STOP THE CLOCK Analisi tecnica del Decreto Omnibus posticipo scadenze e impatto del Regolamento (UE) 2025/2439

Il panorama normativo europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche ha subito una recente e significativa evoluzione con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2439. Questo atto legislativo interviene modificando il precedente Regolamento (UE) 2024/2865 e rappresenta, per gli operatori del settore, l’attuazione pratica di quello che viene comunemente definito Decreto Omnibus posticipo scadenze.

Per i Responsabili Regulatory Affairs e HSE, comprendere la natura di questa norma è essenziale: non si tratta di una cancellazione degli obblighi, ma di una riprogrammazione strategica delle date di applicazione per garantire la sostenibilità economica delle imprese.

Genesi del Decreto Omnibus posticipo scadenze: la norma “ponte” per la competitività

La ratio legis alla base del Decreto Omnibus posticipo scadenze (Regolamento 2025/2439) risiede nella necessità di mitigare l’impatto burocratico sulle aziende europee. Come evidenziato nella relazione del 2024 sulla competitività europea (c.d. “Relazione Draghi”), la complessità normativa rischia di limitare il margine di manovra delle imprese e di comprometterne la competitività.

Un’analisi dettagliata del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ha evidenziato oneri amministrativi e costi eccessivi associati alle prescrizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865. Di conseguenza, la Commissione ha proposto di semplificare alcuni requisiti e procedure.

Il Regolamento 2025/2439 agisce quindi come una “norma ponte“. Il suo scopo è differire gli obblighi in materia di formattazione, pubblicità e vendita a distanza per consentire agli operatori economici di prepararsi adeguatamente alle modifiche future previste in una nuova proposta di semplificazione. Un esempio emblematico riguarda l’etichettatura nelle stazioni di servizio: le prescrizioni originali sono state giudicate impraticabili e costose senza apportare benefici reali alla sicurezza, rendendo necessario il rinvio attuato dal Decreto Omnibus posticipo scadenze.

Confronto tecnico: Regolamento 2865 vs Decreto Omnibus posticipo scadenze

L’intervento del Decreto Omnibus posticipo scadenze ha modificato in modo sostanziale il calendario di adeguamento, in particolare spostando al 2028 obblighi che sarebbero scattati nel 2026 o 2027.

Di seguito, una tabella comparativa che illustra come il Regolamento (UE) 2024/2865 sia stato emendato dal nuovo Regolamento (UE) 2025/2439 in ottica di differimento temporale.

Obbligo

Cosa prevede la norma originale (Reg. 2024/2865)

Cambiamento con il Decreto Omnibus posticipo scadenze (Reg. 2025/2439)

Formattazione ed Etichettatura

(Art. 31, par. 3 e Allegato I)

Introduceva regole severe su spaziatura tra le righe (almeno 120% del carattere), tipo di carattere, sfondo bianco obbligatorio e nuove dimensioni minime dei caratteri.

Modifica Temporale.

Queste regole tecniche rimangono valide nei contenuti ma, grazie al Decreto Omnibus posticipo scadenze, diventano obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2028 (invece che dal 2027).

Pubblicità

(Art. 48)

Obbligo di indicare pittogramma, avvertenza, indicazioni di pericolo (H) e supplementari (EUH) in qualsiasi pubblicità di sostanze o miscele pericolose, non più solo per quelle vendute al pubblico.

Modifica Temporale.

L’obbligo di revisione del materiale pubblicitario e di marketing scatta dal 1° gennaio 2028 (posticipato rispetto alla data originale del 1° luglio 2026).

Vendita a Distanza

(Art. 48 bis)

Obbligo di mostrare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta nell’offerta online (o su catalogo) al momento dell’acquisto.

Modifica Temporale.

L’adeguamento dei siti web e degli shop online è posticipato al 1° gennaio 2028 (invece che al 1° luglio 2026).

Aggiornamento Etichette

(Art. 30)

Introduceva termini perentori per la rietichettatura: 6 mesi per classificazioni più severe, 18 mesi per altri cambiamenti.

Modifica Temporale.

Queste scadenze fisse per l’aggiornamento rapido delle etichette si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2028.

In conclusione, il Decreto Omnibus posticipo scadenze offre un lasso di tempo essenziale per pianificare la conformità senza interrompere la continuità operativa.

Come gestire il periodo transitorio: il supporto di Chemex SRL

Nonostante il respiro offerto dal Decreto Omnibus posticipo scadenze, le aziende non devono commettere l’errore di fermare i processi di adeguamento. Le scadenze per la valutazione chimica delle sostanze complesse rimangono confermate per il 2026, mentre il tempo extra al 2028 deve essere sfruttato per una revisione grafica e digitale senza affanni.

Chemex SRL è al vostro fianco per trasformare questo rinvio in un vantaggio competitivo.

Non aspettare l’ultimo minuto. Contattaci oggi stesso per una verifica preliminare del tuo portafoglio prodotti e per costruire insieme la tua roadmap di conformità aggiornata al nuovo calendario normativo.


Restrizione REACH n 78 sulle Microplastiche: Guida IFUD e Reporting

Il Regolamento (UE) 2023/2055 ha modificato l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006, introducendo la Restrizione REACH n 78 relativa alle microparticelle di polimeri sintetici, comunemente note come microplastiche. Sebbene l’entrata in vigore formale risalga all’ottobre 2023 , la complessità applicativa della Restrizione REACH n 78 prevede un calendario di attuazione progressivo che sta entrando ora nella sua fase critica.

