitamente il riferimento “UN 3551” per celle o batterie agli ioni di sodio. Parallelamente, la Tabella 9.1.A sulle procedure di accettazione è stata aggiornata per includere le voci UN 3552 (batterie agli ioni di sodio contenute in o imballate con apparecchiature), confermando l’obbligo della lista di controllo (Acceptance Checklist). Questa evoluzione normativa IATA riflette l’esigenza di armonizzare il trasporto di nuove tecnologie energetiche, garantendo che la merce pericolosa viaggi in sicurezza anche per via aerea.

Documentazione e Passeggeri: Novità IATA per Merce Pericolosa e Power Bank

La corretta gestione documentale rimane il pilastro della conformità IATA nel trasporto di merce pericolosa per via aerea. L’edizione 2026 introduce chiarimenti sulla compilazione della Lettera di Trasporto Aerea (Air Waybill) nei casi in cui non è richiesta la Shipper’s Declaration. La casella “Nature and Quantity of Goods” dovrà riportare obbligatoriamente il numero UN, il Proper Shipping Name, il numero di colli e, specificamente per il ghiaccio secco (UN 1845), la quantità netta per collo.

Infine, per quanto concerne i passeggeri, la sezione 2 è stata rivista per chiarire che le batterie di riserva, inclusi i power bank, sono permesse solo nel bagaglio a mano e non devono essere ricaricate utilizzando l’alimentazione di bordo durante il volo. Sebbene questa norma riguardi i passeggeri, gli spedizionieri devono esserne consapevoli per evitare l’inserimento accidentale di power bank in spedizioni di effetti personali o bagagli non accompagnati via cargo.

 

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Piombo rifiuto pericoloso: Quadro normativo e gestione operativa

L’assetto regolatorio europeo in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche ha subito una modifica sostanziale con l’entrata in vigore del 21° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) del Regolamento CLP (Regolamento Delegato UE 2024/197). Tale aggiornamento ha comportato ripercussioni dirette sulla filiera dei metalli, imponendo una revisione delle procedure di gestione dei rottami contenenti piombo.

Il presente approfondimento tecnico unifica le direttive recenti per fornire un quadro chiaro sugli obblighi vigenti, analizzando le criticità emerse nel coordinamento tra normativa CLP e regolamento ADR, e le soluzioni operative adottate per la movimentazione del Piombo rifiuto pericoloso.

Genesi normativa della nuova classificazione del Piombo rifiuto pericoloso

La necessità di un aggiornamento legislativo scaturisce dalle valutazioni del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA, che ha rideterminato i profili tossicologici del piombo metallico. L’obiettivo del legislatore comunitario è stato quello di allineare la classificazione di pericolo alle nuove evidenze scientifiche riguardanti la tossicità riproduttiva e, segnatamente, la tossicità acquatica cronica.

Prima dell’entrata in vigore del 21° ATP, numerose leghe metalliche in forma massiva non raggiungevano le soglie di concentrazione necessarie per la classificazione di pericolo ambientale. Con l’abbassamento dei Limiti di Concentrazione Specifici (SCL), materiali precedentemente gestiti come merci non pericolose o rifiuti non pericolosi sono stati riclassificati. Tale riclassificazione ha determinato l’assoggettamento di ingenti volumi di scarti di lavorazione alla normativa sui rifiuti pericolosi, configurando la fattispecie di Piombo rifiuto pericoloso.

Criteri di soglia e disposizioni tecniche per il Piombo rifiuto pericoloso

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 introduce una distinzione fondamentale basata sulla granulometria della sostanza, fissando parametri stringenti per l’attribuzione della frase di pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata).

Affinché un materiale o una miscela rientri nella classificazione che porta alla gestione come Piombo rifiuto pericoloso, devono essere superate le seguenti soglie di concentrazione:

  • Piombo in polvere (diametro particelle < 1 mm): concentrazione ≥ 0,025%

  • Piombo in forma massiva (diametro particelle ≥ 1 mm): concentrazione ≥ 0,25%

Considerato che le leghe di ottone, bronzo e altri lavorati industriali presentano frequentemente percentuali di piombo superiori allo 0,25% (spesso attestate intorno al 3-4%), la conseguenza diretta è l’attribuzione automatica della caratteristica di pericolo ecotossico (HP 14). Ciò comporta l’assegnazione del codice UN 3077 (Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.) ai fini del trasporto.

