Regolamento (UE) 2025/2365: Prevenzione Dispersione Pellet e Obblighi

Il Regolamento (UE) 2025/2365, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE L 2025/2365, segna una svolta normativa decisiva per l’industria chimica e la filiera della plastica. L’obiettivo del legislatore europeo è mitigare l’impatto ambientale derivante dalle perdite involontarie lungo la catena di approvvigionamento, istituendo un quadro rigoroso per la gestione dei pellet di plastica.

 

Con questa normativa europea sulle microplastiche 2025, l’Unione Europea transita da un approccio volontario a un regime di responsabilità cogente, mirando a una riduzione drastica delle microplastiche disperse negli ecosistemi. Di seguito analizziamo il testo del regolamento, focalizzandoci sugli obblighi degli operatori economici per i pellet, i requisiti tecnici di etichettatura e il quadro sanzionatorio.

Soggetti obbligati e campo di applicazione

Il perimetro di applicazione del regolamento è vasto e coinvolge sia operatori europei che extra-europei. Sono soggetti agli obblighi tutti gli attori che manipolano pellet di plastica nell’Unione in quantità superiori a 5 tonnellate per anno civile.

Nello specifico, la normativa interessa chiunque detenga microparticelle di polimeri sintetici a fini industriali o logistici, includendo:

  • Produttori di polimeri vergini e riciclati.

  • Trasformatori (masterbatcher, compounder, stampatori).

  • Distributori e gestori di terminali logistici.

  • Trasportatori e vettori che movimentano pellet.

La definizione normativa copre tutte le microplastiche sotto forma di granuli, fiocchi o polveri destinati a successive lavorazioni (stampaggio o estrusione).

Obblighi tecnici: notifica e sistema di gestione perdite pellet

L’adeguamento al Testo del Regolamento UE 2025/2365 richiede l’implementazione di una struttura di compliance basata sulla prevenzione attiva.

Valutazione del rischio dispersione pellet (Allegato I)

Ogni operatore è tenuto a redigere un piano di valutazione dei rischi specifico per ogni sito in cui vengono manipolate microplastiche. In accordo con la metodologia di valutazione perdite microplastiche descritta nell’Allegato I, il piano deve prevedere:

  • L’installazione di barriere fisiche (es. sistemi di filtraggio nelle acque reflue).

  • Procedure operative per il contenimento immediato dei pellet sversati accidentalmente.

Integrazione ISO 14001 e sistemi di gestione

Per ottimizzare gli oneri amministrativi, il legislatore ha previsto un raccordo con i sistemi di gestione esistenti. Le aziende certificate ISO 14001 o EMAS possono considerare assolti gli obblighi relativi al piano di gestione, a condizione che il loro sistema integri specificamente le misure del Regolamento prevenzione dispersione pellet.

Notifica degli impianti

Gli operatori devono notificare all’autorità competente i dettagli degli impianti attivi. Un dato cruciale nella notifica è la specifica se l’impianto manipola più di 1.500 tonnellate annue di microparticelle di polimeri sintetici; tale soglia determina il regime di verifica applicabile (certificazione di terza parte o autodichiarazione).

Comunicazione lungo la filiera: il nuovo pittogramma

L’Articolo 4 introduce novità sostanziali riguardo la comunicazione del rischio. Per garantire la trasparenza lungo la catena del valore, è obbligatorio apporre un’etichettatura specifica sui contenitori.

Gli operatori devono inserire nell’etichetta, nell’imballaggio o nei documenti di trasporto (inclusa la Scheda di Dati di Sicurezza – SDS, ove prevista) il pittogramma conforme all’Allegato V. Questo simbolo segnala il pericolo di dispersione e deve essere accompagnato da istruzioni chiare su stoccaggio e manipolazione.

Entrata in vigore Regolamento 2025/2365 e scadenze

Sebbene il Regolamento entri in vigore il 16 dicembre 2025, l’applicazione degli obblighi segue un calendario scaglionato. È fondamentale monitorare queste date per pianificare la dichiarazione di conformità pellet plastica:

  • 17 dicembre 2027: Applicazione degli obblighi generali, informativi e implementazione dei Piani di gestione del rischio.

  • 17 dicembre 2028: Termine per la prima verifica (Certificazione) per le grandi imprese (>1.500t).

  • 17 dicembre 2030: Termine per la prima verifica (Autodichiarazione) per PMI o impianti sotto soglia.

Sanzioni regolamento microplastiche

Il sistema sanzionatorio è demandato agli Stati Membri e deve risultare “effettivo, proporzionato e dissuasivo”. Le violazioni, inclusa la mancata adozione del piano di rischi o la gestione negligente delle perdite, potranno comportare sanzioni pecuniarie calcolate sul fatturato dell’operatore e l’obbligo di ripristino ambientale.

Tabella Riassuntiva: Obblighi e Scadenze

Supporto tecnico e adeguamento normativo con Chemex

La gestione delle microparticelle di polimeri sintetici rappresenta oggi un obbligo normativo stringente che impatta direttamente sulla compliance operativa.

Il team di esperti in chimica regolatoria di Chemex offre supporto tecnico specializzato per l’adeguamento al Regolamento:

  • Gap Analysis tecnica: Verifica della copertura dei requisiti sui pellet all’interno dei sistemi di gestione o certificazioni ISO esistenti.

  • Gestione Documentale: Assistenza nella redazione del Piano di Valutazione dei Rischi, nell’aggiornamento delle SDS e nell’implementazione corretta del pittogramma.

Contatta i nostri esperti per una valutazione preliminare del tuo impianto.


Trasporto Rifiuti e "Regola dei 1000 Punti" (ADR 1.1.3.6): Perché il peso stimato vieta l'esenzione parziale

L’applicazione del regime di esenzione parziale secondo la sottosezione 1.1.3.6 dell’ADR rappresenta, per molte aziende, uno strumento indispensabile per l’ottimizzazione logistica. Poter movimentare merci pericolose senza l’obbligo di un veicolo conforme alle disposizioni ADR costituisce un evidente vantaggio operativo ed economico.

Tuttavia, quando tale normativa viene applicata al settore dei rifiuti, emerge una criticità sostanziale spesso ignorata dagli operatori: l’incompatibilità tra il calcolo rigoroso richiesto dall’ADR e la prassi del peso stimato (o presunto).