Per gli operatori del settore chimico è essenziale comprendere che la Restrizione REACH n 78 non si limita al divieto di immissione sul mercato, ma impone nuovi oneri gestionali per le microplastiche. In particolare, per le aziende che beneficiano delle deroghe previste ai paragrafi 4 e 5, si avvicinano scadenze improrogabili per l’adeguamento delle Istruzioni per l’Uso e lo Smaltimento (IFUD) e per il reporting all’ECHA.

Gestione delle deroghe per microplastiche e obblighi IFUD nella Restrizione REACH n 78

L’applicazione della Restrizione REACH n 78 prevede specifiche esenzioni dal divieto di immissione sul mercato. Tali deroghe, disciplinate dai paragrafi 4 e 5 della normativa, riguardano usi industriali specifici o prodotti in cui le microplastiche sono contenute tecnicamente, perdono le loro caratteristiche fisiche o sono incorporate in matrici solide. Tuttavia, beneficiare di queste esenzioni nell’ambito della Restrizione REACH n 78 comporta l’attivazione di precisi doveri informativi verso gli utilizzatori.

A partire dal 17 ottobre 2025, i fornitori di microplastiche destinate a usi industriali (paragrafo 4, lettera a) devono fornire IFUD dettagliate per prevenire il rilascio nell’ambiente, conformemente alla Restrizione REACH n 78. La stessa scadenza del 2025 si applica ai prodotti contenenti microplastiche derogate ai sensi del paragrafo 4, lettera d) (additivi alimentari) e del paragrafo 5. Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro contenenti microplastiche, l’obbligo decorre invece dal 17 ottobre 2026. È imperativo che tali informazioni siano chiaramente visibili sull’etichetta, sull’imballaggio o sul foglietto illustrativo.

Tempistiche e modalità di reporting annuale delle microplastiche nella Restrizione REACH n 78

Oltre all’etichettatura, la Restrizione REACH n 78 istituisce un obbligo di reporting annuale per monitorare le emissioni stimate di microplastiche. Secondo le linee guida ECHA, la trasmissione dei dati richiesti dalla Restrizione REACH n 78 deve avvenire in formato IUCLID tramite il portale REACH-IT.

Il calendario delle scadenze per le microplastiche è così articolato:

Entro il 31 maggio 2026

Obbligo di reporting per i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali. I dati dovranno riferirsi alle emissioni dell’anno solare precedente (2025).

Entro il 31 maggio 2027

Scadenza per tutti gli altri fabbricanti e utilizzatori industriali di microplastiche soggetti alla Restrizione REACH n 78. Tale data si applica anche ai fornitori che immettono sul mercato per la prima volta prodotti contenenti microplastiche in deroga per uso professionale o di consumo.

La Restrizione REACH n 78 richiede di comunicare la descrizione degli usi, l’identità generica dei polimeri e una stima precisa delle emissioni ambientali di microplastiche.

Supporto tecnico Chemex sulle microplastiche per la conformità alla Restrizione REACH n 78

La corretta gestione degli adempimenti previsti dalla Restrizione REACH n 78 richiede una competenza tecnica specifica nell’uso dei software ECHA. Errori nella compilazione dei dossier IUCLID possono compromettere la conformità aziendale alla Restrizione REACH n 78 sulle microplastiche.

Chemex offre consulenza specializzata per:

  • Valutare l’applicabilità delle deroghe previste dalla Restrizione REACH n 78 per le vostre microplastiche.

  • Redigere le IFUD in linea con i requisiti normativi.

  • Gestire il reporting annuale delle microplastiche, dalla creazione del dossier IUCLID 6 alla sottomissione su REACH-IT.

Contattateci per garantire il pieno allineamento della vostra azienda agli obblighi della Restrizione REACH n 78.


Siliconi D4 D5 D6: ritirata la proposta alla Convenzione di Stoccolma, resta ferma la Restrizione REACH

Il panorama regolatorio dei silossani è stato recentemente scosso da due eventi apparentemente contrastanti: l’archiviazione della proposta di bando globale e la contemporanea conferma delle restrizioni europee. Per le aziende del settore chimico, cosmetico e dei dispositivi medici, è cruciale comprendere che, nonostante il ritiro della proposta presso la Convenzione di Stoccolma, in Europa il Regolamento (UE) 2024/1328 è pienamente operativo.

In questo approfondimento tecnico analizziamo lo stato dell’arte normativo e il ruolo critico di queste sostanze come precursori industriali.

I silossani D4, D5 e D6: precursori insostituibili per l’industria

Prima di analizzare i divieti, è necessario comprendere la natura tecnica di queste sostanze.

  • Octametilciclotetrasilossano (D4) (CAS 556-67-2);
  • Decametilciclopentasilossano (D5) (CAS 541-02-6);
  • Dodecametiliycloesasilossano (D6) (CAS 540-97-6).

sono definiti come ciclosilossani volatili (cVMS) e sono SVHC (Substances of Very High Concern) poiché D4 è un PBT mentre D5 e D6 sono vPvB.

Sebbene l’attenzione mediatica si concentri spesso sul loro profilo di rischio ambientale, è fondamentale sottolineare che oltre il 98% di questi silossani viene impiegato come monomero essenziale nella produzione di polimeri di silicone. In termini chimici, non è possibile produrre siliconi (elastomeri, resine, lubrificanti) senza l’utilizzo di D4, D5 e D6 come intermedi di reazione.

I polimeri siliconici derivati da questi precursori sono materiali unici, caratterizzati da elevata stabilità termica, dielettricità, atossicità e biocompatibilità. Essi sono strategici e spesso privi di alternative valide in settori chiave:

  • Energia Rinnovabile: Fondamentali per pannelli solari e pale eoliche; senza siliconi, si stima che gli impianti eolici produrrebbero l’8% in meno di energia.
  • Dispositivi Medici: Essenziali per la biocompatibilità in siringhe, tubi per dialisi, pacemaker e protesi, dove riducono il rischio di reazioni infiammatorie o di rigetto.
  • Elettronica e Semiconduttori: Il D4 è un precursore critico per la deposizione di strati dielettrici nei chip; non esistono alternative egualmente valide per l’industria dei semiconduttori.
  • Aerospazio: Utilizzati da oltre 60 anni per resistere a condizioni operative estreme (es. sbalzi termici da -60°C a +200°C).