Impatto sul trasporto ADR e Accordo M366 relativo al Piombo rifiuto pericoloso

L’applicazione immediata e letterale dei criteri ADR ai rottami metallici riclassificati ha generato inizialmente criticità operative. Il trasporto di materie classificate UN 3077 richiede, in regime ordinario, l’utilizzo di imballaggi omologati ONU e il rispetto di rigorose prescrizioni di etichettatura, requisiti tecnicamente complessi da applicare a rottami metallici massivi trasportati alla rinfusa.

Per garantire la continuità della filiera del recupero nel rispetto della sicurezza ambientale, è stato sottoscritto l’Accordo Multilaterale M366 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR). L’accordo M366 introduce una deroga specifica per il trasporto di Piombo rifiuto pericoloso e leghe metalliche contenenti piombo, consentendo il trasporto alla rinfusa o in imballaggi non omologati ONU, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. Il rifiuto deve essere classificato esclusivamente come pericoloso per l’ambiente (Classe 9), senza rischi sussidiari.

  2. La quantità totale di piombo trasportata per unità di trasporto deve essere chiaramente tracciata.

  3. Devono essere adottate misure atte a prevenire la dispersione del materiale nell’ambiente durante il trasporto (es. veicoli telonati o imballaggi a tenuta di polvere).

Adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di Piombo rifiuto pericoloso

Nello scenario attuale, le aziende operanti nel settore chimico e metallurgico sono tenute a un rigoroso adeguamento delle procedure interne di caratterizzazione e gestione documentale. La fase transitoria iniziale è conclusa; le operazioni devono ora conformarsi pienamente alle disposizioni del 21° ATP e dell’Accordo M366.

Per una corretta compliance nella gestione del Piombo rifiuto pericoloso, è necessario:

  • Caratterizzazione analitica: Verificare puntualmente la granulometria e la concentrazione di piombo nei residui di lavorazione per accertare il superamento della soglia dello 0,25% in forma massiva.

  • Attribuzione Codice EER: In caso di “codici a specchio”, la presenza di piombo oltre soglia determina la classificazione come rifiuto pericoloso (HP 14).

  • Gestione del Trasporto: In caso di spedizione sotto regime ADR (UN 3077), avvalersi delle deroghe previste dall’Accordo M366. È obbligatorio che una copia dell’Accordo sia presente a bordo del veicolo durante il trasporto, a disposizione delle autorità di controllo.

  • Aggiornamento SDS: Revisionare le Schede di Dati di Sicurezza sia delle materie prime in ingresso che dei prodotti finiti/semilavorati, recependo la classificazione armonizzata vigente.


Biossido di Titanio classificazione CLP: Pubblicazione dell'Avviso di Annullamento in Gazzetta Ufficiale

Il panorama normativo europeo ha raggiunto un punto di svolta definitivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’atto che formalizza la fine della Biossido di Titanio classificazione CLP armonizzata. Dopo anni di contenziosi legali e dibattiti scientifici, la conferma giunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha ridefinito gli obblighi per l’industria chimica.

L’evento cardine è rappresentato dalla recente Sentenza biossido di titanio 2025 (Cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P), emessa il 1° agosto 2025. Questa pronuncia ha respinto le impugnazioni della Francia e della Commissione, confermando quanto già stabilito dal Tribunale nel 2022 e portando all’eliminazione della classificazione di pericolo H351 (sospetto cancerogeno per inalazione) per le polveri di questa sostanza.

L’Avviso C/2025/6670 e le Modifiche alla Biossido di Titanio classificazione CLP

In data 10 dicembre 2025 è stato pubblicato l’Avviso C/2025/6670, un documento tecnico fondamentale che recepisce formalmente le decisioni della magistratura europea. Il testo dell’avviso sancisce che il Regolamento 2020/217 annullamento parziale è ora effettivo e confermato.

Nello specifico, l’Avviso C/2025/6670 dispone che le parti del Regolamento Delegato (UE) 2020/217 relative alla classificazione ed etichettatura armonizzate del biossido di titanio siano considerate annullate. Questo include la cancellazione della riga con numero indice 022-006-00-2 dall’Allegato VI del Regolamento CLP, nonché la rimozione delle note V, W e 10 e delle indicazioni di pericolo supplementari (EUH211 e EUH212). Per i responsabili degli affari regolatori, questo documento costituisce la base legale per la revisione della Biossido di Titanio classificazione CLP all’interno delle Schede di Dati di Sicurezza.

Il Ritorno allo Status di Biossido di titanio non pericoloso

La diretta conseguenza dell’applicazione della sentenza è che, ai fini della classificazione armonizzata, la sostanza torna ad essere considerata un Biossido di titanio non pericoloso per la cancerogenicità inalatoria. La Corte ha stabilito che la precedente classificazione si basava su studi non affidabili e non appropriati secondo i criteri del CLP, in quanto gli effetti osservati (sovraccarico polmonare nei ratti) non erano intrinseci alla tossicità della sostanza.