In questo articolo analizzeremo tecnicamente la normativa e chiariremo perché la mancanza di un dato certo non consente di sfruttare l’esenzione.

Come funziona il calcolo dei “1000 punti” ADR

Per comprendere la criticità, è necessario partire dal meccanismo di calcolo. L’ADR suddivide le merci pericolose in Categorie di Trasporto (da 0 a 4), assegnando a ciascuna un coefficiente moltiplicatore.

Il regime di esenzione 1.1.3.6 è applicabile esclusivamente se la somma totale dei punti calcolati per l’unità di trasporto (Quantità × Coefficiente) non supera il valore di 1000.

Peso presunto nel Formulario Rifiuti: è valido per l’esenzione?

È qui che la normativa incontra il più grande ostacolo operativo.

L’ADR prevede, in determinate condizioni, la possibilità di applicare l’esenzione parziale come disciplinato dal capitolo 1.1.3.6. Tale esenzione consente una significativa riduzione degli obblighi normativi quando la quantità di merce pericolosa trasportata non supera specifici limiti.

Tuttavia, l’applicazione dell’esenzione parziale è subordinata a un requisito fondamentale: la quantità di merce pericolosa deve essere certa, determinata e verificabile prima della spedizione.

L’ADR non ammette infatti il ricorso a stime o valori approssimativi ai fini del calcolo delle soglie di esenzione. Questo principio entra in evidente contrasto con la prassi delle spedizioni di rifiuti, per le quali il peso è quasi sempre stimato (spesso indicato sul Formulario come “peso da verificarsi a destino”) e raramente determinato con precisione al momento del carico.

Di conseguenza, anche quando le quantità presunte sarebbero compatibili con l’esenzione parziale, l’incertezza del dato quantitativo ne impedisce l’applicazione.

Esiste una tolleranza sul peso per l’ADR 1.1.3.6?

Una delle domande più frequenti poste dagli operatori logistici riguarda l’esistenza di margini di tolleranza nel caso in cui il peso effettivo risulti superiore a quello stimato.

La risposta tecnica è negativa. Non esiste alcuna tolleranza applicabile alla soglia dei 1000 punti.

Se un trasporto viene effettuato in regime di esenzione sulla base di un peso stimato di 900 kg, e un controllo su strada accerta un peso effettivo che porta il calcolo a 1001 punti, l’azienda si trova in una condizione di trasporto abusivo di merci pericolose. Le sanzioni in tal caso non riguardano il mero errore documentale, ma la totale assenza dei requisiti di sicurezza previsti per il trasporto “pieno” (mancanza pannelli, mancanza autista ADR, ecc.).

Casistiche frequenti: Batterie, Vernici e Oli esausti

Per chiarire l’impatto operativo, consideriamo alcune casistiche comuni nel trasporto rifiuti:

  • Batterie esauste (UN 2794): Spesso stoccate in cassoni pallettizzati. Senza una pesatura certificata alla partenza, definire con certezza se il carico è di 950 kg o 1050 kg è impossibile a vista. Affidarsi alla stima espone l’azienda a rischi sanzionatori elevati.
  • Fusti di vernici o solventi (UN 1263): Anche se il volume nominale del fusto è noto, il contenuto effettivo di rifiuto può variare (presenza di morchie, riempimento parziale o eccessivo).
  • Oli esausti: La densità variabile e l’impossibilità di misurare il volume esatto in cisternette IBC senza contalitri rendono la stima inaffidabile ai fini del calcolo punti.

Conclusioni operative

Alla luce del quadro normativo esposto, la gestione del rischio impone una linea di condotta rigorosa.

Le spedizioni di rifiuti contenenti merci pericolose, qualora non vi sia la possibilità di determinare il peso certo alla partenza tramite sistemi di pesatura certificati, devono essere gestite come trasporti ADR pienamente regolamentati, indipendentemente dall’entità stimata del carico.

Garantire il rispetto della normativa e la sicurezza del trasporto è prioritario rispetto al risparmio economico derivante dall’esenzione. Solo la certezza del dato permette la deroga; in assenza di questa, la prudenza e il rispetto integrale dell’ADR sono l’unica via percorribile.

Il supporto di Chemex per la sostenibilità e il REACH 2.0

La transizione verso la sostenibilità chimica richiesta dalla CSS e attuata dal REACH 2.0 impone alle aziende una visione a lungo termine. Chemex supporta le imprese nell’interpretare questi cambiamenti epocali, offrendo consulenza strategica su registrazione polimeri, valutazione della sicurezza sostanze e adeguamento ai nuovi criteri di eco-design. Contattateci per preparare oggi la vostra azienda alla chimica del futuro.


Strategia UE per le sostanze chimiche: la genesi normativa del REACH 2.0

Per comprendere appieno la portata rivoluzionaria della revisione normativa nota come REACH 2.0, è indispensabile risalire alla sua fonte primaria: la Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (CSS – Chemicals Strategy for Sustainability), adottata dalla Commissione Europea con la comunicazione COM(2020) 667. Questo documento non è una semplice dichiarazione d’intenti, ma il pilastro del Green Deal europeo che mira a un “ambiente privo di sostanze tossiche”. Sebbene l’iter legislativo del REACH 2.0 stia vivendo nel 2025 una fase di riflessione politica per bilanciare le esigenze ecologiche con la competitività industriale, la CSS ha tracciato una strada senza ritorno. L’obiettivo è duplice e ambizioso: garantire la sicurezza sostanze per la salute umana e l’ambiente, promuovendo al contempo l’innovazione per una chimica europea che faccia della sostenibilità il suo vantaggio competitivo globale.

Gli obiettivi UE: priorità alla sicurezza sostanze e tutela della salute

Il cuore della CSS, e di conseguenza del futuro REACH 2.0, è la protezione dei cittadini e dell’ambiente dai rischi chimici cronici e complessi. La strategia evidenzia come l’esposizione a sostanze nocive sia una minaccia concreta per la salute umana, in particolare per i gruppi vulnerabili come bambini e donne in gravidanza. Per elevare gli standard di sicurezza sostanze, l’UE ha stabilito la necessità di eliminare gradualmente l’uso delle sostanze più pericolose nei prodotti di consumo, salvo nei casi in cui il loro impiego sia dimostrato “essenziale per la società”. Inoltre, la strategia punta i riflettori su classi di pericolo emergenti come gli interferenti endocrini e sull’effetto combinato delle miscele chimiche (“effetto cocktail”), ammettendo che l’attuale quadro normativo è talvolta frammentato e lento nel rispondere a queste minacce. La sostenibilità non è più un’opzione, ma un prerequisito di sicurezza.