Scadenze operative e settori coinvolti

Mentre gli usi industriali (come la produzione di polimeri) sono esonerati dalle restrizioni REACH, per i prodotti finali le scadenze sono stringenti. Ecco il calendario di adeguamento aggiornato:

  • Cosmetici da sciacquare (Rinse-off): Il divieto è già in vigore dal 31 gennaio 2020 per D4 e D5.
  • Altri prodotti cosmetici (Leave-on): La restrizione si applicherà dal 6 giugno 2027. Questo impatta significativamente il settore, dato che D4, D5 e D6 sono spesso usati come solventi o veicolanti.
  • Lavaggio a secco: Uso vietato dal 6 giugno 2026 (con deroga al 2034 solo per D5 in sistemi chiusi rigorosamente controllati).
  • Dispositivi Medici e Farmaci: La scadenza è fissata al 6 giugno 2031. Questo lungo periodo transitorio è stato concesso poiché la ricerca di alternative in ambito medicale richiede test complessi, ricertificazioni CE e investimenti ingenti, e in molti casi l’alternativa non è ancora disponibile.

Convenzione di Stoccolma: archiviazione della proposta POP

La Commissione Europea aveva inizialmente proposto di includere D4, D5 e D6 nella Convenzione di Stoccolma, il trattato globale per l’eliminazione degli inquinanti organici persistenti (POP). La proposta nasceva dalla classificazione di queste sostanze come SVHC (Substances of Very High Concern) a causa delle loro proprietà PBT (persistenti, bioaccumulabili, tossiche) o vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili).

Tuttavia, tale proposta è stata ritirata. Se fosse stata approvata, l’inserimento nell’Allegato A (eliminazione) o B (restrizione) della Convenzione avrebbe rischiato di compromettere il 98% degli usi industriali necessari alla produzione dei polimeri siliconici, poiché la Convenzione offre limitatissime opportunità di deroga.

Il ritiro conferma che, a livello globale, non vi sarà un bando indiscriminato che avrebbe messo a rischio catene del valore strategiche per l’autonomia tecnologica ed energetica dell’Unione Europea.

Regolamento (UE) 2024/1328: la Restrizione REACH è attiva

È qui che l’azienda deve prestare la massima attenzione: l’archiviazione “internazionale” non annulla la normativa “europea”. In Unione Europea, l’ECHA e la Commissione hanno identificato che i rischi ambientali derivano principalmente dagli usi diretti (quel 2% del volume totale) in prodotti destinati ai consumatori e ai professionisti, come i cosmetici, che causano oltre il 90% delle emissioni.

Pertanto, il Regolamento (UE) 2024/1328 resta vigente e vincolante. La Restrizione REACH D4 D5 D6 vieta l’immissione sul mercato di queste sostanze in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso in determinati prodotti.

Come gestire la conformità

Per le aziende operanti in UE, la priorità è verificare se i propri prodotti rientrano nelle categorie soggette a restrizione (usi diretti) o nelle deroghe industriali. Chemex Srl supporta le imprese nell’analisi chimica dei formulati, nella verifica delle concentrazioni < 0,1% e nella gestione delle pratiche regolatorie per garantire la continuità del business nel rispetto delle scadenze REACH.


RENTRI: terza fascia di iscrizioni. Il quadro normativo e le scadenze del 2026

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, si apre una fase cruciale per la piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia. A dicembre 2025, infatti, prende il via l’ultima fascia temporale prevista dal cronoprogramma ministeriale: stiamo parlando di quanto definito normativamente come RENTRI: terzo scaglione di iscrizioni.

I soggetti che rientrano in questa fase finale di adesione al RENTRI sono primariamente i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che impiegano fino a 10 dipendenti. Sono inclusi in questa ultima fascia anche gli altri enti e imprese, non ricompresi nelle precedenti scadenze, che risultano produttori di rifiuti pericolosi.

Se la tua azienda rientra in questa categoria e non hai ancora chiarezza sugli adempimenti necessari, questo articolo intende fornire un quadro tecnico preciso sui requisiti di adesione e sulle tempistiche inderogabili dettate dal D.M. 59/2023. Questa fase non rappresenta solo un obbligo burocratico, ma segna il passaggio definitivo verso una gestione dei rifiuti completamente digitalizzata, trasparente e conforme agli standard nazionali.

Soggetti obbligati nella terza e ultima fascia di iscrizione al RENTRI

La normativa ha suddiviso l’ingresso nel sistema in finestre temporali scaglionate in base alla dimensione aziendale e alla tipologia di rifiuti prodotti. L’ultima fascia, ormai imminente, riguarda una platea specifica e numerosa di operatori. Sono tenuti ad aderire in questa fase i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10, unitamente agli altri soggetti produttori di rifiuti pericolosi che non rientrano nella categoria di enti o imprese.

È fondamentale sottolineare che per questi operatori la procedura di accreditamento al portale non è facoltativa. Il mancato rispetto delle tempistiche comporta l’esposizione al regime sanzionatorio previsto per la mancata o ritardata iscrizione. In questo contesto, comprendere se la propria realtà rientra in questa ultima fascia di iscrizione al RENTRI è il primo passo per garantire la compliance aziendale.

Tempistiche per l’iscrizione RENTRI piccoli produttori e adempimenti

Il calendario fissato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è rigido. L’iscrizione deve essere formalizzata nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.

