Nuova Classificazione Rifiuti di Batterie: Cosa Cambia per le Imprese e i Nuovi Obblighi dal 2026
La gestione normativa dei rifiuti derivanti da batterie sta vivendo una fase di profonda transizione. Con la pubblicazione della Decisione (UE) 2025/934, l’Unione Europea ha modificato l’elenco dei rifiuti conformemente al Regolamento Batterie (UE) 2023/1542.
Per le aziende italiane è fondamentale comprendere non solo i contenuti tecnici, ma anche le tempistiche e la natura giuridica di questo atto, che impatterà radicalmente la classificazione rifiuti di batterie.
È necessario operare una distinzione tecnica cruciale: trattandosi di una “Decisione” e non di una Direttiva, l’atto non necessita di una legge di recepimento formale (come un Decreto Legislativo) per entrare nell’ordinamento italiano. Tuttavia, la sua applicazione operativa segue un calendario specifico che concede un periodo di adeguamento agli Stati Membri e agli operatori economici.
Attualmente, la Decisione è entrata in vigore il 9 giugno 2025, ma la sua efficacia operativa è “congelata”. A seguito di una rettifica pubblicata nell’agosto 2025, la data di applicazione obbligatoria è stata posticipata: i nuovi obblighi scatteranno inderogabilmente dal 9 dicembre 2026.
Fino a tale data, in Italia continuano a vigere gli attuali codici. Tuttavia, entro la scadenza del dicembre 2026, il legislatore italiano dovrà verosimilmente aggiornare l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Sebbene la norma UE prevalga in caso di disallineamento, l’aggiornamento del TUA è auspicabile per evitare confusione operativa tra gli addetti ai lavori.
I Nuovi Codici EER nella Classificazione Rifiuti di Batterie
La riforma prevede la riscrittura integrale del capitolo 16 06 e modifiche sostanziali al capitolo 20, eliminando codici generici (come il 20 01 33*) per far spazio a descrizioni basate sulla chimica specifica dell’accumulatore.
Ecco una sintesi tabellare delle principali novità che gli operatori dovranno adottare per una corretta classificazione rifiuti di batterie a partire dal 9 dicembre 2026:

L’introduzione del codice 20 01 42* per i rifiuti urbani è di particolare rilievo: impone ai Comuni e alle municipalizzate di gestire le batterie al litio (da cellulari, PC, ecc.) come flusso separato e pericoloso, migliorando la sicurezza nei centri di raccolta.
Gestione della “Massa Nera” e Implicazioni sulla Classificazione Rifiuti di Batterie
Una delle criticità maggiori risolte dalla nuova norma riguarda la “Black Mass” (massa nera), la polvere ricca di metalli (litio, cobalto, nichel) ottenuta dal pre-trattamento delle batterie.
Fino ad oggi, l’assenza di un codice specifico portava a classificazioni ambigue, spesso come rifiuto non pericoloso.
La nuova classificazione rifiuti di batterie introduce codici specifici pericolosi per le frazioni intermedie (come la massa nera). L’attribuzione della caratteristica di pericolo (asterisco *) comporta conseguenze immediate:
- Divieto di Esportazione: In quanto rifiuto pericoloso, la massa nera non potrà essere esportata verso Paesi non-OCSE.
- Circular Economy: L’obiettivo è forzare il recupero di materie prime critiche all’interno dei confini UE, dove gli standard ambientali sono certificati.
Trasporto ADR e Conformità nella Classificazione Rifiuti di Batterie
L’assegnazione di nuovi codici di pericolo impatta direttamente sulla logistica. Una corretta classificazione rifiuti di batterie è il prerequisito indispensabile per stabilire se la spedizione è soggetta alla normativa ADR (trasporto merci pericolose su strada).
Poiché la maggior parte dei nuovi codici per le batterie industriali e al litio sono classificati come pericolosi, le aziende dovranno:
- Verificare l’assoggettamento all’ADR: Solitamente Classe 9 per le batterie al litio.
- Utilizzare Imballaggi Omologati: L’imballaggio deve rispondere a istruzioni specifiche per prevenire rischi di incendio o sversamento di elettroliti.
- Gestire l’Etichettatura: I colli devono riportare le etichette di pericolo appropriate (Modello 9A).
Supporto Chemex per l’Adeguamento Normativo
Mancare l’appuntamento del 9 dicembre 2026 significa esporre l’azienda a sanzioni e blocchi operativi. Chemex offre un servizio di consulenza specializzata per guidare le imprese nella transizione verso la nuova normativa europea.
Cosa possiamo fare per voi:
- Verifica di Classificazione: Analisi tecnica per l’attribuzione dei nuovi codici EER (speciali e urbani) e verifica delle caratteristiche di pericolo.