Competitività e innovazione: la sfida dei polimeri e della chimica sostenibile

La CSS non ignora il peso economico dell’industria chimica europea, che nel 2018 rappresentava il secondo produttore mondiale. Tuttavia, riconosce che per mantenere questa leadership è necessario un cambio di paradigma verso sostanze chimiche “sicure e sostenibili fin dalla progettazione” (Safe and Sustainable by Design). Tra le sfide più significative identificate dalla strategia per il REACH 2.0 vi è la gestione dei polimeri. Attualmente esenti dalla registrazione, i polimeri sono descritti dalla Commissione come parte di un “territorio ignoto dei rischi chimici”. La CSS prevede esplicitamente l’estensione dell’obbligo di registrazione a determinati polimeri che destano preoccupazione, per garantire che anche questi materiali fondamentali siano allineati ai nuovi standard di sicurezza sostanze e sostenibilità ambientale.

 Dalla CSS al REACH 2.0: tappe critiche e lo scenario attuale di sostenibilità

Il piano d’azione originale della CSS prevedeva una tabella di marcia serrata tra il 2021 e il 2024 per la revisione del quadro normativo. Tuttavia, la complessità tecnica di temi come la registrazione dei polimeri e l’introduzione di nuovi fattori di valutazione del rischio ha richiesto tempi più lunghi del previsto. Oggi, il progetto REACH 2.0 è il risultato di anni di approfondimenti tecnici scaturiti proprio dagli input della CSS. La “pausa strategica” attuale non cancella gli obiettivi di sostenibilità e sicurezza sostanze, ma serve a calibrare l’impatto economico di riforme strutturali come il divieto generico delle sostanze più nocive e i nuovi obblighi informativi.

Sitologia e Riferimenti Normativi della Strategia (CSS)

Di seguito i link diretti ai documenti ufficiali EUR-Lex da cui scaturisce l’intero processo di revisione REACH 2.0, fondamentali per l’approfondimento normativo:

  • Il documento fondativo (CSS): Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche. COM(2020) 667 final – EUR-Lex
  • Green Deal Europeo: La cornice politica generale per la transizione ecologica e la neutralità climatica entro il 2050. COM(2019) 640 final – EUR-Lex
  • Documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD): Analisi tecniche di supporto su PFAS, miscele chimiche e innovazione.

Il percorso di approfondimento tecnico di Chemex

Questo articolo costituisce l’introduzione a una serie di approfondimenti tecnici curati da Chemex, pensati per guidare le aziende attraverso le novità strutturali annunciate dalla CSS. Nei prossimi articoli esploreremo nel dettaglio:

  • Il cambio di paradigma: Hazard vs Risk e il nuovo approccio generico (GRA).

  • Focus Polimeri: I criteri tecnici per la futura registrazione e le esenzioni.

  • Uso Essenziale: Come cambieranno le deroghe alle restrizioni.

  • Miscele e Dossier: L’impatto del fattore MAF e gli obblighi di aggiornamento.

Il supporto di Chemex per la sostenibilità e il REACH 2.0

La transizione verso la sostenibilità chimica richiesta dalla CSS e attuata dal REACH 2.0 impone alle aziende una visione a lungo termine. Chemex supporta le imprese nell’interpretare questi cambiamenti epocali, offrendo consulenza strategica su registrazione polimeri, valutazione della sicurezza sostanze e adeguamento ai nuovi criteri di eco-design. Contattateci per preparare oggi la vostra azienda alla chimica del futuro.


Analisi delle Novità disposizioni IATA DGR 67 (2026) per il Trasporto di Merce Pericolosa per Via Aerea

L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, della 67ª edizione delle IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) impone un aggiornamento puntuale delle procedure operative per tutti gli attori della catena logistica. Come ogni anno, l’International Air Transport Association (IATA) recepisce le evoluzioni tecnologiche e normative globali, introducendo modifiche che impattano direttamente sulla classificazione, l’imballaggio e la documentazione della merce pericolosa trasportata per via aerea.

In questo articolo tecnico analizzeremo brevemente le più importanti variazioni introdotte dall’Addendum alla 67ª edizione, con particolare attenzione alle esenzioni per i dispositivi di tracciamento e all’allineamento con le normative multimodali, inclusa la documentazione.

L’Eccezione IATA per Data Logger e Tracker su Merce Pericolosa Via Aerea

Una delle modifiche operative più rilevanti per speditori e spedizionieri riguarda la revisione della sezione 1.2.7.1, che introduce una specifica eccezione per i dispositivi di monitoraggio (data logger) e tracciamento del carico (cargo tracking devices).

La nuova normativa stabilisce che tali dispositivi, se alimentati da batterie al litio installate e fissati o posizionati in colli, sovraimballaggi o unità di carico (ULD), non sono soggetti alle disposizioni del regolamento IATA per la merce pericolosa, a patto che vengano rispettate rigorose condizioni. Le condizioni vincolanti prevedono che:

  • I dispositivi siano in uso o destinati all’uso durante il trasporto;
  • Ogni cella o batteria soddisfi i requisiti del Manuale delle Prove e dei Criteri ONU (3.9.2.6.1);
  • La capacità energetica per le batterie agli ioni di litio non superi i 20 Wh.

È fondamentale notare che questa eccezione decade qualora i dispositivi vengano spediti come merce a sé stante (consignment) secondo le Istruzioni di Imballaggio 967, 970 o 978. Questa distinzione è cruciale per evitare blocchi della spedizione di merce pericolosa spedita per via aerea.

Aggiornamenti IATA su Batterie agli Ioni di Sodio

La 67ª edizione consolida l’integrazione delle batterie agli ioni di sodio (Sodium-ion) nel quadro normativo internazionale, un tema già toccato dalle modifiche strutturali dell’ADR e RID 2025 per il trasporto su strada.

Nuovi numeri ONU e Marcatura

La sezione 7.1.5.5.2 relativa al marchio della batteria (Battery Mark) è stata emendata per includere esplicitamente il riferimento “UN 3551” per celle o batterie agli ioni di sodio. Parallelamente, la Tabella 9.1.A sulle procedure di accettazione è stata aggiornata per includere le voci UN 3552 (batterie agli ioni di sodio contenute in o imballate con apparecchiature), confermando l’obbligo della lista di controllo (Acceptance Checklist). Questa evoluzione normativa IATA riflette l’esigenza di armonizzare il trasporto di nuove tecnologie energetiche, garantendo che la merce pericolosa viaggi in sicurezza anche per via aerea.