Entro tale termine perentorio, le imprese coinvolte dovranno accedere al portale ufficiale, mediante autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE), e completare la procedura di accreditamento e inserimento dati. Dall’iscrizione al portale, diventano pienamente operativi i nuovi obblighi previsti dal D.M. 59/2023. Nello specifico, la iscrizione RENTRI piccoli produttori comporta l’abbandono definitivo dei supporti cartacei tradizionali a favore della tenuta del registro di carico e scarico in formato elettronico.

Gestione del registro e assistenza tecnica per la terza fascia RENTRI

L’adesione alla terza fascia RENTRI implica un adeguamento tecnologico immediato. Il nuovo registro di carico e scarico digitale dovrà essere tenuto attraverso sistemi gestionali interoperabili (software di mercato in grado di dialogare con il sistema centrale) oppure tramite i servizi di supporto messi a disposizione direttamente dal portale RENTRI. Fondamentale è l’obbligo di trasmissione periodica dei dati digitali del registro al portale stesso. L’intera operatività del sistema è vincolata al successo della fase di RENTRI: terzo scaglione di iscrizioni.

Data la complessità tecnica delle procedure di autenticazione, delega e trasmissione dati, la nostra società di consulenza offre un servizio qualificato di supporto. Mettiamo a disposizione la nostra competenza in chimica regolatoria per:

  • Assistenza diretta al portale: Gestione delle pratiche di iscrizione e configurazione dell’account aziendale.

  • Formazione tecnica: Sessioni dedicate all’uso degli strumenti digitali e alla corretta tenuta del registro elettronico.

  • Verifica di conformità: Analisi della corretta classificazione dei rifiuti e degli obblighi in capo all’azienda.

Per le aziende che necessitano di un supporto strutturato per affrontare l’iscrizione RENTRI aziende meno 10 dipendenti e la successiva operatività, il nostro team è disponibile per valutare le esigenze specifiche e garantire la continuità operativa nel pieno rispetto della normativa vigente.


Regolamento (UE) 2025/2067: L'Aggiornamento delle Tariffe ECHA-REACH e la Nuova Procedura Ex Ante per lo Status PMI

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, pubblicato il 15 ottobre 2025, introduce modifiche sostanziali al Regolamento (CE) n. 340/2008, che disciplina le tariffe e gli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del regolamento REACH.

Questo aggiornamento normativo è di cruciale importanza per tutti gli operatori del settore chimico, introducendo sia adeguamenti finanziari basati su parametri economici reali sia una profonda revisione procedurale per il riconoscimento dello status di piccola e media impresa (PMI).

Adeguamento delle Tariffe ECHA: Sostenibilità Finanziaria e Tasso di Inflazione

La revisione delle tariffe si è resa necessaria per assicurare la sostenibilità finanziaria dell’ECHA e mantenere l’adeguatezza del finanziamento dei suoi compiti ai sensi del regolamento REACH.

L’adeguamento si basa su un duplice presupposto, come specificato nel Regolamento 2025/2067:

Copertura dei Costi Operativi e Strutturali:

Si è reso indispensabile ricalibrare le tariffe per garantire che l’Agenzia possa coprire i costi sostenuti per l’adempimento dei suoi compiti. Dopo la scadenza del 2018 per la registrazione delle sostanze, si è infatti verificata una notevole diminuzione delle entrate derivanti dalle tariffe di registrazione, rendendo necessario l’aggiustamento per finanziare la valutazione dei fascicoli e la gestione delle procedure di autorizzazione e restrizione.

Aggiustamento per l’Inflazione:

Le tariffe ordinarie sono state adeguate per tenere conto dell’inflazione, garantendo che il valore reale degli oneri pagati all’ECHA si mantenga in linea con l’aumento generale dei prezzi nell’Unione. L’adeguamento tariffario ammonta al 19,5%, calcolato sulla media del tasso di inflazione Eurostat per gli anni 2021, 2022 e 2023. È fondamentale notare che questo aumento si applica esclusivamente alle tariffe ordinarie (ossia quelle per le grandi imprese), mentre le tariffe ridotte per le PMI rimarranno invariate.

La Riforma della Procedura PMI: Riconoscimento Ex Ante

La modifica più rilevante in termini procedurali è l’introduzione di un nuovo meccanismo per la verifica dello status di impresa, introdotta con la modifica dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 340/2008. Tale modifica stabilisce una transizione da una verifica ex post a una procedura ex ante per il riconoscimento dello status di PMI e la conseguente applicazione delle tariffe ridotte.

L’Iter Ex Ante e le Scadenze

A partire dal 5 febbraio 2027, le imprese che intendono beneficiare delle tariffe ridotte per la presentazione di fascicoli di registrazione, domande di autorizzazione o ricorsi, dovranno obbligatoriamente ottenere un riconoscimento preventivo del loro status di PMI:

  • Notifica Obbligatoria: L’impresa deve notificare preventivamente l’ECHA in merito alla propria dimensione (micro, piccola o media impresa) prima di presentare il fascicolo per il quale intende applicare la tariffa ridotta.
  • Termine di Risposta ECHA: L’ECHA ha un periodo di due mesi dalla ricezione della notifica per effettuare le verifiche del caso e comunicare la sua decisione al dichiarante.
  • Validità: Solo in seguito al riconoscimento formale dello status PMI da parte dell’Agenzia, l’impresa potrà procedere con la sottomissione del fascicolo, applicando la tariffa ridotta.

Questo cambiamento sposta l’onere della prova e i tempi di verifica all’inizio del processo di sottomissione, rendendo la conferma dello status PMI una condizione di ammissibilità per le tariffe ridotte.