Tuttavia, il ritorno allo status di Biossido di titanio non pericoloso a livello armonizzato non esime i fabbricanti dai propri obblighi di auto-valutazione. Sebbene la Biossido di Titanio classificazione CLP come Carc. 2 sia stata revocata perché priva di fondamento scientifico valido per l’uomo, le aziende devono continuare a monitorare la letteratura scientifica per garantire una corretta classificazione autonoma, come previsto dall’Articolo 4 del Regolamento 1272/2008.

Dalla Sentenza biossido di titanio 2025 agli Adempimenti Operativi

La Sentenza biossido di titanio 2025 ha chiuso definitivamente la “lunga battaglia” legale, evidenziando come la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel recepire il parere del RAC. Questo epilogo conferma il Regolamento 2020/217 annullamento come un caso studio rilevante sulla necessità che le decisioni regolatorie siano supportate da evidenze scientifiche robuste e pertinenti per la salute umana.

Alla luce dell’Avviso C/2025/6670, è ora necessario procedere all’aggiornamento immediato delle etichette e delle SDS per i prodotti contenenti biossido di titanio, rimuovendo i riferimenti alla classificazione armonizzata precedentemente imposta.

Cronistoria del Caso Biossido di Titanio

  • Anni ’90Studi condotti da Uwe Heinrich sui ratti mostrano che l’esposizione cronica al $\text{TiO}_2$ causa sovraccarico polmonare e tumori negli animali111. Questi studi costituiranno la base per le successive valutazioni del rischio.+2
  • Maggio 2016L’ANSES (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria) presenta all’ECHA una proposta di classificazione armonizzata per il Biossido di Titanio come cancerogeno di Categoria 1B per inalazione222.+2
  • 14 Settembre 2017Il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA adotta il suo parere, proponendo una classificazione meno severa rispetto alla richiesta francese: Cancerogeno di Categoria 2 (sospetto cancerogeno) per inalazione3333.+1
  • 4 Ottobre 2019La Commissione Europea adotta il Regolamento Delegato (UE) 2020/217, che introduce la classificazione armonizzata (Carc. 2, H351) per il Biossido di Titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro aerodinamico $\le 10 \mu m$4444.+1
  • 18 Febbraio 2020Pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/217 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea5.
  • 1 Ottobre 2021Data di applicazione del Regolamento (UE) 2020/217: la classificazione armonizzata e le relative etichettature di pericolo diventano obbligatorie6.
  • 23 Novembre 2022Il Tribunale dell’Unione Europea emette una sentenza storica (Cause riunite T-279/20, T-283/20 e T-288/20), annullando la classificazione del Biossido di Titanio. Il Tribunale rileva un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dei criteri di densità e affidabilità degli studi7777.+1
  • 2023La Francia e la Commissione Europea impugnano la sentenza del Tribunale presentando ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cause C-71/23 P e C-82/23 P)888888.+2
  • 1 Agosto 2025La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) respinge definitivamente i ricorsi della Francia e della Commissione, confermando l’annullamento della classificazione stabilito dal Tribunale999999999.+2
  • 10 Dicembre 2025Viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Avviso C/2025/6670, che ufficializza l’annullamento della classificazione armonizzata e la rimozione delle voci pertinenti (inclusi i codici EUH211 e EUH212) dal Regolamento CLP101010101010101010.

La gestione del Biossido di titanio richiede ora un aggiornamento documentale preciso. Contatta gli esperti di Chemex per allineare le tue SDS alle nuove disposizioni confermate dall’Avviso C/2025/6670.


Nuova Classificazione Rifiuti di Batterie: Cosa Cambia per le Imprese e i Nuovi Obblighi dal 2026

La gestione normativa dei rifiuti derivanti da batterie sta vivendo una fase di profonda transizione. Con la pubblicazione della Decisione (UE) 2025/934, l’Unione Europea ha modificato l’elenco dei rifiuti conformemente al Regolamento Batterie (UE) 2023/1542.

Per le aziende italiane è fondamentale comprendere non solo i contenuti tecnici, ma anche le tempistiche e la natura giuridica di questo atto, che impatterà radicalmente la classificazione rifiuti di batterie.

È necessario operare una distinzione tecnica cruciale: trattandosi di una “Decisione” e non di una Direttiva, l’atto non necessita di una legge di recepimento formale (come un Decreto Legislativo) per entrare nell’ordinamento italiano. Tuttavia, la sua applicazione operativa segue un calendario specifico che concede un periodo di adeguamento agli Stati Membri e agli operatori economici.