Documentazione e Passeggeri: Novità IATA per Merce Pericolosa e Power Bank

La corretta gestione documentale rimane il pilastro della conformità IATA nel trasporto di merce pericolosa per via aerea. L’edizione 2026 introduce chiarimenti sulla compilazione della Lettera di Trasporto Aerea (Air Waybill) nei casi in cui non è richiesta la Shipper’s Declaration. La casella “Nature and Quantity of Goods” dovrà riportare obbligatoriamente il numero UN, il Proper Shipping Name, il numero di colli e, specificamente per il ghiaccio secco (UN 1845), la quantità netta per collo.

Infine, per quanto concerne i passeggeri, la sezione 2 è stata rivista per chiarire che le batterie di riserva, inclusi i power bank, sono permesse solo nel bagaglio a mano e non devono essere ricaricate utilizzando l’alimentazione di bordo durante il volo. Sebbene questa norma riguardi i passeggeri, gli spedizionieri devono esserne consapevoli per evitare l’inserimento accidentale di power bank in spedizioni di effetti personali o bagagli non accompagnati via cargo.

 

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Piombo rifiuto pericoloso: Quadro normativo e gestione operativa

L’assetto regolatorio europeo in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche ha subito una modifica sostanziale con l’entrata in vigore del 21° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico) del Regolamento CLP (Regolamento Delegato UE 2024/197). Tale aggiornamento ha comportato ripercussioni dirette sulla filiera dei metalli, imponendo una revisione delle procedure di gestione dei rottami contenenti piombo.

Il presente approfondimento tecnico unifica le direttive recenti per fornire un quadro chiaro sugli obblighi vigenti, analizzando le criticità emerse nel coordinamento tra normativa CLP e regolamento ADR, e le soluzioni operative adottate per la movimentazione del Piombo rifiuto pericoloso.

Genesi normativa della nuova classificazione del Piombo rifiuto pericoloso

La necessità di un aggiornamento legislativo scaturisce dalle valutazioni del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA, che ha rideterminato i profili tossicologici del piombo metallico. L’obiettivo del legislatore comunitario è stato quello di allineare la classificazione di pericolo alle nuove evidenze scientifiche riguardanti la tossicità riproduttiva e, segnatamente, la tossicità acquatica cronica.

Prima dell’entrata in vigore del 21° ATP, numerose leghe metalliche in forma massiva non raggiungevano le soglie di concentrazione necessarie per la classificazione di pericolo ambientale. Con l’abbassamento dei Limiti di Concentrazione Specifici (SCL), materiali precedentemente gestiti come merci non pericolose o rifiuti non pericolosi sono stati riclassificati. Tale riclassificazione ha determinato l’assoggettamento di ingenti volumi di scarti di lavorazione alla normativa sui rifiuti pericolosi, configurando la fattispecie di Piombo rifiuto pericoloso.

Criteri di soglia e disposizioni tecniche per il Piombo rifiuto pericoloso

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 introduce una distinzione fondamentale basata sulla granulometria della sostanza, fissando parametri stringenti per l’attribuzione della frase di pericolo H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata).

Affinché un materiale o una miscela rientri nella classificazione che porta alla gestione come Piombo rifiuto pericoloso, devono essere superate le seguenti soglie di concentrazione:

  • Piombo in polvere (diametro particelle < 1 mm): concentrazione ≥ 0,025%

  • Piombo in forma massiva (diametro particelle ≥ 1 mm): concentrazione ≥ 0,25%

Considerato che le leghe di ottone, bronzo e altri lavorati industriali presentano frequentemente percentuali di piombo superiori allo 0,25% (spesso attestate intorno al 3-4%), la conseguenza diretta è l’attribuzione automatica della caratteristica di pericolo ecotossico (HP 14). Ciò comporta l’assegnazione del codice UN 3077 (Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.) ai fini del trasporto.

Impatto sul trasporto ADR e Accordo M366 relativo al Piombo rifiuto pericoloso

L’applicazione immediata e letterale dei criteri ADR ai rottami metallici riclassificati ha generato inizialmente criticità operative. Il trasporto di materie classificate UN 3077 richiede, in regime ordinario, l’utilizzo di imballaggi omologati ONU e il rispetto di rigorose prescrizioni di etichettatura, requisiti tecnicamente complessi da applicare a rottami metallici massivi trasportati alla rinfusa.

Per garantire la continuità della filiera del recupero nel rispetto della sicurezza ambientale, è stato sottoscritto l’Accordo Multilaterale M366 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR). L’accordo M366 introduce una deroga specifica per il trasporto di Piombo rifiuto pericoloso e leghe metalliche contenenti piombo, consentendo il trasporto alla rinfusa o in imballaggi non omologati ONU, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. Il rifiuto deve essere classificato esclusivamente come pericoloso per l’ambiente (Classe 9), senza rischi sussidiari.

  2. La quantità totale di piombo trasportata per unità di trasporto deve essere chiaramente tracciata.

  3. Devono essere adottate misure atte a prevenire la dispersione del materiale nell’ambiente durante il trasporto (es. veicoli telonati o imballaggi a tenuta di polvere).

Adempimenti obbligatori per le aziende produttrici di Piombo rifiuto pericoloso

Nello scenario attuale, le aziende operanti nel settore chimico e metallurgico sono tenute a un rigoroso adeguamento delle procedure interne di caratterizzazione e gestione documentale. La fase transitoria iniziale è conclusa; le operazioni devono ora conformarsi pienamente alle disposizioni del 21° ATP e dell’Accordo M366.

Per una corretta compliance nella gestione del Piombo rifiuto pericoloso, è necessario:

  • Caratterizzazione analitica: Verificare puntualmente la granulometria e la concentrazione di piombo nei residui di lavorazione per accertare il superamento della soglia dello 0,25% in forma massiva.

  • Attribuzione Codice EER: In caso di “codici a specchio”, la presenza di piombo oltre soglia determina la classificazione come rifiuto pericoloso (HP 14).