La modifica del Regolamento (CE) n. 340/2008 impone una revisione della pianificazione aziendale per tutte le PMI che operano nel settore REACH.
Per garantire la corretta applicazione delle tariffe ridotte ed evitare ritardi nelle sottomissioni a partire dal 5 febbraio 2027, è fondamentale pianificare la pre-notifica dello status PMI all’ECHA con un anticipo adeguato (superiore ai due mesi previsti). Contattate gli esperti di Chemex per una consulenza regolatoria mirata e per un supporto strategico nella gestione della conformità procedurale.


Accordo M368: L'Adesione ufficiale dell'Italia ristabilisce le deroghe ADR per il trasporto dei Rifiuti Pericolosi

Si è conclusa positivamente un’attesa cruciale per l’intera filiera della gestione e del trasporto su strada (ADR) dei rifiuti pericolosi. Con la recente firma da parte dell’Italia dell’Accordo Multilaterale M368, si ristabilisce pienamente il regime di semplificazioni normative che era venuto meno con la scadenza del precedente Accordo M329 in data 21 settembre 2025.

L’M368, dispositivo promosso dall’Austria e valido fino al 20 settembre 2030, è uno strumento essenziale per gli operatori italiani che devono gestire il conferimento di rifiuti pericolosi (in particolare quelli classificati nei Gruppi di Imballaggio II e III) verso gli impianti autorizzati di smaltimento o recupero. L’adesione del nostro Paese garantisce la continuità operativa delle deroghe, attenuando l’onere di conformità che un rientro immediato nel regime ADR completo avrebbe imposto.

La Struttura dell’M368: Innovazioni e Punti di Continuità con l’M329

L’Accordo Multilaterale M368 non è una mera proroga, ma un aggiornamento tecnico che incorpora l’esperienza dell’M329 e si allinea alle ultime evoluzioni della normativa ADR (ad esempio, le disposizioni relative a UN 3509). Le deroghe previste si applicano specificamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti che costituiscono o contengono merci pericolose, escludendo, tra gli altri, i rifiuti di Classe 1, Classe 7, e le merci che richiedono controllo di temperatura (Classi 4.1 e 5.2).

Di seguito, si analizzano le principali modifiche e le semplificazioni ripristinate con l’entrata in vigore dell’Accordo anche sul territorio nazionale:

Classificazione e Gas: L’Introduzione di UN 1953

Una delle novità più rilevanti riguarda la gestione dei gas di scarto (rifiuti in Classe 2). Il punto 2.1.2 (nuovo) dell’M368 ammette una classificazione provvisoria per i gas di scarto:

  • È autorizzato il trasporto di questi rifiuti assegnando loro provvisoriamente il numero UN 1953 (Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.) con il codice di classificazione TF, prima della determinazione della classificazione finale presso il centro di smaltimento.
  • Questa semplificazione si applica esclusivamente alle classi 2.3 (gas tossici) o 6.1 (sostanze tossiche), dove si applica solo la disposizione 2.1.2 dell’Accordo.

Deroghe sugli Imballaggi e Contenitori Rifiuti

L’aspetto più atteso del regime derogatorio riguarda l’uso di contenitori non pienamente conformi agli standard ADR per alcune tipologie di rifiuti:

  1. Imballaggi non Omologati UN: Continua a essere autorizzato l’utilizzo di imballaggi che non sono stati sottoposti ai test di omologazione ONU.
  2. Contenitori per Rifiuti (Waste Containers): Viene esteso l’uso dei contenitori mobili per rifiuti (conformi, ad esempio, alla serie EN 840) anche per rifiuti che non sono solo solidi (punto 3.2 c)), integrandosi con le possibilità offerte dal punto 4.1.1.5.3 ADR (utilizzo per rifiuti speciali). L’M368 riconosce che in questi casi i requisiti di compatibilità (4.1.1.5.3 b) (vi)) non sono pienamente applicabili.

Documentazione di Trasporto e Gestione delle Batterie

L’M368 introduce importanti chiarimenti e semplificazioni sul documento di trasporto, sebbene con alcune revisioni rispetto all’M329:

  • Quantità Stimata: L’opzione di indicare una quantità stimata è stata rimossa dall’M368, poiché le disposizioni dell’ADR stesso (rif. 5.4.1.1.3.2) offrono ora alternative sufficienti. Sarà necessario quindi attenersi alle disposizioni ADR per la misurazione della quantità.
  • Dispositivi Medici (UN 3291): L’Accordo estende le esenzioni per i dispositivi e le apparecchiature mediche di scarto classificati come UN 3291 destinati al riciclo, equiparandoli alle agevolazioni già previste per UN 3373 per quanto riguarda l’omissione di informazioni supplementari (punto 6.6).
  • Esclusione Batterie Danneggiate/Difettose: L’M368 precisa l’esclusione esplicita dall’ambito di applicazione per le batterie al litio e al sodio danneggiate o difettose (UN 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552), le quali devono essere gestite in conformità con la Disposizione Speciale 376 ADR.

Conclusioni: Vantaggi e Necessità di Adeguamento Normativo

L’adesione dell’Italia all’Accordo Multilaterale M368 rappresenta un passo normativo cruciale per le imprese del settore, garantendo che le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi possano continuare a beneficiare di un regime di semplificazione che ha dimostrato la sua efficacia operativa nel tempo. Il ripristino delle deroghe snellisce le procedure di etichettatura, marcatura e documentazione, senza compromettere i livelli di sicurezza richiesti dal trasporto ADR.

Le aziende sono ora chiamate a recepire le specifiche modifiche introdotte dall’M368 rispetto al precedente M329.