- Corretta Spedizione: Consulenza su imballaggi omologati ed etichettatura conforme alle nuove disposizioni.
- Consulenza ADR: Gestione completa delle spedizioni in regime ADR, inclusa la redazione dei documenti di trasporto e la nomina del consulente per la sicurezza.
Contattateci oggi per anticipare l’adeguamento dei vostri processi di gestione rifiuti.
LINK: Decisione Delegata /UE) 2025/934
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500934
Accordo M368: L'Adesione ufficiale dell'Italia ristabilisce le deroghe ADR per il trasporto dei Rifiuti Pericolosi
Si è conclusa positivamente un’attesa cruciale per l’intera filiera della gestione e del trasporto su strada (ADR) dei rifiuti pericolosi. Con la recente firma da parte dell’Italia dell’Accordo Multilaterale M368, si ristabilisce pienamente il regime di semplificazioni normative che era venuto meno con la scadenza del precedente Accordo M329 in data 21 settembre 2025.
L’M368, dispositivo promosso dall’Austria e valido fino al 20 settembre 2030, è uno strumento essenziale per gli operatori italiani che devono gestire il conferimento di rifiuti pericolosi (in particolare quelli classificati nei Gruppi di Imballaggio II e III) verso gli impianti autorizzati di smaltimento o recupero. L’adesione del nostro Paese garantisce la continuità operativa delle deroghe, attenuando l’onere di conformità che un rientro immediato nel regime ADR completo avrebbe imposto.
La Struttura dell’M368: Innovazioni e Punti di Continuità con l’M329
L’Accordo Multilaterale M368 non è una mera proroga, ma un aggiornamento tecnico che incorpora l’esperienza dell’M329 e si allinea alle ultime evoluzioni della normativa ADR (ad esempio, le disposizioni relative a UN 3509). Le deroghe previste si applicano specificamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti che costituiscono o contengono merci pericolose, escludendo, tra gli altri, i rifiuti di Classe 1, Classe 7, e le merci che richiedono controllo di temperatura (Classi 4.1 e 5.2).
Di seguito, si analizzano le principali modifiche e le semplificazioni ripristinate con l’entrata in vigore dell’Accordo anche sul territorio nazionale:
Classificazione e Gas: L’Introduzione di UN 1953
Una delle novità più rilevanti riguarda la gestione dei gas di scarto (rifiuti in Classe 2). Il punto 2.1.2 (nuovo) dell’M368 ammette una classificazione provvisoria per i gas di scarto:
- È autorizzato il trasporto di questi rifiuti assegnando loro provvisoriamente il numero UN 1953 (Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.) con il codice di classificazione TF, prima della determinazione della classificazione finale presso il centro di smaltimento.
- Questa semplificazione si applica esclusivamente alle classi 2.3 (gas tossici) o 6.1 (sostanze tossiche), dove si applica solo la disposizione 2.1.2 dell’Accordo.
Deroghe sugli Imballaggi e Contenitori Rifiuti
L’aspetto più atteso del regime derogatorio riguarda l’uso di contenitori non pienamente conformi agli standard ADR per alcune tipologie di rifiuti:
- Imballaggi non Omologati UN: Continua a essere autorizzato l’utilizzo di imballaggi che non sono stati sottoposti ai test di omologazione ONU.
- Contenitori per Rifiuti (Waste Containers): Viene esteso l’uso dei contenitori mobili per rifiuti (conformi, ad esempio, alla serie EN 840) anche per rifiuti che non sono solo solidi (punto 3.2 c)), integrandosi con le possibilità offerte dal punto 4.1.1.5.3 ADR (utilizzo per rifiuti speciali). L’M368 riconosce che in questi casi i requisiti di compatibilità (4.1.1.5.3 b) (vi)) non sono pienamente applicabili.
Documentazione di Trasporto e Gestione delle Batterie
L’M368 introduce importanti chiarimenti e semplificazioni sul documento di trasporto, sebbene con alcune revisioni rispetto all’M329:
- Quantità Stimata: L’opzione di indicare una quantità stimata è stata rimossa dall’M368, poiché le disposizioni dell’ADR stesso (rif. 5.4.1.1.3.2) offrono ora alternative sufficienti. Sarà necessario quindi attenersi alle disposizioni ADR per la misurazione della quantità.
- Dispositivi Medici (UN 3291): L’Accordo estende le esenzioni per i dispositivi e le apparecchiature mediche di scarto classificati come UN 3291 destinati al riciclo, equiparandoli alle agevolazioni già previste per UN 3373 per quanto riguarda l’omissione di informazioni supplementari (punto 6.6).