Attualmente, la Decisione è entrata in vigore il 9 giugno 2025, ma la sua efficacia operativa è “congelata”. A seguito di una rettifica pubblicata nell’agosto 2025, la data di applicazione obbligatoria è stata posticipata: i nuovi obblighi scatteranno inderogabilmente dal 9 dicembre 2026.

Fino a tale data, in Italia continuano a vigere gli attuali codici. Tuttavia, entro la scadenza del dicembre 2026, il legislatore italiano dovrà verosimilmente aggiornare l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Sebbene la norma UE prevalga in caso di disallineamento, l’aggiornamento del TUA è auspicabile per evitare confusione operativa tra gli addetti ai lavori.

I Nuovi Codici EER nella Classificazione Rifiuti di Batterie

La riforma prevede la riscrittura integrale del capitolo 16 06 e modifiche sostanziali al capitolo 20, eliminando codici generici (come il 20 01 33*) per far spazio a descrizioni basate sulla chimica specifica dell’accumulatore.

Ecco una sintesi tabellare delle principali novità che gli operatori dovranno adottare per una corretta classificazione rifiuti di batterie a partire dal 9 dicembre 2026:

L’introduzione del codice 20 01 42* per i rifiuti urbani è di particolare rilievo: impone ai Comuni e alle municipalizzate di gestire le batterie al litio (da cellulari, PC, ecc.) come flusso separato e pericoloso, migliorando la sicurezza nei centri di raccolta.

Gestione della “Massa Nera” e Implicazioni sulla Classificazione Rifiuti di Batterie

Una delle criticità maggiori risolte dalla nuova norma riguarda la “Black Mass” (massa nera), la polvere ricca di metalli (litio, cobalto, nichel) ottenuta dal pre-trattamento delle batterie.

Fino ad oggi, l’assenza di un codice specifico portava a classificazioni ambigue, spesso come rifiuto non pericoloso.

La nuova classificazione rifiuti di batterie introduce codici specifici pericolosi per le frazioni intermedie (come la massa nera). L’attribuzione della caratteristica di pericolo (asterisco *) comporta conseguenze immediate:

  1. Divieto di Esportazione: In quanto rifiuto pericoloso, la massa nera non potrà essere esportata verso Paesi non-OCSE.
  2. Circular Economy: L’obiettivo è forzare il recupero di materie prime critiche all’interno dei confini UE, dove gli standard ambientali sono certificati.

Trasporto ADR e Conformità nella Classificazione Rifiuti di Batterie

L’assegnazione di nuovi codici di pericolo impatta direttamente sulla logistica. Una corretta classificazione rifiuti di batterie è il prerequisito indispensabile per stabilire se la spedizione è soggetta alla normativa ADR (trasporto merci pericolose su strada).

Poiché la maggior parte dei nuovi codici per le batterie industriali e al litio sono classificati come pericolosi, le aziende dovranno:

  • Verificare l’assoggettamento all’ADR: Solitamente Classe 9 per le batterie al litio.
  • Utilizzare Imballaggi Omologati: L’imballaggio deve rispondere a istruzioni specifiche per prevenire rischi di incendio o sversamento di elettroliti.
  • Gestire l’Etichettatura: I colli devono riportare le etichette di pericolo appropriate (Modello 9A).

Supporto Chemex per l’Adeguamento Normativo

Mancare l’appuntamento del 9 dicembre 2026 significa esporre l’azienda a sanzioni e blocchi operativi. Chemex offre un servizio di consulenza specializzata per guidare le imprese nella transizione verso la nuova normativa europea.

Cosa possiamo fare per voi:

  • Verifica di Classificazione: Analisi tecnica per l’attribuzione dei nuovi codici EER (speciali e urbani) e verifica delle caratteristiche di pericolo.
  • Corretta Spedizione: Consulenza su imballaggi omologati ed etichettatura conforme alle nuove disposizioni.
  • Consulenza ADR: Gestione completa delle spedizioni in regime ADR, inclusa la redazione dei documenti di trasporto e la nomina del consulente per la sicurezza.

Contattateci oggi per anticipare l’adeguamento dei vostri processi di gestione rifiuti.

 

 

LINK: Decisione Delegata /UE) 2025/934

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500934


FIR Digitale e RENTRI: cosa cambia dal 15 Dicembre?