L’entrata in vigore dell’M368 rende essenziale una verifica immediata delle procedure interne di classificazione, imballaggio e documentazione. Nonostante le semplificazioni, l’applicazione corretta dell’Accordo richiede precisione tecnica. Affidatevi a CHEMEX per una consulenza esperta sul trasporto ADR dei rifiuti e per assicurare la piena compliance della vostra filiera con le nuove disposizioni dell’Accordo M368.


Nuova classificazione del Talco, proposta: Analisi Regolatoria e Dissenso Industriale

Il talco (CAS 14807-96-6) è un minerale appartenente al gruppo dei fillosilicati, ampiamente impiegato in un’ampia varietà di processi produttivi. I suoi usi spaziano dall’industria farmaceutica e cosmetica (come agente di riempimento, alla carta, alla ceramica e all’ambito alimentare (come agente antiagglomerante). Nonostante sia stato a lungo percepito come una polvere “inerte” nei processi di lavoro, il talco è recentemente diventato un materiale problematico a causa della revisione normativa sulla sua potenziale cancerogenicità.

 

La complessità nella valutazione delle proprietà pericolose del talco è anche dovuta al fatto che, pur non corrispondendo chimicamente e strutturalmente all’amianto (anch’esso un silicato), il talco stesso può presentarsi con struttura fibrosa (anche asbestiforme).

La Proposta di Classificazione Armonizzata ECHA/RAC

In assenza di una classificazione armonizzata (CLH) per il talco nell’Unione Europea, coesistevano diverse autoclassificazioni discordi da parte degli operatori, che variavano da “nessuna classificazione” a categorie di tossicità specifiche.

A seguito di un’analisi delle opzioni di gestione del rischio (RMOA) condotta dai Paesi Bassi nel 2023, il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’ECHA ha adottato la propria opinione il 20 settembre 2024, pubblicata nel luglio 2025.

La Classificazione Armonizzata Proposta dal RAC (Regolamento CLP)

Il RAC ha concluso che per il talco non contenente amianto o fibre asbestiformi sia applicabile una classificazione come:

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Probabile Cancerogeno (Carc. 1B, H350): Questa classificazione è basata sull’evidenza combinata di cancerogenicità limitata nell’uomo e negli animali da esperimento. La Categoria 1B è stata scelta perché l’evidenza è ritenuta sufficientemente convincente per superare la Categoria 2 (sospetto cancerogeno), ma insufficiente per la Categoria 1A (cancerogeno accertato), non potendo stabilire chiaramente una relazione causale nell’uomo. L’uso di una disposizione del Regolamento CLP per combinare evidenze limitate è stato definito come “molto peculiare” dal Comitato.

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Tossicità Specifica per Esposizione Ripetuta (STOT RE 1, H372): Il RAC ha inoltre proposto l‘attribuzione della frase di rischio H372 (inalazione, polmoni). Questa scelta è motivata dal fatto che le prove tossicologiche suggeriscono l’esistenza di proprietà infiammatorie dirette del talco nel sito di contatto, che si sommano agli effetti legati alla forma fisica (particolato respirabile o fibre), non limitandosi al semplice effetto di sovraccarico polmonare.

Il RAC ha specificato che se il talco viene immesso sul mercato sotto forma di fibre respirabili o particelle con chimica superficiale modificata, la classificazione potrebbe richiedere una valutazione caso per caso, con la possibile applicazione di una categoria superiore.

La Posizione dell’Industria: EUROTALC

EUROTALC (Scientific Association of European Talc Industry A.I.S.B.L.), che rappresenta il 95% dei produttori europei, ha espresso formalmente il proprio disaccordo con l’analisi e le conclusioni del RAC.

L’Industria ritiene che la classificazione proposta come Cancerogeno in Categoria 1B e STOT RE 1 sia scientificamente non supportata e giuridicamente discutibile. EUROTALC sostiene che l’evidenza scientifica disponibile non supporti il livello di certezza richiesto per classificare la sostanza in Categoria 1B. L’Associazione ha inoltre chiesto alla Commissione Europea di valutare con la massima diligenza l’appropriatezza della proposta del RAC, considerando le potenziali gravi conseguenze a valle.

Implicazioni Regolatorie e Scenari Futuri

L’adozione della classificazione armonizzata (CLP) come Carc. 1B (H350) per il talco prevista per il 2028, in presenza di un dissenso scientifico e legale così marcato da parte dell’industria, crea uno scenario regolatorio di elevata incertezza.

 

Questo contesto, in cui un’agenzia europea propone una classificazione di cancerogenicità per inalazione su un solido particolato di grande impiego industriale, pur con il forte disaccordo dell’industria sulla validità e l’interpretazione dei dati scientifici, evoca la precedente vicenda che ha coinvolto il Biossido di Titanio (TiO2). Anche in quel caso, la classificazione come Carc.2 (H351) per la forma inalabile, contestata dall’industria, è stata oggetto di contenzioso, con la giurisprudenza che ha stabilito la necessità di giustificare in modo rigoroso le scelte scientifiche compiute dalle Istituzioni.

È essenziale che le imprese che manipolano il talco avviino un processo di revisione dei loro sistemi di gestione della sicurezza chimica e della documentazione (SDS e valutazioni del rischio) per garantire la piena conformità con le imminenti evoluzioni del Regolamento CLP, tenendo conto anche dei potenziali sviluppi del contenzioso legale.
Per un supporto tecnico-regolatorio dettagliato e l’aggiornamento della documentazione di sicurezza dei vostri prodotti a base di talco, CHEMEX è a disposizione per ogni consultazione.


Nuova Classificazione Rame (22° ATP CLP): Adeguamenti normativi obbligatori dal 1° maggio 2026

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, noto come 22° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008), ha introdotto una fondamentale modifica nella classificazione armonizzata del rame metallico.