- Esclusione Batterie Danneggiate/Difettose: L’M368 precisa l’esclusione esplicita dall’ambito di applicazione per le batterie al litio e al sodio danneggiate o difettose (UN 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552), le quali devono essere gestite in conformità con la Disposizione Speciale 376 ADR.
Conclusioni: Vantaggi e Necessità di Adeguamento Normativo
L’adesione dell’Italia all’Accordo Multilaterale M368 rappresenta un passo normativo cruciale per le imprese del settore, garantendo che le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi possano continuare a beneficiare di un regime di semplificazione che ha dimostrato la sua efficacia operativa nel tempo. Il ripristino delle deroghe snellisce le procedure di etichettatura, marcatura e documentazione, senza compromettere i livelli di sicurezza richiesti dal trasporto ADR.
Le aziende sono ora chiamate a recepire le specifiche modifiche introdotte dall’M368 rispetto al precedente M329.
L’entrata in vigore dell’M368 rende essenziale una verifica immediata delle procedure interne di classificazione, imballaggio e documentazione. Nonostante le semplificazioni, l’applicazione corretta dell’Accordo richiede precisione tecnica. Affidatevi a CHEMEX per una consulenza esperta sul trasporto ADR dei rifiuti e per assicurare la piena compliance della vostra filiera con le nuove disposizioni dell’Accordo M368.
Nuovo regolamento IMDG: anticipazione italiana e novità del 42° emendamento
Il nuovo regolamento IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code), giunto al 42° emendamento, è stato anticipato in Italia tramite il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata per il 1° luglio 2025, ben sei mesi prima della scadenza obbligatoria a livello internazionale, prevista per il 1° gennaio 2026.
Nuovo regolamento IMDG: obiettivi di armonizzazione con ADR e RID
Con l’applicazione anticipata del nuovo regolamento IMDG, l’Italia si pone l’obiettivo di armonizzare le disposizioni normative relative al trasporto di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) e mare (IMDG), secondo quanto stabilito negli aggiornamenti del 2025.
In particolare, l’emendamento introduce modifiche sostanziali nella gestione del trasporto intermodale di veicoli alimentati a batteria. Sono stati infatti introdotti nuovi numeri ONU:
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UN 3556, UN 3557, UN 3558
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oltre all’esistente UN 3171
Questi numeri sono accompagnati da nuove disposizioni speciali, al fine di ridurre le incoerenze tra modalità di trasporto differenti e aumentare il livello di sicurezza lungo tutta la catena logistica.
Nuovo regolamento IMDG: novità normative e adeguamenti richiesti alle imprese
Il nuovo regolamento IMDG introduce numerose novità operative per le imprese coinvolte nel trasporto marittimo di merci pericolose:
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Introduzione di nuovi numeri ONU per batterie al sodio ionico e veicoli con batterie
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Modifica delle istruzioni di imballaggio
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Revisione delle classificazioni di pericolo
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Aggiornamento delle regole di etichettatura, marcatura e documentazione
Le aziende del settore sono pertanto chiamate a:
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verificare e adeguare confezionamenti, marcature e segnaletica
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aggiornare la gestione documentale
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avviare programmi formativi per il personale coinvolto
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rivedere i sistemi logistici interni per garantire la piena conformità al nuovo quadro normativo
Nuovo regolamento IMDG: perché l’Italia ha anticipato l’applicazione
La decisione italiana di anticipare l’applicazione del nuovo regolamento IMDG risponde a precise esigenze di sicurezza marittima, uniformità normativa e modernizzazione del sistema logistico nazionale.
Un’azione che dimostra attenzione preventiva verso le evoluzioni internazionali in materia di trasporto merci pericolose.
Chemex supporta le aziende nell’analisi tecnica del nuovo regolamento IMDG, nella valutazione degli impatti operativi e nell’adeguamento documentale e formativo.
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Il Trasporto ADR dei Rifiuti Pericolosi Sanitari: Un Percorso tra ADR e DPR 254/2003
Il trasporto di rifiuti sanitari pericolosi è un’operazione che richiede un’attenzione meticolosa e una rigorosa aderenza a un quadro normativo complesso. In Italia, la gestione di questi materiali è disciplinata da due pilastri fondamentali: il Regolamento ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose), che ne definisce le prescrizioni per la movimentazione su strada, e il DPR 254 del 15 luglio 2003, specificamente dedicato alla disciplina della gestione dei rifiuti sanitari. La corretta interpretazione e applicazione di queste normative sono cruciali per garantire la sicurezza del trasporto e per tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
Classificazione dei Rifiuti Sanitari Pericolosi: ADR e DPR 254/2003 in Sintonia
Il punto di partenza per un trasporto conforme è la corretta classificazione del rifiuto sanitario. Il DPR 254/2003 stabilisce una categorizzazione specifica dei rifiuti sanitari, suddividendoli in pericolosi a rischio infettivo, pericolosi non a rischio infettivo, non pericolosi e rifiuti assimilati ai rifiuti urbani. Questa classificazione interna è il primo passo per determinare se un rifiuto ricade sotto l’ambito di applicazione dell’ADR.