  • Gestione del Trasporto: In caso di spedizione sotto regime ADR (UN 3077), avvalersi delle deroghe previste dall’Accordo M366. È obbligatorio che una copia dell’Accordo sia presente a bordo del veicolo durante il trasporto, a disposizione delle autorità di controllo.

  • Aggiornamento SDS: Revisionare le Schede di Dati di Sicurezza sia delle materie prime in ingresso che dei prodotti finiti/semilavorati, recependo la classificazione armonizzata vigente.


Biossido di Titanio classificazione CLP: Pubblicazione dell'Avviso di Annullamento in Gazzetta Ufficiale

Il panorama normativo europeo ha raggiunto un punto di svolta definitivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’atto che formalizza la fine della Biossido di Titanio classificazione CLP armonizzata. Dopo anni di contenziosi legali e dibattiti scientifici, la conferma giunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha ridefinito gli obblighi per l’industria chimica.

L’evento cardine è rappresentato dalla recente Sentenza biossido di titanio 2025 (Cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P), emessa il 1° agosto 2025. Questa pronuncia ha respinto le impugnazioni della Francia e della Commissione, confermando quanto già stabilito dal Tribunale nel 2022 e portando all’eliminazione della classificazione di pericolo H351 (sospetto cancerogeno per inalazione) per le polveri di questa sostanza.

L’Avviso C/2025/6670 e le Modifiche alla Biossido di Titanio classificazione CLP

In data 10 dicembre 2025 è stato pubblicato l’Avviso C/2025/6670, un documento tecnico fondamentale che recepisce formalmente le decisioni della magistratura europea. Il testo dell’avviso sancisce che il Regolamento 2020/217 annullamento parziale è ora effettivo e confermato.

Nello specifico, l’Avviso C/2025/6670 dispone che le parti del Regolamento Delegato (UE) 2020/217 relative alla classificazione ed etichettatura armonizzate del biossido di titanio siano considerate annullate. Questo include la cancellazione della riga con numero indice 022-006-00-2 dall’Allegato VI del Regolamento CLP, nonché la rimozione delle note V, W e 10 e delle indicazioni di pericolo supplementari (EUH211 e EUH212). Per i responsabili degli affari regolatori, questo documento costituisce la base legale per la revisione della Biossido di Titanio classificazione CLP all’interno delle Schede di Dati di Sicurezza.

Il Ritorno allo Status di Biossido di titanio non pericoloso

La diretta conseguenza dell’applicazione della sentenza è che, ai fini della classificazione armonizzata, la sostanza torna ad essere considerata un Biossido di titanio non pericoloso per la cancerogenicità inalatoria. La Corte ha stabilito che la precedente classificazione si basava su studi non affidabili e non appropriati secondo i criteri del CLP, in quanto gli effetti osservati (sovraccarico polmonare nei ratti) non erano intrinseci alla tossicità della sostanza.

Tuttavia, il ritorno allo status di Biossido di titanio non pericoloso a livello armonizzato non esime i fabbricanti dai propri obblighi di auto-valutazione. Sebbene la Biossido di Titanio classificazione CLP come Carc. 2 sia stata revocata perché priva di fondamento scientifico valido per l’uomo, le aziende devono continuare a monitorare la letteratura scientifica per garantire una corretta classificazione autonoma, come previsto dall’Articolo 4 del Regolamento 1272/2008.

Dalla Sentenza biossido di titanio 2025 agli Adempimenti Operativi

La Sentenza biossido di titanio 2025 ha chiuso definitivamente la “lunga battaglia” legale, evidenziando come la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel recepire il parere del RAC. Questo epilogo conferma il Regolamento 2020/217 annullamento come un caso studio rilevante sulla necessità che le decisioni regolatorie siano supportate da evidenze scientifiche robuste e pertinenti per la salute umana.

Alla luce dell’Avviso C/2025/6670, è ora necessario procedere all’aggiornamento immediato delle etichette e delle SDS per i prodotti contenenti biossido di titanio, rimuovendo i riferimenti alla classificazione armonizzata precedentemente imposta.

Cronistoria del Caso Biossido di Titanio

  • Anni ’90Studi condotti da Uwe Heinrich sui ratti mostrano che l’esposizione cronica al $\text{TiO}_2$ causa sovraccarico polmonare e tumori negli animali111. Questi studi costituiranno la base per le successive valutazioni del rischio.+2
  • Maggio 2016L’ANSES (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria) presenta all’ECHA una proposta di classificazione armonizzata per il Biossido di Titanio come cancerogeno di Categoria 1B per inalazione222.+2
  • 14 Settembre 2017Il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA adotta il suo parere, proponendo una classificazione meno severa rispetto alla richiesta francese: Cancerogeno di Categoria 2 (sospetto cancerogeno) per inalazione3333.+1
  • 4 Ottobre 2019La Commissione Europea adotta il Regolamento Delegato (UE) 2020/217, che introduce la classificazione armonizzata (Carc. 2, H351) per il Biossido di Titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro aerodinamico $\le 10 \mu m$4444.+1
  • 18 Febbraio 2020Pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/217 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea5.
  • 1 Ottobre 2021Data di applicazione del Regolamento (UE) 2020/217: la classificazione armonizzata e le relative etichettature di pericolo diventano obbligatorie6.
  • 23 Novembre 2022Il Tribunale dell’Unione Europea emette una sentenza storica (Cause riunite T-279/20, T-283/20 e T-288/20), annullando la classificazione del Biossido di Titanio. Il Tribunale rileva un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dei criteri di densità e affidabilità degli studi7777.+1
  • 2023La Francia e la Commissione Europea impugnano la sentenza del Tribunale presentando ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cause C-71/23 P e C-82/23 P)888888.+2
  • 1 Agosto 2025La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) respinge definitivamente i ricorsi della Francia e della Commissione, confermando l’annullamento della classificazione stabilito dal Tribunale999999999.+2
  • 10 Dicembre 2025Viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Avviso C/2025/6670, che ufficializza l’annullamento della classificazione armonizzata e la rimozione delle voci pertinenti (inclusi i codici EUH211 e EUH212) dal Regolamento CLP101010101010101010.

La gestione del Biossido di titanio richiede ora un aggiornamento documentale preciso. Contatta gli esperti di Chemex per allineare le tue SDS alle nuove disposizioni confermate dall’Avviso C/2025/6670.