L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 ha sollevato numerosi quesiti operativi tra le imprese della filiera ambientale. Il passaggio al FIR Digitale e RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) non è una semplice evoluzione burocratica, ma una ristrutturazione dei flussi di dati. In qualità di consulenti tecnici, analizziamo di seguito le questioni più frequenti per chiarire come muterà la gestione documentale, garantendo una transizione conforme agli obiettivi di digitalizzazione e controllo ambientale previsti dalla normativa.

Chi è tenuto all’utilizzo del sistema FIR Digitale e RENTRI?

Uno dei dubbi principali riguarda il perimetro di applicazione della norma. È fondamentale chiarire che l’obbligo di adozione del FIR Digitale e RENTRI coinvolge una platea definita e trasversale di operatori. Non si tratta solo di grandi impianti, ma l’obbligo si estende a:

  • Produttori di rifiuti pericolosi.

  • Produttori di rifiuti non pericolosi (laddove soggetti alla normativa sulla tracciabilità ex art. 189 D.lgs. 152/2006).

  • Trasportatori di rifiuti iscritti all’Albo.

  • Intermediari, commercianti senza detenzione e impianti di recupero o smaltimento.

Per questi soggetti, l’iscrizione e l’utilizzo del FIR Digitale e RENTRI diventano requisiti essenziali per la prosecuzione legittima delle attività di gestione rifiuti.

Quali sono le tempistiche di vigenza per il FIR Digitale e RENTRI?

La gestione del calendario è critica per evitare non conformità. Sebbene l’operatività del registro inizi a scaglioni dal 15 dicembre, la domanda ricorrente riguarda la dismissione definitiva del cartaceo. La normativa fissa al 13 febbraio 2026 la data spartiacque: da quel momento, per i soggetti iscritti, il FIR Digitale e RENTRI diverrà l’unico standard ammissibile. Fino a tale data, la coesistenza con i sistemi tradizionali è possibile, ma dopo il termine indicato la sola emissione cartacea (non generata dal sistema) perderà validità, rendendo l’adozione degli strumenti digitali un requisito cogente e non procrastinabile.

Come avviene la trasmissione dati nel sistema FIR Digitale e RENTRI?

Molte aziende si interrogano sulle modalità pratiche di gestione del documento. La normativa introduce l’xFIR (copia digitale del formulario) e impone regole strette sulla tempistica dei flussi dati. Nel contesto del FIR Digitale e RENTRI, la trasmissione delle informazioni al registro centrale deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla presa in carico o dalla chiusura del formulario da parte degli attori coinvolti (produttore, trasportatore, destinatario). Questo meccanismo assicura che il FIR Digitale e RENTRI sia costantemente aggiornato, garantendo la trasparenza della filiera e riducendo i rischi associati a registrazioni tardive o incoerenti.

Come adeguare i processi aziendali al FIR Digitale e RENTRI?

La domanda finale riguarda l’impatto organizzativo. L’adeguamento al FIR Digitale e RENTRI richiede non solo l’adozione di software interoperabili (in grado di dialogare con i servizi di supporto del RENTRI), ma anche una revisione delle procedure interne. È necessario formare il personale addetto affinché la compilazione, la firma digitale e l’invio rispettino i requisiti tecnici. Prepararsi ora significa testare i sistemi gestionali e consolidare le routine operative prima che l’utilizzo del FIR Digitale e RENTRI diventi l’unico modus operandi sanzionabile in caso di errore.

Tabella di Sintesi: Scadenze di Iscrizione e Obblighi FIR Digitale e RENTRI

Per agevolare la pianificazione aziendale, riassumiamo di seguito le finestre temporali di iscrizione suddivise per tipologia di soggetto. Si ricorda che, indipendentemente dal momento dell’iscrizione, la data del 13 febbraio 2026 segna il termine ultimo oltre il quale il FIR Digitale e RENTRI diverrà l’unico sistema di tracciabilità valido, escludendo definitivamente la modalità cartacea tradizionale.

Tipologia di Soggetto

Finestra di Iscrizione al RENTRI

Piena operatività FIR Digitale (No Cartaceo)

Gruppo 1: Enti/Imprese con > 50 dipendenti, Trasportatori, Intermediari, Consorzi, Impianti di trattamento

Dal 15 Dicembre 2024 al 13 Febbraio 2025

Dal 13 Febbraio 2026

Gruppo 2: Enti/Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50

Dal 15 Giugno 2025 al 14 Agosto 2025

Dal 13 Febbraio 2026

Gruppo 3: Produttori di rifiuti pericolosi con ≤ 10 dipendenti e altri soggetti obbligati non rientranti nei gruppi precedenti

Dal 15 Dicembre 2025 al 13 Febbraio 2026

Dal 13 Febbraio 2026


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