Ai fini ADR, i rifiuti sanitari pericolosi sono prevalentemente identificati come materie infettanti (Classe 6.2). Le voci più frequentemente utilizzate includono:
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UN 2814:
Materia infettante per l’uomo, che comprende rifiuti contenenti microrganismi patogeni noti o sospetti capaci di causare malattie nell’uomo.
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UN 3291:
Rifiuto clinico non specificato, N.A.S. (Non Altrimenti Specificato) o rifiuto medico regolamentato, N.A.S., o rifiuto medico biopericoloso, N.A.S. Questa voce è comunemente impiegata per i rifiuti sanitari che, pur non rientrando direttamente nelle categorie precedenti, presentano un rischio infettivo.
È essenziale determinare la categoria di trasporto (Cat. A o Cat. B) e l’eventuale gruppo di imballaggio (generalmente Gruppo di Imballaggio II per UN 3291), in base alla virulenza del patogeno e alla forma del rifiuto, come dettagliato nelle istruzioni di imballaggio dell’ADR.
Requisiti di Imballaggio, Etichettatura e Marcatura secondo ADR
Una volta classificati, i rifiuti sanitari pericolosi devono essere imballati in stretta conformità con le istruzioni di imballaggio ADR pertinenti. Questo prevede l’utilizzo di imballaggi omologati ONU (es. fusti in plastica 4H2, casse in cartone 4G, ecc.), che devono garantire la tenuta stagna, la resistenza a urti e vibrazioni, e la compatibilità con il contenuto. Il DPR 254/2003, pur non entrando nel dettaglio delle specifiche tecniche degli imballaggi ADR, ne ribadisce la necessità e la funzione di contenimento sicuro.
L’etichettatura e la marcatura degli imballaggi sono altrettanto cruciali:
- Etichette di pericolo: Devono essere applicate le etichette di pericolo adeguate (ad esempio, il pittogramma di rischio biologico per la Classe 6.2).
- Marchi ONU: Il numero ONU a quattro cifre, preceduto dalle lettere “UN”, deve essere chiaramente leggibile.
- Denominazione ufficiale di trasporto: La denominazione completa e corretta del rifiuto (es. “RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S.”) deve essere indicata.
- Nome e indirizzo del mittente e del destinatario: Queste informazioni devono essere visibili sull’imballaggio o su un’etichetta saldamente apposta.
Documentazione di Trasporto e Obblighi del Trasportatore
Ogni trasporto di rifiuti sanitari pericolosi deve essere corredato da una documentazione di trasporto ADR accurata e completa. Questo documento, oltre a quanto previsto dall’ADR (numero ONU, denominazione, classi di pericolo, gruppo di imballaggio, quantità, mittente e destinatario), deve tenere conto anche delle specifiche richieste dal DPR 254/2003 in termini di tracciabilità del rifiuto. Il documento deve fornire tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’emergenza in caso di incidente.
Il trasportatore ha l’obbligo di verificare che la documentazione sia corretta, che il veicolo sia idoneo al trasporto delle merci pericolose, adeguatamente equipaggiato con l’equipaggiamento di bordo (estintori, attrezzature di protezione individuale) e segnalato con la segnaletica ADR appropriata (pannelli arancioni).
Formazione del Personale e Ruolo del Consulente ADR
La complessità del Regolamento ADR e la specificità del DPR 254/2003 rendono indispensabile una formazione adeguata per tutto il personale coinvolto nelle fasi di raccolta, imballaggio, carico, scarico e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi. Tale formazione deve essere conforme ai capitoli 1.3 e 8.2 dell’ADR.
Inoltre, la nomina di un Consulente ADR è un obbligo per le aziende che effettuano operazioni di spedizione, trasporto, carico o scarico di merci pericolose, inclusi i rifiuti sanitari, al di sopra delle soglie di esenzione. Il Consulente ADR svolge un ruolo fondamentale nel garantire la conformità normativa, nell’assistere l’azienda nella prevenzione dei rischi e nell’elaborazione del rapporto annuale di sicurezza.
Per garantire la piena conformità alle normative e la massima sicurezza nelle operazioni di trasporto dei vostri rifiuti sanitari pericolosi, affidatevi all’esperienza di Chemex. I nostri specialisti in chimica regolatoria sono a vostra completa disposizione per offrirvi consulenza personalizzata e supporto nella gestione di tutte le fasi del trasporto ADR, non esitate a contattare i nostri esperti.