Nuova Classificazione Rifiuti di Batterie: Cosa Cambia per le Imprese e i Nuovi Obblighi dal 2026

La gestione normativa dei rifiuti derivanti da batterie sta vivendo una fase di profonda transizione. Con la pubblicazione della Decisione (UE) 2025/934, l’Unione Europea ha modificato l’elenco dei rifiuti conformemente al Regolamento Batterie (UE) 2023/1542.

Per le aziende italiane è fondamentale comprendere non solo i contenuti tecnici, ma anche le tempistiche e la natura giuridica di questo atto, che impatterà radicalmente la classificazione rifiuti di batterie.

È necessario operare una distinzione tecnica cruciale: trattandosi di una “Decisione” e non di una Direttiva, l’atto non necessita di una legge di recepimento formale (come un Decreto Legislativo) per entrare nell’ordinamento italiano. Tuttavia, la sua applicazione operativa segue un calendario specifico che concede un periodo di adeguamento agli Stati Membri e agli operatori economici.

Attualmente, la Decisione è entrata in vigore il 9 giugno 2025, ma la sua efficacia operativa è “congelata”. A seguito di una rettifica pubblicata nell’agosto 2025, la data di applicazione obbligatoria è stata posticipata: i nuovi obblighi scatteranno inderogabilmente dal 9 dicembre 2026.

Fino a tale data, in Italia continuano a vigere gli attuali codici. Tuttavia, entro la scadenza del dicembre 2026, il legislatore italiano dovrà verosimilmente aggiornare l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Sebbene la norma UE prevalga in caso di disallineamento, l’aggiornamento del TUA è auspicabile per evitare confusione operativa tra gli addetti ai lavori.

I Nuovi Codici EER nella Classificazione Rifiuti di Batterie

La riforma prevede la riscrittura integrale del capitolo 16 06 e modifiche sostanziali al capitolo 20, eliminando codici generici (come il 20 01 33*) per far spazio a descrizioni basate sulla chimica specifica dell’accumulatore.

Ecco una sintesi tabellare delle principali novità che gli operatori dovranno adottare per una corretta classificazione rifiuti di batterie a partire dal 9 dicembre 2026:

L’introduzione del codice 20 01 42* per i rifiuti urbani è di particolare rilievo: impone ai Comuni e alle municipalizzate di gestire le batterie al litio (da cellulari, PC, ecc.) come flusso separato e pericoloso, migliorando la sicurezza nei centri di raccolta.

Gestione della “Massa Nera” e Implicazioni sulla Classificazione Rifiuti di Batterie

Una delle criticità maggiori risolte dalla nuova norma riguarda la “Black Mass” (massa nera), la polvere ricca di metalli (litio, cobalto, nichel) ottenuta dal pre-trattamento delle batterie.

Fino ad oggi, l’assenza di un codice specifico portava a classificazioni ambigue, spesso come rifiuto non pericoloso.

La nuova classificazione rifiuti di batterie introduce codici specifici pericolosi per le frazioni intermedie (come la massa nera). L’attribuzione della caratteristica di pericolo (asterisco *) comporta conseguenze immediate:

  1. Divieto di Esportazione: In quanto rifiuto pericoloso, la massa nera non potrà essere esportata verso Paesi non-OCSE.
  2. Circular Economy: L’obiettivo è forzare il recupero di materie prime critiche all’interno dei confini UE, dove gli standard ambientali sono certificati.

Trasporto ADR e Conformità nella Classificazione Rifiuti di Batterie

L’assegnazione di nuovi codici di pericolo impatta direttamente sulla logistica. Una corretta classificazione rifiuti di batterie è il prerequisito indispensabile per stabilire se la spedizione è soggetta alla normativa ADR (trasporto merci pericolose su strada).

Poiché la maggior parte dei nuovi codici per le batterie industriali e al litio sono classificati come pericolosi, le aziende dovranno:

  • Verificare l’assoggettamento all’ADR: Solitamente Classe 9 per le batterie al litio.
  • Utilizzare Imballaggi Omologati: L’imballaggio deve rispondere a istruzioni specifiche per prevenire rischi di incendio o sversamento di elettroliti.
  • Gestire l’Etichettatura: I colli devono riportare le etichette di pericolo appropriate (Modello 9A).

Supporto Chemex per l’Adeguamento Normativo

Mancare l’appuntamento del 9 dicembre 2026 significa esporre l’azienda a sanzioni e blocchi operativi. Chemex offre un servizio di consulenza specializzata per guidare le imprese nella transizione verso la nuova normativa europea.

Cosa possiamo fare per voi:

  • Verifica di Classificazione: Analisi tecnica per l’attribuzione dei nuovi codici EER (speciali e urbani) e verifica delle caratteristiche di pericolo.
  • Corretta Spedizione: Consulenza su imballaggi omologati ed etichettatura conforme alle nuove disposizioni.
  • Consulenza ADR: Gestione completa delle spedizioni in regime ADR, inclusa la redazione dei documenti di trasporto e la nomina del consulente per la sicurezza.

Contattateci oggi per anticipare l’adeguamento dei vostri processi di gestione rifiuti.

 

 

LINK: Decisione Delegata /UE) 2025/934

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500934


FIR Digitale e RENTRI: cosa cambia dal 15 Dicembre?

L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 ha sollevato numerosi quesiti operativi tra le imprese della filiera ambientale. Il passaggio al FIR Digitale e RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) non è una semplice evoluzione burocratica, ma una ristrutturazione dei flussi di dati. In qualità di consulenti tecnici, analizziamo di seguito le questioni più frequenti per chiarire come muterà la gestione documentale, garantendo una transizione conforme agli obiettivi di digitalizzazione e controllo ambientale previsti dalla normativa.

Chi è tenuto all’utilizzo del sistema FIR Digitale e RENTRI?

Uno dei dubbi principali riguarda il perimetro di applicazione della norma. È fondamentale chiarire che l’obbligo di adozione del FIR Digitale e RENTRI coinvolge una platea definita e trasversale di operatori. Non si tratta solo di grandi impianti, ma l’obbligo si estende a:

  • Produttori di rifiuti pericolosi.

  • Produttori di rifiuti non pericolosi (laddove soggetti alla normativa sulla tracciabilità ex art. 189 D.lgs. 152/2006).

  • Trasportatori di rifiuti iscritti all’Albo.

  • Intermediari, commercianti senza detenzione e impianti di recupero o smaltimento.