La novità riguarda specificamente il rame (numero CAS 7440-50-8) caratterizzato da una area specifica superiore (SSA) superiore a 0,67 mm2/mg equivalente all’area superficiale di una sfera di rame di 1 mm di diametro. Questa specifica fisica è cruciale, poiché correla la dimensione delle particelle e l’area superficiale esposta con un maggiore potenziale ecotossicologico, determinando di fatto l’inclusione di forme granulari e polverulente in questa nuova classificazione. L’introduzione di questa nuova classificazione rame avrà un impatto significativo sulla valutazione del rischio e sulla documentazione di sicurezza.

La classificazione armonizzata attribuita è la seguente:

  • Pericolo Acuto per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Acute 1):
    • Indicazione di pericolo: H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.
    • Fattore M per il calcolo della classificazione delle miscele: M = 10.
  • Pericolo Cronico per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Chronic 1):
    • Indicazione di pericolo: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
    • Fattore M per il calcolo della classificazione delle miscele: M = 1.

Questa riclassificazione è obbligatoria per tutte le aziende dell’Unione Europea a partire dal 1° maggio 2026, sebbene l’applicazione volontaria sia permessa fin dal 20 ottobre 2024.

Classificazione Rame: Il Ruolo della Superficie Specifica (SSA) nella Tossicità Acquatica (H400/H410)

La differenza nella classificazione di pericolo per l’ambiente acquatico (H400 e H410) delle particelle di rame in base alla loro Superficie Specifica (SSA) è determinata dalla maggiore o minore disponibilità del rame a dissolversi nell’acqua e rilasciare ioni di rame Cu2+, che sono la specie chimica realmente tossica per gli organismi acquatici.

SSA Particella di Rame

Classificazione di Pericolo

Rischio Ambientale

SSA≤ 0,67mm2/mg

Non pericolosa

Le particelle sono generalmente più grandi (meno superficie esposta). La velocità di dissoluzione e il rilascio di ioni Cu2+ sono molto lenti e ridotti. Il rame è meno biodisponibile e la tossicità per gli organismi acquatici è inferiore al livello di soglia per la classificazione H400/H410.

SSA> 0,67mm2/mg

Molto tossica per gli organismi acquatici (H400 e H410)

Le particelle sono più piccole (generalmente nanoparticelle o polveri fini), con una superficie esposta molto ampia. Ciò comporta un tasso di dissoluzione più rapido e un rilascio maggiore di ioni Cu2+ nell’acqua. La maggiore concentrazione di ioni Cu2+ aumenta la biodisponibilità e la tossicità per gli organismi acquatici, superando la soglia di classificazione.

Impatto Operativo e Documentale della Nuova Classificazione Rame

L’adozione della nuova classificazione rame richiede un adeguamento sistematico di tutti i processi aziendali che coinvolgono la sostanza e le miscele che la contengono

Adeguamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS)

Gli operatori economici (produttori, importatori e utilizzatori a valle) sono tenuti ad aggiornare le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) conformemente all’Allegato II del Regolamento REACH. Le modifiche principali interessano:

  • Sezione 2.1 (Classificazione della Sostanza o Miscela): Deve riflettere la classificazione armonizzata H400 e H410, applicando i Fattori M specifici.
  • Sezione 3.2 (Composizione/Informazioni sugli ingredienti delle miscele): Se la sostanza rame con la superficie specifica specificata è presente in concentrazioni significative, la classificazione deve essere riportata.
  • Sezione 12 (Informazioni ecologiche): Deve essere aggiornata nei dati di tossicità ambientale. La nuova classificazione rame impone l’uso del Fattore M pari a 10 per la classificazione acuta delle miscele. Di conseguenza, miscele contenenti rame a partire dallo 0,01% (valore soglia = M/10) dovranno essere riclassificate se le soglie di classificazione ambientali pertinenti vengono superate.

Obblighi di Etichettatura e Trasporto Derivanti dalla Nuova Classificazione Rame

La riclassificazione impone l’obbligo di inserire il pittogramma GHS09 (ambiente) sulle etichette dei prodotti interessati. Inoltre, l’impatto si estende alla normativa sul trasporto di merci pericolose (ADR/RID/IMDG). Le leghe o i metalli contenenti rame riclassificato che superano le soglie di concentrazione stabilite possono rientrare nella Classe 9 (Materie Pericolose per l’Ambiente – MPA), richiedendo l’applicazione dei codici UN 3077 o UN 3082, con conseguenti oneri di imballaggio, marcatura dei colli e documentazione di trasporto.

Rivalutazione dell’assoggettabilità alla Legge Seveso

Il rame classificato H410 rientra nella categoria di pericolo ambientale P5i della legge Seveso. È necessario rivalutare la sostanza nel calcolo delle quantità detenute in sito.

Ciò può comportare il superamento delle soglie della legge Seveso, obbligando l’azienda a misure di controllo e sicurezza più rigorose.

Per garantire la piena conformità al Regolamento CLP prima del 1° maggio 2026, vi invitiamo a procedere con un’analisi puntuale della composizione dei vostri prodotti e con l’aggiornamento immediato delle SDS e delle etichette.

Contattate i nostri esperti per una verifica dettagliata e un supporto tecnico nell’implementazione dei nuovi obblighi normativi.


Nuovo regolamento IMDG: anticipazione italiana e novità del 42° emendamento

Il nuovo regolamento IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code), giunto al 42° emendamento, è stato anticipato in Italia tramite il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata per il 1° luglio 2025, ben sei mesi prima della scadenza obbligatoria a livello internazionale, prevista per il 1° gennaio 2026.

Nuovo regolamento IMDG: obiettivi di armonizzazione con ADR e RID

Con l’applicazione anticipata del nuovo regolamento IMDG, l’Italia si pone l’obiettivo di armonizzare le disposizioni normative relative al trasporto di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) e mare (IMDG), secondo quanto stabilito negli aggiornamenti del 2025.