Per questi soggetti, l’iscrizione e l’utilizzo del FIR Digitale e RENTRI diventano requisiti essenziali per la prosecuzione legittima delle attività di gestione rifiuti.

Quali sono le tempistiche di vigenza per il FIR Digitale e RENTRI?

La gestione del calendario è critica per evitare non conformità. Sebbene l’operatività del registro inizi a scaglioni dal 15 dicembre, la domanda ricorrente riguarda la dismissione definitiva del cartaceo. La normativa fissa al 13 febbraio 2026 la data spartiacque: da quel momento, per i soggetti iscritti, il FIR Digitale e RENTRI diverrà l’unico standard ammissibile. Fino a tale data, la coesistenza con i sistemi tradizionali è possibile, ma dopo il termine indicato la sola emissione cartacea (non generata dal sistema) perderà validità, rendendo l’adozione degli strumenti digitali un requisito cogente e non procrastinabile.

Come avviene la trasmissione dati nel sistema FIR Digitale e RENTRI?

Molte aziende si interrogano sulle modalità pratiche di gestione del documento. La normativa introduce l’xFIR (copia digitale del formulario) e impone regole strette sulla tempistica dei flussi dati. Nel contesto del FIR Digitale e RENTRI, la trasmissione delle informazioni al registro centrale deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla presa in carico o dalla chiusura del formulario da parte degli attori coinvolti (produttore, trasportatore, destinatario). Questo meccanismo assicura che il FIR Digitale e RENTRI sia costantemente aggiornato, garantendo la trasparenza della filiera e riducendo i rischi associati a registrazioni tardive o incoerenti.

Come adeguare i processi aziendali al FIR Digitale e RENTRI?

La domanda finale riguarda l’impatto organizzativo. L’adeguamento al FIR Digitale e RENTRI richiede non solo l’adozione di software interoperabili (in grado di dialogare con i servizi di supporto del RENTRI), ma anche una revisione delle procedure interne. È necessario formare il personale addetto affinché la compilazione, la firma digitale e l’invio rispettino i requisiti tecnici. Prepararsi ora significa testare i sistemi gestionali e consolidare le routine operative prima che l’utilizzo del FIR Digitale e RENTRI diventi l’unico modus operandi sanzionabile in caso di errore.

Tabella di Sintesi: Scadenze di Iscrizione e Obblighi FIR Digitale e RENTRI

Per agevolare la pianificazione aziendale, riassumiamo di seguito le finestre temporali di iscrizione suddivise per tipologia di soggetto. Si ricorda che, indipendentemente dal momento dell’iscrizione, la data del 13 febbraio 2026 segna il termine ultimo oltre il quale il FIR Digitale e RENTRI diverrà l’unico sistema di tracciabilità valido, escludendo definitivamente la modalità cartacea tradizionale.

Tipologia di Soggetto

Finestra di Iscrizione al RENTRI

Piena operatività FIR Digitale (No Cartaceo)

Gruppo 1: Enti/Imprese con > 50 dipendenti, Trasportatori, Intermediari, Consorzi, Impianti di trattamento

Dal 15 Dicembre 2024 al 13 Febbraio 2025

Dal 13 Febbraio 2026

Gruppo 2: Enti/Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50

Dal 15 Giugno 2025 al 14 Agosto 2025

Dal 13 Febbraio 2026

Gruppo 3: Produttori di rifiuti pericolosi con ≤ 10 dipendenti e altri soggetti obbligati non rientranti nei gruppi precedenti

Dal 15 Dicembre 2025 al 13 Febbraio 2026

Dal 13 Febbraio 2026


STOP THE CLOCK Analisi tecnica del Decreto Omnibus posticipo scadenze e impatto del Regolamento (UE) 2025/2439

Il panorama normativo europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche ha subito una recente e significativa evoluzione con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2439. Questo atto legislativo interviene modificando il precedente Regolamento (UE) 2024/2865 e rappresenta, per gli operatori del settore, l’attuazione pratica di quello che viene comunemente definito Decreto Omnibus posticipo scadenze.

Per i Responsabili Regulatory Affairs e HSE, comprendere la natura di questa norma è essenziale: non si tratta di una cancellazione degli obblighi, ma di una riprogrammazione strategica delle date di applicazione per garantire la sostenibilità economica delle imprese.

Genesi del Decreto Omnibus posticipo scadenze: la norma “ponte” per la competitività

La ratio legis alla base del Decreto Omnibus posticipo scadenze (Regolamento 2025/2439) risiede nella necessità di mitigare l’impatto burocratico sulle aziende europee. Come evidenziato nella relazione del 2024 sulla competitività europea (c.d. “Relazione Draghi”), la complessità normativa rischia di limitare il margine di manovra delle imprese e di comprometterne la competitività.

Un’analisi dettagliata del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ha evidenziato oneri amministrativi e costi eccessivi associati alle prescrizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865. Di conseguenza, la Commissione ha proposto di semplificare alcuni requisiti e procedure.

Il Regolamento 2025/2439 agisce quindi come una “norma ponte“. Il suo scopo è differire gli obblighi in materia di formattazione, pubblicità e vendita a distanza per consentire agli operatori economici di prepararsi adeguatamente alle modifiche future previste in una nuova proposta di semplificazione. Un esempio emblematico riguarda l’etichettatura nelle stazioni di servizio: le prescrizioni originali sono state giudicate impraticabili e costose senza apportare benefici reali alla sicurezza, rendendo necessario il rinvio attuato dal Decreto Omnibus posticipo scadenze.

Confronto tecnico: Regolamento 2865 vs Decreto Omnibus posticipo scadenze

L’intervento del Decreto Omnibus posticipo scadenze ha modificato in modo sostanziale il calendario di adeguamento, in particolare spostando al 2028 obblighi che sarebbero scattati nel 2026 o 2027.

Di seguito, una tabella comparativa che illustra come il Regolamento (UE) 2024/2865 sia stato emendato dal nuovo Regolamento (UE) 2025/2439 in ottica di differimento temporale.

Obbligo

Cosa prevede la norma originale (Reg. 2024/2865)

Cambiamento con il Decreto Omnibus posticipo scadenze (Reg. 2025/2439)

Formattazione ed Etichettatura

(Art. 31, par. 3 e Allegato I)

Introduceva regole severe su spaziatura tra le righe (almeno 120% del carattere), tipo di carattere, sfondo bianco obbligatorio e nuove dimensioni minime dei caratteri.

Modifica Temporale.

Queste regole tecniche rimangono valide nei contenuti ma, grazie al Decreto Omnibus posticipo scadenze, diventano obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2028 (invece che dal 2027).

Pubblicità

(Art. 48)

Obbligo di indicare pittogramma, avvertenza, indicazioni di pericolo (H) e supplementari (EUH) in qualsiasi pubblicità di sostanze o miscele pericolose, non più solo per quelle vendute al pubblico.

Modifica Temporale.

L’obbligo di revisione del materiale pubblicitario e di marketing scatta dal 1° gennaio 2028 (posticipato rispetto alla data originale del 1° luglio 2026).

Vendita a Distanza

(Art. 48 bis)

Obbligo di mostrare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta nell’offerta online (o su catalogo) al momento dell’acquisto.

Modifica Temporale.

L’adeguamento dei siti web e degli shop online è posticipato al 1° gennaio 2028 (invece che al 1° luglio 2026).

Aggiornamento Etichette

(Art. 30)

Introduceva termini perentori per la rietichettatura: 6 mesi per classificazioni più severe, 18 mesi per altri cambiamenti.

Modifica Temporale.

Queste scadenze fisse per l’aggiornamento rapido delle etichette si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2028.

In conclusione, il Decreto Omnibus posticipo scadenze offre un lasso di tempo essenziale per pianificare la conformità senza interrompere la continuità operativa.

Come gestire il periodo transitorio: il supporto di Chemex SRL

Nonostante il respiro offerto dal Decreto Omnibus posticipo scadenze, le aziende non devono commettere l’errore di fermare i processi di adeguamento. Le scadenze per la valutazione chimica delle sostanze complesse rimangono confermate per il 2026, mentre il tempo extra al 2028 deve essere sfruttato per una revisione grafica e digitale senza affanni.

Chemex SRL è al vostro fianco per trasformare questo rinvio in un vantaggio competitivo.

Non aspettare l’ultimo minuto. Contattaci oggi stesso per una verifica preliminare del tuo portafoglio prodotti e per costruire insieme la tua roadmap di conformità aggiornata al nuovo calendario normativo.


Restrizione REACH n 78 sulle Microplastiche: Guida IFUD e Reporting

Il Regolamento (UE) 2023/2055 ha modificato l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006, introducendo la Restrizione REACH n 78 relativa alle microparticelle di polimeri sintetici, comunemente note come microplastiche. Sebbene l’entrata in vigore formale risalga all’ottobre 2023 , la complessità applicativa della Restrizione REACH n 78 prevede un calendario di attuazione progressivo che sta entrando ora nella sua fase critica.

Per gli operatori del settore chimico è essenziale comprendere che la Restrizione REACH n 78 non si limita al divieto di immissione sul mercato, ma impone nuovi oneri gestionali per le microplastiche. In particolare, per le aziende che beneficiano delle deroghe previste ai paragrafi 4 e 5, si avvicinano scadenze improrogabili per l’adeguamento delle Istruzioni per l’Uso e lo Smaltimento (IFUD) e per il reporting all’ECHA.

Gestione delle deroghe per microplastiche e obblighi IFUD nella Restrizione REACH n 78

L’applicazione della Restrizione REACH n 78 prevede specifiche esenzioni dal divieto di immissione sul mercato. Tali deroghe, disciplinate dai paragrafi 4 e 5 della normativa, riguardano usi industriali specifici o prodotti in cui le microplastiche sono contenute tecnicamente, perdono le loro caratteristiche fisiche o sono incorporate in matrici solide. Tuttavia, beneficiare di queste esenzioni nell’ambito della Restrizione REACH n 78 comporta l’attivazione di precisi doveri informativi verso gli utilizzatori.

A partire dal 17 ottobre 2025, i fornitori di microplastiche destinate a usi industriali (paragrafo 4, lettera a) devono fornire IFUD dettagliate per prevenire il rilascio nell’ambiente, conformemente alla Restrizione REACH n 78. La stessa scadenza del 2025 si applica ai prodotti contenenti microplastiche derogate ai sensi del paragrafo 4, lettera d) (additivi alimentari) e del paragrafo 5. Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro contenenti microplastiche, l’obbligo decorre invece dal 17 ottobre 2026. È imperativo che tali informazioni siano chiaramente visibili sull’etichetta, sull’imballaggio o sul foglietto illustrativo.

Tempistiche e modalità di reporting annuale delle microplastiche nella Restrizione REACH n 78

Oltre all’etichettatura, la Restrizione REACH n 78 istituisce un obbligo di reporting annuale per monitorare le emissioni stimate di microplastiche. Secondo le linee guida ECHA, la trasmissione dei dati richiesti dalla Restrizione REACH n 78 deve avvenire in formato IUCLID tramite il portale REACH-IT.

Il calendario delle scadenze per le microplastiche è così articolato:

Entro il 31 maggio 2026

Obbligo di reporting per i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali. I dati dovranno riferirsi alle emissioni dell’anno solare precedente (2025).

Entro il 31 maggio 2027

Scadenza per tutti gli altri fabbricanti e utilizzatori industriali di microplastiche soggetti alla Restrizione REACH n 78. Tale data si applica anche ai fornitori che immettono sul mercato per la prima volta prodotti contenenti microplastiche in deroga per uso professionale o di consumo.

La Restrizione REACH n 78 richiede di comunicare la descrizione degli usi, l’identità generica dei polimeri e una stima precisa delle emissioni ambientali di microplastiche.

Supporto tecnico Chemex sulle microplastiche per la conformità alla Restrizione REACH n 78

La corretta gestione degli adempimenti previsti dalla Restrizione REACH n 78 richiede una competenza tecnica specifica nell’uso dei software ECHA. Errori nella compilazione dei dossier IUCLID possono compromettere la conformità aziendale alla Restrizione REACH n 78 sulle microplastiche.

Chemex offre consulenza specializzata per:

  • Valutare l’applicabilità delle deroghe previste dalla Restrizione REACH n 78 per le vostre microplastiche.

  • Redigere le IFUD in linea con i requisiti normativi.

  • Gestire il reporting annuale delle microplastiche, dalla creazione del dossier IUCLID 6 alla sottomissione su REACH-IT.

Contattateci per garantire il pieno allineamento della vostra azienda agli obblighi della Restrizione REACH n 78.


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