In particolare, l’emendamento introduce modifiche sostanziali nella gestione del trasporto intermodale di veicoli alimentati a batteria. Sono stati infatti introdotti nuovi numeri ONU:

  • UN 3556, UN 3557, UN 3558

  • oltre all’esistente UN 3171

Questi numeri sono accompagnati da nuove disposizioni speciali, al fine di ridurre le incoerenze tra modalità di trasporto differenti e aumentare il livello di sicurezza lungo tutta la catena logistica.

Nuovo regolamento IMDG: novità normative e adeguamenti richiesti alle imprese

Il nuovo regolamento IMDG introduce numerose novità operative per le imprese coinvolte nel trasporto marittimo di merci pericolose:

  • Introduzione di nuovi numeri ONU per batterie al sodio ionico e veicoli con batterie

  • Modifica delle istruzioni di imballaggio

  • Revisione delle classificazioni di pericolo

  • Aggiornamento delle regole di etichettatura, marcatura e documentazione

Le aziende del settore sono pertanto chiamate a:

  • verificare e adeguare confezionamenti, marcature e segnaletica

  • aggiornare la gestione documentale

  • avviare programmi formativi per il personale coinvolto

  • rivedere i sistemi logistici interni per garantire la piena conformità al nuovo quadro normativo

Nuovo regolamento IMDG: perché l’Italia ha anticipato l’applicazione

La decisione italiana di anticipare l’applicazione del nuovo regolamento IMDG risponde a precise esigenze di sicurezza marittima, uniformità normativa e modernizzazione del sistema logistico nazionale.
Un’azione che dimostra attenzione preventiva verso le evoluzioni internazionali in materia di trasporto merci pericolose.

Chemex supporta le aziende nell’analisi tecnica del nuovo regolamento IMDG, nella valutazione degli impatti operativi e nell’adeguamento documentale e formativo.
Contattaci per una consulenza specialistica e per pianificare l’aggiornamento dei tuoi processi in conformità al 42° emendamento del Codice IMDG.


Nuova etichettatura CLP: marcia indietro dell’Unione Europea?

L’8 luglio 2025 la Commissione Europea ha presentato l’Omnibus Simplification Package, un insieme di proposte legislative volte a semplificare alcuni requisiti del Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008). L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio obiettivo di alleggerire il carico normativo per l’industria chimica europea, interessa in particolare le disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865 in materia di nuova etichettatura CLP.

Le modifiche proposte rispondono ai rilievi sollevati dal settore industriale durante il “Reality Check Workshop” del 16 maggio 2025, che ha evidenziato la complessità applicativa e i costi associati alle nuove etichette CLP. L’obiettivo è garantire una maggiore flessibilità operativa, senza compromettere la protezione della salute umana e dell’ambiente.

Principali semplificazioni introdotte nella nuova etichettatura CLP

Tra gli interventi previsti, spicca l’eliminazione dei requisiti grafici rigidi per le etichette CLP: non saranno più obbligatorie dimensioni minime dei caratteri, spaziatura delle righe e stampa in nero su sfondo bianco. Resta l’obbligo generale di assicurare che l’etichetta CLP sia chiaramente leggibile e distinguibile dallo sfondo, secondo linee guida che saranno definite da ECHA. L’entrata in vigore di queste modifiche è posticipata al 1° gennaio 2028.

Cambia anche la gestione delle tempistiche di aggiornamento: il termine fisso di sei mesi viene sostituito dal principio del “senza indebito ritardo”, per tenere conto delle dinamiche di filiera e delle tempistiche tecniche di produzione delle etichette. Questa modifica sarà anch’essa applicabile dal 2028.

Per quanto riguarda gli imballaggi di piccole dimensioni (≤10 ml), vengono chiarite le deroghe che permettono di omettere alcune informazioni sull’imballaggio interno, purché l’imballaggio esterno rispetti i requisiti dell’etichetta CLP. Tuttavia, l’etichetta interna dovrà sempre riportare l’identificatore del prodotto e, se applicabili, i pittogrammi di pericolo GHS01, GHS05, GHS06 o GHS08.

Etichetta CLP digitale e altri ambiti di semplificazione

Le proposte normative ampliano la possibilità di utilizzo dell’etichetta digitale CLP, consentendo di trasferire in formato elettronico alcune informazioni, come i riferimenti a fornitori secondari. Resta comunque obbligatoria la presenza, sull’etichetta CLP fisica, del fornitore principale e degli elementi essenziali di pericolo.

In ambito distributivo, viene semplificato l’obbligo di etichettatura per le pompe di carburante, che non dovranno più riportare la quantità nominale e l’identificatore UFI. Anche queste modifiche sono previste in applicazione dal 1° gennaio 2028.

Infine, per quanto riguarda la pubblicità e le vendite a distanza, le nuove etichette CLP non dovranno più contenere informazioni dettagliate per il pubblico generico. Sarà sufficiente una dicitura come “Leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso”, mentre nelle comunicazioni B2B si continuerà a fare riferimento alle schede di dati di sicurezza (SDS).

Una strategia normativa più flessibile e proporzionata

Le semplificazioni introdotte con la nuova etichettatura CLP riflettono un cambio di approccio della Commissione Europea, orientato alla proporzionalità e alla riduzione degli oneri amministrativi. La revisione delle norme su etichette CLP, supportata da strumenti digitali e criteri di maggiore flessibilità, mira a rafforzare la competitività dell’industria chimica, mantenendo elevati standard di sicurezza e trasparenza.

👉 Leggi il testo completo della proposta sul sito EUR-Lex


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